Articolo 2 della Legge 5 maggio 1956, n. 512
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 1956
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
Entrata in vigore il 1 luglio 1956