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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 638 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati SALESI Parte_1
ANDREA e DALLA FRANCESCA DAVIDE domicilio telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GORI FEDERICO LARGO Controparte_1 P.IVA_1
MAMIANI, 22 61100 PESARO .
con l'Avv. MORINI MASSIMO domicilio telematico Parte_2 P.IVA_2
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.22/2023 del 17/01/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha agito in prevenzione contro ed Parte_2 Controparte_1 [...]
perchè fosse accertata l'assenza dei presupposti dell'azione di rivalsa ex art. 7 Parte_1
ter dlgs. 286/2005, per il corrispettivo dei trasporti effettuati da su Parte_1
incarico di la cui iniziale committente e destinataria era la stessa Controparte_1 Pt_2
[...]
Nei fatti, pacifici, era occorso che aveva affidato nel 2019 ad Pt_2 Controparte_1
l'incarico di allestire un proprio stand promozionale in occasione di un evento fieristico a Colonia
(Germania), con trasporto di prodotti espositivi ed attrezzature dal proprio stabilimento di Viadana
(Mantova) e ritorno.
Per il trasporto, regolarmente eseguito in andata e ritorno, ha integralmente pagato Pt_2
. Controparte_1
Il 19.11.2020 tuttavia riceveva diffida di pagamento dalla Parte_2 Parte_1
corrente a Kufstein (Austria) per l'importo di Euro 7.100,00 a titolo di prezzo per i trasporti per
[...]
e da Colonia, eseguiti in favore di per conto di e da questa Parte_2 Controparte_1
non saldati.
Per questo ha citato entrambe le società chiedendo quanto già indicato. Pt_2
costituendosi non ha contestato la debenza degli importi riconoscendosi Controparte_1
debitrice nei confronti della . Parte_1
Si è quindi costituita hiedendo il rigetto della domanda e la Parte_1
condanna, in via riconvenzionale, di al pagamento delle somme rivendicate in atti anche a in Pt_2
forza di surroga nei diritti dei suoi sub vettori soddisfatti per i loro crediti.
Il Tribunale ha così deciso:
1) accerta in via negativa e in prevenzione, per le ragioni di cui in parte motiva, la legittimazione attiva all'azione ex art. 7 ter dlgs. 286/2005, di Parte_1
2) rigetta la riconvenzionale proposta da , sempre per i motivi di cui Parte_1
in parte motiva
3) condanna alle spese di giudizio in favore di nella Parte_1 Parte_2
misura di € 2.540,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge
4) compensa integralmente tra le altre parti.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza affidando il gravame a due motivi;
si sono Parte_1
costituiti gli appellati, resistendo.
Preliminare: eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della procura.
pagina 2 di 5 Composad sostiene che la Procura alle liti dimessa ai fini del presente appello dal difensore di
è inesistente e nulla poiché: Parte_1
- generica, cioè rilasciata senza alcun riferimento a questo specifico contenzioso, così come è priva di potere alla proposizione dell'appello, il tutto in violazione dei presupposti di cui all'art. 83 c.p.c.;
- non corredata da autentica notarile tradotta in italiano, in violazione dell'art. 1 R.D.L. 1576 del
15.10.1925 e art. 12 L. 218/1995, documento che l'appellante deduce in atti come rilasciato dal dott.
in Kufstein (Rep. n. 170/2019), ma che risulta scritta in tedesco, priva di congiunzione o Per_1
unione tra i due fogli;
- viziata da incertezza e/o falsità in ordine al luogo e data in cui è stata effettivamente allestita e forse sottoscritta, ciò in quanto si notano caratteri grafici e di tabulazione diversi tra il testo della “Procura” ed il luogo e data di sottoscrizione, sintomo di una integrazione fatta a posteriori.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione, con a sentenza del 16 ottobre 2023, ha confermato la validità della procura generale rilasciata in Austria ed autenticata da Notaio austriaco (Cass. n. 28718/2023) e la traduzione non contestata dell'atto conferma che la medesima è stata rilasciata ai fini della presente controversia.
Si può pertanto entrare nel merito.
Primo motivo: titolarità in capo alla del diritto ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
della committente e destinatario dei trasporti. Pt_2
Con questo motivo l'appellante ritiene che il primo giudice abbia errato ritenendo che l'art. 7ter d.lgs.
286/2005 nell'individuare come legittimato alla rivalsa il vettore “…il quale ha svolto un servizio di trasporto” limiti la propria applicabilità ai soli soggetti che abbiano materialmente eseguito il trasporto.
Secondo tale interpretazione è in totale antitesi rispetto alla lettera della norma che lungi Parte_1
dal qualificare il titolare dell'azione diretta come colui che ha materialmente eseguito il trasporto, si limita ad individuarlo nel soggetto che ha svolto il servizio, ciò che può certamente verificarsi anche mediante l'impiego di soggetti ausiliari, soluzione questa, sostenuta da diverse sentenze di merito.
Questa Corte non concorda con tale filone giurisprudenziale, preferendo aderire al contrapposto (cfr.
Tribunale di Pavia, con la Sentenza n.280/2022) evidentemente fatto proprio anche dal primo giudice, che ritiene accordare la rivalsa solo al vettore che materialmente abbia eseguito il trasporto escludendo quelli che lo abbiano semplicemente sub affidato ad altri
Ciò per la semplice considerazione che, se si riconoscesse a tutti vettori della catena di distribuzione indipendentemente dall'esecuzione del servizio il diritto di agire direttamente nei confronti del committente, il committente sarebbe esposto all'azione di pagamento da parte di tutti, dovendo pagare pagina 3 di 5 il corrispettivo tante volte quanti sono i vettori della catena di distribuzione, e tale non pare proprio sia l'intenzione del legislatore nel formulare la norma in esame.
Neppure può accogliersi il secondo punto di doglianza espresso nel motivo, per cui il Tribunale ha errato nel non considerare che il vettore, a mente dell'art. 1689 c.c., ha diritto ad ottenere il pagamento del trasporto da parte del destinatario dello stesso.
Lo stesso appellante cita il principio o più volte affermato dalla Suprema Corte, da ultimo con decisione n. 11744 del 2018, secondo cui “Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.”.
Nel caso che ci occupa il destinatario ed il mittente coincidono nella stessa Composad, ergo il principio sopra formulato per il caso che il destinatario sia persona diversa dal mittente non è applicabile.
Secondo motivo: titolarità in capo alla - quale surrogataria dei vettori effettivi - del Parte_1
diritto di ottenere il pagamento da parte della Pt_2
Al riguardo, va disattesa la eccezione di novità proposta da rispetto a questo motivo, in Pt_2
quanto la surroga ex art. 1203 c.c. è stata chiesta dall'appellante sin dal primo atto depositato in primo grado.
Il motivo è fondato.
L'art. 1203 comma 1, n. 3) c.c. dispone che la surrogazione legale spetta “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Non si riscontra alcuna ragione di contrasto tra questa surrogazione e la rivalsa di cui si è discusso delibando il motivo precedente.
Infatti il sub vettore che ha eseguito materialmente il trasporto ha la scelta tra agire verso il suo sub committente o con rivalsa ex art. 7ter verso il committente.
E' evidente che il pagamento da parte del sub committente consuma il diritto di rivalsa del vettore che ha materialmente eseguito il trasporto (evitando la duplicazione di cui s'è detto sopra) ma, poiché si tratta di un pagamento effettuato da soggetto solidalmente obbligato con altro (il committente) al solvens compete la surroga prevista dall'art. 1203 c.c..
Non impedisce la surroga l'avere la ottenuto decreto ingiuntivo contro Parte_1 Controparte_1
anche per il credito qui azionato: nelle obbligazioni solidali (quale quella in discorso) a norma
[...]
pagina 4 di 5 dell'art. 1292 c.c. solo l'adempimento libera il condebitore, e il pagamento di questo credito da parte di non è stato neppure dedotto. Controparte_1
Dunque la sentenza andrà riformata condannando al pagamento della somma rivendicata da Pt_2
pari (senza contestazioni) a quanto pagato ai suoi sub vettori, ovvero euro 7.100,00 da Parte_1
maggiorarsi, trattandosi di contratto tra imprese soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs 231 del 2002 degli interessi secondo tale norma.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che palesa una soccombenza piena e comune da parte di , che andranno pertanto Controparte_2
condannate alle spese.
P. T. M.
La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Parte_2
accoglie l'appello, condanna al pagamento a favore di di euro 7.100,00 oltre Pt_2 Parte_1
interessi a norma del d.lgs 231 del 2002 fino al saldo.
Condanna in solido e al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_2
dell'intero giudizio, che liquida per il primo grado in euro 3.397,00 e per l'appello in euro 3.966,00, oltre, per entrambi, spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
CO così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 638 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati SALESI Parte_1
ANDREA e DALLA FRANCESCA DAVIDE domicilio telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GORI FEDERICO LARGO Controparte_1 P.IVA_1
MAMIANI, 22 61100 PESARO .
con l'Avv. MORINI MASSIMO domicilio telematico Parte_2 P.IVA_2
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.22/2023 del 17/01/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha agito in prevenzione contro ed Parte_2 Controparte_1 [...]
perchè fosse accertata l'assenza dei presupposti dell'azione di rivalsa ex art. 7 Parte_1
ter dlgs. 286/2005, per il corrispettivo dei trasporti effettuati da su Parte_1
incarico di la cui iniziale committente e destinataria era la stessa Controparte_1 Pt_2
[...]
Nei fatti, pacifici, era occorso che aveva affidato nel 2019 ad Pt_2 Controparte_1
l'incarico di allestire un proprio stand promozionale in occasione di un evento fieristico a Colonia
(Germania), con trasporto di prodotti espositivi ed attrezzature dal proprio stabilimento di Viadana
(Mantova) e ritorno.
Per il trasporto, regolarmente eseguito in andata e ritorno, ha integralmente pagato Pt_2
. Controparte_1
Il 19.11.2020 tuttavia riceveva diffida di pagamento dalla Parte_2 Parte_1
corrente a Kufstein (Austria) per l'importo di Euro 7.100,00 a titolo di prezzo per i trasporti per
[...]
e da Colonia, eseguiti in favore di per conto di e da questa Parte_2 Controparte_1
non saldati.
Per questo ha citato entrambe le società chiedendo quanto già indicato. Pt_2
costituendosi non ha contestato la debenza degli importi riconoscendosi Controparte_1
debitrice nei confronti della . Parte_1
Si è quindi costituita hiedendo il rigetto della domanda e la Parte_1
condanna, in via riconvenzionale, di al pagamento delle somme rivendicate in atti anche a in Pt_2
forza di surroga nei diritti dei suoi sub vettori soddisfatti per i loro crediti.
Il Tribunale ha così deciso:
1) accerta in via negativa e in prevenzione, per le ragioni di cui in parte motiva, la legittimazione attiva all'azione ex art. 7 ter dlgs. 286/2005, di Parte_1
2) rigetta la riconvenzionale proposta da , sempre per i motivi di cui Parte_1
in parte motiva
3) condanna alle spese di giudizio in favore di nella Parte_1 Parte_2
misura di € 2.540,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge
4) compensa integralmente tra le altre parti.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza affidando il gravame a due motivi;
si sono Parte_1
costituiti gli appellati, resistendo.
Preliminare: eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della procura.
pagina 2 di 5 Composad sostiene che la Procura alle liti dimessa ai fini del presente appello dal difensore di
è inesistente e nulla poiché: Parte_1
- generica, cioè rilasciata senza alcun riferimento a questo specifico contenzioso, così come è priva di potere alla proposizione dell'appello, il tutto in violazione dei presupposti di cui all'art. 83 c.p.c.;
- non corredata da autentica notarile tradotta in italiano, in violazione dell'art. 1 R.D.L. 1576 del
15.10.1925 e art. 12 L. 218/1995, documento che l'appellante deduce in atti come rilasciato dal dott.
in Kufstein (Rep. n. 170/2019), ma che risulta scritta in tedesco, priva di congiunzione o Per_1
unione tra i due fogli;
- viziata da incertezza e/o falsità in ordine al luogo e data in cui è stata effettivamente allestita e forse sottoscritta, ciò in quanto si notano caratteri grafici e di tabulazione diversi tra il testo della “Procura” ed il luogo e data di sottoscrizione, sintomo di una integrazione fatta a posteriori.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione, con a sentenza del 16 ottobre 2023, ha confermato la validità della procura generale rilasciata in Austria ed autenticata da Notaio austriaco (Cass. n. 28718/2023) e la traduzione non contestata dell'atto conferma che la medesima è stata rilasciata ai fini della presente controversia.
Si può pertanto entrare nel merito.
Primo motivo: titolarità in capo alla del diritto ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
della committente e destinatario dei trasporti. Pt_2
Con questo motivo l'appellante ritiene che il primo giudice abbia errato ritenendo che l'art. 7ter d.lgs.
286/2005 nell'individuare come legittimato alla rivalsa il vettore “…il quale ha svolto un servizio di trasporto” limiti la propria applicabilità ai soli soggetti che abbiano materialmente eseguito il trasporto.
Secondo tale interpretazione è in totale antitesi rispetto alla lettera della norma che lungi Parte_1
dal qualificare il titolare dell'azione diretta come colui che ha materialmente eseguito il trasporto, si limita ad individuarlo nel soggetto che ha svolto il servizio, ciò che può certamente verificarsi anche mediante l'impiego di soggetti ausiliari, soluzione questa, sostenuta da diverse sentenze di merito.
Questa Corte non concorda con tale filone giurisprudenziale, preferendo aderire al contrapposto (cfr.
Tribunale di Pavia, con la Sentenza n.280/2022) evidentemente fatto proprio anche dal primo giudice, che ritiene accordare la rivalsa solo al vettore che materialmente abbia eseguito il trasporto escludendo quelli che lo abbiano semplicemente sub affidato ad altri
Ciò per la semplice considerazione che, se si riconoscesse a tutti vettori della catena di distribuzione indipendentemente dall'esecuzione del servizio il diritto di agire direttamente nei confronti del committente, il committente sarebbe esposto all'azione di pagamento da parte di tutti, dovendo pagare pagina 3 di 5 il corrispettivo tante volte quanti sono i vettori della catena di distribuzione, e tale non pare proprio sia l'intenzione del legislatore nel formulare la norma in esame.
Neppure può accogliersi il secondo punto di doglianza espresso nel motivo, per cui il Tribunale ha errato nel non considerare che il vettore, a mente dell'art. 1689 c.c., ha diritto ad ottenere il pagamento del trasporto da parte del destinatario dello stesso.
Lo stesso appellante cita il principio o più volte affermato dalla Suprema Corte, da ultimo con decisione n. 11744 del 2018, secondo cui “Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.”.
Nel caso che ci occupa il destinatario ed il mittente coincidono nella stessa Composad, ergo il principio sopra formulato per il caso che il destinatario sia persona diversa dal mittente non è applicabile.
Secondo motivo: titolarità in capo alla - quale surrogataria dei vettori effettivi - del Parte_1
diritto di ottenere il pagamento da parte della Pt_2
Al riguardo, va disattesa la eccezione di novità proposta da rispetto a questo motivo, in Pt_2
quanto la surroga ex art. 1203 c.c. è stata chiesta dall'appellante sin dal primo atto depositato in primo grado.
Il motivo è fondato.
L'art. 1203 comma 1, n. 3) c.c. dispone che la surrogazione legale spetta “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Non si riscontra alcuna ragione di contrasto tra questa surrogazione e la rivalsa di cui si è discusso delibando il motivo precedente.
Infatti il sub vettore che ha eseguito materialmente il trasporto ha la scelta tra agire verso il suo sub committente o con rivalsa ex art. 7ter verso il committente.
E' evidente che il pagamento da parte del sub committente consuma il diritto di rivalsa del vettore che ha materialmente eseguito il trasporto (evitando la duplicazione di cui s'è detto sopra) ma, poiché si tratta di un pagamento effettuato da soggetto solidalmente obbligato con altro (il committente) al solvens compete la surroga prevista dall'art. 1203 c.c..
Non impedisce la surroga l'avere la ottenuto decreto ingiuntivo contro Parte_1 Controparte_1
anche per il credito qui azionato: nelle obbligazioni solidali (quale quella in discorso) a norma
[...]
pagina 4 di 5 dell'art. 1292 c.c. solo l'adempimento libera il condebitore, e il pagamento di questo credito da parte di non è stato neppure dedotto. Controparte_1
Dunque la sentenza andrà riformata condannando al pagamento della somma rivendicata da Pt_2
pari (senza contestazioni) a quanto pagato ai suoi sub vettori, ovvero euro 7.100,00 da Parte_1
maggiorarsi, trattandosi di contratto tra imprese soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs 231 del 2002 degli interessi secondo tale norma.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che palesa una soccombenza piena e comune da parte di , che andranno pertanto Controparte_2
condannate alle spese.
P. T. M.
La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Parte_2
accoglie l'appello, condanna al pagamento a favore di di euro 7.100,00 oltre Pt_2 Parte_1
interessi a norma del d.lgs 231 del 2002 fino al saldo.
Condanna in solido e al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_2
dell'intero giudizio, che liquida per il primo grado in euro 3.397,00 e per l'appello in euro 3.966,00, oltre, per entrambi, spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
CO così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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