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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7545/2024 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
protempore, rappresentata e difensa dall'Avv. Riccardo Nardovino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 85
(pec: ); Email_1 contro
(C.F. – P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Corno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, Piazza San Pietro
Martire n.1 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Per parte opponente, “...A) In via pregiudiziale in rito, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale di Codesto Tribunale per il motivo n. 1) del presente atto e per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Tivoli e revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 2853/2024 (R.G. n. 5668/2024) indicato in epigrafe.
B) Nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenga di rigettare
l'eccezione pregiudiziale in rito – previo rigetto dell'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto – dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nessuna pagina 1 di 5 somma è dovuta dalla in favore della , e Parte_1 Controparte_1 annullare e/o, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio…”.
Per parte opposta, “...In via principale - Rigettare l'opposizione di Parte_1 ed ogni avversa domanda ed eccezione in quanto decadute e/o prescritte e/o inammissibili e/o
[...] infondate in fatto e/o diritto;
- confermare l'esecutorietà concessa al Decreto Ingiuntivo opposto;
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2853/2024 Tribunale di Monza, In subordine - Condannare in ogni caso la al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di Euro 11.491,36, quale corrispettivo della vendita dei prodotti Controparte_1 di biancheria per hotel di cui alla fattura n. 3941 del 6/10/2023, ovvero la diversa somma accertata dal giudice o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 09/10/2002 N. 231 sul capitale dalla scadenza della fattura all'effettivo saldo. In ogni caso - Con vittoria di diritti, spese e onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio...”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2853/2024 emesso da questo Tribunale in data 2-7 ottobre 2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di , la Controparte_1 somma di € 11.491,36 oltre accessori di legge, quale saldo del prezzo di compravendita dei beni meglio indicati con la fattura n. 3941/23 sottesa all'ingiunzione (doc. 2).
In breve, senza negare l'esistenza del rapporto contrattuale con Parte_1
l'opposta, ha anzitutto eccepito il difetto di competenza territoriale dell'adito Tribunale nonché la nullità del decreto per mancata di motivazione;
e ha nel merito contestato il credito ingiunto, assumendo la mancata consegna dei beni indicati nella fattura oggetto della domanda di pagamento (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
pagina 2 di 5 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata da parte opponente e, a riguardo, va ribadito il tenore dell'ordinanza resa in data 22.05.2025, con conseguente conferma della competenza del Tribunale adito, sulla base degli artt. 20 cpc e 1182, terzo comma, cc nonché dell'art. 1498, terzo comma, cc.
Infatti, nella specie, il credito sotteso alla domanda di pagamento deve ritenersi liquido ed esigibile in quanto il prezzo dei beni compravenditi, peraltro neppure oggetto di specifica contestazione nel presente giudizio, è stato specificamente concordato tra le parti: in tale senso, depongono le comunicazioni e.mail di conferma d'ordine e di trasmissione della nota proforma (allegate ai doc.9 e 10 di parte opposta), le quali non sono state contestate/disconosciute da parte opponente ed hanno, pertanto, valore di piena prova, ai sensi dell'art. 2712 cc. Va poi aggiunto che proprio sulla base di dette comunicazioni l'opponente ha versato a titolo di acconto una parte del corrispettivo della merce individuata in detti documenti (doc.11).
Ciò posto, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ebbene, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo allegato documentazione attestante la conclusione del contratto di compravendita tra le odierne parti e la consegna dei beni compravenduti;
e che, dall'altro lato, invece, parte opponente non abbia fornito elementi utili a dimostrazione dei fatti posti a fondamento dell'opposizione.
In particolare, parte opposta ha allegato:
- corrispondenza intercorsa tra le parti relativa alla fase precontrattuale (doc.6, 7 e 8), nonché la comunicazione e.mail di conferma d'ordine (doc. 9); pagina 3 di 5 - comunicazione e.mail contenente la nota pro-forma riferita alla merce oggetto di compravendita per l'importo complessivo di € 16.363, 25 (doc.10);
- fattura di acconto per l'importo di € 4.908,97 e documentazione attestante il pagamento delle stessa da parte dell'opponente (doc. 11);
- fattura riferita al saldo della merce compravenduta per l'importo di € 11.491,36 e documentazione attestante la consegna della merce mediante vettore incaricato (doc. 13 e 14 nonche doc. 2 monit.);
- comunicazione e.mail inviata da parte opponente di conferma della consegna della merce
(doc. 15);
- solleciti di pagamento spediti dall'opposta (doc. 3 fasc. monit.) e diffida della stessa inoltrata mediante il difensore di fiducia (doc.4 fasc. mont.).
Ebbene, questi documenti non sono stati contestati da parte opponente: non in riferimento alle prestazioni ivi indicate, non in riferimento ai termini di pagamento (espressamente pattuiti tra le parti e riportati nella conferma d'ordine) e non in relazione al corrispettivo esposto negli stessi.
L'opposta ha, poi, dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione (posta a suo carico) di consegnare la merce compravenduta. In proposito, ha prodotto i documenti di trasporto dei beni, dai quali si evince che la consegna degli stessi è avvenuta, in conformità agli accordi in essere tra le parti (cfr. consegna d'ordine e nota proforma), mediante vettore incaricato dall'opposta (cfr. doc. 14). Ed è noto che, secondo l'art. 1510 cc, il venditore è liberato dall'obbligo di consegnare la merce nel momento in cui la rimette al vettore. Risulta quindi priva di pregio la contestazione dell'opponente, secondo cui i documenti di consegna non sarebbero stati sottoscritti dal destinatario. Peraltro, la stessa opponente non ha neanche dimostrato di aver contestato, in corso di esecuzione dei contratti, la mancata consegna di merce fatturata. Anzi, la stessa ha confermato la ricezione della merce relativa al saldo e la volontà di provvedere al pagamento con la comunicazione mail del 19.10.2023 (doc. 15).
Ancora, l'opposta ha allegato copiose comunicazioni e.mail di sollecito di pagamento del corrispettivo (doc. 3 e 4), non riscontrate, non contestate e neppure disconosciute da parte opponente. Infatti, l'opponente soltanto nel presente giudizio, e per di più genericamente, ha contrastato la pretesa dell'opposta.
pagina 4 di 5 In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 7475/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2853/2024 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 2-7 ottobre 2024;
- Condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7545/2024 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
protempore, rappresentata e difensa dall'Avv. Riccardo Nardovino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 85
(pec: ); Email_1 contro
(C.F. – P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Corno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, Piazza San Pietro
Martire n.1 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Per parte opponente, “...A) In via pregiudiziale in rito, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale di Codesto Tribunale per il motivo n. 1) del presente atto e per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Tivoli e revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 2853/2024 (R.G. n. 5668/2024) indicato in epigrafe.
B) Nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenga di rigettare
l'eccezione pregiudiziale in rito – previo rigetto dell'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto – dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che nessuna pagina 1 di 5 somma è dovuta dalla in favore della , e Parte_1 Controparte_1 annullare e/o, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio…”.
Per parte opposta, “...In via principale - Rigettare l'opposizione di Parte_1 ed ogni avversa domanda ed eccezione in quanto decadute e/o prescritte e/o inammissibili e/o
[...] infondate in fatto e/o diritto;
- confermare l'esecutorietà concessa al Decreto Ingiuntivo opposto;
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2853/2024 Tribunale di Monza, In subordine - Condannare in ogni caso la al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di Euro 11.491,36, quale corrispettivo della vendita dei prodotti Controparte_1 di biancheria per hotel di cui alla fattura n. 3941 del 6/10/2023, ovvero la diversa somma accertata dal giudice o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 09/10/2002 N. 231 sul capitale dalla scadenza della fattura all'effettivo saldo. In ogni caso - Con vittoria di diritti, spese e onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio...”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2853/2024 emesso da questo Tribunale in data 2-7 ottobre 2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di , la Controparte_1 somma di € 11.491,36 oltre accessori di legge, quale saldo del prezzo di compravendita dei beni meglio indicati con la fattura n. 3941/23 sottesa all'ingiunzione (doc. 2).
In breve, senza negare l'esistenza del rapporto contrattuale con Parte_1
l'opposta, ha anzitutto eccepito il difetto di competenza territoriale dell'adito Tribunale nonché la nullità del decreto per mancata di motivazione;
e ha nel merito contestato il credito ingiunto, assumendo la mancata consegna dei beni indicati nella fattura oggetto della domanda di pagamento (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
pagina 2 di 5 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata da parte opponente e, a riguardo, va ribadito il tenore dell'ordinanza resa in data 22.05.2025, con conseguente conferma della competenza del Tribunale adito, sulla base degli artt. 20 cpc e 1182, terzo comma, cc nonché dell'art. 1498, terzo comma, cc.
Infatti, nella specie, il credito sotteso alla domanda di pagamento deve ritenersi liquido ed esigibile in quanto il prezzo dei beni compravenditi, peraltro neppure oggetto di specifica contestazione nel presente giudizio, è stato specificamente concordato tra le parti: in tale senso, depongono le comunicazioni e.mail di conferma d'ordine e di trasmissione della nota proforma (allegate ai doc.9 e 10 di parte opposta), le quali non sono state contestate/disconosciute da parte opponente ed hanno, pertanto, valore di piena prova, ai sensi dell'art. 2712 cc. Va poi aggiunto che proprio sulla base di dette comunicazioni l'opponente ha versato a titolo di acconto una parte del corrispettivo della merce individuata in detti documenti (doc.11).
Ciò posto, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ebbene, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo allegato documentazione attestante la conclusione del contratto di compravendita tra le odierne parti e la consegna dei beni compravenduti;
e che, dall'altro lato, invece, parte opponente non abbia fornito elementi utili a dimostrazione dei fatti posti a fondamento dell'opposizione.
In particolare, parte opposta ha allegato:
- corrispondenza intercorsa tra le parti relativa alla fase precontrattuale (doc.6, 7 e 8), nonché la comunicazione e.mail di conferma d'ordine (doc. 9); pagina 3 di 5 - comunicazione e.mail contenente la nota pro-forma riferita alla merce oggetto di compravendita per l'importo complessivo di € 16.363, 25 (doc.10);
- fattura di acconto per l'importo di € 4.908,97 e documentazione attestante il pagamento delle stessa da parte dell'opponente (doc. 11);
- fattura riferita al saldo della merce compravenduta per l'importo di € 11.491,36 e documentazione attestante la consegna della merce mediante vettore incaricato (doc. 13 e 14 nonche doc. 2 monit.);
- comunicazione e.mail inviata da parte opponente di conferma della consegna della merce
(doc. 15);
- solleciti di pagamento spediti dall'opposta (doc. 3 fasc. monit.) e diffida della stessa inoltrata mediante il difensore di fiducia (doc.4 fasc. mont.).
Ebbene, questi documenti non sono stati contestati da parte opponente: non in riferimento alle prestazioni ivi indicate, non in riferimento ai termini di pagamento (espressamente pattuiti tra le parti e riportati nella conferma d'ordine) e non in relazione al corrispettivo esposto negli stessi.
L'opposta ha, poi, dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione (posta a suo carico) di consegnare la merce compravenduta. In proposito, ha prodotto i documenti di trasporto dei beni, dai quali si evince che la consegna degli stessi è avvenuta, in conformità agli accordi in essere tra le parti (cfr. consegna d'ordine e nota proforma), mediante vettore incaricato dall'opposta (cfr. doc. 14). Ed è noto che, secondo l'art. 1510 cc, il venditore è liberato dall'obbligo di consegnare la merce nel momento in cui la rimette al vettore. Risulta quindi priva di pregio la contestazione dell'opponente, secondo cui i documenti di consegna non sarebbero stati sottoscritti dal destinatario. Peraltro, la stessa opponente non ha neanche dimostrato di aver contestato, in corso di esecuzione dei contratti, la mancata consegna di merce fatturata. Anzi, la stessa ha confermato la ricezione della merce relativa al saldo e la volontà di provvedere al pagamento con la comunicazione mail del 19.10.2023 (doc. 15).
Ancora, l'opposta ha allegato copiose comunicazioni e.mail di sollecito di pagamento del corrispettivo (doc. 3 e 4), non riscontrate, non contestate e neppure disconosciute da parte opponente. Infatti, l'opponente soltanto nel presente giudizio, e per di più genericamente, ha contrastato la pretesa dell'opposta.
pagina 4 di 5 In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 7475/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2853/2024 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 2-7 ottobre 2024;
- Condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 5 di 5