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9 ottobre 2010
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28 maggio 2026
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Art. 2058. Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri 1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorita' suddetta. ((138)) 2. I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all'autorita' diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella localita' manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato piu' vicino, oppure direttamente all'organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti. 3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza:
a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco; ((138)) b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco. 4. I Sindaci e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonche' tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera m)) che "all'articolo 2058:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco; ((138)) b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco. 4. I Sindaci e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonche' tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera m)) che "all'articolo 2058:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Commentari • 5
- 1. Riflessioni sul risarcimento danni da illecito della PAMilizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 1 agosto 2017 · 0.87051225
È una materia di derivazione giurisprudenziale che, perciò, non ha ancora una sua disciplina specifica. Ha un campo di azione molto ampio: dalla responsabilità del dipendente al mobbing ed al licenziamento illecito, dalla violazione di diritti fondamentali alla ritardata assunzione a seguito del superamento di un concorso pubblico etc. La responsabilità per questi danni può essere contrattuale ed extracontrattuale. Come detto pur essendo stata affrontata spesso dalla dottrina e dalla prassi, anche nell'ottica delle voci indennizzabili[1], non ha ancora una sua codificazione specifica ed anzi, proprio per la sua evoluzione continua, essendo frutto del c.d. diritto vivente, ha suscitato …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/08/2026, n. 6601Provvedimento: Pubblicato il 24/08/2026 N. 06601/2026REG.PROV.COLL. N. 07543/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7543 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Attilio Luigi Maria Toscano e Pietro Sciortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti …Leggi di più...
- art. 2058 c.c.·
- esclusione procedura concorsuale·
- mobilità volontaria·
- risarcimento danno·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679·
- inPA·
- art. 30 d.lgs. 165/2001·
- ammissione con riserva