Sentenza 8 agosto 2016
Massime • 2
In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.
Il subingresso dei soci alla società estinta nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare, non li dispensa, se si tratta di procedura fallimentare anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, dall'onere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'art. 101 l.fall., sicché essi, in mancanza di insinuazione, non sono litisconsorti necessari nel giudizio di esdebitazione.
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- 1. Esdebitazione Del Fallito: La GuidaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 giugno 2025
Hai affrontato un fallimento e ti stai chiedendo se i debiti che non sei riuscito a pagare ti seguiranno per sempre? Hai paura che, nonostante la chiusura della procedura, creditori e banche possano ancora pretendere qualcosa da te? La esdebitazione del fallito è lo strumento che ti consente, una volta conclusa la procedura di fallimento, di ottenere la liberazione definitiva da tutti i debiti rimasti non soddisfatti, così da poter ripartire davvero da zero, senza più il peso del passato. Ma cosa significa esattamente esdebitazione? Vuol dire che, se hai rispettato tutti i doveri previsti durante la procedura fallimentare, puoi chiedere al Tribunale di essere dichiarato esdebitato, cioè …
Leggi di più… - 2. ESDEBITAZIONE: i soci di una società estinta, già ammessa al passivo ante D.Lgs. n. 5 del 2006, devono insinuarsi ex novoAvv. Leonardo Serra · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 gennaio 2017
ISSN 2385-1376 In tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui, nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, richiede che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l'istituto, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto. Nel caso di procedura fallimentare anteriore alla riforma ex D.Lgs. n. 5 del 2006, i soci che sono succeduti nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare alla società estinta, debbono insinuarsi ex novo al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2016, n. 16620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16620 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2016 |
Testo completo
16620/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Fallimento. Esdebitazione. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Contraddittorio. Società PRIMA SEZIONE CIVILE estinta. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19185/2009 Cron. 16620 Dott. ANIELLO NAPPI Presidente CI Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/06/2016 Dott. MAGDA CRISTIANO - Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere PU Consigliere -Dott. FRANCESCO TERRUSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19185-2009 proposto da: ON IE (C.F. [...]), elettivamente 103, presso domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO l'avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEBORAH ABATE ZARO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 2016 contro 1261 SICAS ASFALTI, EDILCOTTO DI TERNAVASIO G. E C. S. N.C., G.E.C. S.P.A., EDILSOMMARIVESE S.R.L., SOCIETA' MEDIL, BETONFER S.R.L., BETON S.P.A., CASSA EDILE, SOCIETA' COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO, PICARIELLO M. & MANISSERO D. S.N.C., G.G.O. S.N.C., SOLARO GIORGIO, EDIL LEGNO S.N.C., RIVATTA LEGNAMI S.N.C., KARNAK S.A., EDILSANITARIA S.N.C., TECNOTERMICA ALBESE S.A.S., MI COSTRUZIONI S.R.L., FORAUTO BRA S.N.C., INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO S.R.L., BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., HILTI ITALIA S.P.A., UNICREDIT BANCA S.P.A., INAIL SEDE DI CUNEO, BAROSIO VITTORIO, SOCIETA' ITALGAS PIU', LA FORNACE LATERIZI S.R.L., BONELLI S.P.A., SOCIETA' INDUSTRIA LATERIZIA VOGHERESE, I.E.S. S.R.L., MARMOR STONE S.N.C., ICARDI DI ICARDI EDOARDO S.A.S., VETRITAL S.N.C. DI LD G. E MI C., C.B.I. FACTOR, EDILIZIA NOVARESE DI BARRA M. E C. S.N.C., UNIMETAL S.P.A., CO.ED. S.R.L., ITALPORTE S.R.L., IDROCENTRO S.P.A., MARTA LEONARDO, HILTI S.P.A., ITALPORTE S.P.A.; intimati - avversO il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 17/06/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DEBORAH ABATE ZARO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine accoglimento del ricorso (SS.UU. sent. n. 24214/11). ป h 3 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Torino, con decreto depositato il 17 giugno 2009, ha respinto il reclamo proposto da DO RO (dichiarato fallito quale titolare della ditta individuale Edil Uno e socio illimitatamente responsabile della s.n.c. Gamma Edile di DO e NO, con procedure chiuse, per riparto finale dell'attivo, con decreti del Tribunale di Alba del 25/9/06) avverso il decreto del Tribunale di Alba, di rigetto dell' istanza di ammissione al beneficio della esdebitazione, ex artt. 142 e 143 1. f. e 19 d.lgs. 169/2007. La Corte del merito, nello specifico, ha ritenuto la mancanza del requisito ex art.142,2° comma, 1.f., per non essere stati pagati, sia pure in parte, i chirografari, dovendo interpretarsi la norma non estensivamente, alla dell'istituto dell' della natura eccezionale stregua esdebitazione. Ricorre per cassazione il DO, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. Gli intimati non hanno svolto difese. Con ordinanza depositata il 9/12/2015, il Collegio, verificato che il ricorrente non aveva notificato il ricorso a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, già parti del giudizio di merito, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della 4 s.n.c. LL M. e MA D., HI LI s.p.a., Italgas Più e Coed s.r.l., nel termine di gg. 60 dalla comunicazione dell'ordinanza ed ha rinviato a nuovo ruolo. Il ricorrente ha notificato nel termine concesso l'atto di integrazione del contraddittorio ad Eni Gas & Power s.p.a., incorporante per fusione di Italgas, il 6/2/2016; ha tentato la notifica alla Coed s.r.l., che dalla relata del 5/2/2016, è , è risultata "sconosciuta", ha notificato a SS EN come socio illimitatamente responsabile della LL e SS Autoriparazioni, e ha notificato alla HI LI s.p.a. На dep. visura camerale LL MA e SS EN autoriparazioni snc da cui risulta la cancellazione il 14/12/07, previo scioglimento senza liquidazione il 4/12, con iscrizione il 14/12/07, ambedue i soci amm.; ha depositato visura della COED srl, cancellata 8/4/05 Motivi della decisione -1.1. Con l'unico motivo di ricorso, il DO denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 142 l.f. dovendosi ritenere preferibile l'orientamento secondo il quale, al fine di concedere il beneficio dell'esdebitazione, è sufficiente che almeno una parte dei creditori concorsuali ammessi al passivo, ossia anche uno solo di essi, abbia ricevuto un sia pure parziale 5 soddisfacimento nella ripartizione dell'attivo fallimentare.
2.1. Va- esaminata preliminarmente la questione relativa all'integrità del contraddittorio in applicazione della sentenza della Corte Cost. 181/2008. Con ordinanza depositata il 9/12/2005, questa Corte, rilevata la mancata notifica nei confronti dei creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, già parti del giudizio di merito, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli intimati termine di gg.60nominativamente indicati, assegnando il dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorrente ha ottemperato a detta ordinanza e sono andate a buon fine le notifiche ad Eni Gas & Power s.p.a., incorporante per fusione di Italgas, ed alla HI Itali. Quanto alla s.r.l. Coed, la notifica non è andata a buon la società "sconosciuta",fine, risultando all'indirizzo come accertato dall'Ufficiale giudiziario nella relata, e il ricorrente ha prodotto il certificato camerale in data 18/1/2016, da cui risulta la cancellazione della società in data 8 aprile 2005. Anche la s.n.c. LL MA e SS EN- Autoriparazioni risulta cancellata il 14/12/2007, a seguito di scioglimento senza liquidazione, come da visura camerale prodotta dal ricorrente, che ha provveduto ad effettuare la ر ك 6 richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei due soci amministratori, SS EN. Nel caso, quindi si pone la questione se il ricorrente abbia correttamente ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio. Le Sezioni unite, con la pronuncia 6070/2013, hanno affermato che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione 0 illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel liquidazione della società estinta si bilancio di trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità 0 comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti о illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore 7 (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento consente di ritenere che lada parte del liquidatore società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo e in senso ) conforme, si veda la pronuncia 25974/2015). Di detto principio va resa applicazione nello specifico concorsuale, considerandosi le peculiarità procedimento dello stesso. Ed infatti, ritenere che, una volta estinta la società, i soci, quali soggetti di una fattispecie di tipo successorio, vengano automaticamente a sostituirsi alla società e quindi, nel caso che qui interessa, debbano ritenersi contraddittori necessari nel procedimento di esdebitazione, non tiene conto del fatto che nel procedimento fallimentare la successione di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo, non si attua tout court, ma richiede, nella disciplina fallimentare anteriore alla riforma, come nel caso, l'insinuazione al passivo ex art.101 1.f. In tal senso, si sono espresse, tra le tante, le pronunce 3654/2009, 11038/2002, 6469/98 e 1997/1995, mentre, per la normativa fallimentare riformata, si rende applicabile per pronunce 4 la cessione del credito ammesso al passivo la disciplina di cui all'art.115 1.f., come ritenuto nelle 15660/2011, 10454/2014. 8 Anche infine ad applicare il principio espresso dalle S.U. nella pronuncia 6070/2013, nel senso di equiparare integralmente il fenomeno di tipo successorio alla successione ex art.111 c.p.c., non potrebbe ritenersi l'automatica "sostituzione" della società insinuata con i soci, ai fini della regolarità del contraddittorio nel procedimento di esdebitazione, richiedendosi anche in detta ipotesi quantomeno l'attivazione dei soci all'interno della procedura, con l'evidenziazione della fattispecie estintiva che si è realizzata. Ne consegue che, in mancanza dell'attivazione da parte dei soci della società estinta il cui credito sia stato ammesso al passivo, questi non possono ritenersi contraddittori necessari nel giudizio di esdebitazione. Nel merito, il motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite, nella pronuncia 24214/2011 (conforme, la successiva pronuncia, resa a sezione semplice, 9767/2012), hanno così statuito: in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, 1.f., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per 9 l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, 13 della 1. 14 maggio 2005, n. 80), comma 6, lett. a), n. anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto;
una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 1. f.) e fallimentare (art. 135 1. f.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, 1. f.). In adesione a tale orientamento, va cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e va rinviata la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra esposto, e che provvederà anche alla decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
10 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2016 Il Presidente Il Consigliere est. R.Me. Dorilek DEPOSITAT IN CANCELLERIA A - 6 AGO 2016 R FLE ONARD DAUDI O 11