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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 141 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 20/05/2025
Il G.I.
dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 141/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- vv. ( ), parte rappresentata e difesa in pro- Pt_1 Pt_2 C.F._1 prio, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, in Viale Mecenate n. 5/
- parte ricorrente - CONCLUDE come da ricorso introduttivo: “esaminato il presente ricorso, verificato che la domanda è fondata sui documenti prodotti, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto dell'ogget- tiva impossibilità di recuperare il credito professionale per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente a fa- vore di Sig.ri e nel Procedimento Penale n. 538/22 RGNR, revocare il Persona_1 CP_1 Decreto di pagamento emesso dal G. di P. il 20.12.23, notificato in data 21.12.23, e per l'effetto disporre la liquidazione diretta della somma di € 586,04 comprensiva degli accesso di legge in favore della ricorrente”
E
- ( ) in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t. - parte convenuta contumace -
2 Altri istituti e leggi speciali
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso l'Avv. Ramona Borri, premesso che: quale difensore d'ufficio di
[...]
(detenuto per altra causa) e (irreperibile di fatto) - imputati Persona_2 CP_1
nell' ambito del Proc. Pen. n. 538/2020 R.G.N.R. per il reato p. e. p. dall'art. 10-bis, D.lgs.
25.07.1998 n. 286 e condannati con Sentenza n. 184/2022 al pagamento di € 5.000,00 di ammenda ciascuno, oltre alla refusione delle spese di giustizia (da essi non rifuse) – il
13/07/22 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva rilasciato parere di congruità della sua notula per € 490,00, oltre accessori;
il 27/07/22 aveva domandato inutilmente alle Am- basciate di GA e CO (nazionalità rispettiva dei condannati) se conoscessero le re- lative residenze ed aveva avuto conferma che il primo fosse detenuto alla Casa Circondariale di AN, mentre il secondo non risultava detenuto in alcun istituto penitenziario;
il G. di P. aveva rigettato la sua istanza di liquidazione diretta del compenso, per non esser stato esperito tentativo di esecuzione forzata (quanto al primo) ed essendo il secondo irreperibile di fatto. Ciò premesso, previa opposizione avverso il relativo Decreto, allegava che:
[...]
aveva lavorato nell'istituto solo ad aprile e settembre 2022, mentre al Persona_2
15/07/23 esso non lavorava né disponeva di fondi;
era di fatto irreperibile. CP_1
Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta non si costituivano, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
* * *
Ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, “le controversie previste dall'articolo
170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Ciò premesso la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
3 Nel caso di specie, per quanto concerne il Sig. , dalla documen- Persona_1
tazione prodotta risulta che lo stesso è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
AN (doc. 1, 6).
Come già riconosciuto nel Decreto opposto, detta condizione e le informazioni rese note dalla stessa Casa Circondariale il 15.07.23, oltre alle ricerche svolte presso lo sportello telematico della CCIAA e sul portale dell'Agenzia delle Entrate (docc. 6, 7), rendono asso- lutamente prevedibile un esito negativo di un' eventuale procedura esecutiva, ove espletata nei suoi confronti.
Infatti, emerge dalle informazioni trasmesse alla ricorrente che l'ex assistito-condan- nato non fosse titolare di imprese, fabbricati, terreni e fondi (doc. 9).
Pertanto, l'attivazione di una procedura esecutiva, come peraltro contraddittoria- mente suggerito dal Giudice di Pace, avrebbe invero significato, per la ricorrente, l'utilizzo inutile della macchina della giustizia in adempimenti i quali nulla avrebbero aggiunto alle informazioni già possedute, con inutile dispendio di energie e tempi di liquidazione del com- penso che è dovuto al difensore per l'attività svolta in favore degli assistiti nel proc. pen. di cui in premessa.
***
Quanto invece al Sig. , lo stesso risulta sconosciuto alla Cancelleria CP_1
Consolare della Repubblica del GA (nazionalità evidentemente dallo stesso dichiarata: doc. 5) e dunque, di fatto irreperibile sul territorio nazionale, per quanto già riconosciuto dallo stesso G. di P. e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per il quale il soggetto, ricercato, non è presente in alcun Istituto Penitenziario italiano e a far data dal
1987, non risulta esser mai stato detenuto. Un soggetto con “dati discordanti” risulta libero, in attesa di primo giudizio, in quanto rimesso in libertà fin dal 26.03.2020. Ammesso dunque trattarsi dello stesso soggetto de quo, lo stesso risulta di fatto irreperibile da quella data.
A tal riguardo, si deve osservare che per la Cass., Ord. n. 16585/2021: “la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale. Depone per tale conclusione anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa e se da quel momento il procedimento penale si è
4 già concluso e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 c.p.p…. sicché non è esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale;
per cui il G. di P. avrebbe dovuto e potuto verificare, alla luce della documentazione versata in atti dall'opponente se, tenuto conto dell' attività svolta dalla medesima, al fine di assicurare il recupero del proprio credito (…), fosse possi- bile affermare la condizione di irreperibile (di fatto) del proprio assistito, palesandosi in tal modo l' impedimento alla promozione dell'attività esecutiva”.
Sempre per la Cass., Ord. n. 2923/2020, “a norma degli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002,
l' inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liqui- dazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell' assistito, irreperibilità da intendersi anche come mera situazione di fatto”.
Infine, per l'Ord. n. 34888/2021 “il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall' impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell' erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile”.
***
In conclusione. Previa revoca del Decreto del G. di P. del 20.12.23, occorre procedere ala liquidazione dei compensi della ricorrente, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014
Sulla base di tali parametri, considerato il pregio e la mole dell'opera prestata nei confronti dei due imputati, appare congruo l'importo indicato in € 490,00, già oggetto di valutazione di congruità da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (doc.
2) ed inferiore rispetto alla somma dei valori minimi delle fasi di un giudizio penale dinanzi al Tribunale, del valore (€ 1797).
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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5
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto di pagamento emesso dal Giudice di Pace in data 20.12.2023, notificato in data 21.12.2023; per l'effetto,
- Liquida a Avv. € 490,00 oltre accessori di legge;
Pt_1 Pt_2
Arezzo, 27/05/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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