TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2097/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
VIA ORESTE;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MANNA Controparte_1
MASSIMILIANO;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio la e, premesso di Controparte_1 essere in quiescenza e di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' inquadrato con qualifica CP_2 di istruttore Direttivo Tecnico C.C.N.L. Funzioni Locali, esponeva di essere stato incaricato di eseguire sopralluoghi ispettivi presso le aziende agricole richiedenti finanziamenti e/o sussidi di natura economica ubicate sull'intera area territoriale settentrionale di Cosenza.
Deduceva, in particolare, che nel periodo gennaio-maggio 2019 aveva svolto gli incarichi di missione meglio indicati nell'atto introduttivo utilizzando il mezzo proprio e sosteneva che i sopralluoghi ispettivi avevano durata giornaliera e venivano espletati in regime di missione/trasferta, con conseguente diritto alla percezione del relativo trattamento economico accessorio previsto dall'art. 57 CCNL Comparto Funzioni Locali.
Rappresentava che per ogni giornata di missione svolta vi era comunicazione di comando dell'Ente, recante l'indicazione analitica del servizio prestato, sottoscritto per approvazione da parte dell'allora funz. p.a.
[...]
, referente del dirigente dott. e Tes_1 CP_3 registrato/protocollato al termine di ogni mensilità presso il competente Dipartimento risorse umane della CP_1
.
[...]
Lamentava che, nonostante l'espletamento della predetta attività ispettiva, l' non aveva corrisposto la CP_2 dovuta indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio nell'importo stabilito in contratto di € 0.30/KM.
Dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..]
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che, l'odierno ricorrente - già Impiegato dell'Ente resistente presso il “Dipartimento 08 – Agricoltura e Risorse
Agroalimentari – Servizio Interventi ed Aiuti per l'Impresa
Agricola – con sede in Cosenza - Viale Crati, inquadrato con qualifica di Istruttore Tecnico CCNL Funzioni Locali” – è stato comandato ed ha svolto, nel corso dell'anno 2019, le attività di missione/trasferta oggetto delle Comunicazioni, dei prospetti e delle Tabelle di liquidazione descritti in narrativa ed offerti in produzione;
Per l'effetto, e per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il mancato versamento, da parte dell' resistente, delle CP_2 somme maturate in favore del ricorrente a titolo di indennità chilometriche nel corso della resa attività di missione/trasferta, pari ad €. 408,00 s.e.o. e/o altra e differente somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
Per l'ulteriore effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento delle suddette somme in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e relativa indennità risarcitoria, da determinarsi in via equitativa [..]”.
Si costituiva in giudizio la contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che i modelli di autorizzazione alla missione, le tabelle di liquidazione di indennità di missione nonché i giustificativi di assenza dal luogo di lavoro prodotti dal ricorrente erano sprovvisti della necessaria sottoscrizione da parte del dirigente regionale competente.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.4.2025– sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente agisce in questa sede per ottenere la condanna della al pagamento dell'indennità Controparte_1 chilometrica dovuta in relazione all'attività ispettiva svolta in regime di missione/trasferta; invoca, al riguardo, il disposto dell'art. 57 CCNL Comparto Funzioni Locali e la normativa di dettaglio approntata dall' CP_2
La disposizione collettiva richiamata da parte ricorrente dispone che “[..] Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale
o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto;
per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica” [..]” ed il Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della del 2008, approvato con decreto dirigenziale Controparte_1
n. 10134 del 24/07/2008 in esecuzione della delibera di G.R.
n. 394 del 03/06/2008 - pure richiamato in ricorso e prodotto agli atti di causa – prevede che “[..] I provvedimenti di autorizzazione delle trasferte devono essere motivati da obiettive ed indifferibili esigenze di servizio [..]
L'autorizzazione e la valutazione sulle modalità di effettuazione del viaggio competono al Dirigente che autorizza la trasferta [..] L'autorizzazione a eseguire la trasferta, - da rilasciarsi tramite l'allegato Modello “C” predisposto dal Settore Economico del Dipartimento al
Personale – e da presentare in originale e copia, deve contenere: a) generalità e qualifica del dipendente;
b) i motivi della trasferta con specificazione della località e dei destinatari delle attività esterne;
c) ora d'inizio della trasferta;
d) indicazione del mezzo di trasporto autorizzato;
e) tipo e targa della autovettura privata, in caso di autorizzazione all'uso di tale mezzo unitamente alla dichiarazione del dipendente “di perfetto stato di funzionamento della autovettura e di conformità alle regole per le obbligatorie revisioni meccaniche”; f) firma del
Dirigente o Capo Struttura che autorizza [..] Gli Uffici regionali che provvedono alla liquidazione devono restituire al mittente tutte le rendicontazioni predisposte su modelli non conformi al Modello “C”, ovvero incomplete negli elementi essenziali [..] Ogni autorizzazione di trasferta deve essere registrata, in ordine cronologico e a cura del Dirigente che autorizza, su un registro dipartimentale da richiedere al
Settore Economico del Dipartimento al Personale [..]” (cfr. par. 2 Disciplinare in fasc. ricorrente).
Ora, a sostegno della domanda parte ricorrente ha depositato
“comunicazioni di comando/invio” e “fogli mensili giustificativi delle assenze dal servizio” e sostiene di aver provato, con il deposito di detta documentazione, i fatti costitutivi del diritto azionato. Deduce, in particolare, che “[..] Così come previsto dal contratto collettivo e dal vigente regolamento interno, ciascuna giornata di missione recava formale Comunicazione di comando dell'Ente (n. 24 per il periodo Gennaio 2019 – Maggio
2019) [..] recante l'indicazione analitica del servizio prestato, regolarmente sottoscritto per approvazione da parte dell'allora Funz. p.a. Referente del Testimone_1
Dirigente, dott. , e registrato/protocollato al CP_3 termine di ogni mensilità c/o il competente Dipartimento
Risorse Umane della Regione Calabria [..]” e che “[..] ciascuna missione è stata indicata ed autorizzata su apposito
Mod. C, anche per ciò che concerne l'utilizzo del mezzo proprio del funzionario nei casi indicati, con riepilogo mensile reso per il tramite del Registro giustificativo (c.d.
Mod. 2/RP) sottoscritto per approvazione da parte dell'allora
Funz. p.a. Referente del Dirigente, Testimone_1
Dott. e trasmesso al Dipartimento del CP_3
Personale in uno con la Tabella di liquidazione delle indennità maturate (c.d. Mod. B) [..] (cfr. pagg. 4, 7-8 del ricorso).
Nondimeno, come correttamente eccepisce la Controparte_1 la documentazione prodotta da parte ricorrente non è idonea a provare la sussistenza del diritto di cui in questa sede si invoca il riconoscimento.
Ed invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le comunicazioni di comando dell'Ente se recano la sottoscrizione, per approvazione, del funzionario referente del dirigente, non recano la Tes_1 sottoscrizione del dirigente Dott. essendo unicamente CP_4 indicato in tali modelli (nell'apposito spazio riservato al timbro ovvero alla firma leggibile del dirigente) il nominativo di questi, ossia del dott. non è CP_3 dunque apposto né un timbro né una sottoscrizione (di alcun genere, autografa o digitale) del dirigente;
lo stesso è a dirsi per la tabelle di liquidazione delle indennità maturate
, con i relativi fogli mensili giustificativi delle assenze dal servizio, essendo dette tabelle sottoscritte unicamente dal ricorrente.
Né, in ogni caso, risulta – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – l'adempimento relativo alla registrazione, da parte del dirigente, delle autorizzazioni di trasferta sull'apposito registro dipartimentale.
In siffatto quadro istruttorio la domanda qui proposta non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 321,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza,9.4.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino