Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2016, n. 16620
CASS
Sentenza 8 agosto 2016

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In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

Il subingresso dei soci alla società estinta nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare, non li dispensa, se si tratta di procedura fallimentare anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, dall'onere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'art. 101 l.fall., sicché essi, in mancanza di insinuazione, non sono litisconsorti necessari nel giudizio di esdebitazione.

Commentari2

  • 1Esdebitazione Del Fallito: La Guida
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 giugno 2025

    Hai affrontato un fallimento e ti stai chiedendo se i debiti che non sei riuscito a pagare ti seguiranno per sempre? Hai paura che, nonostante la chiusura della procedura, creditori e banche possano ancora pretendere qualcosa da te? La esdebitazione del fallito è lo strumento che ti consente, una volta conclusa la procedura di fallimento, di ottenere la liberazione definitiva da tutti i debiti rimasti non soddisfatti, così da poter ripartire davvero da zero, senza più il peso del passato. Ma cosa significa esattamente esdebitazione? Vuol dire che, se hai rispettato tutti i doveri previsti durante la procedura fallimentare, puoi chiedere al Tribunale di essere dichiarato esdebitato, cioè …

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  • 2ESDEBITAZIONE: i soci di una società estinta, già ammessa al passivo ante D.Lgs. n. 5 del 2006, devono insinuarsi ex novo
    Avv. Leonardo Serra · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 gennaio 2017

    ISSN 2385-1376 In tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui, nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, richiede che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l'istituto, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto. Nel caso di procedura fallimentare anteriore alla riforma ex D.Lgs. n. 5 del 2006, i soci che sono succeduti nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare alla società estinta, debbono insinuarsi ex novo al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2016, n. 16620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16620
Data del deposito : 8 agosto 2016

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