Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5523 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, passata in decisione all'udienza del 11/06/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. PAGLIARO TERESA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall' avv.to PICCIRILLO GIUSEPPINA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni omologate con decreto del
15/09/2014 dell'intestato tribunale, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 27/10/1992 in Carinola;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 03/02/22, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art.708 c. p.c.
e rimetteva le parti dinnanzi al G.I.
Si costituiva parte resistente la quale chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
determinare l' assegno divorzile in suo favore nella somma di € 250,00 mensili o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
disporre che le spese straordinarie,
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status avverso la quale veniva rigettato l'appello e dichiarato estinto il procedimento in Cassazione.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 22/11/24, la causa era rimessa al collegio per la decisione con i termini ridotti.
Va respinta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile spiegata da parte resistente.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio.
L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame la resistente non ha provato i presupposti per la previsione dell'assegno in suo favore, decadendo dalla facoltà di chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori.
Invero all'udienza del 07.07.2023, successiva alla concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.pc., la resistente anziché chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori, chiedeva rinvio per valutare le richieste da fare -ritenendo privo di mandato il precedente difensore- e alla successiva udienza di essere rimessa in termini per la concessione dei termini ex art. 183, VI comma. Tuttavia, in data
3.3.2023 il precedente difensore depositava una copia del mandato sottoscritta dalla resistente, determinando la sanatoria della costituzione in giudizio con efficacia sanante ex tunc. e, quindi, con effetti retroattivi alla data della prima udienza, come emerge anche dalla sentenza di appello. Per la parte detta sanatoria è sempre possibile, indipendentemente dall'iniziativa del giudice ex art. 182
c.p.c, ( cfr. Cass. ord. 23353/2021; Cass. sent. 23958/2020; Cass. ord. 10885/2018). La resistente non ha chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dal precedente difensore nel corso delle udienze successive.
In definitiva, la resistente non ha provato i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Va confermata la collocazione della figlia maggiorenne ma non autosufficiente presso il padre.
La resistente contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie concordate o necessarie. Considerata la natura e l'esito del giudizio, la novità delle questioni trattate compensa le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 20/05/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso