Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 cod. pen. è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.
Commentari • 2
- 1. No alla compensazione del mantenimento dovuto dallex marito con i crediti vantati verso lex moglie che versi in stato di bisognoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 11 novembre 2020
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9553/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di compensare il credito della ex moglie per il mantenimento dovutole dall'ex marito, con i crediti vantati da quest'ultimo nei suoi confronti. La vicenda giudiziaria oggetto della pronuncia della Suprema Corte vedeva come protagonista un uomo, il quale, dopo essere stato accusato dall'ex moglie di avere violato i propri obblighi di assistenza familiare, veniva condannato ai sensi dell'art. 570 del c.p. in entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante l'imputato avesse prodotto, a sua difesa, alcuni documenti dai quali, a suo avviso, si deduceva la …
Leggi di più… - 2. La responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare è esclusa solo nel caso di impossibilità assoluta di farvi fronteRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 24 settembre 2020
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, fattispecie rubricata all'art. 570 del c.p., si registra la sentenza n. 48567/2019 della Cassazione, sesta Sezione Penale. Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro condannava un genitore, per il reato di cui all'art. 570 citato, alla pena della reclusione ed € 200,00 di multa (nonché al risarcimento del danno a favore della parte civile). All'imputato era stato contestato di aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza, non avendo egli corrisposto l'assegno periodico di mantenimento precedentemente stabilito dal giudice civile tramite decreto. La Corte territoriale, in seguito ad appello, confermava la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2014, n. 24644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24644 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/05/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 704
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 15792/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1255/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Fiorenza Giuseppe che si associa alle conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 giugno 2012 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Licata in data 18 ottobre 2010, che, previa concessione delle attenuanti generiche, condannava L.G. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, commesso in (OMISSIS) per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale ed alla qualità di coniuge, abbandonando ingiustificatamente la casa coniugale e facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed al figlio minore.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del L.G. , deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione dell'art. 181 c.p.p., comma 4, art. 159 c.p.p. e art. 160 c.p.p., commi 2 e 4, avendo la Corte palermitana notificato il decreto di citazione a giudizio senza avere prima proceduto a nuove ricerche dell'imputato, dichiarato irreperibile nel giudizio di primo grado, nonché per avere omesso di notificare un nuovo decreto di irreperibilità al difensore nominato, senza tener conto del fatto che tali ricerche erano necessarie poiché l'imputato aveva eletto domicilio in un luogo ove egli in un primo momento non era stato rinvenuto.
2.2. Violazioni di legge e carenze motivazionali in relazione agli artt. 42, 43 e 570 c.p., avendo la Corte palermitana basato il giudizio di colpevolezza solo sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e senza alcun riscontro oggettivo delle reali capacità economiche del soggetto obbligato, ovvero della situazione di indigenza in cui il beneficiario si fosse in ipotesi trovato. Sul piano dell'elemento soggettivo, inoltre, non è stata considerata la circostanza che l'imputato, pur non essendovi tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, aveva corrisposto una somma di denaro (pari all'importo di Euro trecento) nel (OMISSIS) .
2.3. Carenze motivazionali in relazione all'art. 133 c.p., nn. 1 e 3 e art. 62-bis c.p., non avendo la Corte di merito indicato i motivi per i quali non ha inteso considerare i criteri ivi dettati al fine di rideterminare una pena ancora più lieve rispetto a quella irrogata dal Tribunale, ed in particolare le condizioni economiche dell'imputato, oltre al suo stato di incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, trattandosi di una violazione di legge non dedotta nei motivi di appello, che il ricorrente, a norma dell'art. 181 c.p.p., comma 3, avrebbe dovuto eccepire entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso con riferimento alle ulteriori doglianze ivi prospettate, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere, con asserzioni generiche e senza sviluppare alcun confronto critico- argomentativo rispetto all'ordito motivazionale, un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico- fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.
In tal senso, invero, la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione dei fatti prospettata nei rilievi difensivi, ponendo in evidenza, segnatamente:
a) che a seguito dell'abbandono del domicilio domestico, avvenuto nel gennaio del 2008, l'imputato si disinteressò totalmente delle esigenze legate al mantenimento della moglie e del figlio minore, omettendo finanche di dare qualsiasi notizia di sè e limitandosi a farle pervenire, in una sola occasione, la somma di Euro trecento;
b) che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state confermate dalle deposizioni di altri testimoni (G.C. e Ga.An. ), che hanno riferito sia sulla circostanza dell'abbandono del domicilio domestico da parte dell'imputato, sia sulle condizioni di indigenza in cui venne conseguentemente a trovarsi il nucleo familiare;
c) che la persona offesa ha svolto attività di badante in (OMISSIS) , guadagnando somme di denaro esigue e comunque non sufficienti per il mantenimento proprio e del figlio minore;
d) che l'imputato risulta essersi trasferito in Puglia, ove ha esercitato regolare attività lavorativa come operaio. Al riguardo, è noto, sulla base del pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 11696 del 03/03/2011, dep. 23/03/2011, Rv. 249655; Sez. 5, n. 36450 del 22/04/2004, dep. 15/09/2004, Rv. 230239), che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato.
La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon governo del quadro di principii e delle regole che disciplinano la materia in esame. Incombe, infatti, all'interessato l'onere, nel caso in esame non assolto, di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, dep. 01/03/2012, Rv. 252427). Occorre, altresì, considerare che lo stato di bisogno non è certo escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche nell'ipotesi in cui altri si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 40823 del 21/03/2012, dep. 17/10/2012, Rv. 254168) e che il reato in esame è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, n. 785 del 22/12/2010, dep. 14/01/2011, Rv. 249202).
5. Manifestamente infondate, infine, devono ritenersi le doglianze relative all'entità della pena, avendo i Giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, specificamente dato conto dell'esercizio dei criteri di valutazione discrezionale al riguardo seguiti per commisurare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, allorquando hanno fatto riferimento non solo alla personalità dell'imputato, alle modalità della condotta ed alle sue condizioni oggettive soggettive, ma anche al consistente lasso temporale in cui la stessa risulta esser stata perpetrata.
6. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
7. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro millecinquecento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014