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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/09/2024, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
R. G. N. 596/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa TI ON Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 596 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da: nato a [...] il [...], C. F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti PIETRO STEFANO SODDU e GIUSEPPINA RUSSO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Alberto Mario n. 17;
Ricorrente contro nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CARBONI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Oggiano n. 15;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (come rassegnate nel ricorso e confermate all'udienza del
9.11.2023):
“Gli Avv. Soddu e Russo concludono per la revoca dell'assegno divorzile e insistono nelle altre difese”
“A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in data 24 dicembre 2005 in Nuoro (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
1 R. G. N. 596/2022
Nuoro, Atto 29 - parte I – serie A, Anno 2005), ordinando all'Uffciale dello Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni.
B) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della signora ed accertare e CP_1
dichiarare che il signor non dovrà versare nessun assegno divorzile in favore della signora Pt_1
, per tutte le ragioni espresse in narrativa. CP_1
C) Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Conclusioni per parte resistente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e confermate all'udienza del 9.11.2023):
“nel merito che venga disposto un assegno divorzile pari ad euro 700,00 su base mensile con vittoria di spese diritti ed onorari al procuratore antistatario”.
Conclusioni del PM:
- Conclude per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e per la concessione di un assegno divorzile proporzionato alle capacità economiche di entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con A fondamento della domanda, parte ricorrente ha CP_1
allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Nuoro, il 24.12.2005; che dall'unione non sono nati figli;
che con ordinanza ex art. 708 c.p.c., n. cronol. 459/2021, del 14.04.2021, resa nel procedimento di separazione, il Tribunale di Nuoro, ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 200,00; che il Tribunale di Nuoro con sentenza parziale del 21.07.2021 ha pronunciato la separazione dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle questioni economiche;
che, pur essendo ancora pendente il giudizio di separazione dei coniugi, sussistono i presupposti di cui all'art 3, lett. b, l. 898/1970 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, in quanto la sentenza di separazione è passata in giudicato e i coniugi dalla data di comparizione davanti al presidente non hanno mai ripreso la convivenza e non vi è possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Inoltre, il ricorrente ha allegato di esser cieco totale e di necessitare di assistenza continua per lo svolgimento delle attività quotidiane, di percepire una pensione di invalidità di € 800,00 e l'indennità di accompagnamento con la quale deve far fronte a tutte le sue esigenze di vita, oltre a dover provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente;
che la attualmente risiede in Romania, che ella è proprietaria di due immobili e di diversi terreni CP_1
2 R. G. N. 596/2022
dai quali ritrae un reddito certo e che ella ha sempre svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare.
Ciò premesso, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.09.2022, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ha CP_1
contestato quanto dedotto del ricorrente;
in particolare, ha allegato che essa resistente ha lasciato il proprio lavoro per prestare assistenza al marito;
che in costanza di matrimonio e fino al 2017 il ricorrente per far fronte ai bisogni materiali della resistente le corrispondeva circa € 500,00 al mese;
che nel 2017 la ricorrente, con il pieno consenso del coniuge, si era recata in Romania per prestare assistenza alla madre gravemente malata;
che al suo rientro, nel 2018, il coniuge non le permise il rientro nell'abitazione familiare;
che ciò ha causato alla resistente un notevole smarrimento psicologico e morale;
che essa ha un reddito molto basso e che, vista l'età e la durata del matrimonio, ha difficoltà a reperire un'attività lavorativa.
Ciò premesso, la resistente, ha chiesto un assegno divorzile pari ad € 700,00.
Con sentenza non definitiva parziale del 1.03.2023, il Tribunale di Nuoro ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, con ordinanza resa fuori udienza nella medesima data, ha rimesso la causa sul ruolo per il proseguimento dell'istruttoria.
Con provvedimento dell'8.06.2023, non sono state ammesse le prove dedotte dalle parti e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Rilevato che è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale è chiamato a decidere in ordine all'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 hanno chiarito che «il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma [art. 5, co. 6, della l. n. 898/1970] i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
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alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
L'assegno divorzile, inoltre, differisce dall'assegno di mantenimento separativo perché quest'ultimo
è teso alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio mentre
«secondo la più recente giurisprudenza di legittimità […] non entra più a comporre la cornice dell'assegno divorzile il mantenimento del pregresso tenore di vita, evidenza, quest'ultima, invece, ancora in rilievo in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione, nella permanente attualità del dovere di assistenza materiale tra i coniugi (Cass. 16/05/2017 n. 12196;
Cass. SU 11/07/2018 n. 18287; Cass. 23/ 01/ 2019 n. 1882). Nella determinazione dell'assegno ex art. 5 legge 898/ 70 quanto rileva è che, nella finalità perequativo·-compensativa dallo stesso assolta secondo la più recente e qui condivisa, nella sua certa persuasività, giurisprudenza di questa Corte di legittimità, debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita» (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
Ciò premesso, la nella comparsa di costituzione e risposta ha allegato di avere un reddito CP_1
notevolmente basso perché durante la convivenza matrimoniale, durata circa dodici anni, non ha lavorato perché oggi, data l'età, ha difficoltà a trovare un lavoro. Ha allegato, altresì, che il è Pt_1 il coniuge economicamente “forte” e che egli ha una situazione economica tale da consentirgli il pagamento dell'assegno divorzile richiesto.
Il ricorrente ha contestato tali allegazioni, affermando che la dispone di mezzi adeguati per CP_1
vivere, che ha una capacità professionale specifica come collaboratrice domestica e che vive, ormai, in Romania dove ha due immobili e diversi terreni e dove alleva bestiame e coltiva un orto (cfr. comparsa di costituzione e risposta e memoria integrativa).
La resistente, che non si è presentata all'udienza appositamente fissata per consentirne la comparizione, ha depositato la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. con la quale ha chiesto ammettersi i seguenti capitoli di prova: «
1. la sig.ra sta attualmente vivendo in CP_1
Romania Villaggio di Blesca, comune di Ivanesti, contea di Vaslui, senza alcun reddito pur avendo costantemente ricercato lavoro ma non avendo la capacità di provvedere a sé stessa;
2. fornisce costantemente e mensilmente un aiuto economico per consentire alla Controparte_2
propria madre di sopravvivere».
Ebbene, il capitolo di prova n. 1 è manifestamente valutativo e, quindi, inammissibile poiché il teste verrebbe interrogato non su fatti storici specifici ma sui presupposti giuridici della componente assistenziale dell'assegno divorzile e così anche il capitolo n. 2 è inammissibile poiché, anche in
4 R. G. N. 596/2022
questo caso, il teste verrebbe chiamato ad esprimere una valutazione in quanto la nozione di “aiuto economico” è generica e intrinsecamente valutativa.
Occorre rilevare, inoltre, che la , su cui grava l'onere della prova, non ha depositato la CP_1
documentazione economica prevista dall'art. 4, co. 6, della l. n. 898/1970 e non ha depositato la documentazione economica nemmeno allorché ciò stato richiesto, ex art. 5, co. 9, l. n. 898/1970, a tutela della disponibilità c.d. attenuata della componente assistenziale del diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
In sede di comparsa conclusionale, infine, la resistente ha osservato che non è stato fornito alcun elemento probatorio sulla situazione patrimoniale della proprio perché quest'ultima non ha CP_1
reddito, che ella vive, comunque, in Romania grazie alla solidarietà della figlia e alla pensione minima rumena pari a circa 145 euro al mese.
Alla luce di tale quadro istruttorio, la resistente non ha assolto all'onere della prova su di lei gravante e non ha provato né i presupposti della componente assistenziale dell'assegno divorzile né
i presupposti della componente compensativo-perequativa.
Con riferimento alla prima componente, a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente, con particolare riferimento alla titolarità di beni immobili in Romania, al possesso di adeguati mezzi propri e al possesso di una capacità lavorativa specifica come collaboratrice domestica, la si CP_1
è limitata a dedurre un'inammissibile prova testimoniale senza produrre alcun documento relativo, ad esempio, allo stato di disoccupazione, alla percezione di una pensione (come dichiarato tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale) ovvero in ordine titolarità di beni immobili.
In ordine all'esercizio del potere ufficioso ex art. 5, co. 9, l. n. 898/1970 è orientamento costante che il giudice non possa supplire all'inerzia delle parti: «in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati» (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016).
5 R. G. N. 596/2022
Anche la più recente pronuncia Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 2022 argomenta che il giudice ha il dovere di disporre indagini da parte della polizia tributaria «se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria», presupposto che, nel caso di specie, manca del tutto.
Con riferimento alla componente compensativo-perequativa, la ha dichiarato aver cessato di CP_1
lavorare come collaboratrice domestica allorquando si sposò col nel 2005 per dedicarsi alla Pt_1 cura di quest'ultimo, affetto da cecità parziale.
Il ha contestato specificamente queste circostanze, affermando, di contro, che la non Pt_1 CP_1
ha mai prestato alcun contributo materiale e spirituale alla comunione coniugale (cfr. ricorso e memoria integrativa).
Davanti a queste contestazioni, la resistente non ha nemmeno offerto la prova del proprio contributo alla vita familiare né ha provato di aver rinunciato a concrete prospettive lavorative per accudire il marito.
In definitiva, dev'essere rigettata la domanda riconvenzionale diretta alla corresponsione dell'assegno divorzile.
2. Nel ricorso e nella memoria integrativa il ricorrente ha chiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento. Tuttavia, la domanda non è stata reiterata in udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata chiesta la “revoca dell'assegno divorzile”. Inoltre, sia nella comparsa conclusionale che nella comparsa conclusionale di replica, il ricorrente ha chiesto unicamente che non fosse riconosciuto l'assegno divorzile.
In conclusione, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è stata manifestamente rinunciata dal ricorrente: «la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può [infatti] contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio» (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8737 del 15/04/2014).
Merita, tuttavia, richiamare, in via generale, l'orientamento consolidato di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021) in merito alla cessazione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento disposto in sede separativa: «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art.4 l. n. 898/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al
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passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra
l'ipotesi derogatoria di cui all'art.4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta net giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione», e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno ii vincolo matrimoniale che e il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare ii rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si
è detto».
3. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la resistente non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio ma è risultata integralmente soccombente sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'assegno divorzile.
Le spese di lite debbono, dunque, compensarsi per 1/3 e i restanti 2/3 debbono essere posti a carico di , prevalentemente soccombente. CP_1
Rilevato che la causa ha valore indeterminabile, che si sono svolte tutte le fasi del processo, applicati i criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e considerato in particolare che non è stata svolta istruttoria costituenda, applicati, quindi, i medi tabellari ridotti del 50%, si liquidano per onorari d'avvocato, in favore di al netto della compensazione, € 2.539,4, oltre Parte_1
15% per spese generali e Iva e Cpa, se dovute, ed oltre alla somma di € 65,3 per spese vive.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta la domanda riconvenzionale promossa da per la corresponsione CP_1 dell'assegno divorzile;
2) condanna a pagare a € 2.539,4, oltre 15% per spese generali e CP_1 Parte_1
Iva e Cpa, se dovute, per onorari d'avvocato, ed € 65,3, per spese vive.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20.9.2024
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Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa TI ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa TI ON Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 596 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da: nato a [...] il [...], C. F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti PIETRO STEFANO SODDU e GIUSEPPINA RUSSO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Alberto Mario n. 17;
Ricorrente contro nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CARBONI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Oggiano n. 15;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (come rassegnate nel ricorso e confermate all'udienza del
9.11.2023):
“Gli Avv. Soddu e Russo concludono per la revoca dell'assegno divorzile e insistono nelle altre difese”
“A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in data 24 dicembre 2005 in Nuoro (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
1 R. G. N. 596/2022
Nuoro, Atto 29 - parte I – serie A, Anno 2005), ordinando all'Uffciale dello Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni.
B) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della signora ed accertare e CP_1
dichiarare che il signor non dovrà versare nessun assegno divorzile in favore della signora Pt_1
, per tutte le ragioni espresse in narrativa. CP_1
C) Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Conclusioni per parte resistente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e confermate all'udienza del 9.11.2023):
“nel merito che venga disposto un assegno divorzile pari ad euro 700,00 su base mensile con vittoria di spese diritti ed onorari al procuratore antistatario”.
Conclusioni del PM:
- Conclude per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e per la concessione di un assegno divorzile proporzionato alle capacità economiche di entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con A fondamento della domanda, parte ricorrente ha CP_1
allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Nuoro, il 24.12.2005; che dall'unione non sono nati figli;
che con ordinanza ex art. 708 c.p.c., n. cronol. 459/2021, del 14.04.2021, resa nel procedimento di separazione, il Tribunale di Nuoro, ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 200,00; che il Tribunale di Nuoro con sentenza parziale del 21.07.2021 ha pronunciato la separazione dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle questioni economiche;
che, pur essendo ancora pendente il giudizio di separazione dei coniugi, sussistono i presupposti di cui all'art 3, lett. b, l. 898/1970 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, in quanto la sentenza di separazione è passata in giudicato e i coniugi dalla data di comparizione davanti al presidente non hanno mai ripreso la convivenza e non vi è possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Inoltre, il ricorrente ha allegato di esser cieco totale e di necessitare di assistenza continua per lo svolgimento delle attività quotidiane, di percepire una pensione di invalidità di € 800,00 e l'indennità di accompagnamento con la quale deve far fronte a tutte le sue esigenze di vita, oltre a dover provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente;
che la attualmente risiede in Romania, che ella è proprietaria di due immobili e di diversi terreni CP_1
2 R. G. N. 596/2022
dai quali ritrae un reddito certo e che ella ha sempre svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare.
Ciò premesso, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.09.2022, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ha CP_1
contestato quanto dedotto del ricorrente;
in particolare, ha allegato che essa resistente ha lasciato il proprio lavoro per prestare assistenza al marito;
che in costanza di matrimonio e fino al 2017 il ricorrente per far fronte ai bisogni materiali della resistente le corrispondeva circa € 500,00 al mese;
che nel 2017 la ricorrente, con il pieno consenso del coniuge, si era recata in Romania per prestare assistenza alla madre gravemente malata;
che al suo rientro, nel 2018, il coniuge non le permise il rientro nell'abitazione familiare;
che ciò ha causato alla resistente un notevole smarrimento psicologico e morale;
che essa ha un reddito molto basso e che, vista l'età e la durata del matrimonio, ha difficoltà a reperire un'attività lavorativa.
Ciò premesso, la resistente, ha chiesto un assegno divorzile pari ad € 700,00.
Con sentenza non definitiva parziale del 1.03.2023, il Tribunale di Nuoro ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, con ordinanza resa fuori udienza nella medesima data, ha rimesso la causa sul ruolo per il proseguimento dell'istruttoria.
Con provvedimento dell'8.06.2023, non sono state ammesse le prove dedotte dalle parti e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. Rilevato che è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale è chiamato a decidere in ordine all'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 hanno chiarito che «il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma [art. 5, co. 6, della l. n. 898/1970] i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
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alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
L'assegno divorzile, inoltre, differisce dall'assegno di mantenimento separativo perché quest'ultimo
è teso alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio mentre
«secondo la più recente giurisprudenza di legittimità […] non entra più a comporre la cornice dell'assegno divorzile il mantenimento del pregresso tenore di vita, evidenza, quest'ultima, invece, ancora in rilievo in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione, nella permanente attualità del dovere di assistenza materiale tra i coniugi (Cass. 16/05/2017 n. 12196;
Cass. SU 11/07/2018 n. 18287; Cass. 23/ 01/ 2019 n. 1882). Nella determinazione dell'assegno ex art. 5 legge 898/ 70 quanto rileva è che, nella finalità perequativo·-compensativa dallo stesso assolta secondo la più recente e qui condivisa, nella sua certa persuasività, giurisprudenza di questa Corte di legittimità, debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita» (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
Ciò premesso, la nella comparsa di costituzione e risposta ha allegato di avere un reddito CP_1
notevolmente basso perché durante la convivenza matrimoniale, durata circa dodici anni, non ha lavorato perché oggi, data l'età, ha difficoltà a trovare un lavoro. Ha allegato, altresì, che il è Pt_1 il coniuge economicamente “forte” e che egli ha una situazione economica tale da consentirgli il pagamento dell'assegno divorzile richiesto.
Il ricorrente ha contestato tali allegazioni, affermando che la dispone di mezzi adeguati per CP_1
vivere, che ha una capacità professionale specifica come collaboratrice domestica e che vive, ormai, in Romania dove ha due immobili e diversi terreni e dove alleva bestiame e coltiva un orto (cfr. comparsa di costituzione e risposta e memoria integrativa).
La resistente, che non si è presentata all'udienza appositamente fissata per consentirne la comparizione, ha depositato la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. con la quale ha chiesto ammettersi i seguenti capitoli di prova: «
1. la sig.ra sta attualmente vivendo in CP_1
Romania Villaggio di Blesca, comune di Ivanesti, contea di Vaslui, senza alcun reddito pur avendo costantemente ricercato lavoro ma non avendo la capacità di provvedere a sé stessa;
2. fornisce costantemente e mensilmente un aiuto economico per consentire alla Controparte_2
propria madre di sopravvivere».
Ebbene, il capitolo di prova n. 1 è manifestamente valutativo e, quindi, inammissibile poiché il teste verrebbe interrogato non su fatti storici specifici ma sui presupposti giuridici della componente assistenziale dell'assegno divorzile e così anche il capitolo n. 2 è inammissibile poiché, anche in
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questo caso, il teste verrebbe chiamato ad esprimere una valutazione in quanto la nozione di “aiuto economico” è generica e intrinsecamente valutativa.
Occorre rilevare, inoltre, che la , su cui grava l'onere della prova, non ha depositato la CP_1
documentazione economica prevista dall'art. 4, co. 6, della l. n. 898/1970 e non ha depositato la documentazione economica nemmeno allorché ciò stato richiesto, ex art. 5, co. 9, l. n. 898/1970, a tutela della disponibilità c.d. attenuata della componente assistenziale del diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
In sede di comparsa conclusionale, infine, la resistente ha osservato che non è stato fornito alcun elemento probatorio sulla situazione patrimoniale della proprio perché quest'ultima non ha CP_1
reddito, che ella vive, comunque, in Romania grazie alla solidarietà della figlia e alla pensione minima rumena pari a circa 145 euro al mese.
Alla luce di tale quadro istruttorio, la resistente non ha assolto all'onere della prova su di lei gravante e non ha provato né i presupposti della componente assistenziale dell'assegno divorzile né
i presupposti della componente compensativo-perequativa.
Con riferimento alla prima componente, a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente, con particolare riferimento alla titolarità di beni immobili in Romania, al possesso di adeguati mezzi propri e al possesso di una capacità lavorativa specifica come collaboratrice domestica, la si CP_1
è limitata a dedurre un'inammissibile prova testimoniale senza produrre alcun documento relativo, ad esempio, allo stato di disoccupazione, alla percezione di una pensione (come dichiarato tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale) ovvero in ordine titolarità di beni immobili.
In ordine all'esercizio del potere ufficioso ex art. 5, co. 9, l. n. 898/1970 è orientamento costante che il giudice non possa supplire all'inerzia delle parti: «in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati» (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016).
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Anche la più recente pronuncia Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 2022 argomenta che il giudice ha il dovere di disporre indagini da parte della polizia tributaria «se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria», presupposto che, nel caso di specie, manca del tutto.
Con riferimento alla componente compensativo-perequativa, la ha dichiarato aver cessato di CP_1
lavorare come collaboratrice domestica allorquando si sposò col nel 2005 per dedicarsi alla Pt_1 cura di quest'ultimo, affetto da cecità parziale.
Il ha contestato specificamente queste circostanze, affermando, di contro, che la non Pt_1 CP_1
ha mai prestato alcun contributo materiale e spirituale alla comunione coniugale (cfr. ricorso e memoria integrativa).
Davanti a queste contestazioni, la resistente non ha nemmeno offerto la prova del proprio contributo alla vita familiare né ha provato di aver rinunciato a concrete prospettive lavorative per accudire il marito.
In definitiva, dev'essere rigettata la domanda riconvenzionale diretta alla corresponsione dell'assegno divorzile.
2. Nel ricorso e nella memoria integrativa il ricorrente ha chiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento. Tuttavia, la domanda non è stata reiterata in udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata chiesta la “revoca dell'assegno divorzile”. Inoltre, sia nella comparsa conclusionale che nella comparsa conclusionale di replica, il ricorrente ha chiesto unicamente che non fosse riconosciuto l'assegno divorzile.
In conclusione, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è stata manifestamente rinunciata dal ricorrente: «la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può [infatti] contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio» (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8737 del 15/04/2014).
Merita, tuttavia, richiamare, in via generale, l'orientamento consolidato di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021) in merito alla cessazione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento disposto in sede separativa: «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art.4 l. n. 898/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al
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passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra
l'ipotesi derogatoria di cui all'art.4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta net giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione», e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno ii vincolo matrimoniale che e il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare ii rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si
è detto».
3. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la resistente non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio ma è risultata integralmente soccombente sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'assegno divorzile.
Le spese di lite debbono, dunque, compensarsi per 1/3 e i restanti 2/3 debbono essere posti a carico di , prevalentemente soccombente. CP_1
Rilevato che la causa ha valore indeterminabile, che si sono svolte tutte le fasi del processo, applicati i criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e considerato in particolare che non è stata svolta istruttoria costituenda, applicati, quindi, i medi tabellari ridotti del 50%, si liquidano per onorari d'avvocato, in favore di al netto della compensazione, € 2.539,4, oltre Parte_1
15% per spese generali e Iva e Cpa, se dovute, ed oltre alla somma di € 65,3 per spese vive.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta la domanda riconvenzionale promossa da per la corresponsione CP_1 dell'assegno divorzile;
2) condanna a pagare a € 2.539,4, oltre 15% per spese generali e CP_1 Parte_1
Iva e Cpa, se dovute, per onorari d'avvocato, ed € 65,3, per spese vive.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20.9.2024
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Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa TI ON
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