Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 936/2024 r.g. vertente fra:
(REA: ; PI: I ), e per essa quale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, con il Parte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. RAFFAELE SANTERINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1 C.F._1
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIO GALDIERI;
CP_2 C.F._2
(cf: ) e (cf: Parte_3 C.F._3 Controparte_3
n il pa IMO C.F._4
PARTI APPELLATE
*
Oggi 12/02/2025, alle ore 12:17, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP , CP_4 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Jessica Banti in sostituzione dell'avv. Santerini. Per parte appellata l'Avv. Pacini. CP_1
Per parte appellata l'Avv. Pacini in sostituzione dell'avv. Galdieri. CP_2
Per parte appellata l'Avv. Massimo Cenerini, le parti sono Controparte_5 presenti anche personalmente.
pagina 1 di 20
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 936/2024 promossa da:
(REA: 15502861006; PI: I ), e per essa quale Parte_1 P.IVA_2 mandataria la (cf: , con il Parte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'A
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1 C.F._1
PACINI;
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIO GALDIERI;
CP_2 C.F._2
pagina 2 di 20 (cf: ) e (cf: Parte_3 C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO CENERINI;
C.F._4
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 567/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 18/04/2024
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni, titoli e causali sopra esposte ed ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, accertata la fondatezza dei motivi di impugnazione addotti dall'appellante con il presente gravame:
A) in accoglimento di apposita istanza ex art. 283 c.p.c. all'uopo spiegata dall'appellante, disporre l'immediata sospensione della provvisoria esecutività ex lege dell'impugnata Sentenza n. 567/2024; Rep. n. 800/2024, pubblicata dal Tribunale di Livorno in persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani in data 18 aprile 2024, e notificata il 22 aprile 2024, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
B) in ogni caso, nel merito, riformare e/o annullare la Sentenza n. 567/2024; Rep. n. 800/2024, pubblicata dal Tribunale di Livorno in persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani in data 18 aprile 2024, e notificata il 22 aprile 2024, e conseguentemente:
1) IN VIA PRINCIPALE, l'esponente chiede: A) che sia integralmente revocato e dichiarato inefficace nei confronti di ex art. 2901 cod. civ. e ss., l'“atto di permuta Parte_1 parzialmente a favore di terzo con conguaglio”, rogato il 09 gennaio 2018 dalla dott.ssa
notaio in Livorno (LI), rep. 24104 racc. 9519, e con esso tutte le disposizioni Persona_1 negoziali ivi contenute con cui, con un primo trasferimento in permuta il sig.
[...] ha ceduto e trasferito a titolo di permuta ai signori e CP_1 Controparte_3 [...] la piena proprietà, per ½ indiviso ciascuno, di un r Parte_3 abitazione e locale uso autorimessa ubicati nel Comune di Livorno, ed ivi censiti al NCEU foglio 41, particella 2511, sub. 5, cat. A2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 111; foglio 41, particella 2512, sub. 11, cat. C6, classe 8, mq 13, e con un secondo trasferimento in permuta i signori e ciascuno per i propri diritti e Controparte_3 Parte_3 congiuntamente pe di hanno ceduto e trasferito al sig.
il quale, ai sensi dell'articolo 1411 c.c. ha accettato a favore della moglie Controparte_1 il diritto di usufrutto vitalizio ed ha accettato ed acquistato a nome proprio il CP_2 diritto di nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione con porzione di cortile ad uso posteggio auto ubicati nel Comune di Livorno, ed ivi censiti al NCEU foglio 41, particella 1272, sub. 58, cat. A2, classe 4, vani 7, superficie catastale mq 90; foglio 41, particella 1272, sub. 653, cat. C6, classe 1, mq 12; B) in denegata ipotesi in cui l'intestata Autorità giudiziaria non ravvisi i presupposti per una pronuncia di revoca integrale dell'“atto di permuta parzialmente a favore di terzo con conguaglio”, rogato il 09 gennaio 2018 dalla dott.ssa
notaio in Livorno (LI), rep. 24104 racc. 9519, l'esponente chiede che lo stesso Persona_1 atto pubblico del 09 gennaio 2018 dalla dott.ssa notaio in Livorno (LI), rep. Persona_1
pagina 3 di 20 24104 racc. 9519, sia revocato e dichiarato inefficace nei confronti di ex art. Parte_1
2901 cod. civ. e ss., limitatamente alla disposizione negoziale con cui, ai sensi dell'articolo 1411 c.c., il sig. ha accettato a favore della moglie il diritto di Controparte_1 CP_2 usufrutto vitalizio ed ha accettato ed acquistato a nome proprio il diritto di nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione con porzione di cortile ad uso posteggio auto ubicati nel Comune di Livorno, ed ivi censiti al NCEU foglio 41, particella 1272, sub. 58, cat. A2, classe 4, vani 7, superficie catastale mq 90; foglio 41, particella 1272, sub. 653, cat. C6, classe 1, mq 12, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta e/o relativa del l'“atto di permuta parzialmente a favore di terzo con conguaglio”, rogato il 09 gennaio 2018 dalla dott.ssa notaio in Livorno (LI), rep. 24104 racc. 9519, limitatamente Persona_1 alla disposizione negoziale con cui, ai sensi dell'articolo 1411 c.c., il sig. ha Controparte_1 accettato a favore della moglie il diritto di usufrutto vitalizio ed ha accettato ed CP_2 acquistato a nome proprio il diritto di nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione con porzione di cortile ad uso posteggio auto ubicati nel Comune di Livorno, ed ivi censiti al NCEU foglio 41, particella 1272, sub. 58, cat. A2, classe 4, vani 7, superficie catastale mq 90; foglio 41, particella 1272, sub. 653, cat. C6, classe 1, mq 12, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
C) sempre con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato.
In via istruttoria, si insiste: per l'ammissione di CTU tecnico estimativa degli immobili oggetto del rogito del 09 gennaio 2018 a firma della dott.ssa notaio in Persona_1
Livorno (LI), rep. 24104 racc. 9519, con richiesta al nominando perito di valutare anche il reale valore di mercato del “diritto di nuda proprietà” acquistato dal sig. con lo CP_1 stesso atto.
Per la parte appellata CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, rigettare per i motivi sopraesposti la domanda formulata dalla e per esso quale mandataria e Parte_1 Pt_2 Parte_2 confermare la sentenza n. 567/2024 emessa dal Tribunale di Livorno in data 17.04.2024 con vittoria di spese e competenze legali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata CP_2
Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia rigettare la domanda formulata con condanna al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Per la parte appellata Controparte_5
Sia respinto integralmente l'appello proposto contro i convenuti qui esponenti e quindi respinta ogni domanda proposta contro gli esponenti, con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio in conformità ai parametri forensi, anche per il primo grado. Sia inoltre ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
pagina 4 di 20 esistente nei registri immobiliari di Livorno con i seguenti dati: trascrizione Registro generale n. 23937 Registro particolare n. 17013 del 30/12/202. Visto l'art. 96 c.p.c., ritenuta la manifesta infondatezza della domanda attrice, sia pronunciata la condanna per lite temeraria, nella misura di giustizia.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Senza determinare o accettare nessuna inversione dell'onere della prova, ove non si ritenga di respingere la domanda attrice sulla base delle risultanze in atti (ipotesi creduta), si chiede nuovamente ammettersi tutte le prove già dedotte nella comparsa di costituzione in primo grado e ribadite ed integrate con la seconda memoria istruttoria (compresa l'integrazione depositata nei termini).
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli indicati in corsivo sopra, quali
“circostanze relative alla conclusione della permuta”, premessa a ciascuno l'espressione
“dica come vero che“. Si indicano a testimoni i signori: nata il [...], Testimone_1 residente in [...], sui capitoli da 1 a 7; Testimone_2 domiciliato presso la Grimaldi Immobiliare in Livorno, via Spalato n. 2, sui capitoli da 8 a 20; domiciliata presso la Grimaldi Immobiliare in Livorno, via Spalato n. Testimone_3
2, sui capitoli da 8 a 20; notaio di Livorno, con studio ivi in piazza Cavour Persona_1
n.25, sui capitoli da 15 a 18. Sempre determinare né accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova testimoniale anche sui seguenti capitoli (memoria istruttoria integrativa di primo grado):
21 - Dica come vero che da oltre dieci anni svolgete le funzioni di portiere dello stabile posto in Livorno, via Paganucci n. 4, per cui è causa;
22 - Dica come vero che in tale periodo non avete mai visto i signori e Parte_3 _3
(qui convenuti) accedere al condominio ed all'abitazione del sig. Controparte_1
23 - Dica come vero che nel dicembre 2017 il sig. in un colloquio presso lo Controparte_1 stabile detto le riferì di avere conosciuto i signori e i quale erano disposti Parte_3 _3 ad acquistare la loro abitazione.
Si indica a testimone il sig. , nato a [...] il [...]. Tes_4
Senza determinare né accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede inoltre ammettersi consulenza tecnica di ufficio diretta, anche mediante ispezione dei luoghi:
- a determinare il valore di mercato degli immobili permutati alla data del rogito (09/01/2018), allo scopo di dimostrare che la permuta avvenne a condizioni economiche corrispondenti al valore di mercato del momento e quindi a condizioni oggettivamente eque;
- a determinare il valore degli immobili menzionati nella comparsa di costituzione a risposta (capannone di via Leopardi, casa di via Bonaini, casa di via Ascoli) alla data del rogito notarile in contestazione o comunque alla data ritenuta rilevante dal sig. Giudice.
Senza determinare né accettare alcuna inversione dell'onere della prova si chiede inoltre acquisirsi presso il saldo dare della società alla data del 9/1/2018 e CP_6 Parte_4 ciò mediante ordine di esibizione o richiesta di informazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* pagina 5 di 20 1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 567/2024 pubblicata il 18/04/2024, ha così deciso: respinge le domande;
condanna , quale mandataria di Parte_2 Parte_1
a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a e
[...] Parte_3 _3 in solido tra loro, la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al
[...] rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna , quale mandataria di Parte_2 Parte_1
a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a , spese che
[...] Controparte_1 vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna , quale mandataria di Parte_2 Parte_1
a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro
[...] CP_2
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e ne dispone il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Visto l'art. 2668 II comma cc, ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto giudiziario del 20/12/2022 numero repertorio 8871 atto di citazione con nota di trascrizione reg.gen. 23937 reg. part. 17013 con presentazione del 30 dicembre 2022 con esonero del conservatore dei registri immobiliari da responsabilità;
1.1 (di qui innanzi anche solo ), rappresentata processualmente Parte_1 Pt_1 da , aveva impugnato ex art. 2901 c.c. (e, in subordine, ex art. Parte_2
1414 c.c.), il contratto stipulato per atto pubblico rogato il 9.1.2018 dalla Notaia Per_1
, con il quale:
[...]
(-) aveva trasferito in permuta a e la Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 piena proprietà di un appartamento per civile abitazione e locale uso autorimessa ubicati nel
Comune di Livorno (in catasto al foglio 41, particella 2511, sub. 5, cat. A2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 111; foglio 41, particella 2512, sub. 11, cat. C6, classe 8, mq 13);
(-) e avevano trasferito in permuta a Controparte_3 Parte_3 Controparte_1 la proprietà dell'appartamento per civile abitazione con porzione di cortile a uso posteggio auto ubicati nel Comune di Livorno (in catasto al foglio 41, particella 1272, sub. 58, cat. A2, pagina 6 di 20 classe 4, vani 7, superficie catastale mq 90; foglio 41, particella 1272, sub. 653, cat. C6, classe
1, mq 12);
(-) aveva tenuto per sé la nuda proprietà del suddetto bene immobile, Controparte_1 costituendo in favore della moglie ai sensi dell'art. 1411 c.c., l'usufrutto vita CP_2 natural durante.
A sostegno della domanda, aveva dedotto di essere creditrice di per € Controparte_1
167.193,57, essendo egli fideiussore – per fideiussioni del 3.5.2017 e del 22.5.2017 - della società (della quale egli era socio ed era stato Presidente del CdA), che era debitrice Pt_4 del BA PM (che aveva ceduto il credito ad ) per scoperto di conto corrente n. Pt_1
253831, il tutto come da decreto ingiuntivo esecutivo n. 1218/2022 del 5.10.2022.
Il contratto ledeva la garanzia del suo credito e, dunque, doveva essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c.; in ipotesi gradata, quanto meno, per la disposizione gratuita a favore della CP_2
In subordine, il contratto doveva considerarsi simulato.
1.2 si era costituito, così come e Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 nonché CP_2
Essi, con difese in parte simili, avevano contestato tutti i requisiti della domanda revocatoria, nonché della subordinata domanda di simulazione.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha rigettato ogni domanda, sostenendo, per quanto interessi, che:
(-) il credito era posteriore all'atto, perché il decreto ingiuntivo era stato emesso nel
2022, mentre l'atto era stato stipulato nel 2018;
(-) non poteva esservi consilium fraudis, poiché nessun elemento sufficiente era stato dimostrato in tal senso.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e per essa, Parte_1 quale mandataria, la (di seguito anche appellante) ha Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1 CP_2
e (di seguito anche appellati), proponendo Parte_3 Controparte_3 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 7 di 20 2.1 “vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 115, 116 e 2697, 2901 e 1414 e ss cod. civ.”
In primo luogo, la società si duole che il Tribunale abbia, in sostanza, reputato Pt_1 anteriore il contratto rispetto al credito, senza tener conto che quest'ultimo doveva essere considerato esistere al momento del rilascio delle fidejussioni nel 2017 da parte di
[...]
che era allora il Presidente del CdA della società debitrice principale. CP_1
Peraltro, lo stesso Tribunale aveva dato atto che al 31.12.2017 la società era debitrice della banca per € 6.702,02; importo, che peraltro, era sbagliato per difetto, avendo il giudice considerato solo gli accreditamenti sul conto corrente (102mila euro), senza tenere conto degli addebiti complessivi (104mila euro). E, come se non bastasse, gli accrediti considerati dal
Tribunale derivavano da nient'altro se non da anticipazioni erogate dalla banca e rimaste insolute;
e, a partire dal 22.12.2017 (venti gg prima del contratto impugnato), l'esposizione debitoria della società correntista era aumentata vertiginosamente, tanto che il 7.2.2018 essa aveva chiesto l'ammissione al concordato preventivo.
In definitiva, il credito era sorto prima dell'atto dispositivo.
2.2 “violazione dell'art. 112 c.p.c. con annessa violazione di norme di diritto sostanziale
e processuale, di cui agli artt. 24 Cost. 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c., ed omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, oltre che dei presupposti di cui agli artt. 2901 e 1414 e ss cod. civ.”
Ne seguiva, secondo l'appellante, l'errore consistito nell'individuazione dell'elemento soggettivo nel consilium fraudis, anziché nella scientia damni.
Essa era particolarmente evidente per il in quanto contestualmente socio e CP_1 amministratore della debitrice principale;
nonché per sua moglie la quale, per di CP_2 più, risultava avere ricevuto, quanto all'usufrutto, una disposizione a titolo gratuito (art. 1411
c.c.).
Anche i terzi e erano consapevoli del potenziale danno per il _3 Parte_3 creditore, dal momento che alla data del 9.1.2018 il patrimonio immobiliare della società Pt_4
di cui era amministratore e fidejussore, era gravato da iscrizione per
[...] Controparte_1
“avviso di debito esecutivo” in favore Agenzia delle Entrate e Riscossione, per € 175.469,54; i bilanci della società davano conto del dissesto (che di lì a poco avrebbe indotto la domanda di pagina 8 di 20 concordato).
Essi, poi, non avevano compiutamente provato di avere pagato il conguaglio;
per il cui versamento, non contestuale al rogito, aveva rinunciato a qualsiasi garanzia. CP_1
2.3 “vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 115, 116 e 2697, 2901 e 1414 e ss cod. civ.”
Pur non avendone in realtà trattato il primo giudice, era evidente l'eventus damni.
Invero, il anche solo stando al rogito, aveva scambiato il proprio bene, del CP_1 valore di 270mila euro, con uno di del valore di 200mila euro, con un Controparte_5 conguaglio in denaro;
e tale bene era per di più stato dato in usufrutto alla moglie CP_2
(all'epoca di 64 anni).
Il patrimonio del dunque, s'era decisamente ristretto, sotto il profilo della CP_1 garanzia dovuta ai suoi creditori.
2.4 “vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 e 1414 e ss cod. civ.”
È poi impugnato il rigetto della subordinata domanda di simulazione, che il Tribunale aveva respinto sostenendo, immotivatamente e ingiustificatamente, non essere emersa la prova.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti:
3.1 che ha chiesto il rigetto della domanda, contestando tutto Controparte_1 quanto sostenuto da . Pt_1
3.2 che ha pure chiesto la piena conferma della sentenza. CP_2
3.3 e che hanno eccepito la Parte_3 Controparte_3 inammissibilità del gravame per la indeterminatezza dei motivi;
e, comunque, hanno pagina 9 di 20 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, riproponendo in subordine istanze istruttorie.
4. Con ordinanza del 18.7.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per le comprese conclusionali, tutte ritualmente versate nel fascicolo.
La causa viene oggi decisa a seguito di discussione, come da retroestesa parte di verbale.
***
L'appello, lungi dall'essere inammissibile per indeterminatezza, è fondato e va accolto, nei termini che seguono.
5. Il primo motivo, che concerne la questione della anteriorità del credito, è fondata.
5.1 Invero, il Tribunale ha ragionato considerando, prima di tutto, che il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 2022, mentre l'atto impugnato risaliva al 2018; e, in secondo luogo, osservando che emergeva che al 31.12.2017, l'estratto conto della società recava Pt_4 un saldo negativo di appena € 6.702,00.
Tale ricostruzione è giustamente contestata da . Pt_1
5.1.a Prima di tutto è patente la contraddizione interna della motivazione, dal momento che lo stesso primo giudice dà atto che, alla data del 31.12.2017, il conto corrente della società garantita da aveva un saldo debitorio. CP_1
Il fatto che l'importo considerato fosse basso (€ 6.702,02) non ha alcun rilievo agli specifici fini della anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato: resta cioè fermo che, quando è stato stipulato il contratto del 9.1.2018, era già debitore della banca, in CP_1 quanto fideiussore di quanto meno per quella somma. Pt_4
5.1.b Peraltro, il Tribunale ha omesso di considerare che, in linea generale, il credito
(eventuale), ai fini dell'art. 2901 c.c., sorge al momento della data del contratto che ne costituisce il titolo (Cass. sez. 3^ civ. 10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01), e, con specifico pagina 10 di 20 riferimento alla fideiussione per obbligazioni future del debitore principale (quale è quella rilasciata), conta la data in cui, per effetto dell'accreditamento, è sorta la obbligazione principale, a nulla rilevando quando essa sia divenuta esigibile (ancora da ultimo, Cass. sez.
6^-3 ord.
3.6.2020 n. 10522).
Il decreto ingiuntivo n. 1218/2022, ancorché emesso il 5.10.2022, ha recepito la tesi della ricorrente , secondo il quale il credito complessivo di € 169.193,57 (per scoperto Pt_1 del conto corrente) derivava, quanto a € 159.900,00 da anticipazioni di fatture (voce “anticipi all'export”), che non erano state onorate alla scadenza e che, dunque, erano state riaddebitate sul conto dal 22.12.2017 al 4.5.2018.
Tale dato è ulteriormente confermato dai movimenti del conto corrente (2015-2018) depositati in questo processo da (doc. 1 bis), che per tutto l'anno 2017 registra Pt_1 numerosissime anticipazioni, ciascuna delle quali contribuiva, per il principio enunciato, a determinare un credito della banca nei confronti del fideiussore a nulla rilevando CP_1 se quel credito fosse esigibile;
né che la banca lo ha in concreto escusso in epoca successiva.
5.2 Sostiene, poi, la difesa di che non le sono opponibili, per Controparte_5 mancanza di data certa e perché negozi rispetto ai quali è terza, la fideiussione, nonché la documentazione del conto corrente (ivi compresi i contratti bancarî di : «[…] Orbene, Pt_4 rispetto alla fideiussione ed ai documenti bancari su cui si basa l'asserito credito della controparte, i signori e sono terzi, in quanto le parti sono soltanto la Parte_3 _3 banca, la società e il fideiussore. Vediamo quindi che la data dei DOC.1 DOC 1BIS DOC. 2
DOC.3 DOC.4 non è certa e non è quindi computabile nei confronti dei terzi, quali sono gli esponenti. In particolare si evidenzia che, ai sensi del secondo comma di tale art. 2704 c.c.,
“la data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova”. Se ne desume che qualsiasi mezzo di prova non può invece valere per gli atti unilaterali recettizi, come sono, nel caso di specie, le fideiussioni per cui è causa, essendo la fideiussione un contratto unilaterale che, ex art. 1333 c.c., si perfeziona dopo la ricezione da parte del destinatario della proposta, trascorso un congruo termine senza rifiuto da parte del destinatario […]»
(comparsa di costituzione in appello, pag. 9).
Di dissente.
5.2.a In via principale e assorbente, ritiene il collegio che, ai fini della anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto impugnato ex art. 2901 c.c., sia i contratti bancarî di pagina 11 di 20 sia le fideiussioni di sia, a fortiori, le contabili e gli estratti del conto Pt_4 CP_1 corrente, rilevino quali meri fatti storici: essi sono invocati da non già per farne Pt_1 discendere gli effetti negoziali loro propri, ma solo quali fatti che fondano la domanda revocatoria (cfr, a es., Cass. sez. 3^ civ. ord. 29.1.2010 n. 2030 rv 611452; Cass. sez. 2^ civ.
24.11.2006 n. 24955 rv 593822).
Pertanto, non si applica l'art. 2704 c.c. e sarebbe stato onere degli eccipienti dimostrare la diversa data, posteriore al contratto impugnato, dei predetti atti.
Analogo discorso vale per la proclamata estraneità a negozi stipulati fra altri soggetti: qui non si discute se i contratti bancarî di e la fideiussione di dispieghino un Pt_4 CP_1 qualche loro effetto tipico verso e vale a dire se essi siano la fonte diretta di Parte_3 _3 obbligazioni in capo a loro;
ma solo se, alla data in cui essi hanno permutato l'immobile con questi fosse debitore dell'istituto di credito, così che anche in questo caso si resta CP_1 fuori dell'ambito dell'art. 1372 c.c., essendo quei contratti rilevanti solo nella loro dimensione di fatti storici (cfr Cass. sez. 1^ civ. 23.3.2004 n. 5720 rv 571397).
5.2.b In ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque infondata.
5.2.b.i Quanto ai contratti di fideiussione, quello del 22.5.2017 è corredato da marcatura temporale di pari data apposta da TSA InfoCert (doc. 4 , settima pagina), Pt_1 che, in difetto di qualsiasi contestazione specifica da parte dei convenuti in merito all'applicazione delle regole tecniche del d.p.c.m. 22.2.2013, deve considerarsi idonea a dare alla scrittura privata data certa verso i terzi (cfr Cass. sez. 1^ civ. ord. 13.2.2019 n. 4251 rv
652652-01); più esattamente, l'eccezione sollevata da investe Controparte_5 esclusivamente la scheda negoziale della fideiussione, come se a essa non fosse stata apposta alcuna marca temporale, con la conseguenza che su quest'ultima operazione di c.d datacertazione nessun dubbio può sollevarsi. Tale fidejussione, ai presenti fini, è sufficiente di per sé sola a dare anteriorità al credito, dal momento che essa copre, sino a un tetto determinato, tutti i debiti della correntista (fidejussione omnibus). Pt_4
5.2.b.ii Analoga ragione (presenza di marca temporale) induce a dare data certa, sin dal
2017, a tutte le contabili relative alle operazioni di anticipazione su fatture (doc. 3, che contiene 21 contabili, a partire dall'ottobre 2017).
5.2.b.iii Il contratto di apertura in conto corrente (doc. 1) non può che avere data anteriore o coeva alle suddette contabili, che ne costituiscono attuazione.
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5.2.b.iv Il documento n. 2 è una mera variazione di condizioni della apertura di credito già esistente e, quindi, ai presenti fini, non ha rilievo.
5.2.b.v Gli estratti del conto dal 2015 al 2018 (doc. 1 bis), infine, sono stati considerati probanti nel procedimento monitorio per documentare il rapporto di debito/credito fra Pt_4
e la banca nel corso del tempo, sicché la loro cronologia non può essere messa in
[...] discussione.
5.3 Non può dunque esservi dubbio che alla data del contratto impugnato (9.1.2018) il credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esercitata già gravasse sul patrimonio di
CP_1
6. Il secondo e il terzo motivo, che meritano esame congiunto, sono pure fondati.
6.1 L'eventus damni, sul quale non si è soffermato il Tribunale, ma che viene comunque contestato dagli appellati, sussiste, a prescindere dalla istanza di c.t.u. estimativa di e Pt_1 da quella analoga della difesa Controparte_5
6.1.a La permuta fra da un lato, e e dall'altro, è avvenuta, CP_1 Parte_3 _3 come attestato nel rogito del 9.1.2018, sulla base di un valore difforme attribuito dai contraenti al due immobili, posto che, mentre quello del era indicato in 273mila CP_1 euro, quello di era indicato in 200mila euro. Controparte_5
È stato dunque previsto un conguaglio di 73mila euro a carico di Controparte_5
Il patrimonio di pertanto, ha cambiato composizione qualitativa, perché, CP_1 mentre prima dell'atto impugnato, ne faceva parte un immobile del valore di 273mila euro, in seguito ne facevano parte un diverso immobile del valore di 200mila euro e una somma liquida di denaro di 73mila euro (si prescinde, qui dalla questione dell'effettivo pagamento, pur oggetto di gravame).
È ben noto che il denaro liquido, per sua natura facilmente occultabile e trasferibile, offre al creditore ben minori garanzie che non un cespite immobiliare, così che la modifica qualitativa del patrimonio del ha senz'altro reso più gravoso e meno sicuro per il CP_1 ceto creditorio il recupero di quanto dovuto (cfr Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv
668274-02; Cass. sez. 3^ civ.
9.2.2012 n. 1896 rv 621268).
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6.1.b peraltro, non ha acquistato da e la piena proprietà CP_1 Parte_3 _3 dell'immobile di questi ultimi, bensì solo la nuda proprietà, avendone contestualmente attribuito alla moglie che aveva 59 anni, essendo nata nel 1959) l'usufrutto vita natural CP_2 durante, giustificando la propria disposizione, in seno al rogito, col richiamo espresso dell'art. 1411 c.c.-
È intuitivo che il valore di un immobile è significativamente diminuito dall'esistenza, su di esso, di un usufrutto vitalizio in favore di un soggetto che ha 59 anni, ossia con una apprezzabile aspettativa di vita.
Ne segue l'aggravarsi dell'eventus damni, sia, appunto, per il minor valore del bene in sé, sia, comunque, per le maggiori difficoltà, dovute alla sua occupazione da parte del titolare di un diritto reale parziario, di poterlo espropriare con successo.
6.2 L'elemento soggettivo, del pari, sussiste.
L'accoglimento del primo motivo si riflette su questo tema, perché implica che, ai fini dell'art. 2901 c.c., il consilium fraudis non abbia diritto di cittadinanza nella causa.
6.2.a In capo a è sufficiente rilevare la scientia damni, manifestamente CP_1 sussistente.
Egli si è difeso sostenendo che non era più amministratore di sin dal 2005, Pt_4 essendo da allora subentrata nella carica la figlia che aveva gestito in Persona_2 completa autonomia la società.
Al contrario, si può senz'altro presumere che abbia mantenuto un forte Controparte_1 legame sulla società, tale da renderlo consapevole della sua situazione;
e può pur concedersi alla sua difesa che la gestione sia stata portata avanti dalla figlia in completa Per_2 autonomia, ma qui non è rilevante chi abbia condotto la ma, più limitatamente, se Pt_4 continuasse a essere informato della sua amministrazione. Controparte_1
Si deve, a tal fine, considerare che dalla visura camerale della società (doc. 6 ) Pt_1 risulta che è socio, assieme alla figlia di detenendo egli il Controparte_1 Per_2 Pt_4
25% delle quote e il 75%. Persona_2
Inoltre, è vero che la carica di amministratore (presidente del CdA) è stata lasciata dall'appellato nel 2005 (che la ricopriva dal 1999) e che è subentrata, quale amministratrice unica, ma è anche vero che ancora nel 2017 si è costituito Persona_2 Controparte_1 fideiussore della società per qualsiasi sua operazione bancaria. pagina 14 di 20 Infine, è confermato che il 6.2.2018 ha chiesto al Tribunale di Livorno di essere Pt_4 ammessa al concordato preventivo;
e che il 14.5.2018 è stato iscritto nel R.I. il decreto di inammissibilità pronunciato dal Tribunale il 9.5.2018.
Se si tiene conto dello stretto legame intercorrente fra e la figlia, sia sul Controparte_1 piano familiare, per la strettissima parentela, sia sul piano degli affari, essendo loro due i soci di e se si tiene contestualmente conto che ancora nel 2017 ha Pt_4 Controparte_1 prestato una ampia garanzia personale a favore della società, si può senz'altro presumere che, quand'anche gestisse la società senza confrontarsi con l'appellato, Persona_2 nondimeno lo tenesse debitamente informato, sia perché socio, sia perché padre, sia perché fideiussore: l'ipotesi contraria è intrinsecamente incredibile.
Doveva dunque vincere tale presunzione, a ciò non essendo sufficiente Controparte_1 la mera allegazione che la gestione sociale era in mano alla figlia.
In quanto fideiussore, in particolare, è altamente probabile che si Controparte_1 tenesse informato dell'esposizione di verso la banca e, dunque, che egli conoscesse, Pt_4 alla fine del 2017, la situazione di crisi che la spinse il 6.2.2018 a chiedere l'ammissione al concordato preventivo: la diversa tesi (di tutti gli appellati) che la società fosse florida è clamorosamente smentita dalla presentazione di quella domanda;
oltre che dal fatto che è stato documentato che già il 9.11.2017 il patrimonio immobiliare di (immobile in Pt_4
Livorno Via Leopardi 18) era stato gravato da un ruolo esecutivo della Agenzia delle Entrate per un montante di € 175.469,54 (capitale € 87.734,77: doc. 6 ). Pt_1
La stretta consecuzione temporale fra la situazione di crisi della società e l'atto dispositivo è la chiara manifestazione della piena consapevolezza di che il Controparte_1 suo atto, per l'oggettiva modifica peggiorativa del suo patrimonio che ne seguiva (come già in precedenza definito), avrebbe pregiudicato la posizione del ceto creditorio, prima fra tutti la banca.
Per di più, non ha neppure allegato il motivo per cui, proprio in quel Controparte_1 significativo momento (di crisi della società), egli abbia avuto la necessità di scambiare un bene immobile con un altro di minor valore, cedendone alla moglie l'usufrutto: ciò che sarebbe sufficiente per dimostrare, addirittura, una sua preordinata manovra per incassare denaro liquido (il conguaglio della permuta, facilmente occultabile), restringendo il patrimonio immobiliare (con un bene di minor valore, gravato da usufrutto) in danno dei creditori. pagina 15 di 20
6.2.b Non rileva invece l'elemento soggettivo della in quanto acquirente del diritto CP_2 di usufrutto a titolo gratuito, posto che la stipulazione ex art. 1411 c.c. non aveva, per quanto consti in causa, alcun corrispettivo, neppure derivante da titoli diversi.
In ogni caso, è evidente che la sua strettissima vicinanza e comunione di intenti col marito, pongono la presunzione, non vinta, di una piena conoscenza dei suoi affari.
6.2.c Per e TI deve verificarsi, del pari, la sola scientia damni. Parte_3
Essa, anche nel terzo acquirente a titolo oneroso, consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio – e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. – uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n.
28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
Va allora immediatamente dato atto che la restrizione del patrimonio del per CP_1 effetto della stipulazione impugnata, costituiva un elemento oggettivo percepibile anche da essi terzi acquirenti: essi, in quanto parte della permuta, sapevano che il bene che cedevano valeva meno di quello che loro veniva alienato da come pure sapevano che egli, col CP_1 medesimo atto, ne aveva attribuito l'usufrutto alla CP_2
Era dunque nella piena loro consapevolezza che l'atto dispositivo avrebbe prodotto un potenziale danno per il ceto creditorio del perché questi diminuiva la garanzia CP_1 offerta dal suo patrimonio.
Le prove orali reiterate dagli appellati (in comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ribaditi nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. e incrementati con una memoria integrativa depositata il 4.9.2023) mirano nel complesso a dimostrare che essi stipularono il contratto per una loro concreta e reale esigenza (necessità di una abitazione più grande, in ragione della crescita dei propri figli); e che ebbero col la normale interlocuzione CP_1 che si ha in casi analoghi.
pagina 16 di 20 Esse, dunque, sarebbero forse utili per smentire il consilium fraudis, non anche la scientia damni, che non richiede affatto che essi abbiano cooperato con nei suoi fini CP_1 elusivi;
e che sussiste per il solo fatto che essi erano resi consapevoli (dagli stessi termini della permuta con costituzione di usufrutto) del nocumento potenziale dei creditori di CP_1
Anche l'illustrazione degli argomenti profusa in sede di discussione dal loro difensore, senz'altro suggestiva, si muove, almeno ad avviso del collegio, sulla stessa linea e risente dello stesso limite, ossia quello di mettere in luce elementi che senz'altro smentirebbero il consilium fraudis, non anche la scientia damni.
Né si può sottacere che pesa comunque contro gli appellati terzi acquirenti che, come risulta documentalmente dallo stesso atto di permuta e come segnalato da , e Pt_1 Parte_3 godettero di una anomala pattuizione di favore nel rapporto con _3 CP_1
Infatti, il conguaglio di € 73.000,00 fu versato, al momento del rogito (che produsse l'effetto reale), solo nella misura di € 13.000,00.
Il saldo di 60mila euro (pari, cioè, a più dell'80% del conguaglio) fu posticipato al
10.3.2018, senza alcuna garanzia in favore del che, addirittura, rinunciò, senza CP_1 alcuna logica, all'ipoteca legale alla quale aveva diritto (rogito, pag. 7).
Ed è a questo punto significativo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che nessuno dei 23 capitoli di prova orale degli appellati verta sul motivo di tale squilibrata pattuizione;
i capitoli 19 e 20, semmai, vorrebbero attestare che € 3.660,00 furono poi corrisposti mediante pagamento diretto all'agenzia immobiliare Grimaldi;
e che il resto, ossia € 5.6.340,00, furono pagati consegnando al assegni circolari depositati quali documento n. 1. CP_1
Se certo è retrospettivamente raggiunta la prova del pagamento del conguaglio (il che rileverebbe semmai per la subordinata domanda di simulazione), quel che resta fermo, a una valutazione ex ante (rapportata cioè al 9.1.2018), è che rinunciando agli strumenti CP_1 di garanzia per lui disponibili (o facilmente contrattabili a fronte della dilazione di pagamento), assunse tutto il rischio del mancato pagamento della gran parte del conguaglio: il minimo che si possa desumere da questa obiettiva circostanza è che mostrò una CP_1 sospetta inclinazione alla fretta nella conclusione dell'affare, che non poteva non destare seri dubbi sulla sua posizione.
L'esaustività degli argomenti svolti rende anche sotto questo profilo irrilevante la c.t.u. estimativa chiesta dall'appellante e da e _3 Parte_3
pagina 17 di 20 6.3 L'intero atto va dunque, in totale riforma della sentenza impugnata, revbocato in favore di . Pt_1
Resta assorbita la subordinata domanda revocatoria nei confronti della sola disposizione a favore della CP_2
La presente sentenza, di conseguenza, deve essere annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c. in margine alla trascrizione del contratto revocato.
7. Il quarto motivo, che ripropone la subordinata domanda di simulazione, resta assorbito dall'accoglimento dei precedenti, che inducono la pronuncia ex art. 2901 c.c.-
8. Le spese processuali dei due gradi sono a carico, secondo soccombenza, di tutti gli appellati, con vincolo di solidarietà ex art. 97 c.p.c., tenuto conto dell'ampio concetto di interesse comune che la norma sottende, qui dato dall'interesse di tutti i convenuti a resistere alle domande di . Pt_1
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12 tf, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito in difesa del quale l'azione revocatoria è stata esercitata (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 2.835,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per tener conto del mancato svolgimento di istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale) ed € 4.253,00 fase 4, in tutto € 11.268,00, oltre accessori e spese vive per
€ 786,00.
2^ grado: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 (inibitoria) ed €
5.103,00 fase 4, in tutto € 14.317,00, oltre accessori e spese vive per € 1.165,50.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni pagina 18 di 20 diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da come rappresentata da Parte_1
, nei confronti di Parte_2 Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza n. 567/2024
[...] Parte_3 Controparte_3 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 18/04/2024, in sua totale riforma:
1.a) accoglie la domanda revocatoria proposta da assorbita la Parte_1 subordinata domanda di simulazione, e, per l'effetto:
i) dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di il Parte_1 contratto denominato “Atto di permuta parzialmente a favore di terzo con conguaglio”, stipulato per atto pubblico rogato il 9.1.2018 dalla Notaia di Livorno, rep. Persona_1
24104 racc. 9519, mediante il quale, con un primo trasferimento in permuta Controparte_1 ha ceduto e trasferito a titolo di permuta a e la piena Controparte_3 Parte_3 proprietà, per ½ indiviso ciascuno, di un appartamento per civile abitazione e locale uso autorimessa ubicati nel Comune di Livorno, ed ivi censiti al NCEU foglio 41, particella 2511, sub. 5, cat. A2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 111; foglio 41, particella 2512, sub. 11, cat. C6, classe 8, mq 13, e con un secondo trasferimento in permuta e Controparte_3 [...]
ciascuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero del diritto di piena Parte_3 proprietà, hanno ceduto e trasferito a il quale, ai sensi dell'articolo 1411 c.c. Controparte_1 ha accettato a favore della moglie il diritto di usufrutto vitalizio ed ha accettato e CP_2 acquistato a nome proprio il diritto di nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione con porzione di cortile ad uso posteggio auto ubicati nel Comune di Livorno, ed ivi censiti al
NCEU foglio 41, particella 1272, sub. 58, cat. A2, classe 4, vani 7, superficie catastale mq 90; foglio 41, particella 1272, sub. 653, cat. C6, classe 1, mq 12;
ii) ordina al Conservatore dei RR.II., con esonero da responsabilità, di annotare la presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto revocato;
iii) condanna e Controparte_1 CP_2 Parte_3
in solido fra loro, a rimborsare ad come Controparte_3 Parte_1 rappresentata da , le spese processuali del giudizio di Parte_2 primo grado, che liquida in complessivi € 12.054,00, di cui € 786,00 per esborsi ed €
11.268,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna e Controparte_1 CP_2 Parte_3 _3 pagina 19 di 20 in solido fra loro, a rimborsare ad come rappresentata da _3 Parte_1
, le spese processuali del giudizio di secondo grado, che Parte_2 liquida in complessivi € 15.482,50, di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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