TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 04/05/2026, n. 7938
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Sentenza breve 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di Cassazione, ritiene che l'atto regionale si limiti a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza esercitare un potere discrezionale. Pertanto, la controversia relativa a tale atto appartiene alla cognizione del Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e ha ritenuto rispettata la riserva di legge. Inoltre, ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e del giusto procedimento

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata e che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e ha ritenuto rispettata la riserva di legge. Inoltre, ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e del giusto procedimento

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata e che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e ha ritenuto rispettata la riserva di legge. Inoltre, ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e del giusto procedimento

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata e che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e ha ritenuto rispettata la riserva di legge. Inoltre, ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e del giusto procedimento

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata e che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e ha ritenuto rispettata la riserva di legge. Inoltre, ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e del giusto procedimento

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata e che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e ha ritenuto rispettata la riserva di legge. Inoltre, ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e del giusto procedimento

    Il Collegio rigetta il ricorso richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata e che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Inammissibile
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    Il Collegio, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di Cassazione, ritiene che l'atto regionale si limiti a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza esercitare un potere discrezionale. Pertanto, la controversia relativa a tale atto appartiene alla cognizione del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 04/05/2026, n. 7938
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7938
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo