Articolo 43 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 42Articolo 44
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20 febbraio 1963
Art. 43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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