Sentenza 30 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/08/2021, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2021
N. 01044/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Sadocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Padova, in Corso Milano n.43;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) derivanti dalla gravissima -OMISSIS- contratta durante il servizio militare dal loro congiunto -OMISSIS-per esposizione al -OMISSIS-e che lo ha condotto al decesso;
e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) patiti in vita dal Sig. -OMISSIS-nelle misure che saranno precisate nel corpo del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il -OMISSIS--OMISSIS- ha prestato servizio presso il -OMISSIS-
-OMISSIS-dal 15 maggio 1965 al 6 ottobre 1980 in qualità di -OMISSIS-con la qualifica di -OMISSIS-nella sala -OMISSIS-in una galleria sotterranea, ed è deceduto in data -OMISSIS-, per un -OMISSIS-
Con il ricorso in epigrafe gli eredi agiscono nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis patiti, con riferimento al danno biologico terminale, ed a quello catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale, derivanti dalla -OMISSIS-contratta e che ha condotto il -OMISSIS- -OMISSIS- al decesso, oltre che la condanna alla corresponsione delle somme conseguentemente dovute.
I ricorrenti sostengono che la malattia ed il decesso sono la conseguenza dell’esposizione del loro congiunto -OMISSIS-presente nel sito ove, senza le dovute precauzioni, è stata prestata l’attività lavorativa.
In proposito allegano la sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Padova resa nel procedimento penale RGNR 11326/2004 e 277/2016 con la quale il Direttore Generale della Sanità Militare pro tempore -OMISSIS-è stato condannato per -OMISSIS-rispetto a tre persone offese le quali, come il -OMISSIS- -OMISSIS-, avevano prestato servizio presso il sito di -OMISSIS-.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento ed allegando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 20 gennaio 2020 la quale, riformando la sentenza penale di primo grado, ha assolto il Direttore Generale della Sanità Militare pro tempore -OMISSIS-per non aver commesso il fatto revocando altresì le statuizioni civili. Nel merito la difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
In relazione all’eccezione sollevata dal Ministero della Difesa il difensore dei ricorrenti in sede di trattazione orale si è richiamato all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento di “esteriorizzazione” del danno e cioè il momento in cui la malattia può essere percepita usando l’ordinaria diligenza. I ricorrenti negli scritti difensivi ed in sede di trattazione orale hanno altresì chiesto l’ammissione allo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale.
All’udienza del 17 giugno 2021, in prossimità della quale l’Amministrazione ha depositato una memoria a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto perché nel caso di specie è fondata l’eccezione di prescrizione.
Il -OMISSIS- -OMISSIS- dopo aver prestato la propria attività lavorativa nel sito sotterraneo del -OMISSIS- dal 15 maggio 1965 al 6 ottobre 1980, è deceduto il -OMISSIS- a causa di un -OMISSIS-che i ricorrenti ritengono correlato alla problematica del -OMISSIS- la cui presenza in alte concentrazioni è stata riscontrata nel luogo di lavoro.
Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, più volte ribadito dalla Cassazione, in tema di risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall’art. 2087 cod. civ., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l’azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell’origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass. Sez. Lav., 3 giugno 2020, n. 10539; id. 31 maggio 2010, n. 13284; id. 11 settembre 2007, n. 19022; id. 29 maggio 1997, n. 4774).
Tuttavia nel caso in esame non risulta corretta la pretesa dei ricorrenti, illustrata in sede di trattazione orale, di far decorrere l’ exordium praescriptionis dalla data del 2015, ovvero dal momento in cui nell’ambito del processo penale è stata depositata una perizia che prova il nesso di causalità tra le patologie subite dalle parti offese di quel giudizio e la presenza del -OMISSIS- presso il sito.
Infatti ciò che rileva, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non è l’assoluta ed incontrovertibile prova dell’origine professionale della malattia, ma il momento in cui l’origine della stessa può essere percepita usando l’ordinaria diligenza alla luce delle conoscenze scientifiche.
L’Amministrazione allega della documentazione (cfr. la rassegna stampa di cui al doc. 6 allegato alle difese della parte resistente) dalla quale risulta che almeno dal 2005 la stampa locale aveva dato ampio risalto ai procedimenti avviati dalla Procura militare e dalla Procura della Repubblica volti ad accertare se fossero riscontrabili responsabilità penali in relazione ai molti decessi registrati tra il personale in servizio presso la base, dando ampio risalto alla massiccia presenza di -OMISSIS- nel sito riscontrata nel corso delle misurazioni. Le indagini e le misurazioni del consulente tecnico della Procura, come risulta dalla sentenza penale di primo grado (cfr. pag. 3 del doc. 16 allegato al ricorso), sono state svolte nel periodo aprile - ottobre 2005 e la relazione -OMISSIS- è del 15 dicembre 2005 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso). Il -OMISSIS- è una sostanza classificata tra gli agenti cancerogeni da parte dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul -OMISSIS-, e le esposizioni da attività lavorative sono state compiutamente disciplinate dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, e dal D.lgs. 9 maggio 2001, n. 2571.
Pertanto, considerando che la malattia nel caso di specie si era esteriorizzata antecedentemente (il -OMISSIS- -OMISSIS- è deceduto nel 1989), e che nell’opinione pubblica - e deve ritenersi a maggior ragione nella ristretta cerchia dei familiari dei militari già in servizio presso la base e deceduti per -OMISSIS- - fin dal 2005 vi era una diffusa consapevolezza della massiccia presenza del -OMISSIS- nel sito, risulta dimostrato che i ricorrenti non si sono utilmente e tempestivamente attivati con l’ordinaria diligenza per riscontrare la causa della malattia del proprio congiunto.
Sussistono quindi nel caso di specie elementi oggettivi esterni ai ricorrenti che costituiscono fatto noto, ai sensi dell’art. 2727 e 2729 cod. civ., circa la conoscibilità dell’eziologia professionale della malattia fin dal 2005. Sul punto va sottolineato che la giurisprudenza ha chiarito che la conoscibilità da un lato va intesa in senso diverso dalla conoscenza vera e propria, dall’altro postula la possibilità che un determinato elemento (l’origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, restando invece irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato (cfr. Cass., Sez. Lav., 26 maggio 2020, n. 9802; id. 2 ottobre 2019, n. 2486; id. 18 settembre 2007, n. 19355).
Pertanto, considerato che non sono allegati atti interruttivi della prescrizione, al momento della proposizione del ricorso notificato e depositato il 27 aprile 2018, la pretesa risarcitoria avanza dai ricorrenti deve ritenersi prescritta.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.