TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. 538 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promosso da:
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Natale giusta procura speciale in atti.
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Retrosi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo chiedendone l'accoglimento nei termini ivi indicati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473-bis. 29
c.p.c. depositato in data 29.02.2024 esponeva: Parte_1
− che con Sentenza n. 361 del 02.10.1996 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
− che con la sentenza di divorzio il Tribunale aveva disposto la corresponsione di un assegno divorzile a carico del per la Pt_1 CP_1 di lire 500.000,00 mensili;
− che con decreto del 15.10.2004 il Tribunale, su istanza della , CP_1 disponeva l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 400,00 mensili;
− di aver contratto nuove nozze nel corso dell'anno 2006;
− di percepire una pensione di euro 4.149,00 mensili quale ex pilota alle dipendenze dell'allora Soc. Alitalia, di gran lunga inferiore a quanto percepito all'epoca del divorzio;
− che nel mese di ottobre 2022 gli veniva diagnosticato un “melanoma a diffusione superficiale in ipocondrio dx” ed un “carcinoma basocellulare di tipo superficiale/infiltrativo, focalmente ulcerato, esteso al derma reticolare a livello della gamba posteriore dx”.
Tanto dedotto e rilevato ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 volere modificare le condizioni di divorzio revocando o, in subordine, riducendo l'importo dell'assegno divorzile nei confronti della . CP_1
si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
- che dall'anno 2017 il aveva smesso di aggiornare l'assegno di Pt_1 mantenimento secondo gli indici Istat;
- di percepire un reddito annuo di euro 26.328,00 quale impiegata;
- di essere affetta da numerose patologie per le quali segue diverse terapie farmacologiche, non tutte coperte dal SSN.
Tanto dedotto e rilevato chiedeva il rigetto della domanda CP_1 di modifica delle condizioni di divorzio e la conferma dell'assegno divorzile a carico del o, in via subordinata, la riduzione dello stesso. Pt_1
All'udienza del 16.10.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo che veniva riportato nel verbale di udienza chiedendone l'accoglimento e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte in quanto conformi agli interessi dei coniugi e non risultando essere state violate disposizioni di legge inderogabili.
Spese di lite integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. R.G. 538/2024 A.C., accoglie le conclusioni congiunte raggiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 16.10.2024 e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e di cui al decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 585 del Pt_1 CP_1
15.10.2004, nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti e allegato al verbale dell'udienza del 16.10.2024, nel senso che:
1) Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno divorzile Parte_1
a favore della sig.ra di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese, con aggiornamento Istat e decorrenza dal mese di novembre 2024;
2) La sig.ra rinuncia ad eventuali pregresse pretese nei CP_1 confronti del sig. e dunque il presente accordo è a tacitazione di Parte_1 ogni ulteriore questione tra le parti.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. 538 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promosso da:
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Natale giusta procura speciale in atti.
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Retrosi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo chiedendone l'accoglimento nei termini ivi indicati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473-bis. 29
c.p.c. depositato in data 29.02.2024 esponeva: Parte_1
− che con Sentenza n. 361 del 02.10.1996 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
− che con la sentenza di divorzio il Tribunale aveva disposto la corresponsione di un assegno divorzile a carico del per la Pt_1 CP_1 di lire 500.000,00 mensili;
− che con decreto del 15.10.2004 il Tribunale, su istanza della , CP_1 disponeva l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 400,00 mensili;
− di aver contratto nuove nozze nel corso dell'anno 2006;
− di percepire una pensione di euro 4.149,00 mensili quale ex pilota alle dipendenze dell'allora Soc. Alitalia, di gran lunga inferiore a quanto percepito all'epoca del divorzio;
− che nel mese di ottobre 2022 gli veniva diagnosticato un “melanoma a diffusione superficiale in ipocondrio dx” ed un “carcinoma basocellulare di tipo superficiale/infiltrativo, focalmente ulcerato, esteso al derma reticolare a livello della gamba posteriore dx”.
Tanto dedotto e rilevato ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 volere modificare le condizioni di divorzio revocando o, in subordine, riducendo l'importo dell'assegno divorzile nei confronti della . CP_1
si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
- che dall'anno 2017 il aveva smesso di aggiornare l'assegno di Pt_1 mantenimento secondo gli indici Istat;
- di percepire un reddito annuo di euro 26.328,00 quale impiegata;
- di essere affetta da numerose patologie per le quali segue diverse terapie farmacologiche, non tutte coperte dal SSN.
Tanto dedotto e rilevato chiedeva il rigetto della domanda CP_1 di modifica delle condizioni di divorzio e la conferma dell'assegno divorzile a carico del o, in via subordinata, la riduzione dello stesso. Pt_1
All'udienza del 16.10.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo che veniva riportato nel verbale di udienza chiedendone l'accoglimento e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte in quanto conformi agli interessi dei coniugi e non risultando essere state violate disposizioni di legge inderogabili.
Spese di lite integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. R.G. 538/2024 A.C., accoglie le conclusioni congiunte raggiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 16.10.2024 e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e di cui al decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 585 del Pt_1 CP_1
15.10.2004, nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti e allegato al verbale dell'udienza del 16.10.2024, nel senso che:
1) Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno divorzile Parte_1
a favore della sig.ra di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese, con aggiornamento Istat e decorrenza dal mese di novembre 2024;
2) La sig.ra rinuncia ad eventuali pregresse pretese nei CP_1 confronti del sig. e dunque il presente accordo è a tacitazione di Parte_1 ogni ulteriore questione tra le parti.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso