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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8472 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44464/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44464 / 2020 promossa da:
C.F. e P.IVA con sede legale in Penna S. Andrea (TE) Parte_1 P.IVA_1
Fraz. Val Vomano, S.S. in persona del legale rappresentante p.t., , CP_1 Parte_2
Parte nato a [...] il 3 marzo del 1963, in proprio ed in qualità di mandataria del omposto da e elettivamente domiciliata Controparte_2 Parte_4 presso la P.E.C. ( dell' Avv. Pierluigi Piselli, che la rappresenta e Email_1 difende assieme all'Avv. Ugo Altomare., giusta procura in atti -
ATTRICE
Contro
Controparte_3
, CF/P.IVA: , con sede legale in -Roma, Via Bernardino
[...] P.IVA_2
Ramazzini 31– 00151- elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittorio Colonna n.32 , presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe Lo Pinto e Valentina Novara che la rappresentata e difendono, giusta procura in atti -
CONVENUTA
e nei confronti di
CF/P.IVA con sede legale Controparte_4 P.IVA_3
in Thiene (VI), via San Vincenzo, 21 - elettivamente domiciliata in Vicenza, piazza Araceli 2 , presso e nello studio degli avv.ti Nicola Cera e Sandro Peron la rappresentata e difendono, giusta procura in atti -
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Pagina 1 CF/P.IVA , con sede legale in Roma, Controparte_5 P.IVA_4
alla via Guido d'Arezzo 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Rubicone 27, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Adotti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.08.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' (di seguito ) formulando le Controparte_3 Controparte_3 seguenti conclusioni: “In via principale: in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto disposto con determina del 11.03.2020 adottato dalla
, in persona del legale rappresentante p.t., nei riguardi di Controparte_3
Parte
in proprio e quale capogruppo del costituito con le mandanti Parte_1
[...]
e in quanto carente dei necessari Controparte_2 Controparte_6 presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione e conseguentemente dichiarare lo stesso provvedimento privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo con ogni conseguente statuizione accertativa e di condanna per le somme indicate alle successive lettere da d) ad h); in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare la risoluzione in danno dell' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t, del Contratto di appalto del 9-10 dicembre 2019 per grave inadempimento della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454, 1453, 1455 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3
delle somme di cui alla successive lett. da d) ad h), oltre ad € 60.856,89 quale differenza del valore venale delle opere eseguite ed € 183.190,72a titolo di mancato utile sul non eseguito, in favore dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale Parte_1
Parte capogruppo mandataria del costituito con le mandanti e Controparte_2
ovvero delle maggiore o minori somme minore ritenute di Controparte_6
giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i titoli e le ragioni esposte in punto di diritto e nella precedente narrativa, ovvero occorrendo a titolo di rimborsi o restituzioni, ovvero ancora occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, in via gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. il tutto oltre interessi legali, moratori, anatocistici e rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta come per legge, oltre alla condanna al
Pagina 2 pagamento delle somme di cui alle successive lett. da d) ad h); In via subordinata, accertata e dichiarata l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto disposto con determina dell'11.03.2020 adottato dall' in persona del legale rappresentante p.t. nei riguardi di Controparte_3
Parte
in proprio e quale capogruppo del costituito con le mandanti Parte_1
[...]
e in quanto carente dei necessari Controparte_2 Controparte_6 presupposti di fatto e di diritto, attribuire a tale provvedimento valore di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, per l'effetto, accertare e dichiarare sciolto il contratto di appalto per cui è causa in data 11.03.2020 per intervenuto recesso da parte dell' Controparte_3
. Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 148.486,53 a titolo di mancato utile sui 4/5 del non eseguito in favore dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t. in Parte_1
Parte proprio e quale capogruppo mandataria del ostituito con le mandanti Controparte_2
e ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di
[...] Controparte_6 giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge, oltre a quanto richiesto alle successive lettere da d) ad i); In ogni caso, ed indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della Parte_ polizza fideiussoria in essere tra la in proprio e quale capogruppo mandataria Parte_1
Parte del costituito con e e Controparte_2 Controparte_6
l' e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia Controparte_7 accertativa, dichiarativa e/o di condanna a favore dell' ed a carico Controparte_8 dell' ; accertare e dichiarare il diritto della Controparte_3 Parte_1
Parte
in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con e
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi Controparte_6 riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla riserva del 11.03.2020 pari ad € 222.167,35, salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore
[...] dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Parte_1
Parte capogruppo dell' costituito con le mandanti e Controparte_2 [...]
vvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche Controparte_6 in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del
Pagina 3 danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
Parte
in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con e
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi Controparte_6 integralmente disapplicata la penale comminata dall' e Controparte_3 conseguentemente a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di € 144.774,24 per i titoli e le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in
[...] favore dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Parte_1
Parte capogruppo del ostituito con e Controparte_2 Controparte_6
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa
[...] ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della in proprio e in Parte_1
Parte qualità di mandataria dell' costituito con e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi integralmente Controparte_6
riconosciuto quanto dovuto per lavori effettuati e conseguentemente a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di € 68.259,98 (di cui € 18.174,50 comunque riconosciuti come spettanti dall'Impresa) per i titoli e le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3 della predetta somma in favore dell'deducente in persona del legale Parte_1
Parte rappresentante p.t, in proprio e quale capogruppo del costituito con le mandanti
[...]
e ovvero alla maggiore o minore Controparte_2 Controparte_6 somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della in proprio e in qualità di mandataria Parte_1
Parte dell' costituito con e in Controparte_2 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma € 200.000,00, il tutto salvi e riservati successivi aggiornamenti, a titolo di risarcimento del danno reputazionale
Parte Contr arrecato alla in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con Parte_1
Pagina 4 e in forza dell'intervenuta illegittima Controparte_2 Controparte_6 risoluzione e per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore dell'deducente Parte_1
Parte
in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con e
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ovvero alla Controparte_6
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge”. In data 24.02.2021, si è costituita in giudizio la convenuta , la Controparte_3 quale, dopo aver chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_4
al fine di chiedere a quest'ultima di tenerla indenne e manlevata nel denegato caso di
[...] accoglimento delle domande formulate dall'attrice, formulava nel merito le seguenti conclusioni: “- respingere tutte le domande di parte deducente in quanto inammissibili e infondate;
- in subordine,
Contr accertare e dichiarare il diritto della di essere tenuta indenne e manlevata dalla Società
Ingegneria per qualsiasi somma dovesse essere condannata a corrispondere Controparte_4 all'deducente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Con provvedimento del 24 febbraio 2021 il Contr Giudice dott.ssa Imposimato autorizzava la alla chiamata in causa di Controparte_4 differiva l'udienza al 14 dicembre 2021. Quest'ultima si costituiva in giudizio in data 24 novembre
2021 chiamando in causa la e chiedendo in conclusioni quanto Controparte_5
segue: “Nel merito In via principale - Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Rigettare la domanda di garanzia e manleva introdotta da nei Controparte_3
confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in Controparte_4
narrativa; In via subordinata - Nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree e/o della domanda di manleva della convenuta, ridurre le rispettive domande agli importi effettivamente accertati, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c.; - Nel denegato caso di condanna di CP_4
a tenere garantita e manlevata la convenuta
[...] Controparte_3
, condannare la terza chiamata c.f.
[...] Controparte_5
e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Guido P.IVA_4
d'Arezzo n. 14, 00198 Roma, a garantire e/o manlevare e/o risarcire e/o indennizzare CP_4
da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, anche in punto spese legali. In ogni caso Con
[...]
rifusione integrale delle spese di lite (comprese le spese di consulenza tecnica di parte sostenute da pari ad € 9.360,00 già al netto dell'Iva), oltre al rimborso delle spese forfettarie, Controparte_4
Pagina 5 Iva (se dovuta) e Cpa”. Con provvedimento del 14 dicembre 2021 il Giudice autorizzava anche tale chiamata in causa, rinviando all'udienza del 23 novembre 2022. In data 26 ottobre 2022 si costituiva, quindi, anche chiedendo “1. in via preliminare, accertato e dichiarato il CP_5 mancato rispetto dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete in merito alle circostanze relative al rischio assicurativo, incombente sulla parte Assicurata, dichiarare l'inoperatività della polizza contratta dalla con la (n. Controparte_4 Controparte_5
0000086793) per il sinistro di cui è causa, con le conseguenze di Legge;
2. nel merito ed in subordine, respingere tutte le domande avanzate dalla nel proprio atto di Parte_1
citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con le conseguenze di Legge;
3. sempre nel merito, respingere qualsiasi domanda formulata nei confronti di da Controparte_5
chiunque proposta, con le conseguenze di Legge;
4. sul quantum, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla parte Istante, respingere le richieste risarcitorie come formulate, in quanto eccessive e non provate, con le conseguenze di
Legge;
5. in ogni caso, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia e manleva proposta dalla tener Controparte_4
conto della franchigia contrattuale prevista nel contratto di polizza stipulato con la
[...]
con le conseguenze di Legge;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari Controparte_5 di lite”. All'udienza del 23 novembre 2022, le Parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, termini che il Giudice dott. Pietro Persico, subentrato in data 5 settembre 2022 quale nuovo giudice istruttore, concedeva rinviando all'udienza del 7 marzo 2023. Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'odierna deducente impugnava e contestava le avverse deduzioni, integrando le conclusioni dell'atto di citazione, innanzi ritrascritte, con la lettera “i in ogni caso rigettare qualsiasi domanda formulata nei confronti di anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. da chiunque Parte_1
proposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con ogni più ampia riserva nel merito e salvezza di ulteriori mezzi istruttori rispetto a quelli già richiesti con l'atto di citazione”. Con la seconda memoria istruttoria, oltre a deposito di ulteriore Parte_1
documentazione, in ragione della natura tecnica delle questioni sottese, chiedeva disporsi la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. Con la terza memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, Parte_1
depositava documentazione a prova contraria e contestava le prove orali ex adverso articolate in quanto del tutto inammissibili ed irrilevanti ai fini del giudizio. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in data 7 marzo 2023, il Giudice con ordinanza del 29 marzo 2023, nominava
CTU l'Ing. rinviando all'udienza del 21 novembre 2023 per il conferimento Persona_1
Pagina 6 dell'incarico, assegnando alle parti termine per depositare in via telematica quesiti di rispettivo interesse. All'udienza del 21 novembre 2023, espletato il giuramento di rito, il Giudice si riservava sulla formulazione dei quesiti oggetto di incarico all'Ausiliario, riserva sciolta con ordinanza del 26 dicembre 2023 con cui formulava gli anzidetti quesiti. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 05 novembre 2024. Avviate le operazioni, all'esito della proroga concessa dal Magistrato, il CTU depositava l'elaborato peritale finale in data 20 ottobre 2024.
All'udienza del 05 novembre 2024, le Parti precisavano le conclusioni e il Giudice riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 +20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione prodotta e dalla CTU espletata si evincono i seguenti elementi in fatto: in data 23.10.2019 La ha bandito una gara per la costruzione di un Centro Controparte_10
Polifunzionale ad Amatrice. L'appalto è stato aggiudicato alla In data 10.12.2019 è Parte_1
Contr stato firmato il contratto tra In data 18.12.2019 vi è stata la consegna formale Parte_1
dei lavori alla con un termine di completamento di 165 giorni (scadenza: Parte_1
30.05.2020). La ha accettato la consegna senza riserve. In date 18.02.2020 - Parte_1
19.02.2020 il DL ha emesso gli Ordini di Servizio (O.d.S.) n. 3 e n. 4, con nuove disposizioni operative, ordini che la ha contestato e firmato con riserva. In data 05.03.2020: è stato Parte_1
redatto il verbale di consistenza dei luoghi e lo stato di esecuzione delle opere. La ha Parte_1
evidenziato problematiche irrisolte che avrebbero ostacolato l'avanzamento del cantiere. In data Contr 11.03.2020, per converso, la ha risolto il contratto per grave inadempimento della
[...]
dichiarando che i ritardi e l'inerzia dell'impresa hanno compromesso il completamento Pt_1
Contr dell'opera. In data 16.03.2020 la ha avviato la procedura per l'escussione della polizza Contr fideiussoria, la si è opposta e ha chiesto una soluzione bonaria, istanza che la a Parte_1
Contr respinto. La ha quindi introdotto il presente giudizio contro la per chiedere Parte_1
l'annullamento della risoluzione del contratto e il risarcimento danni, ritenendo illegittima la risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione Appaltante, nonché infondata ed ingiustificata. Sui gravi ritardi nell'esecuzione delle opere imputati dalla Stazione Appaltante all'impresa, la
[...]
ha eccepito che tali ritardi sono dipesi esclusivamente dalla difformità tra lo stato reale del Pt_1 cantiere e quanto previsto nel progetto esecutivo. In particolare, l'attrice ha rilevato che le linee guida fornite erano inadeguate, che i rilievi e i tracciamenti su cui si basava il progetto non corrispondevano alla realtà del cantiere, che la aveva più volte segnalato tali Parte_1
Pagina 7 incongruenze alla Direzione Lavori senza ottenere risposte risolutive. Secondo la difesa attorea gli errori progettuali e l'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, imponeva alla Stazione Appaltante adottare varianti in corso d'opera, varianti che non sono mai state adottate determinando così, sempre secondo l'impostazione difensiva attorea, l'impossibilità per l'impresa di proseguire i lavori. Per confutare l'accusa di aver violato le norme in materia di subappalto a seguito dell'affidamento di alcune attività a soggetti terzi non dichiarati in sede di gara, la ha Parte_1
inoltre dedotto che le attività svolte da terzi riguardavano operazioni accessorie che non necessitavano di alcuna autorizzazione formale, che i contratti stipulati (distacco di operai, nolo a freddo, trasporto e smaltimento) rispettavano i limiti previsti per evitare la qualificazione come subappalto, che la stessa Direzione Lavori aveva riconosciuto che i lavori principali non erano ancora iniziati, dunque non vi era stato alcun aggiramento della normativa. Pertanto, secondo la difesa di parte attrice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha considerato tali operazioni un tentativo di eludere le norme sul subappalto senza che vi fossero i presupposti in fatto e diritto.
Ancora la ha contestato come illegittimo del provvedimento di risoluzione adottato Parte_1
dalla Stazione Appaltante per violazione della procedura prevista dal D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare perché non è stata inviata una relazione sulle lavorazioni eseguite, non sono state formalizzate contestazioni specifiche nei confronti dell'impresa e non è stato concesso alcun termine per presentare eventuali controdeduzioni in dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede. Infine, parte attrice ha negato la sussistenza di grave inadempimento imputabile all'appaltatrice e ha riversato l'inadempimento a carico della stazione appaltante per aver fornito un progetto esecutivo lacunoso e per non aver adottato le varianti necessarie. In conseguenza dell'inadempimento attribuito da parte attrice alla Stazione Appaltante, la difesa attorea ha formulato la domanda di risarcimento del danno in ordine alle seguenti voci: importi per le lavorazioni eseguite (circa € 60.856,89), mancato utile (€ 88.866,94 pari al 10% dei lavori non eseguiti), oneri diretti e maggiori costi di cantiere (€ 133.300,41), indennizzo per danno reputazionale (€ 200.000,00) dovuto alla segnalazione all'ANAC e alla perdita di opportunità lavorative, rimborso delle penali applicate per il ritardo (€ 144.774,24) delle quali ha chiesto l'annullamento in quanto ritenute ingiustificate e calcolate in violazione del contratto. In caso di riqualificazione della risoluzione in recesso, parte attrice ha chiesto la somma di € 148.486,53 per lavori e materiali. Infine, qualora la risoluzione venisse qualificata come recesso ad nutum, la
[...]
ha chiesto il riconoscimento degli utili su 4/5 delle opere non eseguite, oltre al risarcimento Pt_1
dei maggiori oneri sostenuti. La difesa attorea ha in comparsa conclusionale contestato gli esiti della
CTU espletata evidenziando che la perizia del CTU pur avendo riconosciuto una serie di carenze progettuali (la presenza di materiale fresato d'asfalto nell'area di cantiere, non considerata nei
Pagina 8 documenti di progetto;
l'assenza di una stima adeguata degli oneri di smaltimento dei rifiuti nel computo metrico;
il mancato calcolo dei costi di trasporto a discarica oltre i 10 km;
errori nel computo delle distanze tra il Centro Polifunzionale e la Casa della Montagna;
mancanza di una relazione sulla gestione delle materie nel progetto esecutivo) ha comunque considerato le stesse superabili tramite gli ordini di servizio della Direzione Lavori (DL), senza però approfondire l'aspetto contrattuale e senza valutare se tali modifiche richiedessero un adeguamento formale del prezzo. Inoltre, è stato evidenziato da parte attrice che la Direzione Lavori ha emesso una serie di ordini di servizio per correggere le carenze progettuali, senza però determinare nuovi prezzi, come previsto dall'art. 8 del DM 49/2018, provocando la risoluzione anticipata ed illegittima del contratto
(11 marzo 2020) senza aver prima definito gli importi delle lavorazioni aggiuntive. Pertanto, alla luce delle anzidette evidenziate criticità, la difesa attorea ha chiesto nuova CTU con nuovo ausiliario. La difesa di parte convenuta ha negato che a causare Controparte_10
il ritardo nei lavori siano state le differenze tra lo stato di fatto e il progetto esecutivo e la mancata adozione di varianti. Parte appaltatrice/attrice aveva individuato le seguenti difformità tra progetto e situazione di fatto come causa del ritardo: una minore superficie dell'area di cantiere rispetto a quella prevista in contratto;
la presenza di un container di proprietà del una distanza, tra CP_11
l'opera da realizzare e l'adiacente “Casa della Montagna” inferiore ai 10 mt previsti in contratto;
la mancata previsione in contratto delle operazioni di demolizione, scavo e smaltimento con Contr conseguente necessità di determinazione di nuovi prezzi. A ciò parte convenuta a obiettato: che la era rimasta completamente inattiva nei primi 30 giorni sui 165 previsti, senza Parte_1
segnalare problemi di alcun tipo alla Stazione Appaltante e che aveva iniziato a sollevare contestazioni, in particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti, solo a fine gennaio, a 40 giorni dall'inizio dei lavori, nonostante la stessa fosse già in corso di valutazione dal 15 gennaio 2020; Contr riguardo all'area di cantiere, la difesa della convenuta ha rilevato che la stessa area era stata concordata con prima dell'inizio dei lavori e riportata nel layout di cantiere, layout al Parte_1
quale non era stata apportata nessuna modifica in seguito come accertato dallo stesso CTU, e che la riduzione del 13% rispetto al progetto originario non aveva compromesso le lavorazioni, come dimostrato dal fatto che la nuova appaltatrice aveva completato gli scavi senza Parte_5
Contr difficoltà; riguardo alla presenza di un container comunale, la difesa della convenuta ha replicato che il container si trovava in un'area marginale ed era stato rimosso dal Comune entro tre giorni dalla prima contestazione formale della la quale aveva segnalato il problema Parte_1
solo dopo due mesi dall'inizio dei lavori, mentre le cui attività di scavo, tuttavia, iniziavano soltanto dieci giorni dopo l'avvenuta rimozione;
riguardo alle distanze tra gli edifici non conformi alle Contr prescrizioni di legge, la difesa della convenuta a osservato che il permesso di costruire non
Pagina 9 imponeva il rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, poiché gli edifici facevano parte dello stesso piano planovolumetrico e appartenevano allo stesso proprietario, e che, inoltre, anche qualora la norma fosse stata applicabile, la distanza minima di 10 metri era comunque rispettata e che e che la
Direzione Lavori aveva fornito rapidamente un nuovo tracciamento, permettendo il regolare avanzamento delle opere;
riguardo alla presunta assenza nel contratto di previsioni contrattuali Contr concernenti le operazioni di demolizione, scavo e smaltimento, la difesa della convenuta ha replicato che queste attività erano già incluse nel computo metrico, come confermato dal CTU, oltre ad essere previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, il quale stabiliva che i materiali di scavo e demolizione fossero di proprietà della Stazione Appaltante e che l'Appaltatore dovesse occuparsi del loro trasporto e smaltimento senza oneri aggiuntivi. In sintesi, alla fine dell'istruttoria espletata,
Contr secondo la difesa di parte convenuta le contestazioni della sono risultate tardive Parte_1
e infondate, sollevate solo a seguito del ritardo accumulato nei lavori, come confermato dal CTU. In Contr Parte_ particolare, infatti, la difesa di ha sostenuto che il CTU ha rilevato: che la era a conoscenza della presenza di strutture interrate sin dall'inizio; che il Direttore dei Lavori aveva già fornito indicazioni sulla discarica con l'O.d.S. n. 2 del 04.02.2020 e rassicurato l'impresa sul Parte_ riconoscimento degli oneri di smaltimento;
che la avrebbe dovuto comunque procedere con le lavorazioni e, solo successivamente, chiedere il riconoscimento di eventuali maggiori costi;
che non è stata riscontrata alcuna difficoltà legata allo stoccaggio dei materiali di scavo, né la presenza del fresato d'asfalto ha costituito un ostacolo, essendo visibile fin dall'inizio e destinato a una Contr discarica idonea. Inoltre, la difesa di a rilevato che l'inadempimento della società appaltatrice era stato confermato in modo oggettivo per il fatto che: l'appaltatrice aveva ignorato le istruzioni della Direzione Lavori, omettendo di consegnare documentazione tecnica essenziale e non avviando le lavorazioni richieste;
l'appaltatrice aveva inoltre impiegato personale e mezzi non autorizzati, violando così la normativa in materia di subappalto;
dopo 86 giorni dall'inizio del cantiere,
l'impresa aveva completato solo parzialmente le opere di scavo, lavori in terra e demolizioni;
l'appaltatrice è stata presente in cantiere per soli 12 giorni, pari al 14% del tempo trascorso, senza rispettare alcun cronoprogramma;
alla data della risoluzione del contratto l'appaltatrice aveva completato solo una minima parte degli scavi e delle demolizioni, accumulando un ritardo di 78 giorni;
la Stazione Appaltante aveva, invece, comunque garantito il contraddittorio, inviando contestazioni formali e concedendo un termine per recuperare il ritardo. Poiché il ritardo accumulato era grave e insanabile e vi era il rischio concreto per la stazione appaltante di vedersi
Contr revocare le donazioni per la realizzazione dell'opera, parte convenuta ha sostenuto di aver legittimamente in data 12 marzo 2020 risolto il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l'obbligo, non la facoltà, di risoluzione in caso di grave inadempimento. La risoluzione,
Pagina 10 quindi, risulta essere stata deliberata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, su proposta della Direzione Lavori per grave inadempimento (art. 108, comma
3) e il ritardo negligente (art. 108, comma 4) dell'appaltatore. Riguardo alla questione del pagamento di somme a titolo di riserva, del risarcimento del mancato utile, del rimborso delle
Contr penali e del ristoro del danno all'immagine parte convenuta ha obiettato l'inammissibilità e infondatezza di tali richieste in quanto: le riserve erano state iscritte tardivamente e in modo generico, in violazione dell'art. 191 del DPR 207/2010, che impone la loro immediata iscrizione nel primo atto utile;
non era stata fornita alcuna prova dei costi sostenuti, e il CTU ha confermato che la non aveva avuto una reale presenza in cantiere;
la penale per il ritardo, pari a € Parte_1
144.774,24, era stata correttamente calcolata sulla base dell'art. 5 del contratto, che prevedeva una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale;
il presunto danno all'immagine subito dall'attrice a seguito della segnalazione all' deriva da un atto CP_12 pienamente legittimo, evidenziando che la segnalazione all' era atto dovuto e pertanto non CP_12
rientrante nella discrezionalità della stazione appaltante e che l'annotazione sul casellario CP_12
Contr era pienamente legittima, come confermato dal TAR Lazio;
infine la difesa di a osservato che il danno all'immagine non può essere presunto automaticamente (“in re ipsa”), ma deve essere provato con elementi concreti carente nel caso di specie. Non vertendosi in alcuna ipotesi di illecito
Contr Contr extracontrattuale, la difesa di ha ancora rimarcato che non ha tratto alcun vantaggio dall'operato della anzi ha rischiato di vedersi revocare le donazioni per la Parte_1 realizzazione dell'opera, pertanto ha escluso l'arricchimento senza causa. La CTU espletata ha consentito di appurare che “alla data del 14/01/2020 era stata eseguita solo la recinzione e sistemazione dell'area di cantiere oltre che l'esecuzione di un rilievo con piano quotato. Tale circostanza emerge anche dalla lettura del giornale dei lavori (doc. 16 fascicolo CRI) in cui dal
20/12/2019 al 17/01/2020 è riportato “Cantiere fermo. Non sono presenti maestranze”. Sempre dal giornale dei lavori emerge che alla data del 21/01/2020 era stato iniziato lo scavo della rampa di accesso al cantiere lato ovest. Dal 22/01/2020 al 24/01/2020 il cantiere risultava di nuovo fermo e senza maestranze. In data 24/01/2020 il Direttore dei Lavori emanava l'Ordine di Servizio n.1, in cui, visto il cronoprogramma dal quale risultavano trascorse le prime 6 settimane senza che l'impresa avesse svolto lavorazioni apprezzabili, vista la PEC inviata in data 15/01/2020 e la risposta dell'impresa via PEC in pari data, visto il grave ritardo stimabile in circa 40 giorni, ordinava all'impresa di: 1) trasmettere un cronoprogramma aggiornato entro il 29/01/2020; 2) inoltrare le schede di approvazione dei materiali entro 10 gg. Si convocava infine l'impresa per il
30/01/2020 per la verifica dell'avanzamento dei lavori. In merito al punto 1) si specificava che “Il mancato rispetto del punto 1) con l'invio di un cronoprogramma aggiornato che dimostri, con una
Pagina 11 precisa indicazione della forza lavoro che sarà utilizzata per recuperare il ritardo accumulato, la sostenibilità dei tempi offerti, sarà considerato un grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.” Dal giornale dei lavori si apprende poi che: - in data 27/01/2020 era stato effettuato lo scavo della rampa di accesso laro ovest e dei saggi per lo scavo dell'area; - in data 28/01/2024 non si ravvisava la presenza di maestranze in cantiere;
- in data 29/01/2020 erano eseguiti di scavi per rampa di accesso lato ovest e la demolizione di muro in c.a. per realizzazione rampa di accesso;
- in data 30/01/2020, come richiesto con l'ordine di servizio n.1, veniva effettuato il sopralluogo in cantiere per la verifica dell'eseguito. Sempre dal giornale dei lavori si apprende che in tale sopralluogo: - era stato verificato verbalmente il cronoprogramma dei lavori che doveva essere notificato via PEC entro sera al Direttore Lavori;
- inoltre ai referenti dell'impresa era richiesto di consegnare entro 5 giorni:
1. elenco aggiornato delle maestranze presenti in cantiere;
2. presenza in cantiere del registro originale delle presenze;
3. presenza in cantiere di armadio contenente copia completa del progetto e degli incartamenti di legge;
4. contratto di nomina della ditta LO NG, del geom. e di Ragnelli;
5. contratto di incarico dell'ingegnere dei CP_13
disegni costruttivi delle strutture lignee;
6. schede dei materiali edili che saranno usati e certificazione produttore calcestruzzo e armature strutture in c.a.; 7. copia disegni esecutivi con migliorie proposte da impresa. L'impresa firmava l'Ordine di Servizio n.1 senza riserva”. Sempre dalla CTU è emerso che “l'impresa non imputa il ritardo riscontrato dalla DL a fatti o problematiche imputabili alla stazione appaltante, bensì a una gestione del cantiere e si impegnava a rispettare il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi stabiliti dal contratto. Con riferimento allo smaltimento dei materiali di scavo e demolizione l'impresa puntualizzava che “nella fase progettuale si ipotizzava lo smaltimento da parte delle Società impegnate alla raccolta delle macerie di Amatrice mentre adesso, lo smaltimento deve avvenire in centri abilitati o meglio in Discariche
Autorizzate, questo comporta un notevole aumento della distanza di trasporto dei materiali, degli oneri di conferimento e degli oneri per la cernita in loco dei rifiuti speciali presenti nelle aree di scavo, con un incremento dei costi previsti in fase di gara. Sulla base di quanto comunicato riteniamo opportuno riformulare dei Nuovi Prezzi e fare conseguente Nuovo Quadro Economico”.
Infine, si evidenziava che “Come da programma lavori, Lunedì inizieranno le demolizioni e gli scavi, una parte del materiale rimarrà accatastato in cantiere mentre la restante parte, dovrà essere smaltita per cui attendiamo Vs. indicazioni sul da farsi.” In data 31/01/2020 nel giornale dei lavori è riportato che veniva eseguito lo scavo per la rampa di accesso e scavo e stoccaggio materiale per
Parte_ riutilizzo. In data 1/2/2020 la LO NG (società incaricata dalla per la gestione del cantiere) ha inviato una nota (doc. 18 fascicolo CRI) al Comune di Amatrice e al Direttore dei
Lavori, e p.c. al RUP e al CSE, in cui comunicava la rinuncia all'incarico di gestione della
Pagina 12 commessa per a causa di una diversa visione della gestione del cantiere e per Parte_1 mancato raggiungimento dell'accordo contrattuale. In merito a quanto suindicato, successivamente, in data 24/5/2020, sempre la LO NG inviava una nota (Doc.19 fascicolo CRI) al RUP e p.c. al Comune di Amatrice, al Direttore dei Lavori e al CSE, in cui ribadiva come la rinuncia
Parte_ all'incarico fosse scaturita da incompatibilità con la “dovuta ad una visione differente della gestione del cantiere oltre che al mancato raggiungimento del relativo accordo”, affermando poi che
“Non fanno parte della ns. politica aziendale, i fermi cantiere, le riserve o gli scontri con le figure coinvolte se non necessari, a maggior ragione per il cantiere oggetto dei lavori, per quello che rappresenta e per il rispetto che la gente di Amatrice, profondamente segnata, merita.”. Nel giornale dei lavori dal 3/02/2020 al 7/02/2020, dal 10/02/2020 al 14/02/2020 e dal 17/02/2020 al 21/02/2020
è riportato che il cantiere era fermo senza maestranze (nelle date del 19 e 21 febbraio era presente solo il Geom. per rilievi). In data 4/02/2020 il Direttore dei Lavori emanava l'Ordine CP_14
di Servizio n.2 (doc.21 fascicolo CRI), in cui ordinava alle imprese affidatarie di:
1. fornire le schede di approvazione dei materiali edili già richieste con l'O.d.S. n.1, 2. procedere con lo scavo e stoccaggio del materiale previsto in progetto nell'area di cantiere e nell'adiacente area del CAI, dove era prevista un'area di modellazione del terreno. Inoltre, in merito a quanto rilevato dall'impresa nella sua nota del 31/01/2020, il Direttore dei Lavori evidenziava che il progetto esecutivo prevedeva (richiamando la pag.1/31 del CSA) l'analisi sui materiali da demolizione e scavo, compreso il trasporto in una discarica autorizzata entro i 20 km dal cantiere. Veniva specificata dal Direttore dei Lavori la discarica nella località San Vito e si riconosce l'onere aggiuntivo di discarica, in quanto non previsto in progetto, da contabilizzare in base alle reali tonnellate da smaltire a discarica. Si specificava inoltre che in progetto era prevista la demolizione di 632 mc di edifici sotterranei, la cui reale consistenza era definibile solo dopo le operazioni di scavo dell'area di fondazione con conseguente reale quantificazione economica. Inoltre, si indicava che l'eventuale rinvenimento di rifiuti speciali sarebbe stato oggetto di analisi in contraddittorio con la DL e di separata contabilizzazione. Infine, l'impresa veniva convocata per il giorno 12/02/2020 per una verifica dell'avanzamento lavori. L'impresa firmava l'Ordine di Servizio n.2 senza riserva ma in data 5/2/2020 trasmetteva una nota (doc.8 e 10 fascicolo MAR) al DL, al RUP e al CSE di riscontro e contestazione dell'O.d.S. n.
2. Riguardo al punto 1 dell'O.d.S. 2 l'impresa affermava che
“si provvederà ad inviare le schede dei materiali edili che devono comunque essere esibite prima dei relativi inizi dei lavori effettivi e specifici”. Riguardo al punto 2 dell'O.d.S. 2 l'impresa affermava che: “trattandosi di attività specifiche e particolareggiate non previste e non contemplate nel contratto di appalto, occorre dare le specifiche indicazioni esecutive con le relative quotazioni economiche concordate nel rispetto dei prezzi del prezziario regionale e del mercato.” Inoltre
Pagina 13 affermava che le attività del punto 2 “comportano una notevole riduzione nelle operazioni di scavo con una riduzione della produzione cantieristica e con introduzione di maggiori costi ed oneri non previsti e né prevedibili in fase di offerta e di contratto”. L'impresa lamentava così per la prima volta in data 5/2/2020 un rallentamento nell'esecuzione degli scavi con ripercussioni sui tempi contrattuali. In data 11/02/2020, a seguito degli ordini di servizio n.1 e n.2, veniva svolto un sopralluogo in cantiere per la verifica dell'avanzamento delle opere. Si verbalizzava che l'impresa aveva presentato un cronoprogramma lavori che prevedeva l'inizio delle lavorazioni in data
27/01/2020 e ultimazione nei tempi contrattuali. Pertanto, l'impresa non richiedeva una proroga dei tempi di esecuzione a seguito della lamentata “riduzione della produzione cantieristica” indicata nella contestazione dell'O.d.S. n.
2. La Direzione Lavori faceva rilevare che il ritardo accumulato al
11/02/2020 rispetto al nuovo cronoprogramma dell'impresa non ancora approvato dalla DL ammontava a 15 giorni;
mentre il ritardo rispetto al cronoprogramma di gara ammontava a 56 giorni”. Sempre dalla CTU è emerso che “Dal 14/02 al 24/02 il cantiere risultava di nuovo fermo senza manodopera. In data 15/02/2020 l' inviava una comunicazione alla Controparte_15
Contr al RUP, al direttore dei lavori e al CSE (doc.23 fascicolo CRI), in cui evidenzia che durante il sopralluogo del 13/02/2020 erano state riscontrate in cantiere le seguenti problematiche: b) minore area di cantiere rispetto a quella prevista nell'elaborato grafico allegato al contratto e la presenza di una “baracca” del Comune di Amatrice con conseguente difficolta nell'operare dell'impresa. Si chiedeva un elaborato grafico aggiornato dell'area di cantiere e la rimozione della baracca;
c) distanza tra il fabbricato da realizzare e la Casa della Montagna di 9.15 m anziché 10 m come previsto in progetto. Si chiedeva l'emissione di un verbale in contraddittorio con l'ufficio urbanistico del per ufficializzare la distanza tra i due fabbricati;
d) Controparte_16
problematiche inerenti ai materiali provenienti dagli scavi: - presenza di fresato di asfalto sull'area di cantiere già parzialmente rimosso e stoccato temporaneamente da metà gennaio 2020 nell'area di cantiere in quanto non era stata indicata la discarica né stabilito il prezzo per gli oneri di discarica;
- non si era a conoscenza di dove conferire il materiale dello scavo di sbancamento. L'impresa sosteneva che lo stoccaggio del fresato di asfalto, la presenza del container e di altro materiale e la riduzione dell'area di cantiere non consentivano ulteriori depositi di materiale di scavo. Per
l'impresa le suindicate problematiche non consentivano un inizio delle attività secondo le previsioni di contratto con ritardo sull'andamento di cantiere. L'impresa faceva altresì rilevare che la improduttività del cantiere non era imputabile all'ATI appaltatrice, che stava subendo un rallentamento produttivo con maggiori costi, oneri e danni. In data 17/02/2020 il Direttore dei
Lavori redigeva la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108 (Risoluzione) comma 3 del
D.Lgs. n.50/2016 (ALLEGATO III). In tale relazione si afferma che “Le attività di cantiere non
Pagina 14 procedono secondo gli impegni contrattuali ed in particolare è palese un grave ed immotivato ritardo nella conduzione dei lavori da parte delle imprese affidatarie”. Si ribadiva poi che l'impresa aveva disatteso gli OdS n.1 e n.2 e che alla data del 17/02/2020 l'impresa non aveva: “1.
Consegnato i disegni delle migliorie tecniche offerte in sede di gara;
2. Completato
l'accantieramento (allacci, gru, …);
3. Comunicato ufficialmente i nominativi del responsabile di cantiere e del responsabile della sicurezza in sostituzione dei referenti di LO NG precedentemente nominati e ancora presenti sulla cartellonistica di cantiere.” Veniva eseguita la seguente stima dei lavori eseguiti al 14/02/2020, ovvero dopo 58 giorni (1/3 del tempo contrattuale): - recinzione di cantiere (100 ml circa) con la relativa cartellonistica;
- tracciamento ed il picchettamento dell'edificio; - n°4 saggi preventivi nell'area di scavo per verificare i sotto strati reali di terreno;
- sbancamento superficiale dello strato del materiale inerte in misto stabilizzato;
- scavo e realizzazione della rampa di accesso al cantiere sulla via pubblica per 17 mc;
Veniva verbalizzato quanto segue in relazione allo stato dei lavori. Erano trascorsi 78 giorni dall'inizio dei lavori, il cronoprogramma dell'impresa, alla data del 5/3/2020, prevedeva l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: completamento delle opere di demolizione;
completamento delle opere in terra;
circa la metà delle opere in categoria OG1; circa la metà delle opere in categoria OS32
(strutture in legno); inizio opere di finitura OS6; inizio opere della categoria OS7 inizio opere della categoria OS8; a decorrere del 56° giorno impianti di categoria OS3; a decorrere del 56° giorno impianti di categoria OS30; a decorrere del 56° giorno opere di categoria OS18A. In relazione ai punti precedenti alla data del 5/3/2020 erano state eseguite le seguenti opere: stato parziale – non ultimate;
stato parziale – non ultimate;
opere in categoria OG1: non iniziate;
opere in categoria
OS32: non iniziate;
opere di finitura OS6: non iniziate;
opere di finitura della categoria OS7: non iniziate;
opere di finitura della categoria OS8: non iniziate;
impianti idro-sanitari categoria OS3: non iniziati;
impianti elettici di categoria OS30: non iniziati;
a componenti strutturali in acciaio di categoria OS18A: non iniziati. Tornando al giornale dei lavori in data 6/3/2020 è riportato che in cantiere era presente n.1 operaio della e che le lavorazioni svolte erano la Parte_1
demolizione delle fondazioni e strutture esistenti in cemento armato. Sempre nel giornale dei lavori in data 9 e 10 marzo è riportato che il cantiere era fermo e privo di maestranze e che in data 10 marzo erano stati tolti i mezzi presenti fino al giorno prima. Ancora in data 11 marzo è riportato di nuovo che il cantiere era fermo e privo di maestranze e mezzi. In data 9/3/2020 il direttore dei lavori redigeva la relazione particolareggiata (doc.31 bis fascicolo CRI) ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
Pagina 15 procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto). Nel descrivere l'andamento dei lavori il Direttore dei Lavori afferma che “I lavori non sono stati iniziati nei termini contrattuali e nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non ha adempiuto alle prescrizioni di contratto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori.
Pertanto, il Direttore dei Lavori è dovuto intervenire a più riprese, dapprima con solleciti verbali, poi con una prima PEC in data 15.01.2020 ed a seguire tramite i seguenti ordini di servizio …” Il
Direttore dei lavori ripercorre gli eventi principali dell'appalto in relazione ai 4 ordini di servizio emessi e ai sopralluoghi di cantiere. Riporta infine la contabilizzazione delle opere eseguite alla data del 05/03/2020, calcolata in € 15.696,58. Inoltre, contabilizza l'attività professionale profusa dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinamento della Sicurezza, attività da ripetere dopo la rescissione contrattuale, in € 20.222,00. Nelle sue conclusioni il direttore dei lavori afferma che:
“L'impresa, alla luce dei fatti esposti, è gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali e presenta un elevato profilo di inaffidabilità nella gestione del cantiere. In data 5 marzo 2020 è stato redatto verbale in contraddittorio con l'impresa in occasione del quale è stato nuovamente accertato il permanere del gravissimo inadempimento dell'impresa a quanto offerto in sede di gara ed agli obblighi contrattualmente assunti. L'impresa non ha dato inizio alle opere nei termini contrattuali. Dato avvio alle sole opere di demolizione l'Impresa ha illegittimamente sospeso le lavorazioni che allo stato hanno accumulato un ritardo di oltre 78 giorni su un totale di 165. In data 24/02/2020 è stata accertata in cantiere la presenza di mezzi e personale non autorizzato.
Successivamente, la presenza di tali maestranze e mezzi in cantiere è stata giustificata come sub affidamento, ma non comunicato alla Stazione appaltante ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 50/2016 Contr
[…]” In data 11/03/2020 la rasmette alla al RUP, al DL e al CSE una istanza Parte_1
(Doc.26 fascicolo MAR) di convocazione ai sensi dell'ex art. 164 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore) del DPR n.207/2010. Di seguito si descrivono i principali aspetti enunciati in tale istanza. L'impresa ripercorre i principali aspetti che ai suo dire hanno contraddistinto l'appalto: a seguito dell'OdS n.01 del 24/01/2020 l'impresa fornisce nuovo cronoprogramma lavori con riferimento al layout di cantiere di progetto “in cui non compare nessuna interferenza ai lavori da sviluppare e con tutta l'area indicata a disposizione della ditta appaltatrice”; il DL emette l'O.d.S. n.2 del 4/2/2020 contestato dall'impresa con nota del 5/2/2020; vengono redatti 2 verbali
Pagina 16 del 11/02/2020 e 13/02/2020 sulla consistenza del cantiere che l'impresa osserva con la nota del
14/02/2020. In tale nota l'impresa evidenzia la difformità dell'area di cantiere rispetto a quella di progetto e sollecita la definizione dei materiali da asportare (massicciata, sottofondo, baracca comunale e delle modalità operative dell'area di deposito del terreno e discarica del fresato); il direttore dei lavori emette gli O.d.S. n.3 del 18/02/20 e n.4 del 19/02/20 contestati dall'impresa; in data 3/3/2020 è stato redatto un verbale tra l'impresa e l'assistente alla DL in cui vengono descritte le principali problematiche riscontrate;
in data 5/3/2020 viene redatto un verbale di consistenza dei luoghi. Dopo aver narrato quanto in sintesi sopra riportato, l'impresa elencava le problematiche che a suo dire non hanno permesso l'effettivo inizio dei lavori: 1) non esatta ubicazione delle strutture da realizzare, diversa da quella di progetto, che ad oggi ancora non viene definita né si è in possesso di nuova autorizzazione urbanistica;
2) la modalità di smaltimento del fresato è stato indicato solo nell'O.d.S. n.3 del 18/02/2020; 3) non risulta comunicato dove conferire il materiale di risulta degli scavi di sbancamento;
4) in progetto era previsto il deposito in cantiere di parte del materiale di scavo per essere reimpiegato in seguito;
tale operazione è stata possibile solo dopo il 18/02/2020, data di rimozione del box comunale;
5) riduzione dell'area di cantiere rispetto agli elaborati progettuali di contratto. Poi l'impresa elencava le problematiche che a suo dire non permettevano l'inizio dei lavori alla data del 11/03/2020: 1) non esatta ubicazione delle strutture da realizzare, diversa da quella di progetto, che ad oggi ancora non viene definita né si è in possesso di nuova autorizzazione urbanistica;
2) assenza di indicazione di dove conferire il materiale di risulta degli scavi;
3) presenza di strutture in c.a. interrate per cui risulta necessario concordare nuovi prezzi per la demolizione e conferimento a discarica;
4) la presenza all'interno delle suddette strutture di diversi materiali di rinterro che necessitano di cernita per il conferimento a discarica;
5) presenza ancora di materiale stoccato nell'area di cantiere;
6) nell'aggiornamento n.2 del layout di cantiere non viene concessa tutta l'area come prevista in progetto;
7) nell'aggiornamento n.3 del layout di cantiere oltre a permanere la riduzione dell'area di cantiere, la nuova ubicazione dell'accesso in cantiere è situata dove è stato stoccato il materiale di scavo come da progetto;
8) mancato aggiornamento PSC e computo oneri sicurezza. Poi l'impresa affermava che: di aver trasmesso al
Direttore Lavori le schede dei materiali da utilizzare;
- posizionamento all'interno dell'area di cantiere n° 2 container. In tal modo la contestava i seguenti addebiti all'impresa: - grave CP_17
ritardo accumulato (58 giorni su 165 giorni contrattuali); - non esecuzione delle lavorazioni previste nel cronoprogramma di gara e nel nuovo cronoprogramma presentato durante i lavori;
- grave negligenza per ordini di servizio non rispettati e impegni disattesi;
- mancata presentazione alla delle schede materiali. Infine, la suggeriva al RUP di assegnare all'impresa, ai sensi CP_17 CP_17 dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti termini: 1) Consegna delle schede materiali e
Pagina 17 completamento opere di demolizione entro 10 giorni dalla data odierna;
2) Completamento dei
“lavori in terra” entro 15 giorni dalla data odierna. Il giorno 18/02/2020 (come risulta dal Giornale Parte_ dei Lavori), dopo tre giorni dalla nota della del 15/02/2020 in cui ha contestato la presenza del container, il Comune rimuoveva il suo container dall'area di cantiere. In data 18/02/2020 il
Direttore dei Lavori emanava l'Ordine di Servizio n.3 (doc.25 fascicolo CRI)”. Alla luce delle suddette risultanze peritali l'anomalo andamento delle vicende dell'appalto dedotto in lite deve ritenersi imputabile prevalentemente e in modo preponderante all'impresa appaltatrice sia per i ritardi nel cronoprogramma dei lavori appaltati sia per le poche lavorazioni eseguite sia per la mancata osservanza degli ordini di servizio impartiti, sia per la presenza di personale non autorizzato in cantiere, tenuto conto che dalla CTU non è emersa la particolare pregnanza delle interferenze lamentate dall'appaltatrice rispetto alla possibilità concrete di operare. Va anche detto che l'impresa appaltatrice non ha tempestivamente sollevato riserve né contestato tempestivamente l'impossibilità di procedere alle lavorazioni pattuite. In definitiva, dalla CTU espletata che ha ripercorso analiticamente le vicende dell'appalto sulla base della documentazione esaminata e riportata dal CTU, non palesandosi in questa sede decisoria profili di illogicità della CTU che viene, pertanto, recepita come elemento probatorio dirimente, non può ritenersi illegittima la risoluzione dell'appalto sussistendo il prevalente e grave inadempimento dell'appaltatrice parte attrice per cui tutte le domande formulate da parte attrice nel presente giudizio, incluse quelle di tipo risarcitorio, sono risultate infondate in base agli accertamenti della CTU e non possono trovare accoglimento, non essendovi margine applicativo per l'art. 2041 c.c. stanti la responsabilità contrattuale e la risoluzione per significativo e grave inadempimento dell'appaltatrice e le conseguenze della risoluzione per la parte committente/stazione appaltante. Le spese di CTU e quelle del giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come da seguente dispositivo in favore di parte convenuta e delle parti chiamate in causa, non essendo le chiamate in cause della Direzione dei Lavori e della compagnia di assicurazione di quest'ultima palesemente inammissibili, tenuto conto ai fini della liquidazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa, dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande formulate da NA in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del processo, e quindi al rimborso in favore delle altre parti del presente giudizio degli acconti che siano stati da queste ultime versati al CTU. NA in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore di
Controparte_3
Pagina 18 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 15.000,00 per CP_3
compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014; condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio in favore di in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014; condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio in favore di in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro-tempore, liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 9-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44464 / 2020 promossa da:
C.F. e P.IVA con sede legale in Penna S. Andrea (TE) Parte_1 P.IVA_1
Fraz. Val Vomano, S.S. in persona del legale rappresentante p.t., , CP_1 Parte_2
Parte nato a [...] il 3 marzo del 1963, in proprio ed in qualità di mandataria del omposto da e elettivamente domiciliata Controparte_2 Parte_4 presso la P.E.C. ( dell' Avv. Pierluigi Piselli, che la rappresenta e Email_1 difende assieme all'Avv. Ugo Altomare., giusta procura in atti -
ATTRICE
Contro
Controparte_3
, CF/P.IVA: , con sede legale in -Roma, Via Bernardino
[...] P.IVA_2
Ramazzini 31– 00151- elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittorio Colonna n.32 , presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe Lo Pinto e Valentina Novara che la rappresentata e difendono, giusta procura in atti -
CONVENUTA
e nei confronti di
CF/P.IVA con sede legale Controparte_4 P.IVA_3
in Thiene (VI), via San Vincenzo, 21 - elettivamente domiciliata in Vicenza, piazza Araceli 2 , presso e nello studio degli avv.ti Nicola Cera e Sandro Peron la rappresentata e difendono, giusta procura in atti -
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Pagina 1 CF/P.IVA , con sede legale in Roma, Controparte_5 P.IVA_4
alla via Guido d'Arezzo 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Rubicone 27, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Adotti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.08.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' (di seguito ) formulando le Controparte_3 Controparte_3 seguenti conclusioni: “In via principale: in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto disposto con determina del 11.03.2020 adottato dalla
, in persona del legale rappresentante p.t., nei riguardi di Controparte_3
Parte
in proprio e quale capogruppo del costituito con le mandanti Parte_1
[...]
e in quanto carente dei necessari Controparte_2 Controparte_6 presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione e conseguentemente dichiarare lo stesso provvedimento privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo con ogni conseguente statuizione accertativa e di condanna per le somme indicate alle successive lettere da d) ad h); in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare la risoluzione in danno dell' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t, del Contratto di appalto del 9-10 dicembre 2019 per grave inadempimento della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454, 1453, 1455 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3
delle somme di cui alla successive lett. da d) ad h), oltre ad € 60.856,89 quale differenza del valore venale delle opere eseguite ed € 183.190,72a titolo di mancato utile sul non eseguito, in favore dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale Parte_1
Parte capogruppo mandataria del costituito con le mandanti e Controparte_2
ovvero delle maggiore o minori somme minore ritenute di Controparte_6
giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i titoli e le ragioni esposte in punto di diritto e nella precedente narrativa, ovvero occorrendo a titolo di rimborsi o restituzioni, ovvero ancora occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, in via gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. il tutto oltre interessi legali, moratori, anatocistici e rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta come per legge, oltre alla condanna al
Pagina 2 pagamento delle somme di cui alle successive lett. da d) ad h); In via subordinata, accertata e dichiarata l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto disposto con determina dell'11.03.2020 adottato dall' in persona del legale rappresentante p.t. nei riguardi di Controparte_3
Parte
in proprio e quale capogruppo del costituito con le mandanti Parte_1
[...]
e in quanto carente dei necessari Controparte_2 Controparte_6 presupposti di fatto e di diritto, attribuire a tale provvedimento valore di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, per l'effetto, accertare e dichiarare sciolto il contratto di appalto per cui è causa in data 11.03.2020 per intervenuto recesso da parte dell' Controparte_3
. Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 148.486,53 a titolo di mancato utile sui 4/5 del non eseguito in favore dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t. in Parte_1
Parte proprio e quale capogruppo mandataria del ostituito con le mandanti Controparte_2
e ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di
[...] Controparte_6 giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge, oltre a quanto richiesto alle successive lettere da d) ad i); In ogni caso, ed indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della Parte_ polizza fideiussoria in essere tra la in proprio e quale capogruppo mandataria Parte_1
Parte del costituito con e e Controparte_2 Controparte_6
l' e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia Controparte_7 accertativa, dichiarativa e/o di condanna a favore dell' ed a carico Controparte_8 dell' ; accertare e dichiarare il diritto della Controparte_3 Parte_1
Parte
in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con e
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi Controparte_6 riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla riserva del 11.03.2020 pari ad € 222.167,35, salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore
[...] dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Parte_1
Parte capogruppo dell' costituito con le mandanti e Controparte_2 [...]
vvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche Controparte_6 in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del
Pagina 3 danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
Parte
in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con e
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi Controparte_6 integralmente disapplicata la penale comminata dall' e Controparte_3 conseguentemente a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di € 144.774,24 per i titoli e le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in
[...] favore dell'deducente in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Parte_1
Parte capogruppo del ostituito con e Controparte_2 Controparte_6
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa
[...] ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della in proprio e in Parte_1
Parte qualità di mandataria dell' costituito con e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi integralmente Controparte_6
riconosciuto quanto dovuto per lavori effettuati e conseguentemente a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di € 68.259,98 (di cui € 18.174,50 comunque riconosciuti come spettanti dall'Impresa) per i titoli e le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3 della predetta somma in favore dell'deducente in persona del legale Parte_1
Parte rappresentante p.t, in proprio e quale capogruppo del costituito con le mandanti
[...]
e ovvero alla maggiore o minore Controparte_2 Controparte_6 somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della in proprio e in qualità di mandataria Parte_1
Parte dell' costituito con e in Controparte_2 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma € 200.000,00, il tutto salvi e riservati successivi aggiornamenti, a titolo di risarcimento del danno reputazionale
Parte Contr arrecato alla in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con Parte_1
Pagina 4 e in forza dell'intervenuta illegittima Controparte_2 Controparte_6 risoluzione e per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore dell'deducente Parte_1
Parte
in proprio e in qualità di mandataria dell' costituito con e
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ovvero alla Controparte_6
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge”. In data 24.02.2021, si è costituita in giudizio la convenuta , la Controparte_3 quale, dopo aver chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_4
al fine di chiedere a quest'ultima di tenerla indenne e manlevata nel denegato caso di
[...] accoglimento delle domande formulate dall'attrice, formulava nel merito le seguenti conclusioni: “- respingere tutte le domande di parte deducente in quanto inammissibili e infondate;
- in subordine,
Contr accertare e dichiarare il diritto della di essere tenuta indenne e manlevata dalla Società
Ingegneria per qualsiasi somma dovesse essere condannata a corrispondere Controparte_4 all'deducente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Con provvedimento del 24 febbraio 2021 il Contr Giudice dott.ssa Imposimato autorizzava la alla chiamata in causa di Controparte_4 differiva l'udienza al 14 dicembre 2021. Quest'ultima si costituiva in giudizio in data 24 novembre
2021 chiamando in causa la e chiedendo in conclusioni quanto Controparte_5
segue: “Nel merito In via principale - Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Rigettare la domanda di garanzia e manleva introdotta da nei Controparte_3
confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in Controparte_4
narrativa; In via subordinata - Nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree e/o della domanda di manleva della convenuta, ridurre le rispettive domande agli importi effettivamente accertati, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c.; - Nel denegato caso di condanna di CP_4
a tenere garantita e manlevata la convenuta
[...] Controparte_3
, condannare la terza chiamata c.f.
[...] Controparte_5
e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Guido P.IVA_4
d'Arezzo n. 14, 00198 Roma, a garantire e/o manlevare e/o risarcire e/o indennizzare CP_4
da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, anche in punto spese legali. In ogni caso Con
[...]
rifusione integrale delle spese di lite (comprese le spese di consulenza tecnica di parte sostenute da pari ad € 9.360,00 già al netto dell'Iva), oltre al rimborso delle spese forfettarie, Controparte_4
Pagina 5 Iva (se dovuta) e Cpa”. Con provvedimento del 14 dicembre 2021 il Giudice autorizzava anche tale chiamata in causa, rinviando all'udienza del 23 novembre 2022. In data 26 ottobre 2022 si costituiva, quindi, anche chiedendo “1. in via preliminare, accertato e dichiarato il CP_5 mancato rispetto dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete in merito alle circostanze relative al rischio assicurativo, incombente sulla parte Assicurata, dichiarare l'inoperatività della polizza contratta dalla con la (n. Controparte_4 Controparte_5
0000086793) per il sinistro di cui è causa, con le conseguenze di Legge;
2. nel merito ed in subordine, respingere tutte le domande avanzate dalla nel proprio atto di Parte_1
citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con le conseguenze di Legge;
3. sempre nel merito, respingere qualsiasi domanda formulata nei confronti di da Controparte_5
chiunque proposta, con le conseguenze di Legge;
4. sul quantum, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla parte Istante, respingere le richieste risarcitorie come formulate, in quanto eccessive e non provate, con le conseguenze di
Legge;
5. in ogni caso, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia e manleva proposta dalla tener Controparte_4
conto della franchigia contrattuale prevista nel contratto di polizza stipulato con la
[...]
con le conseguenze di Legge;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari Controparte_5 di lite”. All'udienza del 23 novembre 2022, le Parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, termini che il Giudice dott. Pietro Persico, subentrato in data 5 settembre 2022 quale nuovo giudice istruttore, concedeva rinviando all'udienza del 7 marzo 2023. Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'odierna deducente impugnava e contestava le avverse deduzioni, integrando le conclusioni dell'atto di citazione, innanzi ritrascritte, con la lettera “i in ogni caso rigettare qualsiasi domanda formulata nei confronti di anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. da chiunque Parte_1
proposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con ogni più ampia riserva nel merito e salvezza di ulteriori mezzi istruttori rispetto a quelli già richiesti con l'atto di citazione”. Con la seconda memoria istruttoria, oltre a deposito di ulteriore Parte_1
documentazione, in ragione della natura tecnica delle questioni sottese, chiedeva disporsi la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. Con la terza memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, Parte_1
depositava documentazione a prova contraria e contestava le prove orali ex adverso articolate in quanto del tutto inammissibili ed irrilevanti ai fini del giudizio. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in data 7 marzo 2023, il Giudice con ordinanza del 29 marzo 2023, nominava
CTU l'Ing. rinviando all'udienza del 21 novembre 2023 per il conferimento Persona_1
Pagina 6 dell'incarico, assegnando alle parti termine per depositare in via telematica quesiti di rispettivo interesse. All'udienza del 21 novembre 2023, espletato il giuramento di rito, il Giudice si riservava sulla formulazione dei quesiti oggetto di incarico all'Ausiliario, riserva sciolta con ordinanza del 26 dicembre 2023 con cui formulava gli anzidetti quesiti. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 05 novembre 2024. Avviate le operazioni, all'esito della proroga concessa dal Magistrato, il CTU depositava l'elaborato peritale finale in data 20 ottobre 2024.
All'udienza del 05 novembre 2024, le Parti precisavano le conclusioni e il Giudice riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 +20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione prodotta e dalla CTU espletata si evincono i seguenti elementi in fatto: in data 23.10.2019 La ha bandito una gara per la costruzione di un Centro Controparte_10
Polifunzionale ad Amatrice. L'appalto è stato aggiudicato alla In data 10.12.2019 è Parte_1
Contr stato firmato il contratto tra In data 18.12.2019 vi è stata la consegna formale Parte_1
dei lavori alla con un termine di completamento di 165 giorni (scadenza: Parte_1
30.05.2020). La ha accettato la consegna senza riserve. In date 18.02.2020 - Parte_1
19.02.2020 il DL ha emesso gli Ordini di Servizio (O.d.S.) n. 3 e n. 4, con nuove disposizioni operative, ordini che la ha contestato e firmato con riserva. In data 05.03.2020: è stato Parte_1
redatto il verbale di consistenza dei luoghi e lo stato di esecuzione delle opere. La ha Parte_1
evidenziato problematiche irrisolte che avrebbero ostacolato l'avanzamento del cantiere. In data Contr 11.03.2020, per converso, la ha risolto il contratto per grave inadempimento della
[...]
dichiarando che i ritardi e l'inerzia dell'impresa hanno compromesso il completamento Pt_1
Contr dell'opera. In data 16.03.2020 la ha avviato la procedura per l'escussione della polizza Contr fideiussoria, la si è opposta e ha chiesto una soluzione bonaria, istanza che la a Parte_1
Contr respinto. La ha quindi introdotto il presente giudizio contro la per chiedere Parte_1
l'annullamento della risoluzione del contratto e il risarcimento danni, ritenendo illegittima la risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione Appaltante, nonché infondata ed ingiustificata. Sui gravi ritardi nell'esecuzione delle opere imputati dalla Stazione Appaltante all'impresa, la
[...]
ha eccepito che tali ritardi sono dipesi esclusivamente dalla difformità tra lo stato reale del Pt_1 cantiere e quanto previsto nel progetto esecutivo. In particolare, l'attrice ha rilevato che le linee guida fornite erano inadeguate, che i rilievi e i tracciamenti su cui si basava il progetto non corrispondevano alla realtà del cantiere, che la aveva più volte segnalato tali Parte_1
Pagina 7 incongruenze alla Direzione Lavori senza ottenere risposte risolutive. Secondo la difesa attorea gli errori progettuali e l'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, imponeva alla Stazione Appaltante adottare varianti in corso d'opera, varianti che non sono mai state adottate determinando così, sempre secondo l'impostazione difensiva attorea, l'impossibilità per l'impresa di proseguire i lavori. Per confutare l'accusa di aver violato le norme in materia di subappalto a seguito dell'affidamento di alcune attività a soggetti terzi non dichiarati in sede di gara, la ha Parte_1
inoltre dedotto che le attività svolte da terzi riguardavano operazioni accessorie che non necessitavano di alcuna autorizzazione formale, che i contratti stipulati (distacco di operai, nolo a freddo, trasporto e smaltimento) rispettavano i limiti previsti per evitare la qualificazione come subappalto, che la stessa Direzione Lavori aveva riconosciuto che i lavori principali non erano ancora iniziati, dunque non vi era stato alcun aggiramento della normativa. Pertanto, secondo la difesa di parte attrice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha considerato tali operazioni un tentativo di eludere le norme sul subappalto senza che vi fossero i presupposti in fatto e diritto.
Ancora la ha contestato come illegittimo del provvedimento di risoluzione adottato Parte_1
dalla Stazione Appaltante per violazione della procedura prevista dal D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare perché non è stata inviata una relazione sulle lavorazioni eseguite, non sono state formalizzate contestazioni specifiche nei confronti dell'impresa e non è stato concesso alcun termine per presentare eventuali controdeduzioni in dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede. Infine, parte attrice ha negato la sussistenza di grave inadempimento imputabile all'appaltatrice e ha riversato l'inadempimento a carico della stazione appaltante per aver fornito un progetto esecutivo lacunoso e per non aver adottato le varianti necessarie. In conseguenza dell'inadempimento attribuito da parte attrice alla Stazione Appaltante, la difesa attorea ha formulato la domanda di risarcimento del danno in ordine alle seguenti voci: importi per le lavorazioni eseguite (circa € 60.856,89), mancato utile (€ 88.866,94 pari al 10% dei lavori non eseguiti), oneri diretti e maggiori costi di cantiere (€ 133.300,41), indennizzo per danno reputazionale (€ 200.000,00) dovuto alla segnalazione all'ANAC e alla perdita di opportunità lavorative, rimborso delle penali applicate per il ritardo (€ 144.774,24) delle quali ha chiesto l'annullamento in quanto ritenute ingiustificate e calcolate in violazione del contratto. In caso di riqualificazione della risoluzione in recesso, parte attrice ha chiesto la somma di € 148.486,53 per lavori e materiali. Infine, qualora la risoluzione venisse qualificata come recesso ad nutum, la
[...]
ha chiesto il riconoscimento degli utili su 4/5 delle opere non eseguite, oltre al risarcimento Pt_1
dei maggiori oneri sostenuti. La difesa attorea ha in comparsa conclusionale contestato gli esiti della
CTU espletata evidenziando che la perizia del CTU pur avendo riconosciuto una serie di carenze progettuali (la presenza di materiale fresato d'asfalto nell'area di cantiere, non considerata nei
Pagina 8 documenti di progetto;
l'assenza di una stima adeguata degli oneri di smaltimento dei rifiuti nel computo metrico;
il mancato calcolo dei costi di trasporto a discarica oltre i 10 km;
errori nel computo delle distanze tra il Centro Polifunzionale e la Casa della Montagna;
mancanza di una relazione sulla gestione delle materie nel progetto esecutivo) ha comunque considerato le stesse superabili tramite gli ordini di servizio della Direzione Lavori (DL), senza però approfondire l'aspetto contrattuale e senza valutare se tali modifiche richiedessero un adeguamento formale del prezzo. Inoltre, è stato evidenziato da parte attrice che la Direzione Lavori ha emesso una serie di ordini di servizio per correggere le carenze progettuali, senza però determinare nuovi prezzi, come previsto dall'art. 8 del DM 49/2018, provocando la risoluzione anticipata ed illegittima del contratto
(11 marzo 2020) senza aver prima definito gli importi delle lavorazioni aggiuntive. Pertanto, alla luce delle anzidette evidenziate criticità, la difesa attorea ha chiesto nuova CTU con nuovo ausiliario. La difesa di parte convenuta ha negato che a causare Controparte_10
il ritardo nei lavori siano state le differenze tra lo stato di fatto e il progetto esecutivo e la mancata adozione di varianti. Parte appaltatrice/attrice aveva individuato le seguenti difformità tra progetto e situazione di fatto come causa del ritardo: una minore superficie dell'area di cantiere rispetto a quella prevista in contratto;
la presenza di un container di proprietà del una distanza, tra CP_11
l'opera da realizzare e l'adiacente “Casa della Montagna” inferiore ai 10 mt previsti in contratto;
la mancata previsione in contratto delle operazioni di demolizione, scavo e smaltimento con Contr conseguente necessità di determinazione di nuovi prezzi. A ciò parte convenuta a obiettato: che la era rimasta completamente inattiva nei primi 30 giorni sui 165 previsti, senza Parte_1
segnalare problemi di alcun tipo alla Stazione Appaltante e che aveva iniziato a sollevare contestazioni, in particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti, solo a fine gennaio, a 40 giorni dall'inizio dei lavori, nonostante la stessa fosse già in corso di valutazione dal 15 gennaio 2020; Contr riguardo all'area di cantiere, la difesa della convenuta ha rilevato che la stessa area era stata concordata con prima dell'inizio dei lavori e riportata nel layout di cantiere, layout al Parte_1
quale non era stata apportata nessuna modifica in seguito come accertato dallo stesso CTU, e che la riduzione del 13% rispetto al progetto originario non aveva compromesso le lavorazioni, come dimostrato dal fatto che la nuova appaltatrice aveva completato gli scavi senza Parte_5
Contr difficoltà; riguardo alla presenza di un container comunale, la difesa della convenuta ha replicato che il container si trovava in un'area marginale ed era stato rimosso dal Comune entro tre giorni dalla prima contestazione formale della la quale aveva segnalato il problema Parte_1
solo dopo due mesi dall'inizio dei lavori, mentre le cui attività di scavo, tuttavia, iniziavano soltanto dieci giorni dopo l'avvenuta rimozione;
riguardo alle distanze tra gli edifici non conformi alle Contr prescrizioni di legge, la difesa della convenuta a osservato che il permesso di costruire non
Pagina 9 imponeva il rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, poiché gli edifici facevano parte dello stesso piano planovolumetrico e appartenevano allo stesso proprietario, e che, inoltre, anche qualora la norma fosse stata applicabile, la distanza minima di 10 metri era comunque rispettata e che e che la
Direzione Lavori aveva fornito rapidamente un nuovo tracciamento, permettendo il regolare avanzamento delle opere;
riguardo alla presunta assenza nel contratto di previsioni contrattuali Contr concernenti le operazioni di demolizione, scavo e smaltimento, la difesa della convenuta ha replicato che queste attività erano già incluse nel computo metrico, come confermato dal CTU, oltre ad essere previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, il quale stabiliva che i materiali di scavo e demolizione fossero di proprietà della Stazione Appaltante e che l'Appaltatore dovesse occuparsi del loro trasporto e smaltimento senza oneri aggiuntivi. In sintesi, alla fine dell'istruttoria espletata,
Contr secondo la difesa di parte convenuta le contestazioni della sono risultate tardive Parte_1
e infondate, sollevate solo a seguito del ritardo accumulato nei lavori, come confermato dal CTU. In Contr Parte_ particolare, infatti, la difesa di ha sostenuto che il CTU ha rilevato: che la era a conoscenza della presenza di strutture interrate sin dall'inizio; che il Direttore dei Lavori aveva già fornito indicazioni sulla discarica con l'O.d.S. n. 2 del 04.02.2020 e rassicurato l'impresa sul Parte_ riconoscimento degli oneri di smaltimento;
che la avrebbe dovuto comunque procedere con le lavorazioni e, solo successivamente, chiedere il riconoscimento di eventuali maggiori costi;
che non è stata riscontrata alcuna difficoltà legata allo stoccaggio dei materiali di scavo, né la presenza del fresato d'asfalto ha costituito un ostacolo, essendo visibile fin dall'inizio e destinato a una Contr discarica idonea. Inoltre, la difesa di a rilevato che l'inadempimento della società appaltatrice era stato confermato in modo oggettivo per il fatto che: l'appaltatrice aveva ignorato le istruzioni della Direzione Lavori, omettendo di consegnare documentazione tecnica essenziale e non avviando le lavorazioni richieste;
l'appaltatrice aveva inoltre impiegato personale e mezzi non autorizzati, violando così la normativa in materia di subappalto;
dopo 86 giorni dall'inizio del cantiere,
l'impresa aveva completato solo parzialmente le opere di scavo, lavori in terra e demolizioni;
l'appaltatrice è stata presente in cantiere per soli 12 giorni, pari al 14% del tempo trascorso, senza rispettare alcun cronoprogramma;
alla data della risoluzione del contratto l'appaltatrice aveva completato solo una minima parte degli scavi e delle demolizioni, accumulando un ritardo di 78 giorni;
la Stazione Appaltante aveva, invece, comunque garantito il contraddittorio, inviando contestazioni formali e concedendo un termine per recuperare il ritardo. Poiché il ritardo accumulato era grave e insanabile e vi era il rischio concreto per la stazione appaltante di vedersi
Contr revocare le donazioni per la realizzazione dell'opera, parte convenuta ha sostenuto di aver legittimamente in data 12 marzo 2020 risolto il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l'obbligo, non la facoltà, di risoluzione in caso di grave inadempimento. La risoluzione,
Pagina 10 quindi, risulta essere stata deliberata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, su proposta della Direzione Lavori per grave inadempimento (art. 108, comma
3) e il ritardo negligente (art. 108, comma 4) dell'appaltatore. Riguardo alla questione del pagamento di somme a titolo di riserva, del risarcimento del mancato utile, del rimborso delle
Contr penali e del ristoro del danno all'immagine parte convenuta ha obiettato l'inammissibilità e infondatezza di tali richieste in quanto: le riserve erano state iscritte tardivamente e in modo generico, in violazione dell'art. 191 del DPR 207/2010, che impone la loro immediata iscrizione nel primo atto utile;
non era stata fornita alcuna prova dei costi sostenuti, e il CTU ha confermato che la non aveva avuto una reale presenza in cantiere;
la penale per il ritardo, pari a € Parte_1
144.774,24, era stata correttamente calcolata sulla base dell'art. 5 del contratto, che prevedeva una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale;
il presunto danno all'immagine subito dall'attrice a seguito della segnalazione all' deriva da un atto CP_12 pienamente legittimo, evidenziando che la segnalazione all' era atto dovuto e pertanto non CP_12
rientrante nella discrezionalità della stazione appaltante e che l'annotazione sul casellario CP_12
Contr era pienamente legittima, come confermato dal TAR Lazio;
infine la difesa di a osservato che il danno all'immagine non può essere presunto automaticamente (“in re ipsa”), ma deve essere provato con elementi concreti carente nel caso di specie. Non vertendosi in alcuna ipotesi di illecito
Contr Contr extracontrattuale, la difesa di ha ancora rimarcato che non ha tratto alcun vantaggio dall'operato della anzi ha rischiato di vedersi revocare le donazioni per la Parte_1 realizzazione dell'opera, pertanto ha escluso l'arricchimento senza causa. La CTU espletata ha consentito di appurare che “alla data del 14/01/2020 era stata eseguita solo la recinzione e sistemazione dell'area di cantiere oltre che l'esecuzione di un rilievo con piano quotato. Tale circostanza emerge anche dalla lettura del giornale dei lavori (doc. 16 fascicolo CRI) in cui dal
20/12/2019 al 17/01/2020 è riportato “Cantiere fermo. Non sono presenti maestranze”. Sempre dal giornale dei lavori emerge che alla data del 21/01/2020 era stato iniziato lo scavo della rampa di accesso al cantiere lato ovest. Dal 22/01/2020 al 24/01/2020 il cantiere risultava di nuovo fermo e senza maestranze. In data 24/01/2020 il Direttore dei Lavori emanava l'Ordine di Servizio n.1, in cui, visto il cronoprogramma dal quale risultavano trascorse le prime 6 settimane senza che l'impresa avesse svolto lavorazioni apprezzabili, vista la PEC inviata in data 15/01/2020 e la risposta dell'impresa via PEC in pari data, visto il grave ritardo stimabile in circa 40 giorni, ordinava all'impresa di: 1) trasmettere un cronoprogramma aggiornato entro il 29/01/2020; 2) inoltrare le schede di approvazione dei materiali entro 10 gg. Si convocava infine l'impresa per il
30/01/2020 per la verifica dell'avanzamento dei lavori. In merito al punto 1) si specificava che “Il mancato rispetto del punto 1) con l'invio di un cronoprogramma aggiornato che dimostri, con una
Pagina 11 precisa indicazione della forza lavoro che sarà utilizzata per recuperare il ritardo accumulato, la sostenibilità dei tempi offerti, sarà considerato un grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.” Dal giornale dei lavori si apprende poi che: - in data 27/01/2020 era stato effettuato lo scavo della rampa di accesso laro ovest e dei saggi per lo scavo dell'area; - in data 28/01/2024 non si ravvisava la presenza di maestranze in cantiere;
- in data 29/01/2020 erano eseguiti di scavi per rampa di accesso lato ovest e la demolizione di muro in c.a. per realizzazione rampa di accesso;
- in data 30/01/2020, come richiesto con l'ordine di servizio n.1, veniva effettuato il sopralluogo in cantiere per la verifica dell'eseguito. Sempre dal giornale dei lavori si apprende che in tale sopralluogo: - era stato verificato verbalmente il cronoprogramma dei lavori che doveva essere notificato via PEC entro sera al Direttore Lavori;
- inoltre ai referenti dell'impresa era richiesto di consegnare entro 5 giorni:
1. elenco aggiornato delle maestranze presenti in cantiere;
2. presenza in cantiere del registro originale delle presenze;
3. presenza in cantiere di armadio contenente copia completa del progetto e degli incartamenti di legge;
4. contratto di nomina della ditta LO NG, del geom. e di Ragnelli;
5. contratto di incarico dell'ingegnere dei CP_13
disegni costruttivi delle strutture lignee;
6. schede dei materiali edili che saranno usati e certificazione produttore calcestruzzo e armature strutture in c.a.; 7. copia disegni esecutivi con migliorie proposte da impresa. L'impresa firmava l'Ordine di Servizio n.1 senza riserva”. Sempre dalla CTU è emerso che “l'impresa non imputa il ritardo riscontrato dalla DL a fatti o problematiche imputabili alla stazione appaltante, bensì a una gestione del cantiere e si impegnava a rispettare il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi stabiliti dal contratto. Con riferimento allo smaltimento dei materiali di scavo e demolizione l'impresa puntualizzava che “nella fase progettuale si ipotizzava lo smaltimento da parte delle Società impegnate alla raccolta delle macerie di Amatrice mentre adesso, lo smaltimento deve avvenire in centri abilitati o meglio in Discariche
Autorizzate, questo comporta un notevole aumento della distanza di trasporto dei materiali, degli oneri di conferimento e degli oneri per la cernita in loco dei rifiuti speciali presenti nelle aree di scavo, con un incremento dei costi previsti in fase di gara. Sulla base di quanto comunicato riteniamo opportuno riformulare dei Nuovi Prezzi e fare conseguente Nuovo Quadro Economico”.
Infine, si evidenziava che “Come da programma lavori, Lunedì inizieranno le demolizioni e gli scavi, una parte del materiale rimarrà accatastato in cantiere mentre la restante parte, dovrà essere smaltita per cui attendiamo Vs. indicazioni sul da farsi.” In data 31/01/2020 nel giornale dei lavori è riportato che veniva eseguito lo scavo per la rampa di accesso e scavo e stoccaggio materiale per
Parte_ riutilizzo. In data 1/2/2020 la LO NG (società incaricata dalla per la gestione del cantiere) ha inviato una nota (doc. 18 fascicolo CRI) al Comune di Amatrice e al Direttore dei
Lavori, e p.c. al RUP e al CSE, in cui comunicava la rinuncia all'incarico di gestione della
Pagina 12 commessa per a causa di una diversa visione della gestione del cantiere e per Parte_1 mancato raggiungimento dell'accordo contrattuale. In merito a quanto suindicato, successivamente, in data 24/5/2020, sempre la LO NG inviava una nota (Doc.19 fascicolo CRI) al RUP e p.c. al Comune di Amatrice, al Direttore dei Lavori e al CSE, in cui ribadiva come la rinuncia
Parte_ all'incarico fosse scaturita da incompatibilità con la “dovuta ad una visione differente della gestione del cantiere oltre che al mancato raggiungimento del relativo accordo”, affermando poi che
“Non fanno parte della ns. politica aziendale, i fermi cantiere, le riserve o gli scontri con le figure coinvolte se non necessari, a maggior ragione per il cantiere oggetto dei lavori, per quello che rappresenta e per il rispetto che la gente di Amatrice, profondamente segnata, merita.”. Nel giornale dei lavori dal 3/02/2020 al 7/02/2020, dal 10/02/2020 al 14/02/2020 e dal 17/02/2020 al 21/02/2020
è riportato che il cantiere era fermo senza maestranze (nelle date del 19 e 21 febbraio era presente solo il Geom. per rilievi). In data 4/02/2020 il Direttore dei Lavori emanava l'Ordine CP_14
di Servizio n.2 (doc.21 fascicolo CRI), in cui ordinava alle imprese affidatarie di:
1. fornire le schede di approvazione dei materiali edili già richieste con l'O.d.S. n.1, 2. procedere con lo scavo e stoccaggio del materiale previsto in progetto nell'area di cantiere e nell'adiacente area del CAI, dove era prevista un'area di modellazione del terreno. Inoltre, in merito a quanto rilevato dall'impresa nella sua nota del 31/01/2020, il Direttore dei Lavori evidenziava che il progetto esecutivo prevedeva (richiamando la pag.1/31 del CSA) l'analisi sui materiali da demolizione e scavo, compreso il trasporto in una discarica autorizzata entro i 20 km dal cantiere. Veniva specificata dal Direttore dei Lavori la discarica nella località San Vito e si riconosce l'onere aggiuntivo di discarica, in quanto non previsto in progetto, da contabilizzare in base alle reali tonnellate da smaltire a discarica. Si specificava inoltre che in progetto era prevista la demolizione di 632 mc di edifici sotterranei, la cui reale consistenza era definibile solo dopo le operazioni di scavo dell'area di fondazione con conseguente reale quantificazione economica. Inoltre, si indicava che l'eventuale rinvenimento di rifiuti speciali sarebbe stato oggetto di analisi in contraddittorio con la DL e di separata contabilizzazione. Infine, l'impresa veniva convocata per il giorno 12/02/2020 per una verifica dell'avanzamento lavori. L'impresa firmava l'Ordine di Servizio n.2 senza riserva ma in data 5/2/2020 trasmetteva una nota (doc.8 e 10 fascicolo MAR) al DL, al RUP e al CSE di riscontro e contestazione dell'O.d.S. n.
2. Riguardo al punto 1 dell'O.d.S. 2 l'impresa affermava che
“si provvederà ad inviare le schede dei materiali edili che devono comunque essere esibite prima dei relativi inizi dei lavori effettivi e specifici”. Riguardo al punto 2 dell'O.d.S. 2 l'impresa affermava che: “trattandosi di attività specifiche e particolareggiate non previste e non contemplate nel contratto di appalto, occorre dare le specifiche indicazioni esecutive con le relative quotazioni economiche concordate nel rispetto dei prezzi del prezziario regionale e del mercato.” Inoltre
Pagina 13 affermava che le attività del punto 2 “comportano una notevole riduzione nelle operazioni di scavo con una riduzione della produzione cantieristica e con introduzione di maggiori costi ed oneri non previsti e né prevedibili in fase di offerta e di contratto”. L'impresa lamentava così per la prima volta in data 5/2/2020 un rallentamento nell'esecuzione degli scavi con ripercussioni sui tempi contrattuali. In data 11/02/2020, a seguito degli ordini di servizio n.1 e n.2, veniva svolto un sopralluogo in cantiere per la verifica dell'avanzamento delle opere. Si verbalizzava che l'impresa aveva presentato un cronoprogramma lavori che prevedeva l'inizio delle lavorazioni in data
27/01/2020 e ultimazione nei tempi contrattuali. Pertanto, l'impresa non richiedeva una proroga dei tempi di esecuzione a seguito della lamentata “riduzione della produzione cantieristica” indicata nella contestazione dell'O.d.S. n.
2. La Direzione Lavori faceva rilevare che il ritardo accumulato al
11/02/2020 rispetto al nuovo cronoprogramma dell'impresa non ancora approvato dalla DL ammontava a 15 giorni;
mentre il ritardo rispetto al cronoprogramma di gara ammontava a 56 giorni”. Sempre dalla CTU è emerso che “Dal 14/02 al 24/02 il cantiere risultava di nuovo fermo senza manodopera. In data 15/02/2020 l' inviava una comunicazione alla Controparte_15
Contr al RUP, al direttore dei lavori e al CSE (doc.23 fascicolo CRI), in cui evidenzia che durante il sopralluogo del 13/02/2020 erano state riscontrate in cantiere le seguenti problematiche: b) minore area di cantiere rispetto a quella prevista nell'elaborato grafico allegato al contratto e la presenza di una “baracca” del Comune di Amatrice con conseguente difficolta nell'operare dell'impresa. Si chiedeva un elaborato grafico aggiornato dell'area di cantiere e la rimozione della baracca;
c) distanza tra il fabbricato da realizzare e la Casa della Montagna di 9.15 m anziché 10 m come previsto in progetto. Si chiedeva l'emissione di un verbale in contraddittorio con l'ufficio urbanistico del per ufficializzare la distanza tra i due fabbricati;
d) Controparte_16
problematiche inerenti ai materiali provenienti dagli scavi: - presenza di fresato di asfalto sull'area di cantiere già parzialmente rimosso e stoccato temporaneamente da metà gennaio 2020 nell'area di cantiere in quanto non era stata indicata la discarica né stabilito il prezzo per gli oneri di discarica;
- non si era a conoscenza di dove conferire il materiale dello scavo di sbancamento. L'impresa sosteneva che lo stoccaggio del fresato di asfalto, la presenza del container e di altro materiale e la riduzione dell'area di cantiere non consentivano ulteriori depositi di materiale di scavo. Per
l'impresa le suindicate problematiche non consentivano un inizio delle attività secondo le previsioni di contratto con ritardo sull'andamento di cantiere. L'impresa faceva altresì rilevare che la improduttività del cantiere non era imputabile all'ATI appaltatrice, che stava subendo un rallentamento produttivo con maggiori costi, oneri e danni. In data 17/02/2020 il Direttore dei
Lavori redigeva la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108 (Risoluzione) comma 3 del
D.Lgs. n.50/2016 (ALLEGATO III). In tale relazione si afferma che “Le attività di cantiere non
Pagina 14 procedono secondo gli impegni contrattuali ed in particolare è palese un grave ed immotivato ritardo nella conduzione dei lavori da parte delle imprese affidatarie”. Si ribadiva poi che l'impresa aveva disatteso gli OdS n.1 e n.2 e che alla data del 17/02/2020 l'impresa non aveva: “1.
Consegnato i disegni delle migliorie tecniche offerte in sede di gara;
2. Completato
l'accantieramento (allacci, gru, …);
3. Comunicato ufficialmente i nominativi del responsabile di cantiere e del responsabile della sicurezza in sostituzione dei referenti di LO NG precedentemente nominati e ancora presenti sulla cartellonistica di cantiere.” Veniva eseguita la seguente stima dei lavori eseguiti al 14/02/2020, ovvero dopo 58 giorni (1/3 del tempo contrattuale): - recinzione di cantiere (100 ml circa) con la relativa cartellonistica;
- tracciamento ed il picchettamento dell'edificio; - n°4 saggi preventivi nell'area di scavo per verificare i sotto strati reali di terreno;
- sbancamento superficiale dello strato del materiale inerte in misto stabilizzato;
- scavo e realizzazione della rampa di accesso al cantiere sulla via pubblica per 17 mc;
Veniva verbalizzato quanto segue in relazione allo stato dei lavori. Erano trascorsi 78 giorni dall'inizio dei lavori, il cronoprogramma dell'impresa, alla data del 5/3/2020, prevedeva l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: completamento delle opere di demolizione;
completamento delle opere in terra;
circa la metà delle opere in categoria OG1; circa la metà delle opere in categoria OS32
(strutture in legno); inizio opere di finitura OS6; inizio opere della categoria OS7 inizio opere della categoria OS8; a decorrere del 56° giorno impianti di categoria OS3; a decorrere del 56° giorno impianti di categoria OS30; a decorrere del 56° giorno opere di categoria OS18A. In relazione ai punti precedenti alla data del 5/3/2020 erano state eseguite le seguenti opere: stato parziale – non ultimate;
stato parziale – non ultimate;
opere in categoria OG1: non iniziate;
opere in categoria
OS32: non iniziate;
opere di finitura OS6: non iniziate;
opere di finitura della categoria OS7: non iniziate;
opere di finitura della categoria OS8: non iniziate;
impianti idro-sanitari categoria OS3: non iniziati;
impianti elettici di categoria OS30: non iniziati;
a componenti strutturali in acciaio di categoria OS18A: non iniziati. Tornando al giornale dei lavori in data 6/3/2020 è riportato che in cantiere era presente n.1 operaio della e che le lavorazioni svolte erano la Parte_1
demolizione delle fondazioni e strutture esistenti in cemento armato. Sempre nel giornale dei lavori in data 9 e 10 marzo è riportato che il cantiere era fermo e privo di maestranze e che in data 10 marzo erano stati tolti i mezzi presenti fino al giorno prima. Ancora in data 11 marzo è riportato di nuovo che il cantiere era fermo e privo di maestranze e mezzi. In data 9/3/2020 il direttore dei lavori redigeva la relazione particolareggiata (doc.31 bis fascicolo CRI) ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
Pagina 15 procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto). Nel descrivere l'andamento dei lavori il Direttore dei Lavori afferma che “I lavori non sono stati iniziati nei termini contrattuali e nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non ha adempiuto alle prescrizioni di contratto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori.
Pertanto, il Direttore dei Lavori è dovuto intervenire a più riprese, dapprima con solleciti verbali, poi con una prima PEC in data 15.01.2020 ed a seguire tramite i seguenti ordini di servizio …” Il
Direttore dei lavori ripercorre gli eventi principali dell'appalto in relazione ai 4 ordini di servizio emessi e ai sopralluoghi di cantiere. Riporta infine la contabilizzazione delle opere eseguite alla data del 05/03/2020, calcolata in € 15.696,58. Inoltre, contabilizza l'attività professionale profusa dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinamento della Sicurezza, attività da ripetere dopo la rescissione contrattuale, in € 20.222,00. Nelle sue conclusioni il direttore dei lavori afferma che:
“L'impresa, alla luce dei fatti esposti, è gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali e presenta un elevato profilo di inaffidabilità nella gestione del cantiere. In data 5 marzo 2020 è stato redatto verbale in contraddittorio con l'impresa in occasione del quale è stato nuovamente accertato il permanere del gravissimo inadempimento dell'impresa a quanto offerto in sede di gara ed agli obblighi contrattualmente assunti. L'impresa non ha dato inizio alle opere nei termini contrattuali. Dato avvio alle sole opere di demolizione l'Impresa ha illegittimamente sospeso le lavorazioni che allo stato hanno accumulato un ritardo di oltre 78 giorni su un totale di 165. In data 24/02/2020 è stata accertata in cantiere la presenza di mezzi e personale non autorizzato.
Successivamente, la presenza di tali maestranze e mezzi in cantiere è stata giustificata come sub affidamento, ma non comunicato alla Stazione appaltante ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 50/2016 Contr
[…]” In data 11/03/2020 la rasmette alla al RUP, al DL e al CSE una istanza Parte_1
(Doc.26 fascicolo MAR) di convocazione ai sensi dell'ex art. 164 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore) del DPR n.207/2010. Di seguito si descrivono i principali aspetti enunciati in tale istanza. L'impresa ripercorre i principali aspetti che ai suo dire hanno contraddistinto l'appalto: a seguito dell'OdS n.01 del 24/01/2020 l'impresa fornisce nuovo cronoprogramma lavori con riferimento al layout di cantiere di progetto “in cui non compare nessuna interferenza ai lavori da sviluppare e con tutta l'area indicata a disposizione della ditta appaltatrice”; il DL emette l'O.d.S. n.2 del 4/2/2020 contestato dall'impresa con nota del 5/2/2020; vengono redatti 2 verbali
Pagina 16 del 11/02/2020 e 13/02/2020 sulla consistenza del cantiere che l'impresa osserva con la nota del
14/02/2020. In tale nota l'impresa evidenzia la difformità dell'area di cantiere rispetto a quella di progetto e sollecita la definizione dei materiali da asportare (massicciata, sottofondo, baracca comunale e delle modalità operative dell'area di deposito del terreno e discarica del fresato); il direttore dei lavori emette gli O.d.S. n.3 del 18/02/20 e n.4 del 19/02/20 contestati dall'impresa; in data 3/3/2020 è stato redatto un verbale tra l'impresa e l'assistente alla DL in cui vengono descritte le principali problematiche riscontrate;
in data 5/3/2020 viene redatto un verbale di consistenza dei luoghi. Dopo aver narrato quanto in sintesi sopra riportato, l'impresa elencava le problematiche che a suo dire non hanno permesso l'effettivo inizio dei lavori: 1) non esatta ubicazione delle strutture da realizzare, diversa da quella di progetto, che ad oggi ancora non viene definita né si è in possesso di nuova autorizzazione urbanistica;
2) la modalità di smaltimento del fresato è stato indicato solo nell'O.d.S. n.3 del 18/02/2020; 3) non risulta comunicato dove conferire il materiale di risulta degli scavi di sbancamento;
4) in progetto era previsto il deposito in cantiere di parte del materiale di scavo per essere reimpiegato in seguito;
tale operazione è stata possibile solo dopo il 18/02/2020, data di rimozione del box comunale;
5) riduzione dell'area di cantiere rispetto agli elaborati progettuali di contratto. Poi l'impresa elencava le problematiche che a suo dire non permettevano l'inizio dei lavori alla data del 11/03/2020: 1) non esatta ubicazione delle strutture da realizzare, diversa da quella di progetto, che ad oggi ancora non viene definita né si è in possesso di nuova autorizzazione urbanistica;
2) assenza di indicazione di dove conferire il materiale di risulta degli scavi;
3) presenza di strutture in c.a. interrate per cui risulta necessario concordare nuovi prezzi per la demolizione e conferimento a discarica;
4) la presenza all'interno delle suddette strutture di diversi materiali di rinterro che necessitano di cernita per il conferimento a discarica;
5) presenza ancora di materiale stoccato nell'area di cantiere;
6) nell'aggiornamento n.2 del layout di cantiere non viene concessa tutta l'area come prevista in progetto;
7) nell'aggiornamento n.3 del layout di cantiere oltre a permanere la riduzione dell'area di cantiere, la nuova ubicazione dell'accesso in cantiere è situata dove è stato stoccato il materiale di scavo come da progetto;
8) mancato aggiornamento PSC e computo oneri sicurezza. Poi l'impresa affermava che: di aver trasmesso al
Direttore Lavori le schede dei materiali da utilizzare;
- posizionamento all'interno dell'area di cantiere n° 2 container. In tal modo la contestava i seguenti addebiti all'impresa: - grave CP_17
ritardo accumulato (58 giorni su 165 giorni contrattuali); - non esecuzione delle lavorazioni previste nel cronoprogramma di gara e nel nuovo cronoprogramma presentato durante i lavori;
- grave negligenza per ordini di servizio non rispettati e impegni disattesi;
- mancata presentazione alla delle schede materiali. Infine, la suggeriva al RUP di assegnare all'impresa, ai sensi CP_17 CP_17 dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti termini: 1) Consegna delle schede materiali e
Pagina 17 completamento opere di demolizione entro 10 giorni dalla data odierna;
2) Completamento dei
“lavori in terra” entro 15 giorni dalla data odierna. Il giorno 18/02/2020 (come risulta dal Giornale Parte_ dei Lavori), dopo tre giorni dalla nota della del 15/02/2020 in cui ha contestato la presenza del container, il Comune rimuoveva il suo container dall'area di cantiere. In data 18/02/2020 il
Direttore dei Lavori emanava l'Ordine di Servizio n.3 (doc.25 fascicolo CRI)”. Alla luce delle suddette risultanze peritali l'anomalo andamento delle vicende dell'appalto dedotto in lite deve ritenersi imputabile prevalentemente e in modo preponderante all'impresa appaltatrice sia per i ritardi nel cronoprogramma dei lavori appaltati sia per le poche lavorazioni eseguite sia per la mancata osservanza degli ordini di servizio impartiti, sia per la presenza di personale non autorizzato in cantiere, tenuto conto che dalla CTU non è emersa la particolare pregnanza delle interferenze lamentate dall'appaltatrice rispetto alla possibilità concrete di operare. Va anche detto che l'impresa appaltatrice non ha tempestivamente sollevato riserve né contestato tempestivamente l'impossibilità di procedere alle lavorazioni pattuite. In definitiva, dalla CTU espletata che ha ripercorso analiticamente le vicende dell'appalto sulla base della documentazione esaminata e riportata dal CTU, non palesandosi in questa sede decisoria profili di illogicità della CTU che viene, pertanto, recepita come elemento probatorio dirimente, non può ritenersi illegittima la risoluzione dell'appalto sussistendo il prevalente e grave inadempimento dell'appaltatrice parte attrice per cui tutte le domande formulate da parte attrice nel presente giudizio, incluse quelle di tipo risarcitorio, sono risultate infondate in base agli accertamenti della CTU e non possono trovare accoglimento, non essendovi margine applicativo per l'art. 2041 c.c. stanti la responsabilità contrattuale e la risoluzione per significativo e grave inadempimento dell'appaltatrice e le conseguenze della risoluzione per la parte committente/stazione appaltante. Le spese di CTU e quelle del giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come da seguente dispositivo in favore di parte convenuta e delle parti chiamate in causa, non essendo le chiamate in cause della Direzione dei Lavori e della compagnia di assicurazione di quest'ultima palesemente inammissibili, tenuto conto ai fini della liquidazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa, dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande formulate da NA in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del processo, e quindi al rimborso in favore delle altre parti del presente giudizio degli acconti che siano stati da queste ultime versati al CTU. NA in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore di
Controparte_3
Pagina 18 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 15.000,00 per CP_3
compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014; condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio in favore di in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014; condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio in favore di in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro-tempore, liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 9-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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