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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Settore locazioni
N. R.G. 749/24
La Corte, in persona dei magistrati:
IO Riga Presidente
Massimo De Cesare Consigliere
Emanuela Vitello Consigliera relatrice all'esito dell'udienza del, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 6/9/2024 il sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avezzano n. 73/2024 emessa il 9/3/2024 nel procedimento tra lo stesso sig. ed il sig. Pt_1
, e non notificata. Controparte_1
Dinanzi al tribunale di Avezzano il sig. aveva proposto opposizione avverso due decreti ingiuntivi CP_1 notificatigli da ì rispettivamente per euro 5.000 ed euro 8.709 oltre interessi e spese legali, a titolo di Pt_1 canoni di locazione per le unità immobiliari in Cerchio, Via Borgonuovo nn. 10 e 4. In tale sede eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva – avendo ceduto tali contratti – aventi ad oggetto i locali dove svolgeva attività commerciale, unitamente all'azienda – a terzi estranei al giudizio, nonché la parcellizzazione del credito – sostenendo che tali contratti avessero in realtà ad oggetto un'unica unità immobiliare. Formulava inoltre domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna del convenuto al rimborso del valore delle migliorie e addizioni e/o dell'aumento del valore apportato a tale fabbricato, eventualmente da compensare con le somme riconosciute a titolo di decreto ingiuntivo. Il sig. si Pt_1 costituiva contestando di non avere mai consentito la liberazione del sig. ed evidenziando l'esistenza CP_1 di due negozio giuridici diversi con riferimento a diverse porzioni dell'immobile. Eccepiva inoltre di non aver mai autorizzato lavori sull'immobile , e contestava che vi fosse stato alcun aumento di valore dello stesso, poiché anzi il valore sarebbe stato ridotto dagli interventi eseguiti.
Il primo giudice riteneva che per una parte dei lavori, oggetto di permesso di costruire del 2007, vi fosse un'autorizzazione scritta del locatore, debitamente sottoscritta, risalente al 2006, diversamente da quelli del 2011, imputabili unicamente al conduttore. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio quantificava i lavori autorizzati nella misura di euro 23.650,05. Confermava quindi i decreti ingiuntivi opposti, respingendo l'opposizione, ma in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale accertava il debito del sig. Pt_1 nei confronti del sig. per la suddetta somma in conseguenza di migliorie e lavori straordinari CP_1 apportati all'immobile. Dichiarava la parziale compensazione dei crediti vantati dalle parti e condannava al pagamento della maggior somma di euro 9.941,05. Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. sulla base dei seguenti motivi: Pt_1 1) errata statuizione in ordine alla mancata considerazione dei fatti e dei rapporti giuridici dedotti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dal locatore nella più limitata ottica dell'eccezione Il primo giudice avrebbe errato nel non tener conto degli importi necessari per il a Pt_1 rimuovere gli abusi realizzati dal sig. e della perdita derivante dalla mancata rilocazione CP_1 dell'immobile, avendo il sig. ccepito tali circostanze già in sede di costituzione. Pt_1
2) (in via subordinata) errata statuizione in ordine alle somme riconosciute in favore del conduttore. Nonostante la quantificazione del valore dei lavori effettuata dal CTU il sig. CP_1 non avrebbe provato gli effettivi esborsi, avendo prodotto documentazione solo per euro 6.517,70 3) (in via ulteriormente subordinata) errata statuizione in ordine alla condanna. Il giudice di prime cure, nel provvedere alla decurtazione in compensazione dei rispettivi dare/avere tra le parti, non avrebbe nel calcolo tenuto in considerazione le somme liquidate nei giudizi monitori in favore del sig. a titolo di interessi di mora e spese legali, bensì solo Pt_1
a titolo di sorte capitale) e precisamente quelle a titolo di interessi di mora, onorari e spese di giudizio. A seguito di tale decurtazione la somma eventualmente dovuta dal sig. al sig. Pt_1 oveva essere di € 1.753,87 e quindi non di € 9.941,05. CP_1
Il sig. chiedeva inoltre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata Pt_1 evidenziando la susstenza del fumus, sulla base degli elementi dedotti dei motivi di appello, ed il periculum derivante dalla difficoltà di recuperare le somme tenuto conto che il sig. non presterebbe alcuna CP_1 attività lavorativa e nemmeno avrebbe un patrimonio costituito da beni immobili su cui garantirsi oppure beni mobili su cui iscrivere pegno.
Il sig. si costituiva, contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo la riunione del CP_1 giudizio a quello recante RG 737/2024.
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non può trovare accoglimento.
Quanto al dedotto errore di calcolo nella sentenza, si rileva che il dispositivo della stessa è chiaro nel confermare la validità dei decreti ingiuntivi già emessi, non essendosi la sentenza ad essi sostituita, dovendosi quindi rilevare che la compensazione all'esito della quale è stata pronunciata la condanna del sig. ha ad oggetto la sola sorte capitale, come si evince dalla parte motiva e dalla quantificazione del Pt_1 credito del sig. fermi gli accessori oggetto dei decreti ingiuntivi, non ricompresi nella CP_1 compensazione e che potranno essere dunque richiesti dal sig. sulla base dei suddetti d.i. Pt_1
Per quanto concerne gli altri motivi di appello la causa non può ritenersi di pronta soluzione, essendo richiesta una rivisitazione della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di primo grado, né emerge un chiaro periculum: l'istante infatti si è limitata ad allegare genericamente l'insufficienza di garanzie di solvibilità da parte del senza tuttavia produrre alcuna documentazione a supporto delle CP_1 sue affermazioni, e non essendo contestata la circostanza – già dedotta dal sig. nel corso del giudizio CP_1
e documentata da atto di compravendita – che questi è proprietario di immobile adiacente a quello oggetto dei contratti di locazione dai quali ha tratto origine il presente giudizio.
PQM
- Respinge l'istanza di inibitoria.
Il Presidente
IO Riga
Settore locazioni
N. R.G. 749/24
La Corte, in persona dei magistrati:
IO Riga Presidente
Massimo De Cesare Consigliere
Emanuela Vitello Consigliera relatrice all'esito dell'udienza del, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 6/9/2024 il sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avezzano n. 73/2024 emessa il 9/3/2024 nel procedimento tra lo stesso sig. ed il sig. Pt_1
, e non notificata. Controparte_1
Dinanzi al tribunale di Avezzano il sig. aveva proposto opposizione avverso due decreti ingiuntivi CP_1 notificatigli da ì rispettivamente per euro 5.000 ed euro 8.709 oltre interessi e spese legali, a titolo di Pt_1 canoni di locazione per le unità immobiliari in Cerchio, Via Borgonuovo nn. 10 e 4. In tale sede eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva – avendo ceduto tali contratti – aventi ad oggetto i locali dove svolgeva attività commerciale, unitamente all'azienda – a terzi estranei al giudizio, nonché la parcellizzazione del credito – sostenendo che tali contratti avessero in realtà ad oggetto un'unica unità immobiliare. Formulava inoltre domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna del convenuto al rimborso del valore delle migliorie e addizioni e/o dell'aumento del valore apportato a tale fabbricato, eventualmente da compensare con le somme riconosciute a titolo di decreto ingiuntivo. Il sig. si Pt_1 costituiva contestando di non avere mai consentito la liberazione del sig. ed evidenziando l'esistenza CP_1 di due negozio giuridici diversi con riferimento a diverse porzioni dell'immobile. Eccepiva inoltre di non aver mai autorizzato lavori sull'immobile , e contestava che vi fosse stato alcun aumento di valore dello stesso, poiché anzi il valore sarebbe stato ridotto dagli interventi eseguiti.
Il primo giudice riteneva che per una parte dei lavori, oggetto di permesso di costruire del 2007, vi fosse un'autorizzazione scritta del locatore, debitamente sottoscritta, risalente al 2006, diversamente da quelli del 2011, imputabili unicamente al conduttore. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio quantificava i lavori autorizzati nella misura di euro 23.650,05. Confermava quindi i decreti ingiuntivi opposti, respingendo l'opposizione, ma in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale accertava il debito del sig. Pt_1 nei confronti del sig. per la suddetta somma in conseguenza di migliorie e lavori straordinari CP_1 apportati all'immobile. Dichiarava la parziale compensazione dei crediti vantati dalle parti e condannava al pagamento della maggior somma di euro 9.941,05. Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. sulla base dei seguenti motivi: Pt_1 1) errata statuizione in ordine alla mancata considerazione dei fatti e dei rapporti giuridici dedotti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dal locatore nella più limitata ottica dell'eccezione Il primo giudice avrebbe errato nel non tener conto degli importi necessari per il a Pt_1 rimuovere gli abusi realizzati dal sig. e della perdita derivante dalla mancata rilocazione CP_1 dell'immobile, avendo il sig. ccepito tali circostanze già in sede di costituzione. Pt_1
2) (in via subordinata) errata statuizione in ordine alle somme riconosciute in favore del conduttore. Nonostante la quantificazione del valore dei lavori effettuata dal CTU il sig. CP_1 non avrebbe provato gli effettivi esborsi, avendo prodotto documentazione solo per euro 6.517,70 3) (in via ulteriormente subordinata) errata statuizione in ordine alla condanna. Il giudice di prime cure, nel provvedere alla decurtazione in compensazione dei rispettivi dare/avere tra le parti, non avrebbe nel calcolo tenuto in considerazione le somme liquidate nei giudizi monitori in favore del sig. a titolo di interessi di mora e spese legali, bensì solo Pt_1
a titolo di sorte capitale) e precisamente quelle a titolo di interessi di mora, onorari e spese di giudizio. A seguito di tale decurtazione la somma eventualmente dovuta dal sig. al sig. Pt_1 oveva essere di € 1.753,87 e quindi non di € 9.941,05. CP_1
Il sig. chiedeva inoltre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata Pt_1 evidenziando la susstenza del fumus, sulla base degli elementi dedotti dei motivi di appello, ed il periculum derivante dalla difficoltà di recuperare le somme tenuto conto che il sig. non presterebbe alcuna CP_1 attività lavorativa e nemmeno avrebbe un patrimonio costituito da beni immobili su cui garantirsi oppure beni mobili su cui iscrivere pegno.
Il sig. si costituiva, contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo la riunione del CP_1 giudizio a quello recante RG 737/2024.
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non può trovare accoglimento.
Quanto al dedotto errore di calcolo nella sentenza, si rileva che il dispositivo della stessa è chiaro nel confermare la validità dei decreti ingiuntivi già emessi, non essendosi la sentenza ad essi sostituita, dovendosi quindi rilevare che la compensazione all'esito della quale è stata pronunciata la condanna del sig. ha ad oggetto la sola sorte capitale, come si evince dalla parte motiva e dalla quantificazione del Pt_1 credito del sig. fermi gli accessori oggetto dei decreti ingiuntivi, non ricompresi nella CP_1 compensazione e che potranno essere dunque richiesti dal sig. sulla base dei suddetti d.i. Pt_1
Per quanto concerne gli altri motivi di appello la causa non può ritenersi di pronta soluzione, essendo richiesta una rivisitazione della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di primo grado, né emerge un chiaro periculum: l'istante infatti si è limitata ad allegare genericamente l'insufficienza di garanzie di solvibilità da parte del senza tuttavia produrre alcuna documentazione a supporto delle CP_1 sue affermazioni, e non essendo contestata la circostanza – già dedotta dal sig. nel corso del giudizio CP_1
e documentata da atto di compravendita – che questi è proprietario di immobile adiacente a quello oggetto dei contratti di locazione dai quali ha tratto origine il presente giudizio.
PQM
- Respinge l'istanza di inibitoria.
Il Presidente
IO Riga