Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 2
In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività - si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso.
L'art. 2558 cod. civ. - il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/2005, n. 27011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27011 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PITTI LINE DI AN LA & C S.A.S., in persona della socia accomandatala e legale rappresentante signora MA RL,elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2B, presso lo studio dell'avvocato DE MARTINI CORRADO, che la difende unitamente agli avvocati MARELLI GIAN MARIA, CLAUDIO SIMONELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOTTOSCRITTORI DEI LLOYD'S OF LONDON ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLA NOTA DI COPERTURA, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London, Dr. Enrico Bertagna, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO GALIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1562/2001 della Corte d'Appello di MILANO, 4^ sezione civile emessa il 21/03/2001, depositata il 08/06/2001; RG. 1808/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2005 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato PAOLO NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. PI IN convenne innanzi al tribunale di Milano "i sottoscrittori dei Lloyd's of London (Lloyd's) per ottenerne la condanna al pagamento di lire 292.000.000 oltre accessori a titolo di indennizzo per il furto ad opera di ignoti di merce da loro assicurata contro il relativo rischio.
I convenuti si opposero alla domanda;
eccepirono - tra l'altro - il difetto di legittimazione della società attrice, sostenendo di avere stipulato il contratto assicurativo con la ditta individuale "PI IN di Pagano M.".
Il tribunale accolse l'eccezione con sentenza che, gravata dalla società attrice, venne confermata dalla corte di appello di Milano. Ritenne la corte di non potere aderire alla tesi della società, secondo la quale era subentrata nel contratto di assicurazione per effetto della cessione dell'azienda, spiegando che non era stata data notizia della cessione agli assicuratori e che, mentre la polizza aveva come principale oggetto le merci di magazzino, la cessione, invece, non le riguardava, sicché era da escludere che avesse comportato trasferimento del contratto di assicurazione. Propone ricorso per Cassazione PI IN s.a.s., deducendo due motivi;
resistono con controricorso i Lloyd's.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 c.c.; la corte di merito - sostiene - non ha applicato il principio, secondo il quale la cessione dell'azienda comporta la successione automatica nei contratti inerenti al suo esercizio senza bisogno di comunicazione, che e, invece, richiesta ai fini della decorrenza del termine (tre mesi) accordato al terzo contraente per esercitare la facoltà di recesso in presenza di giusta causa;
se avesse applicato l'indicato principio, sarebbe senz'altro pervenuta a conclusioni diverse, considerato che il contratto di assicurazione è passato automaticamente in capo alla società cessionaria dell'azienda nel momento stesso della cessione, mentre per esercitare il recesso sarebbe stata necessaria la giusta causa, la cui ricorrenza non è stata neppure dedotta dagli assicuratori.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 c.c. in relazione all'art. 1918 c.c.; l'errore di fondo della corte di merito - deduce - è quello di avere ritenuto che non si è verificata successione nel contratto di assicurazione, essendo state escluse dal trasferimento dell'azienda le merci di magazzino che ne costituivano l'oggetto principale;
l'errore risulta evidente sol che si consideri che nella specie è stata ceduta l'intera azienda, sicché non trova applicazione la regola stabilita dall'art. 1918 c.c., bensì quella stabilita dall'art. 2558 c.c.. I motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati e vanno accolti.
Va rilevato in proposito che l'art. 2558 c.c. dispone con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale, stipulati per l'esercizio di essa.
Il trasferimento mira a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda; esso avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce effetto naturale del contratto di trasferimento dell'azienda nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione. Questa si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo motivato da giusta causa (Cass. 14/05/1997, n. 4242). La regola del trasferimento "ex lege" si applica, oltre che ai contratti di azienda e, cioè, ai contratti aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività, ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni (Cass. 29/01/2003, n. 1278;
Cass. 02/03/2002, n. 3045; Cass. 12/04/2001, n. 5495). Conseguentemente, in caso di trasferimento dell'azienda si trasferisce pure il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio di essa;
salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso.
Più precisamente in tale caso riceve applicazione l'art. 2558 c.c. e non l'art. 1918 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi dell'alienazione delle cose assicurate individualmente considerate e, cioè, avulse dal loro inserimento nella vita aziendale. Occorre puntualizzare che entrambe le norme derogano al principio di relatività dei contratti ed attuano quello di continuità di essi, in forza del quale il contratto di assicurazione non si scioglie nonostante la "rea" assicurata sia trasferita e l'interesse assicurato non sia più del contraente originario.
Con le seguenti fondamentali differenze: nell'art. 1918 c.c. viene in considerazione l'interesse dell'acquirente delle cose assicurate alla conservazione della garanzia assicurativa, mentre nell'art. 2558 c.c. l'interesse alla protrazione dei rapporti giuridici inerenti all'esercizio dell'azienda trova fondamento in concezione unitaria dell'azienda che Individua nei contratti altrettanti elementi della stessa;
l'art. 1918 c.c. richiede per la cessione del contratto di assicurazione la semplice alienazione della cosa assicurata, mentre per l'art. 2558 c.c. allo stesso fine è necessaria l'inerenza del contratto di assicurazione all'esercizio dell'azienda; tanto in base all'art. 1918 c.c. che in base all'art. 2558 c.c. la successione dell'acquirente è automatica, ma mentre la prima norma conferisce la facoltà di recesso all'acquirente ed all'assicuratore, la seconda la conferisce al solo assicuratore, subordinandola all'esistenza di giusta causa.
Erra, pertanto, la corte di merito quando per negare che la società cessionaria dell'azienda è subentrata nel contratto di assicurazione afferma che avrebbe dovuto darsi comunicazione agli assicuratori e che la cessione ha riguardato l'arredamento ed il mobilio con esclusione delle merci.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005