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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 10963/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10963/2021 promossa da:
, con l'avv. LAURA PALMERI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. DIEGO M. MATARAZZO CP_1
RI
[...]
Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Nel merito
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_3 del sinistro stradale del 8-1-2020 per cui è causa;
- Accertare e quantificare il danno biologico non patrimoniale subito dalla sig.ra CP_4 in relazione al sinistro per cui è causa;
[...]
- Accertare e dichiarare la congruità delle spese vive sostenute e la loro riferibilità al sinistro per cui è causa;
- Per l'effetto condannare i convenuti in via solidale fra loro al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra quantificati allo stato in € 9.891,03 per spese vive sostenute, € 17.500,00 per spese Pt_1 per l'intervento ricostruttivo del ginocchio ed € 167.000,00 per danno biologico, da cui va dedotta pagina 1 di 6 la somma ricevuta di € 49.000,00 trattenuta in acconto, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo;
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che la sig.ra dall'anno 2018 collabora con in qualità di Parte_1 Controparte_5 direttore
2) vero che la sig.ra nell'anno 2019 ha partecipato ai seguenti incontri di lavoro Parte_1 all'estero: 21-23 Gennaio Berlino - incontro con collaboratore Guido W. Baudach visita alla mostra del fornitore 20-22 Maggio Barcellona - visita in studio al fornitore Eichner;
7-10 Pt_2
Giugno Colonia - Bonn visita agli studi dei fornitori Ms Clement - Mr Herold - MrTobias;
10-13
Dicembre - Glasgow - Isole di Bute - visita ai fornitori e - incontro presso Testimone_1 Per_1
NT UA -Isola di Bute
3) vero che la sig.ra , nell'anno 2019, ha partecipato alle seguenti fiere o mostre: 3-15 Parte_1
Febbraio Città del Messico. - partecipazione con stand alla fiera ZONA MACO;
8-15 Aprile
Dallas USA - partecipazione con stand alla fiera Dallas Art Fair;
13-18 Maggio Lisbona partecipazione con stand alla fiera ARCO LISBONA;
6-7 Giugno partecipazione alla CP_6 mostra Ars Viva del Museo di Arte di 28-31 Agosto Copenaghen partecipazione alla fiera CP_6
Enter Art Fair e incontro con collaboratore NI ST Galleria;
11-14 Ottobre Berlino – evento mostra presso Studio 3.8; Ottobre 28- Novembre 1 Torino -partecipazione con stand alla fiera
DAMA;
1-14 Novembre Shangai - partecipazione con stand alla WEST BUND;
4) vero che la sig.ra dopo l'incidente del 8-1-2020, ha lavorato solo presso la sede della Pt_1 in Milano Controparte_7
Si indica a testimone: residente in [...]. Testimone_2
Si chiede infine che il Giudice voglia richiamare il CTU a chiarimenti in ordine alla quantificazione della percentuale di invalidità ed al mancato riconoscimento delle spese vive sostenute dalla sig.ra in quanto affermazioni assolutamente non motivate. Pt_1
In subordine si chiede che il Giudice voglia far espletare una nuova Consulenza, atteso che le risultanze di quella in atti appaiono assolutamente inattendibili. Si pensi solo che la percentuale di invalidità accertata è addirittura inferiore a quella quantificata dall'assicurazione di controparte.
Con integrale vittoria di competenze e spese”
Per : CP_1
“A) Nel merito:
pagina 2 di 6 - Dato atto del pagamento della somma di euro 49.000,00 già corrisposta in favore della ricorrente, signora , come dedotto in atti, rigettare, allo stato, ogni avversa domanda e pretesa Parte_1 vantata dalla stessa ricorrente, in quanto infondata ovvero non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa.
- In ogni caso assolversi le parti odierne resistenti, e segnatamente, rigettata ogni Controparte_1 avversa pretesa vantata dalla ricorrente nel presente procedimento, poiché infondata e comunque non provata.
B) In Via Istruttoria:
- Solo se contestate le risultanze della relazione medico legale prodotta in atti dalla scrivente difesa, e comunque senza inversione del alcun onere probatorio, nonché protestandone in ogni caso le relative spese, la Compagnia esponente, occorrendo, non si oppone all'ammissione di C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, signora , che chiede che sia intesa ad accertare la Parte_1 natura, misura ed entità delle eventuali lesioni effettive, che a loro volta siano direttamente e casualmente riferibili al sinistro di cui al presente procedimento, nonché intesa ad accertare, previa produzione in originale, la natura, misura, entità, nonché la risarcibilità, la congruità e la coerenza, o meno, delle spese mediche rivendicate dalla ricorrente in relazione al sinistro di cui si tratta, nonché delle spese e costi previsti e prevedibili, ed in particolare specificando quali di tali spese e costi siano coperti, e comunque rimborsati dal SSN, anche con riferimento ad eventuali spese e costi futuri, protestandone in ogni caso le relative spese.
C) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 affermando: che in data 8/1/2020 l'odierna attrice era stata investita in Controparte_2 corrispondenza di un attraversamento pedonale dal motociclo di proprietà di Controparte_2 condotto da ed assicurato con;
che in seguito al sinistro Controparte_3 CP_1
l'odierna attrice aveva riportato lesioni;
che aveva versato alla parte attorea la CP_1 somma, trattenuta in acconto, di Euro 49.000,00; e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento del maggior danno lamentato.
, costituitasi in giudizio, non ha contestato le allegazioni della parte attorea in CP_1 relazione alla dinamica del sinistro, ma ha contrastato la domanda della parte attorea in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.
e non si sono costituiti in giudizio e sono stati Controparte_3 Controparte_2 dichiarati contumaci. pagina 3 di 6 Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, ovvero generico, valutativo e non allegate in atti assertivi;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la convenuta non ha contestato in atti assertivi le circostanze allegate dalla CP_1 parte attorea in ordine alla dinamica del sinistro, con la conseguenza che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
inoltre, dalla relazione di incidente della Polizia Locale emerge che il conducente del motoveicolo
“ometteva di dare la precedenza al pedone” , “che transitava Parte_1 sull'attraversamento pedonale”, “investendola”, e che nei confronti del conducente del veicolo, era stata contestata la violazione di quanto disposto dall'art. 191 co. 1 del codice della strada;
nel caso di specie si applica perciò la presunzione prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c., e le parti convenute non hanno assolto l'onere della prova liberatoria previsto da tale norma;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 2”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 60”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 60” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 90”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “del 12%”; e la sussistenza di “documentate spese di cura”, “da ritenersi congrue”, pari ad “€ 2.317,80”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 36.577,00 per il danno permanente -di cui Euro
28.576,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
8.001,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 11.442,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 48.019,50; pagina 4 di 6 - non può essere liquidata alcuna somma in relazione alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che -stante il carattere non circostanziato dei generici riferimenti a “stile di vita” e “abitudini di vita” ed a imprecisate “abitudini quotidiane” contenuti nell'atto introduttivo- la parte attorea non ha dedotto specifiche allegazioni idonee a fare apparire plausibile la derivazione in capo all'infortunata di conseguenze più gravi di quelle ordinariamente derivanti dalla tipologia di danno accertato;
- costituisce fatto pacifico tra la parte attorea e la compagnia assicuratrice convenuta l'avvenuto versamento da parte di quest'ultima in favore di della somma di Parte_1
Euro 49.000,00 prima dell'instaurazione della presente causa;
ciò posto, dalla documentazione relativa a tale versamento prodotta in giudizio sia della parte attorea sia dalla compagnia assicuratrice emerge che la predetta somma è stata versata in relazione al danno non patrimoniale temporaneo ed al danno non patrimoniale permanente;
ne consegue che tale somma, pari ad Euro 49.000,00, risulta satisfattiva del sopra quantificato risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea;
- quanto invece alle allegate doglienze relative al danno patrimoniale, si rileva quanto segue: costituiscono voce di danno emergente le spese mediche pari complessivamente ad Euro
2.317,80; con riferimento al lamentato danno per la perdita del computer portatile, si osserva che, siccome nel nostro ordinamento la funzione propria della responsabilità civile è quella di reintegrazione della consistenza patrimoniale del soggetto danneggiato quale sussisteva al momento antecedente il fatto, il risarcimento del danno deve essere liquidato tenendo conto del presumibile valore che il bene perduto aveva al momento del fatto, con la conseguenza che nel caso di specie, tenuto conto della documentazione fotografica prodotta relativa al computer danneggiato e del documentato costo di un computer nuovo, appare congruo liquidare a titolo di danno emergente la somma di Euro 700,00; nulla può invece essere riconosciuto in relazione alla doglianza relativa al lamentato costo di un intervento chirurgico, stante l'assorbente ragione della mancata produzione di fattura e della mancata prova di esborsi;
il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto complessivamente ad Euro 3.017,80, oltre rivalutazione;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
pagina 5 di 6 In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 3.017,80, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
3.017,80, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 286,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 21/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10963/2021 promossa da:
, con l'avv. LAURA PALMERI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. DIEGO M. MATARAZZO CP_1
RI
[...]
Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Nel merito
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_3 del sinistro stradale del 8-1-2020 per cui è causa;
- Accertare e quantificare il danno biologico non patrimoniale subito dalla sig.ra CP_4 in relazione al sinistro per cui è causa;
[...]
- Accertare e dichiarare la congruità delle spese vive sostenute e la loro riferibilità al sinistro per cui è causa;
- Per l'effetto condannare i convenuti in via solidale fra loro al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra quantificati allo stato in € 9.891,03 per spese vive sostenute, € 17.500,00 per spese Pt_1 per l'intervento ricostruttivo del ginocchio ed € 167.000,00 per danno biologico, da cui va dedotta pagina 1 di 6 la somma ricevuta di € 49.000,00 trattenuta in acconto, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo;
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che la sig.ra dall'anno 2018 collabora con in qualità di Parte_1 Controparte_5 direttore
2) vero che la sig.ra nell'anno 2019 ha partecipato ai seguenti incontri di lavoro Parte_1 all'estero: 21-23 Gennaio Berlino - incontro con collaboratore Guido W. Baudach visita alla mostra del fornitore 20-22 Maggio Barcellona - visita in studio al fornitore Eichner;
7-10 Pt_2
Giugno Colonia - Bonn visita agli studi dei fornitori Ms Clement - Mr Herold - MrTobias;
10-13
Dicembre - Glasgow - Isole di Bute - visita ai fornitori e - incontro presso Testimone_1 Per_1
NT UA -Isola di Bute
3) vero che la sig.ra , nell'anno 2019, ha partecipato alle seguenti fiere o mostre: 3-15 Parte_1
Febbraio Città del Messico. - partecipazione con stand alla fiera ZONA MACO;
8-15 Aprile
Dallas USA - partecipazione con stand alla fiera Dallas Art Fair;
13-18 Maggio Lisbona partecipazione con stand alla fiera ARCO LISBONA;
6-7 Giugno partecipazione alla CP_6 mostra Ars Viva del Museo di Arte di 28-31 Agosto Copenaghen partecipazione alla fiera CP_6
Enter Art Fair e incontro con collaboratore NI ST Galleria;
11-14 Ottobre Berlino – evento mostra presso Studio 3.8; Ottobre 28- Novembre 1 Torino -partecipazione con stand alla fiera
DAMA;
1-14 Novembre Shangai - partecipazione con stand alla WEST BUND;
4) vero che la sig.ra dopo l'incidente del 8-1-2020, ha lavorato solo presso la sede della Pt_1 in Milano Controparte_7
Si indica a testimone: residente in [...]. Testimone_2
Si chiede infine che il Giudice voglia richiamare il CTU a chiarimenti in ordine alla quantificazione della percentuale di invalidità ed al mancato riconoscimento delle spese vive sostenute dalla sig.ra in quanto affermazioni assolutamente non motivate. Pt_1
In subordine si chiede che il Giudice voglia far espletare una nuova Consulenza, atteso che le risultanze di quella in atti appaiono assolutamente inattendibili. Si pensi solo che la percentuale di invalidità accertata è addirittura inferiore a quella quantificata dall'assicurazione di controparte.
Con integrale vittoria di competenze e spese”
Per : CP_1
“A) Nel merito:
pagina 2 di 6 - Dato atto del pagamento della somma di euro 49.000,00 già corrisposta in favore della ricorrente, signora , come dedotto in atti, rigettare, allo stato, ogni avversa domanda e pretesa Parte_1 vantata dalla stessa ricorrente, in quanto infondata ovvero non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa.
- In ogni caso assolversi le parti odierne resistenti, e segnatamente, rigettata ogni Controparte_1 avversa pretesa vantata dalla ricorrente nel presente procedimento, poiché infondata e comunque non provata.
B) In Via Istruttoria:
- Solo se contestate le risultanze della relazione medico legale prodotta in atti dalla scrivente difesa, e comunque senza inversione del alcun onere probatorio, nonché protestandone in ogni caso le relative spese, la Compagnia esponente, occorrendo, non si oppone all'ammissione di C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, signora , che chiede che sia intesa ad accertare la Parte_1 natura, misura ed entità delle eventuali lesioni effettive, che a loro volta siano direttamente e casualmente riferibili al sinistro di cui al presente procedimento, nonché intesa ad accertare, previa produzione in originale, la natura, misura, entità, nonché la risarcibilità, la congruità e la coerenza, o meno, delle spese mediche rivendicate dalla ricorrente in relazione al sinistro di cui si tratta, nonché delle spese e costi previsti e prevedibili, ed in particolare specificando quali di tali spese e costi siano coperti, e comunque rimborsati dal SSN, anche con riferimento ad eventuali spese e costi futuri, protestandone in ogni caso le relative spese.
C) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 affermando: che in data 8/1/2020 l'odierna attrice era stata investita in Controparte_2 corrispondenza di un attraversamento pedonale dal motociclo di proprietà di Controparte_2 condotto da ed assicurato con;
che in seguito al sinistro Controparte_3 CP_1
l'odierna attrice aveva riportato lesioni;
che aveva versato alla parte attorea la CP_1 somma, trattenuta in acconto, di Euro 49.000,00; e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento del maggior danno lamentato.
, costituitasi in giudizio, non ha contestato le allegazioni della parte attorea in CP_1 relazione alla dinamica del sinistro, ma ha contrastato la domanda della parte attorea in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.
e non si sono costituiti in giudizio e sono stati Controparte_3 Controparte_2 dichiarati contumaci. pagina 3 di 6 Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, ovvero generico, valutativo e non allegate in atti assertivi;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la convenuta non ha contestato in atti assertivi le circostanze allegate dalla CP_1 parte attorea in ordine alla dinamica del sinistro, con la conseguenza che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
inoltre, dalla relazione di incidente della Polizia Locale emerge che il conducente del motoveicolo
“ometteva di dare la precedenza al pedone” , “che transitava Parte_1 sull'attraversamento pedonale”, “investendola”, e che nei confronti del conducente del veicolo, era stata contestata la violazione di quanto disposto dall'art. 191 co. 1 del codice della strada;
nel caso di specie si applica perciò la presunzione prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c., e le parti convenute non hanno assolto l'onere della prova liberatoria previsto da tale norma;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 2”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 60”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 60” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 90”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “del 12%”; e la sussistenza di “documentate spese di cura”, “da ritenersi congrue”, pari ad “€ 2.317,80”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 36.577,00 per il danno permanente -di cui Euro
28.576,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
8.001,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 11.442,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 48.019,50; pagina 4 di 6 - non può essere liquidata alcuna somma in relazione alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che -stante il carattere non circostanziato dei generici riferimenti a “stile di vita” e “abitudini di vita” ed a imprecisate “abitudini quotidiane” contenuti nell'atto introduttivo- la parte attorea non ha dedotto specifiche allegazioni idonee a fare apparire plausibile la derivazione in capo all'infortunata di conseguenze più gravi di quelle ordinariamente derivanti dalla tipologia di danno accertato;
- costituisce fatto pacifico tra la parte attorea e la compagnia assicuratrice convenuta l'avvenuto versamento da parte di quest'ultima in favore di della somma di Parte_1
Euro 49.000,00 prima dell'instaurazione della presente causa;
ciò posto, dalla documentazione relativa a tale versamento prodotta in giudizio sia della parte attorea sia dalla compagnia assicuratrice emerge che la predetta somma è stata versata in relazione al danno non patrimoniale temporaneo ed al danno non patrimoniale permanente;
ne consegue che tale somma, pari ad Euro 49.000,00, risulta satisfattiva del sopra quantificato risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea;
- quanto invece alle allegate doglienze relative al danno patrimoniale, si rileva quanto segue: costituiscono voce di danno emergente le spese mediche pari complessivamente ad Euro
2.317,80; con riferimento al lamentato danno per la perdita del computer portatile, si osserva che, siccome nel nostro ordinamento la funzione propria della responsabilità civile è quella di reintegrazione della consistenza patrimoniale del soggetto danneggiato quale sussisteva al momento antecedente il fatto, il risarcimento del danno deve essere liquidato tenendo conto del presumibile valore che il bene perduto aveva al momento del fatto, con la conseguenza che nel caso di specie, tenuto conto della documentazione fotografica prodotta relativa al computer danneggiato e del documentato costo di un computer nuovo, appare congruo liquidare a titolo di danno emergente la somma di Euro 700,00; nulla può invece essere riconosciuto in relazione alla doglianza relativa al lamentato costo di un intervento chirurgico, stante l'assorbente ragione della mancata produzione di fattura e della mancata prova di esborsi;
il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto complessivamente ad Euro 3.017,80, oltre rivalutazione;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
pagina 5 di 6 In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 3.017,80, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
3.017,80, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 286,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 21/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6