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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MUSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5111/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccapiemonte - Piazza Zanardelli 3 84086 Roccapiemonte SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 9065108250003761 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, Ricorrente_1 s.r.l., presentava ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 9065108250003761 dell'importo di € 4.215,27, notificato in data 11.7.2025 ed emesso il 4.6.2025, unitamente al prodromico avviso di accertamento n. 000069319676 avente ad oggetto la pretesa a titolo di Tari per l'annualità 2015. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità dei suddetti atti per difetto di motivazione, per intervenute decadenza e prescrizione della pretesa e della potestà di accertare e di riscuotere. Si costituivano in giudizio il Comune di Roccapiemonte e la Gamma Tributi s.r.l. chiedendo entrambe, in via pregiudiziale, il parziale difetto di giurisdizione, e, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va accolta l'eccezione delle parti resistenti di parziale difetto di giurisdizione. L'atto di pignoramento impugnato, infatti, oltre alla pretesa di cui all'avviso di accertamento per omesso pagamento della Tari per l'anno 2015, sottende anche le pretese contenute nell'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento del servizio idrico per l'anno 2015 e nell'ingiunzione per omesso pagamento del servizio idrico per l'anno 2014. Con riferimento a tali ultimi due atti si tratta di pretese non aventi natura tributaria, rispetto alle quali non sussiste la giurisdizione del Giudice tributario bensì quella del Giudice ordinario.
Nel merito il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. In particolare, infondato è il motivo di doglianza secondo cui l'atto impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione. Deve, tuttavia, ritenersi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, dal momento che la pretesa tributaria dell'Ente impositore è esplicata chiaramente e sorretta da una giustificazione causale esaustiva, congrua, e completa di tutti gli elementi idonei a mettere in condizione il contribuente di comprendere il fondamento della pretesa, nonché
l'ammontare della stessa.
Anche le doglianze proposte sull'assunto di una asserita decadenza e prescrizione della pretesa e del potere di accertamento e di riscossione non può trovare miglior sorte. Non trova, infatti, riscontro in atti la circostanza che la ricorrente non avrebbe ricevuto alcun precedente atto prima dell'impugnato pignoramento. Risulta, invece, che l'avviso di accertamento esecutivo relativo alla Tari per l'anno 2015 n.
000069319676 è stato regolarmente notificato il 16.11.2020. Ne consegue che tale atto è stato notificato entro i termini decadenziali e, cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta andava pagata. Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione del diritto alla riscossione, atteso che il pignoramento impugnato è stato notificato in data 11.7.2025, vale a dire entro il termine quinquennale di prescrizione comprensivo della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle somme richieste a titolo di canone idrico;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore sia del Comune di Roccapiemonte sia del difensore della
Gamma Tributi s.r.l. Così deciso in Salerno il 9.2.2026 Il Giudice Unico Antonio Musio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MUSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5111/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccapiemonte - Piazza Zanardelli 3 84086 Roccapiemonte SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 9065108250003761 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, Ricorrente_1 s.r.l., presentava ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 9065108250003761 dell'importo di € 4.215,27, notificato in data 11.7.2025 ed emesso il 4.6.2025, unitamente al prodromico avviso di accertamento n. 000069319676 avente ad oggetto la pretesa a titolo di Tari per l'annualità 2015. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità dei suddetti atti per difetto di motivazione, per intervenute decadenza e prescrizione della pretesa e della potestà di accertare e di riscuotere. Si costituivano in giudizio il Comune di Roccapiemonte e la Gamma Tributi s.r.l. chiedendo entrambe, in via pregiudiziale, il parziale difetto di giurisdizione, e, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va accolta l'eccezione delle parti resistenti di parziale difetto di giurisdizione. L'atto di pignoramento impugnato, infatti, oltre alla pretesa di cui all'avviso di accertamento per omesso pagamento della Tari per l'anno 2015, sottende anche le pretese contenute nell'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento del servizio idrico per l'anno 2015 e nell'ingiunzione per omesso pagamento del servizio idrico per l'anno 2014. Con riferimento a tali ultimi due atti si tratta di pretese non aventi natura tributaria, rispetto alle quali non sussiste la giurisdizione del Giudice tributario bensì quella del Giudice ordinario.
Nel merito il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. In particolare, infondato è il motivo di doglianza secondo cui l'atto impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione. Deve, tuttavia, ritenersi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, dal momento che la pretesa tributaria dell'Ente impositore è esplicata chiaramente e sorretta da una giustificazione causale esaustiva, congrua, e completa di tutti gli elementi idonei a mettere in condizione il contribuente di comprendere il fondamento della pretesa, nonché
l'ammontare della stessa.
Anche le doglianze proposte sull'assunto di una asserita decadenza e prescrizione della pretesa e del potere di accertamento e di riscossione non può trovare miglior sorte. Non trova, infatti, riscontro in atti la circostanza che la ricorrente non avrebbe ricevuto alcun precedente atto prima dell'impugnato pignoramento. Risulta, invece, che l'avviso di accertamento esecutivo relativo alla Tari per l'anno 2015 n.
000069319676 è stato regolarmente notificato il 16.11.2020. Ne consegue che tale atto è stato notificato entro i termini decadenziali e, cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta andava pagata. Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione del diritto alla riscossione, atteso che il pignoramento impugnato è stato notificato in data 11.7.2025, vale a dire entro il termine quinquennale di prescrizione comprensivo della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle somme richieste a titolo di canone idrico;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore sia del Comune di Roccapiemonte sia del difensore della
Gamma Tributi s.r.l. Così deciso in Salerno il 9.2.2026 Il Giudice Unico Antonio Musio