a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco; ((138)) b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco. 4. I Sindaci e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonche' tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera m)) che "all'articolo 2058:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".