Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.5594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-12-2024 e vertente tra
(cf. ), elett.te dom.to in Roma, via Golametto n.4, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso lo studio dell'avv. Lorenzo Giua, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, via Sansepolcro Controparte_1 CodiceFiscale_2
n.1, presso lo studio dell'avv. Stefania Palantrani che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.8753/2018 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellato e appellante incidentale: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Controparte_1
al Tribunale di Roma, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Parte_1
€.700,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2011 fino al momento del rilascio dell'appartamento sito in Roma, via Pineta Sacchetti n.9, censito in catasto al foglio 723 p.lla n.414 sub 24, a titolo di indennità per occupazione illegittima;
chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento della somma di €.249,55 quale rimborso delle spese sostenute riguardanti la successione della madre . Persona_1
Deduceva
-di essere titolare, per la quota del 50%, del diritto di proprietà sull'appartamento sopra descritto, pervenutogli in virtù di successione di;
Persona_1
-che dopo il decesso della de cuis, avvenuto in data 27-10-2011, il convenuto, il quale conviveva con la madre nell'unità abitativa, aveva sostituito la serratura di accesso all'immobile omettendo di consegnargli le chiavi;
-che con nota raccomandata A.R. del 9-9-2013 aveva formulato richiesta di corresponsione della indennità di occupazione, in ragione del godimento in via esclusiva del bene comune;
-che riguardo alla domanda di successione di Prete si era fatto carico delle spese Per_1
ammontanti ad €.499,10, somma di cui chiedeva il rimborso nella misura della metà.
Resisteva . Parte_1
La causa, istruita con l'espletamento di prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.8753/18: il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda attorea a) condannava CP_2
[...] [...
al pagamento della somma complessiva di €.29.400,00 a titolo di indennità per
[...]
l'occupazione esclusiva dell'appartamento, importo calcolato fino al mese di aprile 2018 b) condannava il convenuto al pagamento della somma di €.525,00 mensili, a partire dal mese di maggio 2018, “fino a quando continuerà a fare uso esclusivo dell'immobile” oltre agli adeguamenti secondo gli indici ISTAT c) condannava al pagamento della Parte_1
somma di €.249,55 a titolo di rimborso pro-quota delle spese di funerarie di Prete Per_1
d) condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-la pretesa di un coerede di vedersi riconosciuto il diritto, anche al di fuori di un giudizio di divisione, al ristoro pecuniario per la privazione della utilizzazione pro-quota del bene comune doveva ritenersi ammissibile;
-la circostanza del godimento esclusivo dell'appartamento di proprietà comune da parte del convenuto non era in discussione;
-poiché non era emersa in giudizio la data in cui aveva sostituito la serratura di Parte_1
accesso, ai fini del riconoscimento dell'indennità doveva farsi riferimento a quella della intimazione attraverso la quale l'attore la richiedeva formalmente unitamente alla consegna delle chiavi;
-il convenuto era obbligato dal mese di settembre 2013 a corrispondere i frutti civili e la somma dovuta doveva quantificarsi sulla base del valore locativo di mercato dell'appartamento;
-alla luce delle indicazioni risultanti dai siti internet specializzati e tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile il canone di locazione era da determinarsi in €.1.050,00 mensili.
-la somma complessiva dovuta fino al mese di aprile 2018 ammontava ad €.29.400,00 (56 mesi di godimento esclusivo decorrenti da settembre 2013);
-a tale somma doveva aggiungersi l'importo di €.525,00 per ogni mensilità successiva di godimento esclusivo;
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-era meritevole di accoglimento la richiesta di ristoro del 50% delle spese funerarie di
[...]
, sostenute in via esclusiva dall'attore. Per_1
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva che spiegava appello incidentale. Controparte_1
La causa all'udienza del 5-12-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
In via preliminare occorre pronunciarsi circa l'eccezione sollevata dallo appellato di inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione.
Il novellato art. 342 c.p.c. ha introdotto requisiti di contenuto-forma dell'appello, individuando quali elementi della motivazione, a pena d'inammissibilità:
1. l'indicazione delle parti, del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice;
2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In particolare si è affermato che occorra, da parte dell'appellante, l'indicazione dei passi della sentenza non condivisi (ma non necessariamente attraverso una trascrizione completa),
l'esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata attraverso l'indicazione degli errori di fatto e diritto e la proposizione di un ragionato progetto alternativo di decisione.
Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di appello emergono con immediatezza le parti della sentenza di cui si chiede la modifica in sede di gravame, le specifiche ragioni di fatto e diritto che sorreggono le richieste ed il risultato finale che si intende ottenere. 5
Con i primi due motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante principale deduce l'erroneo inquadramento della controversia, da parte del giudice di primo grado, nella disciplina di cui agli artt. 723 e 820 c.c., norme che regolamentano la restituzione dei frutti civili nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Assume che l'azione di restituzione dei frutti il cui presupposto è l'effettiva percezione, va tenuta distinta da quella di risarcimento danni da mancato godimento dell'immobile.
Adduce che l'appellato non aveva dimostrato alcun interesse alla disponibilità dell'immobile né aveva mai comunicato di volerne godere, circostanza questa emergente anche dalle deposizioni testimoniali.
Rileva che la sostituzione della serratura non era dimostrata e che l'immobile per la sua conformazione non era suscettibile di frazionamento.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale contesta la liquidazione del danno effettuata dal giudice di primo grado.
Assume che il valore locativo dell'immobile non era stato provato e che la somma di
€.1.050,00 doveva ritenersi eccessiva rispetto al canone reale di mercato.
Adduce che lo stato dell'immobile era stato determinato sulla scorta di una consulenza tecnica espletata in altro procedimento e che il valore locativo non può essere determinato sulla scorta di indicazioni emergenti dalla consultazione di siti internet.
Le censure appaiono prive di pregio.
Osserva la Corte che
-tra le parti non v'è contestazione che l'immobile, caduto in successione di , Persona_1
sia di proprietà di e , ciascuno titolare di una quota pari al Parte_1 Controparte_1
50%;
-la domanda oggetto del giudizio riguarda la richiesta di pagamento di Controparte_3
della indennità di occupazione illegittima dell'unità abitativa ove risiedeva la de cuis, in 6
riferimento alla quale , a seguito del decesso della madre, aveva provveduto Parte_1
alla sostituzione della chiave di accesso;
-come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la pretesa di un coerede di ottenere, anche al di fuori di un giudizio di divisione, una indennità per la privazione della utilizzazione pro-quota del bene comune deve ritenersi pienamente ammissibile;
-con nota A.R. del 9-9-2013, allegata al fascicolo di parte appellata (raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza e trasmessa anche a mezzo pec al difensore) e rimasta priva di riscontro, dopo avere contestato l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte Controparte_1
del fratello e la mancata consegna delle nuove chiavi dell'appartamento nonostante avesse espresso richiesta in tal senso, chiedeva la corresponsione dell'indennità dovuta “per la privazione (pro-quota) del bene comune …… ristoro determinato tenendo conto del valore di mercato
del canone di locazione dell'immobile”;
-la deduzione dell'appellante principale secondo cui non sarebbe stato mai manifestato interesse da parte di al godimento del bene, dunque, resta contraddetta dalla Controparte_1
documentazione in atti;
-Aucone utilizzava in maniera esclusiva l'intero appartamento non avendo neppure Pt_1
dedotto che il suo godimento fosse limitato ad una porzione di esso, corrispondente alla quota del suo diritto reale sul bene;
-come affermato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto ed il danno va presunto in quanto normalmente connaturato, nella sostanza, alla violazione della proprietà (Cass. sent.33645/22);
-solo la presenza di specifici elementi contrari, di cui non offriva Parte_1
dimostrazione, permetterebbe di superare tale presunzione;
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-il danno, quindi, se non in re ipsa in senso stretto, può essere equitativamente determinato sulla base di elementi presuntivi, quali il c.d. danno figurativo (valore locativo del bene);
-per quel che concerne il quantum la determinazione del giudice di primo grado deve ritenersi frutto di prudente apprezzamento;
-l'indennità veniva calcolata tenendo conto della tipologia di immobile, della consistenza, dello stato conservativo e dell'ubicazione (parametri desunti dall'elaborato peritale di stima del bene depositato nella procedura esecutiva R.G.E. n.445/2011 del Tribunale di Roma) ed il valore locativo scaturiva da una indagine di mercato svolta su analoghe unità abitative mediante consultazione di siti internet specializzati.
Riguardo all'appello incidentale con il quale chiede la correzione della Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui controparte veniva condannata al pagamento della somma di €.249,55 a titolo di rimborso delle spese funerarie, occorre rilevare che effettivamente il Tribunale incorreva in errore, atteso che la somma richiesta in restituzione riguarda le spese sostenute per la presentazione della denunzia di successione di Prete
e non per quelle funerarie. Per_1
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.147/2022), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
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La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello principale come in atti proposto da Pt_1
nei confronti di nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n.8753/2018, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello principale;
b) in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a pagare, in favore di , la somma di Parte_1 Controparte_1
€.249,55 a titolo di rimborso pro-quota delle spese sostenute per la denunzia di successione di;
Persona_1
b) condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano