Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 897
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto di pignoramento

    L'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, in quanto la pretesa tributaria è esplicata chiaramente e sorretta da una giustificazione causale esaustiva e completa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa e della potestà di accertare e riscuotere

    L'avviso di accertamento esecutivo relativo alla Tari per l'anno 2015 è stato regolarmente notificato entro i termini decadenziali. Non sussiste alcun problema di prescrizione del diritto alla riscossione, atteso che il pignoramento impugnato è stato notificato entro il termine quinquennale di prescrizione, comprensivo della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per pretese non tributarie

    L'atto di pignoramento impugnato, oltre alla pretesa TARI, sottende anche pretese relative al servizio idrico per le quali non sussiste la giurisdizione del Giudice tributario bensì quella del Giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 897
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 897
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo