Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 11-02-2025, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato, in relazione al proc. n.2981-2021 r.g. la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lucia Viscovo, domiciliata come in atti;
-ATTRICE
CONTRO
:
, in persona del Sindaco p.t., P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pugliese, domiciliato come in atti
- CONVENUTO
-
Conclusioni : come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c..
OM Ricciardi alle ore 10.30 circa.
Deduce, infatti, parte istante che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, mentre transitava a piedi lungo il marciapiedi detta via, inciampava in una buca ricolma d'acqua e con fogliame, rimanendo vittima di una rovinosa caduta al suolo.
Detta buca non risultava né visibile, né presegnalata.
Tanto provocava, alla parte attrice, rilevanti danni fisici, tali da renderne necessario il trasporto, presso l' Ospedale del Mare di Napoli per le cure necessarie, conseguendone l'azione risarcitoria proposta.
Parte attrice inoltrata regolare istanza di messa in mora , senza alcun riscontro e successivamente intraprendeva il presente giudizio.
Si costituiva il convenuto ente, chiedendo, preliminarmente, di dichiararsi la nullità dell' atto di citazione per carenza di elementi strutturali, con conseguente violazione dell'art. 163 c.p.c. e dell'art. 164, comma terzo, c.p.c.; nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
In seguito, acquisita la documentazione, prodotta dalle parti in giudizio, disposta l'assunzione della prova orale, attraverso un testimone richiesto da parte attrice e la successiva TU , la causa è stata rinviata al 11-02-2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito di tale udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto si può procedere ad esaminare la domanda attorea.
Va confermata la legittimazione attiva della odierna attrice, nella sua qualità di danneggiata dall'evento, come si evince dalla copiosa documentazione medica versata in atti.
Nonché la legittimazione passiva di parte convenuta (non oggetto di contestazione), in quanto il è custode dell'area ove è ubicato il tratto di strada interessato CP_1 dall'evento e risponde dei danni cagionati agli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
(Cass. 19653/2004).
E' noto che, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione dell'ente proprietario, ai sensi degli artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All, F per le strade, comunali e provincial, deriva, non solo da specifiche norme (tra cui l' 14
c.d.s.) ma altresì dall'obbligo generale di custodia, con la conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.
Infatti, l' art. 14 C.d.S. (rubricato Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), prevede al riguardo che : Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta..”
Mentre l'art. 2051 c.c., com'è noto, afferma : “ ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Ciò posto, va rigettata l'eccezione di parte attorea di nullità dell'atto introduttivo, in quanto, la domanda è sicuramente ammissibile, poichè dall'atto introduttivo si evince in modo chiaro il petitum e la causa petendi.
Come documentato da parte attorea, alcun riscontro hanno avuto, come detto, le richieste di risarcimento danni, espletate.
Passando ad analizzare il merito della questione, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., è invocabile, nei confronti della Pubblica Amministrazione, in tutti i casi in cui l'ente proprietario, abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Se il danno cagionato dalla strada è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del
“neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c., che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Così come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
20943/2022 che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Una recente sentenza della Cassazione, la n. 26524/2020, altresì, statuisce:
”L'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa”.
Orbene, in applicazione delle norme codicistiche, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno ( naturale, causato dal danneggiato oppure dal terzo) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Passando al caso in esame, va detto che, oltre all'interpello orale, è stata versata in atti da parte attrice, tra l'altro, la seguente documentazione :
-documentazione medica , nonché documentazione fotografica che riproduce i luoghi di causa.
Giova, all'uopo, richiamare le dichiarazioni testimoniali rese da _1
, all'udienza del 03-10- 2023 “ ..;Mi trovavo nell'occasione in Piazza
[...]
Municipio, ovvero in un luogo attiguo al C.so OM RI ed ero in attesa della amica;
ero ad una distanza non superiore al metro e mezzo dal Parte_1 punto in cui ho visto improvvisamente cedere a terra la mia amica;
posso descrivere il luogo come un marciapiede, invero abbastanza stretto, su cui vi era una buca del tutto ricolma di acqua, atteso che il giorno precedente vi erano state delle precipitazioni sul posto;
preciso che la caduta avvenne a seguito della presenza della prefata buca in cui la mia amica appoggiò il piede;
mi risulta che tale manufatto fosse destinato alla installazione di alcuni alberi;
ho tentato di sollevarla da terra ma ciò è stato possibile unicamente con l'aiuto di una persona che lavorava in un negozio attiguo;
ho provveduto personalmente a chiamare il 118 ma, almeno fin quando mi sono trattenuto sul posto non è sopraggiunta alcuna ambulanza, pertanto ho deciso di accompagnarla al PS. Del Mare di Napoli. sul posto giunse anche un agente di Polizia Municipale il quale si limitò a sollecitare unicamente la chiamata del
118 senza effettuare alcun verbale o rilievo dei fatti. posso affermare con certezza che nei pressi della buca alcuna delimitazione od avviso di pericolo sussisteva;
qualche giorno dopo i fatti esposti ricordo che furono piantati alcuni arbusti esattamente nei buchi presenti sul marciapiede. tanto accadeva di mattina verso le ore 10,30; nei pressi del luogo del sinistro vi è una scuola elementare;
dal posto in cui mi trovavo la buca risultava visibile;
il giorno del sinistro non pioveva;
esibite copia di alcune foto tratte dalla produzione dell'Avv. Viscovo la teste riconosce i luoghi di causa, per quanto modificati dalla presenza della pianta ormai cresciuta, e, altresì indica il buco individuandolo alla base del fusto arboreo”.
Appare chiaro che, dalle dichiarazioni dal testimone, in uno con la documentazione versata in atti ( verbale di P.S. e foto raffiguranti il luogo dell'evento) confermano, quando asserito dall'attore nei propri scritti, ossia, che la sig. , sia caduta a causa della pavimentazione (marciapiedi) Parte_1 danneggiata e quindi non omogenea presente in quel punto di strada.
Lo stesso C.T.U., nella sua relazione afferma che, sussiste compatibilità tra evento e lesioni riportate .
Ciò posto, può ritenersi accertata, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio,
l'esistenza del nesso causale, della cui prova è tenuta parte attrice.
L'ente comunale, come detto, non ha, fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché del diligente e tempestivo intervento atto ad eliminare la condizione di pericolo determinatasi, nonostante l'insidia presente sul marciapiedi. E' evidente che l'ente proprietario abbia avuto concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, in quanto, nel caso di specie, vi è un palese stato di abbandono, in prossimità di un edificio scolastico (cfr il teste “nei pressi _1 del luogo del sinistro vi è una scuola elementare..), ciononostante non ha tenuto una condotta idonea a mitigare l'insidia, sé non dopo il sinistro per cui è causa (come si può evincere dalla documentazione versata in atti.)
Allo stesso modo, si ritiene, che nel caso di specie non sia configurabile nemmeno un caso fortuito, derivante dalla condotta del danneggiato.
La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata.
Sicuramente, nel caso di specie non può ritenersi che la condotta della danneggiata fosse imprevedibile, la quale si è limitata a percorrere la strada, rovinando a terra,
a causa di una buca colma d'acqua, dovuto alla rottura di un pezzo di detto tratto di marciapiedi.
Ciò posto, va detto che, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idonea ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, qualora sussistente, la condotta negligente del danneggiato, ancorché non integrante il caso fortuito, può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia , ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c. bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c (operante ex . art 2056 c.c. anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che né sono derivate (ex.art. 1227.comma
1 .c.c.), sia nel senso di negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ( ex art. 1227 comma 2 c.c.)
Nel caso di specie sussiste, evidentemente, un concorso di colpa della parte attrice- danneggiata, poiché, risulta chiaro che, la stessa, nel percorrere detta strada non abbia adoperato la dovuta diligenza.
Poiché, così come dichiarato dal testimone, era presente ..” una buca del tutto ricolma di acqua”( alcun riferimento fa la teste alla presenza di fogliame, che avrebbe potuto rendere più difficoltosa l'individuazione dell'insidia) ed inoltre la stessa ha dichiarato : “ero ad una distanza non superiore al metro e mezzo dal posto in cui mi trovavo la buca risultava visibile”;
Già da dette circostanze, risulta chiaro che, l'attrice avrebbe dovuto adoperare maggior cautela ed evitare di calpestare proprio il punto in cui vi era la pozzanghera, anche perché il fatto che vi era una pozzanghera lasciava presumere, con tutta evidenzia, la sussistenza di una buca o quantomeno un dislivello.
Inoltre, così come si può chiaramente evincere dalle foto, trattasi di una buca abbastanza ampia e quindi ancora più visibile.
Quindi si ritiene che, la condotta colposa della danneggiato ha concorso a cagionare il danno e che, quindi, quest' ultimo vada diminuito ex art. 1227 c.c. del 30% e di conseguenza riconosciuto nella misura del 70%.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei termini sopra indicati.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti, va detto che, posti i quesiti e conferito il relativo incarico, il TU nominato, il dott. , ha redatto Persona_1 il richiesto elaborato.
Ciò posto, va detto che, l'elaborato peritale redatto, è stato sufficientemente esauriente, in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Nella sua relazione, il consulente afferma, come detto, che “Il nesso di causalita' visto attentamente ed esaminato gli atti allegati e' compatibile con la dinamica del sinistro stradale”.
Secondo la c.t.u. “dall'evento per cui è causa è derivato un danno biologico dell' 5
% (cinque); da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di giorni 15; di inabilita temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 20; di inabilita temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 20; di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% giorni 20”;
Alcun riferimento viene fatto dal C.T.U., ad altre tipologie di danno.
Spese sostenute 10 €.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato. Riguardo al danno biologico permanente, riconosciuto nella misura del 5%, applicando l'importo di € 1.741,60 come punto base, avremo un importo di €
6.009,00.
In relazione all' invalidità temporanea, applicando il valore di 115,00 al giorno vengono riconosciuti i seguenti importi.
Per l'invalidità temporanea totale, riconosciuta nella misura di giorni 15,
l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 1.725,00; per l'invalidità temporanea parziale del 75 % , riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 1.725,00 ; per l'invalidità temporanea parziale del 50 % riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 1.150,00; per temporanea parziale al 25% nella misura di giorni 20 l'importo riconosciuto sarà € 575,00.
Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea,
l'ammontare dello stesso sarà di € 5.175,00 .
Di conseguenza sommando tale voci di danno : € 6.009,00 (danno biologico permanente) + € 5.175,00 ( invalidità temporanea) + € 10 di spese, né deriva un totale di €11.194,00 .
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno fisico va riconosciuta se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Tale importo va ridotto del 30% in virtù del concorso di colpa dell'attore, come sopra motivato, l'importo complessivo finale riconosciuto all'attore, ammonta ad € 7.835,80.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta, se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad € 7.835,80 da rivalutare, in base agli indici istat, dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze seguono vanno poste a carico della parte convenuta, pertanto sono liquidate, come da dispositivo secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m.., applicando, tuttavia, lo scaglione di riferimento che effettivamente
è emerso dal presente giudizio, nei suoi valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2981-2021 R.G., così provvede:
In accoglimento parziale della domanda attorea :
-dichiara la responsabilità del nella misura del 70% e la Controparte_1 co-responsabilità dell'attrice nella misura del 30%, nell'evento per cui è causa.
-condanna il convenuto in persona del sindaco Controparte_1
p.t. al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 7.835,80 a cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, come da parte motiva;
-condanna, altresì, il convenuto , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in €
5.077,00 oltre € 265,00 di spese esenti;
spese generali 15% oltre IVA e
CPA., a favore dell'avv. di parte attorea, dichiaratosi, antistatario.
-pone definitivamente le spese di competenza del C.T.U a carico di parte convenuta liquidata in separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 13 06 2025. Il G.U.
Dr. Alfredo Granata