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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Trovato, giusta procura in atti
ATTRICE
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, società incorporante per fusione di rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Antonio Barbera, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 20/12/2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio la dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenerne l'accertamento della Controparte_1 responsabilità per l'incidente occorsole in data 26/07/2020 alle ore 12:00 circa, allorquando, transitando a piedi lungo il parcheggio del Super Store DE di Tremestieri, sito a S.S. CP_2
114, Km 5,900, era caduta a terra a causa di un piccolo dislivello e/o gradino disconnesso, non segnalato, pagina 1 di 6 né in alcun modo visibile.
Ha allegato di essere stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di dove le era stata diagnosticata la frattura della tibia sinistra, con interessamento delle CP_2 strutture legamentose (LCA-LCP-LCM) e del menisco mediale, che ha causato postumi di invalidità permanente nella misura del 9-10%, oltre a inabilità temporanea di giorni di giorni 30 al
100%, giorni 40 al 60% e di giorni 50 al 40%.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. – e in via gradata ex art. 2043 c.c. –, della per il sinistro e la relativa condanna al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 21.866,33, di cui € 12.135,88 per danno dinamico- relazionale (già danno biologico), € 3.514,26 per inabilità temporanea assoluta e parziale, €
5.216,19 per danno morale ed 1.000,00 per spese mediche.
Con comparsa del 9/03/2022, si è costituita in giudizio la che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per eccessiva genericità, e, nel merito, ha contestato la ricostruzione del fatto, riconducendo il sinistro alla condotta dell'attrice, idonea a integrare caso fortuito ex art. 2051 c.c., e a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno o, quanto meno, a concorrere nella causazione del sinistro, ex art. 1227, comma 1, c.c.. Ha dedotto che il sinistro è stato denunciato da un parente dell'attrice due giorni dopo la sua verificazione, che nessun dipendente aveva assistito al fatto o aveva saputo riferirne e che l'asfalto del parcheggio era perfettamente livellato e i marciapiedi ben delineati da mattoni a contrasto, che ne evidenziavano il rialzo. Ha, quindi, concluso che il sinistro
– da ritenersi non provato nell'an debeatur e generico nel quantum richiesto – era stato determinato dalla disattenzione della la cui domanda doveva, dunque, essere rigettata. Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 21/04/2022, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 3472020, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; quindi, la causa è stata istruita oralmente.
Infine, all'udienza del 13/03/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/12/2024.
A detta udienza – in cui subentrava la scrivente - sostituita dal deposito di note – ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. –, la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di pagina 2 di 6 cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per l'eccessiva genericità della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
È noto che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012), cioè quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice risulta pienamente intellegibile da parte del convenuto, il quale ha potuto difendersi nel merito, anche attraverso la produzione di documentazione fotografica dei luoghi in cui il sinistro si è verificato, secondo la ricostruzione attorea.
L'attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c..
La prima disposizione disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia,
pagina 3 di 6 esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata, non è possibile ritenere la responsabilità della per il sinistro occorso a Controparte_1 Parte_1
Nel corso del giudizio sono stati escussi due testi.
Il teste , cognato dell'attrice, con la quale stava uscendo dal supermercato DE, Testimone_1 ha assistito al sinistro, confermando che la era caduta “inciampando su un gradino, lungo per Pt_1 quanto il parcheggio coperto, fuori dal supermercato, precisamente nel parcheggio sotto la tettoia”; ha confermato la presenza del gradino, precisando che “il gradino e/o banchina è lunga per quanto la lunghezza del parcheggio” e ha riconosciuto le fotografie allegate al fascicolo di parte convenuta, come il luogo del sinistro.
L'altro teste, dipendente della nulla ha potuto riferire Testimone_2 Controparte_1 circa la caduta cui non ha assistito, ma ha confermato la circostanza numero 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta, cioè che l'asfalto della zona parcheggio era livellato e il marciapiede delineato da mattoni a contrasto.
Le fotografie depositate dalla parte convenuta – riconosciute dal teste come luogo del Tes_1 sinistro – riproducono, la prima, un tratto del parcheggio antistante il supermercato DE (le cui prime due lettere dell'insegna sono riconoscibili sullo sfondo), con asfalto liscio e ben visibile e con un piccolo marciapiede centrale ben delimitato da striscia di cemento di colore grigio chiaro;
e, la seconda, un ingrandimento della zona del marciapiede, dalla quale si evince chiaramente la sua piena visibilità.
pagina 4 di 6 Ebbene, la presenza del marciapiede, proprio per le caratteristiche evidenziate dalle foto in atti
(che ne rivelano la piena visibilità, soprattutto in fase oraria diurna, e il buono stato di manutenzione, senza anomalie), non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n.
6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe, potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Ebbene, le circostanze che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (alle ore 12:00 del
26/07/2020), in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario sul punto, tali da permettere a di avvedersi della presenza del Parte_1 marciapiede, anche per le caratteristiche dello stesso che lo rendevano pienamente visibile, consentono di ritenere che se l'attrice avesse proceduto con la diligenza e l'attenzione necessarie avrebbe potuto evitare la caduta.
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c.
1, c.c..
E ancora, il fatto che che si trovava con la cognata con cui aveva fatto la spesa al DE, Tes_1 non sia caduto nella medesima circostanza conferma l'evitabilità dell'evento.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Pt_1 Pt_1 efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto della sua
[...] domanda ex art. 2051 c.c..
Anche ove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza nel caso di specie di pagina 5 di 6 entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni dianzi chiarite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'attrice va condannata alla rifusione in favore della di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed Controparte_1 il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento (fino a €
26.000,00, parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed €
851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6001/2021, vertente tra
[...]
(attrice) e il in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Controparte_1
(convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna a rifondere alla in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 15.3.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Trovato, giusta procura in atti
ATTRICE
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, società incorporante per fusione di rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Antonio Barbera, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 20/12/2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio la dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenerne l'accertamento della Controparte_1 responsabilità per l'incidente occorsole in data 26/07/2020 alle ore 12:00 circa, allorquando, transitando a piedi lungo il parcheggio del Super Store DE di Tremestieri, sito a S.S. CP_2
114, Km 5,900, era caduta a terra a causa di un piccolo dislivello e/o gradino disconnesso, non segnalato, pagina 1 di 6 né in alcun modo visibile.
Ha allegato di essere stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di dove le era stata diagnosticata la frattura della tibia sinistra, con interessamento delle CP_2 strutture legamentose (LCA-LCP-LCM) e del menisco mediale, che ha causato postumi di invalidità permanente nella misura del 9-10%, oltre a inabilità temporanea di giorni di giorni 30 al
100%, giorni 40 al 60% e di giorni 50 al 40%.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. – e in via gradata ex art. 2043 c.c. –, della per il sinistro e la relativa condanna al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 21.866,33, di cui € 12.135,88 per danno dinamico- relazionale (già danno biologico), € 3.514,26 per inabilità temporanea assoluta e parziale, €
5.216,19 per danno morale ed 1.000,00 per spese mediche.
Con comparsa del 9/03/2022, si è costituita in giudizio la che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per eccessiva genericità, e, nel merito, ha contestato la ricostruzione del fatto, riconducendo il sinistro alla condotta dell'attrice, idonea a integrare caso fortuito ex art. 2051 c.c., e a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno o, quanto meno, a concorrere nella causazione del sinistro, ex art. 1227, comma 1, c.c.. Ha dedotto che il sinistro è stato denunciato da un parente dell'attrice due giorni dopo la sua verificazione, che nessun dipendente aveva assistito al fatto o aveva saputo riferirne e che l'asfalto del parcheggio era perfettamente livellato e i marciapiedi ben delineati da mattoni a contrasto, che ne evidenziavano il rialzo. Ha, quindi, concluso che il sinistro
– da ritenersi non provato nell'an debeatur e generico nel quantum richiesto – era stato determinato dalla disattenzione della la cui domanda doveva, dunque, essere rigettata. Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 21/04/2022, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 3472020, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; quindi, la causa è stata istruita oralmente.
Infine, all'udienza del 13/03/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/12/2024.
A detta udienza – in cui subentrava la scrivente - sostituita dal deposito di note – ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. –, la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di pagina 2 di 6 cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per l'eccessiva genericità della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
È noto che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012), cioè quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice risulta pienamente intellegibile da parte del convenuto, il quale ha potuto difendersi nel merito, anche attraverso la produzione di documentazione fotografica dei luoghi in cui il sinistro si è verificato, secondo la ricostruzione attorea.
L'attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c..
La prima disposizione disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia,
pagina 3 di 6 esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata, non è possibile ritenere la responsabilità della per il sinistro occorso a Controparte_1 Parte_1
Nel corso del giudizio sono stati escussi due testi.
Il teste , cognato dell'attrice, con la quale stava uscendo dal supermercato DE, Testimone_1 ha assistito al sinistro, confermando che la era caduta “inciampando su un gradino, lungo per Pt_1 quanto il parcheggio coperto, fuori dal supermercato, precisamente nel parcheggio sotto la tettoia”; ha confermato la presenza del gradino, precisando che “il gradino e/o banchina è lunga per quanto la lunghezza del parcheggio” e ha riconosciuto le fotografie allegate al fascicolo di parte convenuta, come il luogo del sinistro.
L'altro teste, dipendente della nulla ha potuto riferire Testimone_2 Controparte_1 circa la caduta cui non ha assistito, ma ha confermato la circostanza numero 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta, cioè che l'asfalto della zona parcheggio era livellato e il marciapiede delineato da mattoni a contrasto.
Le fotografie depositate dalla parte convenuta – riconosciute dal teste come luogo del Tes_1 sinistro – riproducono, la prima, un tratto del parcheggio antistante il supermercato DE (le cui prime due lettere dell'insegna sono riconoscibili sullo sfondo), con asfalto liscio e ben visibile e con un piccolo marciapiede centrale ben delimitato da striscia di cemento di colore grigio chiaro;
e, la seconda, un ingrandimento della zona del marciapiede, dalla quale si evince chiaramente la sua piena visibilità.
pagina 4 di 6 Ebbene, la presenza del marciapiede, proprio per le caratteristiche evidenziate dalle foto in atti
(che ne rivelano la piena visibilità, soprattutto in fase oraria diurna, e il buono stato di manutenzione, senza anomalie), non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n.
6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe, potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Ebbene, le circostanze che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (alle ore 12:00 del
26/07/2020), in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario sul punto, tali da permettere a di avvedersi della presenza del Parte_1 marciapiede, anche per le caratteristiche dello stesso che lo rendevano pienamente visibile, consentono di ritenere che se l'attrice avesse proceduto con la diligenza e l'attenzione necessarie avrebbe potuto evitare la caduta.
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c.
1, c.c..
E ancora, il fatto che che si trovava con la cognata con cui aveva fatto la spesa al DE, Tes_1 non sia caduto nella medesima circostanza conferma l'evitabilità dell'evento.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Pt_1 Pt_1 efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto della sua
[...] domanda ex art. 2051 c.c..
Anche ove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza nel caso di specie di pagina 5 di 6 entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni dianzi chiarite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'attrice va condannata alla rifusione in favore della di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed Controparte_1 il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento (fino a €
26.000,00, parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed €
851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6001/2021, vertente tra
[...]
(attrice) e il in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Controparte_1
(convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna a rifondere alla in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 15.3.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 6