Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/01/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2025REG.PROV.COLL.
N. 06768/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6768 del 2024, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Annoni, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia.
contro
-OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- s.p.a. è una azienda specializzata nelle attività di stoccaggio, riconfezionamento e trattamento di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, che svolge le proprie attività industriali presso un impianto di sua proprietà sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-.
Per l’esercizio delle proprie attività industriali svolte presso l’Impianto, -OMISSIS- opera in virtù di apposita autorizzazione allo scarico nella rete fognaria delle acque reflue domestiche ed industriali risultanti dal trattamento svolto presso l’Impianto medesimo.
Tale autorizzazione è stata inizialmente rilasciata dal -OMISSIS- per lo Sviluppo Industriale di -OMISSIS- per una durata di 4 anni con provvedimento prot. n. 1736 del 19.05.2011 al tempo emesso in favore della -OMISSIS- S.r.l. (non essendo ancora avvenuta la trasformazione di quest’ultima in -OMISSIS- S.p.A.).
Il -OMISSIS- di -OMISSIS- si è fuso, unitamente ad altri -OMISSIS-, nel -OMISSIS-, ente pubblico costituito ai sensi dell’art. 40 della L.R. del Lazio n. 7/2018 che ha pertanto assunto tutte le competenze e le funzioni precedentemente facenti capo ai predetti -OMISSIS- subentrando anche nei rapporti pendenti;
Il -OMISSIS-, mediante apposito contratto di servizio, ha affidato alla -OMISSIS- S.r.l. (oggi -OMISSIS- S.p.A.) in regime di in house providing , la “gestione del servizio idrico integrato in favore delle imprese insediate negli agglomerati industriali consortili” prima facente capo al -OMISSIS- di -OMISSIS-.
In virtù di tale contratto di servizio, pertanto, è stato trasferito ad -OMISSIS- anche il potere autorizzatorio allo scarico nella rete fognaria consortile delle acquee reflue da parte dei soggetti operanti nell’ambito consortile spettante prima al -OMISSIS- di -OMISSIS- e poi al -OMISSIS-.
In conseguenza di ciò -OMISSIS- è anche subentrata nel rapporto autorizzatorio nei confronti di -OMISSIS-.
Nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. -OMISSIS- R.G. G.I.P., pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 3 maggio 2022, ha disposto, tra l’altro, il sequestro della totalità delle quote di partecipazione societaria e del compendio aziendale riferibili ad -OMISSIS- s.p.a., ai sensi dell’art. 321 c.p.p., nominando un amministratore giudiziario.
Quest’ultimo, a seguito della intervenuta proroga al 3.4.2024 dell’esercizio provvisorio della società sottoposta a sequestro, ha chiesto al Giudice delegato l’autorizzazione a “disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 1. D.lgs. n. 159 del 2011 il non subentro in tutti i prefati rapporti di utenza pendenti meglio descritti nell’unito elenco e conseguentemente predisporre, a cura di -OMISSIS- S.p.A. unipersonale, una nuova sequela di atti autorizzatori (atto amministrativo autorizzativo a cui allegare un disciplinare tecnico contenente le prescrizioni tecniche senza possibilità di deroghe al fine di tutelare l’ambiente) nonché con l’espressa previsione di un’unica tariffa da applicarsi in base alle formule previste espressamente dalla legislazione regionale”.
Conseguentemente l’amministratore giudiziario ha adottato due provvedimenti entrambi impugnati in primo grado:
- con il primo (prot. n. 2089/23 del 24 novembre 2023) ha comunicato alla -OMISSIS- “di non subentrare”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 1 del D.Lgs n. 159/2011, nel “rapporto di utenza” in essere e di avere adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 3 D. Lgs n. 159/2011, “un nuovo atto amministrativo autorizzativo”, integralmente sostitutivo di quello precedentemente assentito in data 9.05.2022 e oggetto di “non subentro”.
- con il secondo provvedimento in pari data (prot. n. 2090/23 del 24/11/2023) ha quindi adottato in favore di -OMISSIS- una nuova autorizzazione per il conferimento nella rete fognaria consortile delle acque reflue trattate presso l’Impianto, corredato del relativo “disciplinare tecnico” anch’esso trasmesso in allegato alla medesima comunicazione del 27.11.2023.
Il T.a.r., con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato il ricorso “inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando la cognizione della controversia de qua alla cognizione del giudice penale” e ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite.
2. Con atto di appello, -OMISSIS- s.p.a. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 11 c.p.a., nonché degli artt. 40 e 56 del D.Lgs. n. 159/2011. Violazione dei principi giurisprudenziali in materia di riparto della giurisdizione. Inadeguatezza, illogicità ed insufficienza della motivazione ;
-OMISSIS- Spa si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato.
Il T.a.r. ha declinato la giurisdizione, in quanto i provvedimenti adottati dall’amministratore giudiziario, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 40, comma 3, del cod. antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), oggetto del presente gravame, non possono ascriversi all’esercizio di un ordinario potere amministrativo quale il potere di autotutela riconducibile nell’alveo delle norme della legge n. 241/90.
Secondo parte appellante, invece, gli atti gestori impugnati da -OMISSIS- s.p.a. con il ricorso in primo grado sono atti assunti e direttamente riferibili all’amministratore giudiziario - quale legale rappresentante di -OMISSIS- - afferendo all’attività imprenditoriale svolta dalla società quale concessionaria di pubblico servizio ed essendo funzionali alla sua continuità nella fase di amministrazione giudiziaria.
In alcun modo tali atti potrebbero pertanto essere qualificati, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, quali atti del Giudice delegato, facendo derivare da ciò la giurisdizione del giudice penale sulla presente controversia.
3. Rileva la Sezione che l’amministratore giudiziario è stato nominato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nell’ambito del procedimento penale per violazione di norme in materia ambientale (artt. 452 bis e 452 quaterdecies c.p.) n. -OMISSIS- R.G.N.R. -OMISSIS- R.G. G.I.P., con provvedimento del 3 maggio 2022, con cui è stato disposto il sequestro, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., della totalità delle quote di partecipazione di -OMISSIS- s.p.a.
I poteri dell’amministratore giudiziario sono stati adottati ai sensi dall’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 che prevede, al primo comma, che “se al momento dell’esecuzione del sequestro un contratto relativo all’azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l’Amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto”, e dall’art. 40, comma 3, secondo cui “l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato”.
Come ben rilevato dal T.a.r., l’amministratore giudiziario esercita i propri poteri in qualità di ausiliario del giudice penale delegato nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto le misure di prevenzione, essendo altresì soggetto, nell’esercizio delle proprie funzioni, al potere di vigilanza del presidente della Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 35.2, codice antimafia.
In questo senso depone la circostanza che l’amministratore giudiziario è stato nominato dal giudice penale e per essere legittimato ad adottare atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice delegato.
Né tali conclusioni contrastano, come deduce l’appellante, con le previsioni di cui agli artt. 35, 37, 40 e 56 del d.lgs. n. 159/2011, in quanto la circostanza che l’amministratore giudiziario sia il soggetto incaricato della “gestione” ordinaria e straordinaria, nonché della “custodia” e “conservazione” dei beni sottoposti a sequestro, con la duplice finalità di preservarne il valore nonché di incrementarne la “redditività”, o che agisca con “funzioni di pubblico ufficiale” nonché con “poteri di rappresentanza ed amministrazione del bene”, non smentisce il presupposto fondante che l’amministratore giudiziario esercita tali poteri come ausiliario del giudice che lo ha formalmente nominato e al quale detta delle direttive che l’amministratore è tenuto a rispettare.
Secondo l’appellante, però, non vale a smentire tale conclusione la duplice circostanza che:
(i) rispetto a tali atti gestori sia intervenuta l’autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell’art. 40 del Codice Antimafia;
(ii) l’attività dell’Amministratore Giudiziario sarebbe sottoposta alla “vigilanza della Corte di Appello” ai sensi dell’art. 35.2 del D.Lgs. 159/2011.
Secondo l’appellante l’autorizzazione del Giudice Delegato costituisce una mera condizione all’esercizio dell’attività dell’Amministratore Giudiziario (per quanto concerne gli atti di straordinaria amministrazione), il cui mancato avveramento determina una carenza di potere/legittimazione in capo all’Amministratore medesimo in relazione al singolo atto adottato.
Proprio la circostanza che l’autorizzazione del giudice delegato costituisce una condizione all’esercizio del potere dell’amministratore giudiziario, in mancanza del quale quest’ultimo agisce in carenza di potere, dimostra e conferma che il potere dell’amministratore si fonda proprio sull’autorizzazione del giudice delegato e non può essere assimilato ad un potere amministrativo.
Inoltre, la sottoposizione dell’attività dell’amministratore giudiziario alla “vigilanza della Corte di Appello” ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, al fine di garantire la regolarità della procedura di amministrazione giudiziaria, in particolare sotto lo specifico profilo della assenza di situazioni di conflitto di interesse tra giudice delegato e amministratore giudiziario tali da configurare l’incompatibilità di quest’ultimo rispetto all’assunzione dell’incarico, conferma, ancora una volta, che il potere dell’amministratore giudiziario è strettamente legato a quello del giudice penale e da questo origina e trae legittimazione.
4. Nello stesso senso si pone, peraltro, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha delineato il regime di impugnabilità degli atti dell’amministratore giudiziario.
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che:
- le direttive impartite dal giudice delegato all'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 40, comma 1, devono ritenersi inoppugnabili;
- i provvedimenti indicati nella L. Fall., art. 47, comma 1, assunti dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 40, comma 2, sono impugnabili con atto di opposizione al tribunale in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione;
- gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato sono impugnabili attraverso reclamo al giudice delegato” (così Cass. pen., Sez. I, 4 maggio 2018, n. 19460; in tal senso anche Cass. pen., Sez. I, 2 agosto 2019, n. 35536).
Dal regime di impugnazione degli atti dell’amministratore giudiziario, come ricostruiti dalla Corte di Cassazione, deriva l’ulteriore conferma che i poteri dell’amministratore giudiziario non sono assimilabili a poteri amministrativi in senso stretto cui si applica il regime della l. n. 241 del 1990, ma sono poteri che lo stesso esercita come ausiliario del giudice penale innanzi al quale si propone il reclamo per gli atti dallo stesso adottati in assenza di autorizzazione. Anche la circostanza che il giudice delegato detti delle direttive cui deve attenersi l’amministratore giudiziario dimostra la dipendenza anche funzionale dell’amministratore giudiziario dal giudice penale.
Non sussiste, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli atti emanati dall’amministratore giudiziario.
3.Alla luce di tali principi l’appello va, pertanto, respinto.
4. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.