Articolo 40 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 39
Versione
12 maggio 1956
Art. 40.
Per quanto non e' contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni.
In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , per la prevenzione e la cura, della invalidita';
b) la norma contenuta nell' art. 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , per le prestazioni ed i contributi, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali;
c) le norme contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , intendendosi sostituito, per quanto concerne la devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie, il Fondo istituito con la presente legge al Fondo adeguamento pensioni;
d) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;
e) le norme contenute negli articoli 97 , 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni, per la disciplina dei ricorsi e delle controversie relative ai provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo, previsto dall'art. 5 della presente legge.

Entrata in vigore il 12 maggio 1956