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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1851/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa LA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Zemenhof n. 697, presso e nello studio dell'Avv.
ME CO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Jacopo Da Ponte n. 6, presso e nello studio dell'Avv. PASINI CHIARA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Sia revocato, annullato e dichiarato, comunque, nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze di causa e con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, richiamandosi alle conclusioni come formulate in atti e così chiedendo:
“Nel merito in via principale, rigettarsi la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 386/2024 emesso dall'intestato Tribunale provvisoriamente esecutivo in data 13.03.2024 e depositato in data 15.03.2024, R.G. n. 695/2024, rep. 698/2024, con condanna ex art 96 c.p.c., atteso che l'opposizione risulta puramente defatigatoria, tardiva, oltre che priva di qualsiasi fondamento giuridico e contraria a prova scritta;
con totale rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 386/2024 del 15.3.2024 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 16.587,30 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali, la società opponente esponeva: di aver conferito l'incarico di gestire le proprie pratiche contabili e fiscali alla sola Rag. che le attività demandate erano d'altronde riservate ai Persona_1
commercialisti, mentre la società ingiungente era uno studio di consulenza del lavoro non iscritto all'albo dei commercialisti;
che in passato le competenza de quibus erano state fatturate prima da CP_1
prima e poi da su richiesta della stessa , la quale
[...] Controparte_2 Persona_1
intendeva evitare che i compensi dell'attività da lei svolta risultassero aggredibili da parte di taluni suoi creditori;
che le parti avevano pattuito un compenso mensile di € 500,00 pari a un totale di € 6.000,00 all'anno; che gli importi richiesti per l'elaborazione mensile del libro unico del lavoro erano stati già versati. La società opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la riduzione del quantum eventualmente dovuto.
Costituitosi in giudizio, replicava: che la controparte aveva sempre onorato i compensi Controparte_1
professionali senza contestare l'individuazione del soggetto che emetteva le relative fatture;
che il rapporto contrattuale sussisteva tra la società attrice e quella convenuta, la quale a sua volta si avvaleva pagina 2 di 6 dell'attività di;
che non era mai stati raggiunto l'accordo sul compenso mensile Persona_1
indicato dalla controparte;
che i versamenti effettuati periodicamente per tale importo erano stati viceversa compiuti in esecuzione di un piano rateale di rientro da un'esposizione debitoria pendente tra le parti;
che l'attività di consulenza del lavoro non era stata ancora saldata. Chiedeva dunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare la società attrice disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al piano di rientro ex adverso prodotto, si svolgeva la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nella quale veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e nella quale la società convenuta rinunciava all'istanza di verificazione del documento disconosciuto. Esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa e, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine anticipato per il deposito di memorie conclusive, parimenti contenenti le conclusioni delle parti rassegnate come in epigrafe.
Tanto premesso, va in primo luogo accertato tra chi intercorresse il rapporto professionale per cui è causa. L'onere della relativa prova incombeva in capo a soggetto creditore e attore Controparte_1
sostanziale nel presente giudizio di opposizione, il quale ha agito monitoriamente per l'adempimento degli asseriti accordi negoziali, rimanendo così gravato dell'obbligo di dimostrare il titolo contrattuale su cui di fonda la pretesa avanzata – e ricadendo invece sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria all'inadempimento ex adverso dedotto (Cass. n. 13533/2001). ha dimostrato mediante l'assunzione della prova testimoniale di essere titolare del Controparte_1
rapporto contrattuale dedotto in causa, in quanto la teste ha affermato di aver Persona_1
svolto prestazioni in favore di “per conto di , così lasciando Parte_1 Controparte_1
intendere che il rapporto tra il cliente e il professionista intercorresse appunto con la menzionata società
(cfr. verbale di udienza del 22.4.2025).
La teste in questione non è incapace di testimoniare, come eccepito dalla difesa attorea ancora nel corso dell'escussione della prova, in quanto non risulta detenere un interesse in causa aderente a quello della pagina 3 di 6 società opposta: anzi, se fosse fondata la tesi attorea secondo la quale il rapporto negoziale intercorreva con la medesima teste, questa avrebbe avuto interesse a rivendicare tale circostanza per poter richiedere il relativo compenso, ponendosi così in contrapposizione con la predetta società; né può darsi credito all'ipotesi difensiva della società opponente secondo cui avrebbe inteso Persona_1
evitare la percezione diretta dei compensi per eludere taluni creditori, in quanto trattasi di tesi rimasta del tutto sfornita di prova in causa. La teste risulta parimenti attendibile, avendo dichiarato sotto giuramento di aver già percepito da il pagamento delle proprie competenze, e non Controparte_1
sussistendo dunque ragioni di conflitto con alcuna delle parti costituite in causa (d'altronde, anche guardando alla produzione documentale di parte attrice, e senza tralasciare di considerare che la stessa non ha formulato alcuna istanza di istruttoria orale, non risulta ex actis alcun elemento sulla cui base dubitare della veridicità delle affermazioni testimoniali in esame: anche le comunicazioni email allegate alla seconda memoria attorea attestano solo che talune prestazioni venivano eseguite da Persona_1
, e non che il rapporto contrattuale intercorresse con la stessa).
[...]
L'accertata stipulazione del contratto d'opera professionale tra e Parte_1 Controparte_1
non risulta inficiata nemmeno dalla circostanza per la quale talune prestazioni sono riservate ai soggetti iscritti all'albo dei commercialisti: è stato appurato infatti che, nella fattispecie, per lo svolgimento di tali prestazioni l'odierna convenuta di avvaleva appunto dell'attività di , iscritta al Persona_1
predetto albo.
Tenuto conto altresì della mancata contestazione da parte della società attrice dell'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui viene chiesta la remunerazione, si deve desumere da quanto sopra esposto che la pretesa monitoria sia fondata con riguardo al profilo dell'an debeatur.
In relazione al profilo del quantum debeatur, la società opponente ha affermato che le parti avevano concordato il pagamento dell'importo di € 500,00 al mese. Non ha tuttavia dimostrato tale asserita circostanza. Per contro, la teste ha affermato che il legale rappresentante della Persona_1
società opponente “ha dichiarato alla mia presenza che avrebbe versato il corrispettivo dovuto, mi pare pari a circa 16'000 euro, con rate mensili di 500 euro ciascuna” (risposta al capitolo 7 della seconda memoria di parte opposta – cfr. verbale di udienza del 22.4.2025). Ebbene, dal momento che una dichiarazione di riconoscimento di debito non deve assumere forma scritta ad validitatem, si può concludere che fosse consapevole di dover versare la somma monitoriamente Parte_1
pagina 4 di 6 azionata e ne avesse anche riconosciuto la congruità.
Per quanto riguarda infine l'obiezione di già avvenuta corresponsione dell'attività di consulenza del lavoro, si rileva che l'opponente ha dedotto e dimostrato di aver versato la somma di € 4.800,00 nel corso del 2019 e la somma di € 3.500,00 nel corso del 2020 a titolo di “acconto su competenze” e
“acconto su fatture” senza alcun riferimento a specifiche prestazioni (doc. 4 attoreo).
Inoltre, l'opponente mai afferma che il predetto importo importo debba essere decurtato dalla maggiore pretesa avversaria: peraltro, sembra di poter dedurre dalle difese attore (per come esposte in particolare in atto di citazione e nella memoria conclusiva) che i bonifici prodotti erano intesi solo a dimostrare l'esistenza di un accordo intercorso tra le parti sul compenso (prova tuttavia fallita, come già detto).
La pretesa creditoria non risulta così scalfita nemmeno con riguardo al profilo del quantum debeatur.
L'opposizione va dunque integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va invece rigettata la domanda svolta dalla società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti normativi.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni sollevate, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Infine, stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria (come risulta dal verbale allegato come doc. 30), parte opponente va condannata, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del Bilancio dello Stato di un una somma pari al doppio dell'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 386/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15.3.2024, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 3.768,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, al Parte_1
versamento in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Vicenza, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA OL
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa LA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Zemenhof n. 697, presso e nello studio dell'Avv.
ME CO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Jacopo Da Ponte n. 6, presso e nello studio dell'Avv. PASINI CHIARA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Sia revocato, annullato e dichiarato, comunque, nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze di causa e con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, richiamandosi alle conclusioni come formulate in atti e così chiedendo:
“Nel merito in via principale, rigettarsi la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 386/2024 emesso dall'intestato Tribunale provvisoriamente esecutivo in data 13.03.2024 e depositato in data 15.03.2024, R.G. n. 695/2024, rep. 698/2024, con condanna ex art 96 c.p.c., atteso che l'opposizione risulta puramente defatigatoria, tardiva, oltre che priva di qualsiasi fondamento giuridico e contraria a prova scritta;
con totale rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 386/2024 del 15.3.2024 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 16.587,30 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali, la società opponente esponeva: di aver conferito l'incarico di gestire le proprie pratiche contabili e fiscali alla sola Rag. che le attività demandate erano d'altronde riservate ai Persona_1
commercialisti, mentre la società ingiungente era uno studio di consulenza del lavoro non iscritto all'albo dei commercialisti;
che in passato le competenza de quibus erano state fatturate prima da CP_1
prima e poi da su richiesta della stessa , la quale
[...] Controparte_2 Persona_1
intendeva evitare che i compensi dell'attività da lei svolta risultassero aggredibili da parte di taluni suoi creditori;
che le parti avevano pattuito un compenso mensile di € 500,00 pari a un totale di € 6.000,00 all'anno; che gli importi richiesti per l'elaborazione mensile del libro unico del lavoro erano stati già versati. La società opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la riduzione del quantum eventualmente dovuto.
Costituitosi in giudizio, replicava: che la controparte aveva sempre onorato i compensi Controparte_1
professionali senza contestare l'individuazione del soggetto che emetteva le relative fatture;
che il rapporto contrattuale sussisteva tra la società attrice e quella convenuta, la quale a sua volta si avvaleva pagina 2 di 6 dell'attività di;
che non era mai stati raggiunto l'accordo sul compenso mensile Persona_1
indicato dalla controparte;
che i versamenti effettuati periodicamente per tale importo erano stati viceversa compiuti in esecuzione di un piano rateale di rientro da un'esposizione debitoria pendente tra le parti;
che l'attività di consulenza del lavoro non era stata ancora saldata. Chiedeva dunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare la società attrice disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al piano di rientro ex adverso prodotto, si svolgeva la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nella quale veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e nella quale la società convenuta rinunciava all'istanza di verificazione del documento disconosciuto. Esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa e, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine anticipato per il deposito di memorie conclusive, parimenti contenenti le conclusioni delle parti rassegnate come in epigrafe.
Tanto premesso, va in primo luogo accertato tra chi intercorresse il rapporto professionale per cui è causa. L'onere della relativa prova incombeva in capo a soggetto creditore e attore Controparte_1
sostanziale nel presente giudizio di opposizione, il quale ha agito monitoriamente per l'adempimento degli asseriti accordi negoziali, rimanendo così gravato dell'obbligo di dimostrare il titolo contrattuale su cui di fonda la pretesa avanzata – e ricadendo invece sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria all'inadempimento ex adverso dedotto (Cass. n. 13533/2001). ha dimostrato mediante l'assunzione della prova testimoniale di essere titolare del Controparte_1
rapporto contrattuale dedotto in causa, in quanto la teste ha affermato di aver Persona_1
svolto prestazioni in favore di “per conto di , così lasciando Parte_1 Controparte_1
intendere che il rapporto tra il cliente e il professionista intercorresse appunto con la menzionata società
(cfr. verbale di udienza del 22.4.2025).
La teste in questione non è incapace di testimoniare, come eccepito dalla difesa attorea ancora nel corso dell'escussione della prova, in quanto non risulta detenere un interesse in causa aderente a quello della pagina 3 di 6 società opposta: anzi, se fosse fondata la tesi attorea secondo la quale il rapporto negoziale intercorreva con la medesima teste, questa avrebbe avuto interesse a rivendicare tale circostanza per poter richiedere il relativo compenso, ponendosi così in contrapposizione con la predetta società; né può darsi credito all'ipotesi difensiva della società opponente secondo cui avrebbe inteso Persona_1
evitare la percezione diretta dei compensi per eludere taluni creditori, in quanto trattasi di tesi rimasta del tutto sfornita di prova in causa. La teste risulta parimenti attendibile, avendo dichiarato sotto giuramento di aver già percepito da il pagamento delle proprie competenze, e non Controparte_1
sussistendo dunque ragioni di conflitto con alcuna delle parti costituite in causa (d'altronde, anche guardando alla produzione documentale di parte attrice, e senza tralasciare di considerare che la stessa non ha formulato alcuna istanza di istruttoria orale, non risulta ex actis alcun elemento sulla cui base dubitare della veridicità delle affermazioni testimoniali in esame: anche le comunicazioni email allegate alla seconda memoria attorea attestano solo che talune prestazioni venivano eseguite da Persona_1
, e non che il rapporto contrattuale intercorresse con la stessa).
[...]
L'accertata stipulazione del contratto d'opera professionale tra e Parte_1 Controparte_1
non risulta inficiata nemmeno dalla circostanza per la quale talune prestazioni sono riservate ai soggetti iscritti all'albo dei commercialisti: è stato appurato infatti che, nella fattispecie, per lo svolgimento di tali prestazioni l'odierna convenuta di avvaleva appunto dell'attività di , iscritta al Persona_1
predetto albo.
Tenuto conto altresì della mancata contestazione da parte della società attrice dell'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui viene chiesta la remunerazione, si deve desumere da quanto sopra esposto che la pretesa monitoria sia fondata con riguardo al profilo dell'an debeatur.
In relazione al profilo del quantum debeatur, la società opponente ha affermato che le parti avevano concordato il pagamento dell'importo di € 500,00 al mese. Non ha tuttavia dimostrato tale asserita circostanza. Per contro, la teste ha affermato che il legale rappresentante della Persona_1
società opponente “ha dichiarato alla mia presenza che avrebbe versato il corrispettivo dovuto, mi pare pari a circa 16'000 euro, con rate mensili di 500 euro ciascuna” (risposta al capitolo 7 della seconda memoria di parte opposta – cfr. verbale di udienza del 22.4.2025). Ebbene, dal momento che una dichiarazione di riconoscimento di debito non deve assumere forma scritta ad validitatem, si può concludere che fosse consapevole di dover versare la somma monitoriamente Parte_1
pagina 4 di 6 azionata e ne avesse anche riconosciuto la congruità.
Per quanto riguarda infine l'obiezione di già avvenuta corresponsione dell'attività di consulenza del lavoro, si rileva che l'opponente ha dedotto e dimostrato di aver versato la somma di € 4.800,00 nel corso del 2019 e la somma di € 3.500,00 nel corso del 2020 a titolo di “acconto su competenze” e
“acconto su fatture” senza alcun riferimento a specifiche prestazioni (doc. 4 attoreo).
Inoltre, l'opponente mai afferma che il predetto importo importo debba essere decurtato dalla maggiore pretesa avversaria: peraltro, sembra di poter dedurre dalle difese attore (per come esposte in particolare in atto di citazione e nella memoria conclusiva) che i bonifici prodotti erano intesi solo a dimostrare l'esistenza di un accordo intercorso tra le parti sul compenso (prova tuttavia fallita, come già detto).
La pretesa creditoria non risulta così scalfita nemmeno con riguardo al profilo del quantum debeatur.
L'opposizione va dunque integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va invece rigettata la domanda svolta dalla società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti normativi.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni sollevate, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Infine, stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria (come risulta dal verbale allegato come doc. 30), parte opponente va condannata, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del Bilancio dello Stato di un una somma pari al doppio dell'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 386/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15.3.2024, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 3.768,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, al Parte_1
versamento in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Vicenza, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA OL
pagina 6 di 6