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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4656/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4656/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulia Tallarita, elettivamente domiciliato in Druento (TO), via Torino n. 51 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della sede di Torino;
CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale e assistenziale -
NASPI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertare che dal mese di maggio 2016 all'8 ottobre 2017 il signor ha effettivamente Parte_1 svolto attività lavorativa in proprio e conseguentemente disporre che questi sia tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di INDENNITA' NASPI limitatamente al periodo dal Parte_2
9.10.2017 al 25.10.20217.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”;
Per parte convenuta:
1 “rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo CP_ depositato da , mandando assolto l' da ogni altra diversa pretesa. Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/05/2025 il sig. ha proposto Parte_1 domanda di accertamento dell'illegittimità della pretesa restituzione da parte dell' CP_1 delle somme erogate a titolo di anticipazione NASPI.
In fatto, il ricorrente espone di avere ottenuto l'indennità di disoccupazione dal
16.10.2015 al 25.10.2017, percependo i ratei sino al 15.5.2016, quando ha chiesto l'anticipazione della somma residua al fine di intraprendere un'attività commerciale.
A causa dell'andamento negativo dell'attività intrapresa, il sig. il 9.7.2017 ha Pt_1 cessato la propria attività di impresa, e in data 9.10.2017 è stato assunto come lavoratore dipendente da In conseguenza dell'assunzione, in data antecedente alla Controparte_3 scadenza del periodo di spettanza della NASPI, l' ha richiesto in restituzione CP_1 dell'importo erogato per l'intero periodo (16.10.2015-25.10.2017).
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama la motivazione già resa dal Tribunale di
Torino in fattispecie del tutto analoga:
“1. l'art. 8, c. 4, del d.lgs. 22/2015 dispone: “il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
2. La C. Cost. con la sentenza n. 194/2021 ha già escluso il contrasto della norma cit. con i precetti di cui all'art. 3 Cost.; nella pronuncia, ricostruito il quadro normativo e la ratio dell'istituto, la Corte ha osservato: “(…). Peraltro la giurisprudenza di legittimità anche di recente – con riguardo al non dissimile, almeno negli scopi e tratti essenziali, istituto dell'indennità di mobilità anticipata – ha affermato che il beneficio dell'anticipazione ha lo scopo di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, sì da perdere la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, configurandosi piuttosto come un contributo finanziario, destinato a far fronte alle
2 spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio (tra le altre, Cass., sez. lav., sentenze n. 24951 del 2021 e n. 12746 del 2010). In quest'ottica l'obbligo restitutorio non è una
“sanzione” per il fatto che il beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica. Bensì tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, è stata considerata dal legislatore come elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio
– ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo – secondo un criterio semplificato, tale da non richiedere all'Istituto previdenziale un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata della contestuale prestazione di lavoro subordinato. Si tratta di una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, anche se sarebbe possibile ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica – non già anticipata – della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del
2015) […] In secondo luogo la norma censurata, laddove impone al beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità la restituzione per intero del trattamento erogato in via anticipata, ha una portata applicativa comunque circoscritta specificamente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, prima del decorso del tempo per il quale il lavoratore avrebbe avuto diritto all'erogazione della NASpI periodica;
ed è ciò che fa sorgere l'obbligo di restituzione contemplato dalla norma stessa. Il (temporaneo) vincolo in costanza di svolgimento dell'attività per la quale è stato corrisposto, in via anticipata, il trattamento di NASpI è, dunque, specifico e puntuale;
sicché è possibile per il lavoratore – cui sia stato erogato il trattamento in via anticipata e che, come nel caso di specie, abbia effettivamente iniziato e prosegua un'attività di impresa individuale – svolgere anche attività non riconducibili alla fattispecie di lavoro subordinato, quali, innanzi tutto, quella di lavoro autonomo (art. 2222 del codice civile)”.
3. Con la successiva pronuncia n. 90/2024, emessa all'esito di un'ordinanza di rimessione con cui il giudice a quo prospettava il contrasto della norma con gli artt. 3, 4, 36, e 42 Cost. (gli stessi richiamati nel ricorso in esame), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile,
l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
4. Tuttavia, la Corte nella pronuncia esaminata ha ribadito i principi enunciati nella precedente sentenza 194/2021 con riferimento alle fattispecie concrete diverse da quella descritta dal giudice remittente caratterizzata, da un'attività di impresa che il percettore della Naspi anticipata non poteva proseguire per cause a lui non imputabili (chiusura esercizi commerciali disposta dal Governo italiano a causa dell'emergenza Covid). Si riportano, di seguito, alcuni passi del percorso argomentativo della Corte:
“. (…). I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di
3 un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza. 5.3.– Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della
NASpI. […] Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile. A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» (sentenza n. 8 del 2023). In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso. Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la
4 integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività
d'impresa”.
5. In conclusione, la Corte Costituzionale ha ribadito la costituzionalità della norma con riferimento a tutte quelle fattispecie concrete che, come quella in esame, si caratterizzano per il fatto che l'insuccesso dell'attività di impresa è dipeso da fattori che non assurgono a cause straordinarie, imprevedibili e non imputabili, ma che rientrano in un ordinario rischio di impresa.
6. Se, dunque, il rischio di impresa comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale della Naspi quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale che abbiano portato all'insuccesso della stessa, come avvenuto nel caso in esame, non si può che respingere la domanda di parte ricorrente” (Trib.
Torino, 28.7.2025, n. 1625).
Anche nel caso di specie, la cessazione dell'impresa individuale del sig. non è Pt_1 dipesa da causa sopravvenuta a lui non imputabile ma, come riferito dallo stesso in ricorso, dall'apertura di altra attività commerciale in prossimità di quella da lui avviata, circostanza che rientra nell'ordinario rischio di impresa.
Per le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
2.
Fondandosi il rigetto della domanda sulle argomentazioni della sentenza n. 90/2024 della Corte costituzionale, antecedente al deposito del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente soccombente e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, messo il compenso per la fase istruttoria, applicati i valori minimi, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. Condanna il sig. a rimborsare all' le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.865,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
5 Torino, 24/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4656/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulia Tallarita, elettivamente domiciliato in Druento (TO), via Torino n. 51 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della sede di Torino;
CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale e assistenziale -
NASPI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertare che dal mese di maggio 2016 all'8 ottobre 2017 il signor ha effettivamente Parte_1 svolto attività lavorativa in proprio e conseguentemente disporre che questi sia tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di INDENNITA' NASPI limitatamente al periodo dal Parte_2
9.10.2017 al 25.10.20217.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”;
Per parte convenuta:
1 “rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo CP_ depositato da , mandando assolto l' da ogni altra diversa pretesa. Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/05/2025 il sig. ha proposto Parte_1 domanda di accertamento dell'illegittimità della pretesa restituzione da parte dell' CP_1 delle somme erogate a titolo di anticipazione NASPI.
In fatto, il ricorrente espone di avere ottenuto l'indennità di disoccupazione dal
16.10.2015 al 25.10.2017, percependo i ratei sino al 15.5.2016, quando ha chiesto l'anticipazione della somma residua al fine di intraprendere un'attività commerciale.
A causa dell'andamento negativo dell'attività intrapresa, il sig. il 9.7.2017 ha Pt_1 cessato la propria attività di impresa, e in data 9.10.2017 è stato assunto come lavoratore dipendente da In conseguenza dell'assunzione, in data antecedente alla Controparte_3 scadenza del periodo di spettanza della NASPI, l' ha richiesto in restituzione CP_1 dell'importo erogato per l'intero periodo (16.10.2015-25.10.2017).
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama la motivazione già resa dal Tribunale di
Torino in fattispecie del tutto analoga:
“1. l'art. 8, c. 4, del d.lgs. 22/2015 dispone: “il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
2. La C. Cost. con la sentenza n. 194/2021 ha già escluso il contrasto della norma cit. con i precetti di cui all'art. 3 Cost.; nella pronuncia, ricostruito il quadro normativo e la ratio dell'istituto, la Corte ha osservato: “(…). Peraltro la giurisprudenza di legittimità anche di recente – con riguardo al non dissimile, almeno negli scopi e tratti essenziali, istituto dell'indennità di mobilità anticipata – ha affermato che il beneficio dell'anticipazione ha lo scopo di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, sì da perdere la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, configurandosi piuttosto come un contributo finanziario, destinato a far fronte alle
2 spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio (tra le altre, Cass., sez. lav., sentenze n. 24951 del 2021 e n. 12746 del 2010). In quest'ottica l'obbligo restitutorio non è una
“sanzione” per il fatto che il beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica. Bensì tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, è stata considerata dal legislatore come elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio
– ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo – secondo un criterio semplificato, tale da non richiedere all'Istituto previdenziale un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata della contestuale prestazione di lavoro subordinato. Si tratta di una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, anche se sarebbe possibile ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica – non già anticipata – della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del
2015) […] In secondo luogo la norma censurata, laddove impone al beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità la restituzione per intero del trattamento erogato in via anticipata, ha una portata applicativa comunque circoscritta specificamente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, prima del decorso del tempo per il quale il lavoratore avrebbe avuto diritto all'erogazione della NASpI periodica;
ed è ciò che fa sorgere l'obbligo di restituzione contemplato dalla norma stessa. Il (temporaneo) vincolo in costanza di svolgimento dell'attività per la quale è stato corrisposto, in via anticipata, il trattamento di NASpI è, dunque, specifico e puntuale;
sicché è possibile per il lavoratore – cui sia stato erogato il trattamento in via anticipata e che, come nel caso di specie, abbia effettivamente iniziato e prosegua un'attività di impresa individuale – svolgere anche attività non riconducibili alla fattispecie di lavoro subordinato, quali, innanzi tutto, quella di lavoro autonomo (art. 2222 del codice civile)”.
3. Con la successiva pronuncia n. 90/2024, emessa all'esito di un'ordinanza di rimessione con cui il giudice a quo prospettava il contrasto della norma con gli artt. 3, 4, 36, e 42 Cost. (gli stessi richiamati nel ricorso in esame), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile,
l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
4. Tuttavia, la Corte nella pronuncia esaminata ha ribadito i principi enunciati nella precedente sentenza 194/2021 con riferimento alle fattispecie concrete diverse da quella descritta dal giudice remittente caratterizzata, da un'attività di impresa che il percettore della Naspi anticipata non poteva proseguire per cause a lui non imputabili (chiusura esercizi commerciali disposta dal Governo italiano a causa dell'emergenza Covid). Si riportano, di seguito, alcuni passi del percorso argomentativo della Corte:
“. (…). I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di
3 un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza. 5.3.– Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della
NASpI. […] Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile. A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» (sentenza n. 8 del 2023). In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso. Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la
4 integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività
d'impresa”.
5. In conclusione, la Corte Costituzionale ha ribadito la costituzionalità della norma con riferimento a tutte quelle fattispecie concrete che, come quella in esame, si caratterizzano per il fatto che l'insuccesso dell'attività di impresa è dipeso da fattori che non assurgono a cause straordinarie, imprevedibili e non imputabili, ma che rientrano in un ordinario rischio di impresa.
6. Se, dunque, il rischio di impresa comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale della Naspi quando l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale che abbiano portato all'insuccesso della stessa, come avvenuto nel caso in esame, non si può che respingere la domanda di parte ricorrente” (Trib.
Torino, 28.7.2025, n. 1625).
Anche nel caso di specie, la cessazione dell'impresa individuale del sig. non è Pt_1 dipesa da causa sopravvenuta a lui non imputabile ma, come riferito dallo stesso in ricorso, dall'apertura di altra attività commerciale in prossimità di quella da lui avviata, circostanza che rientra nell'ordinario rischio di impresa.
Per le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
2.
Fondandosi il rigetto della domanda sulle argomentazioni della sentenza n. 90/2024 della Corte costituzionale, antecedente al deposito del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente soccombente e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, messo il compenso per la fase istruttoria, applicati i valori minimi, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. Condanna il sig. a rimborsare all' le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.865,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
5 Torino, 24/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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