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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2506 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Piccioni Vincenzo Parte_1 C.F._1
Emiliano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._2
Via Gabriele Camozzi n. 9, giusta procura in atti
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carrino Stefania (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Fulceri C.F._3
Paulucci de' Colboli n. 20/E giusta procura in atti;
Appellata
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Cristina Montanaro (C.F. ) elettivamente domiciliata C.F._4 presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19662/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
11/10/2019
1 Conclusioni
Per l'appellante “Rigettata ogni contraria istanza, siccome infondata in fatto e diritto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare l'atto impugnato con tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi
e consequenziali allo stesso, e per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante a godere dell'immobile sito in Roma via Terni 22. Ovvero in subordine ammettere le istanze istruttorie così come articolate in primo grado. Il tutto con ripetizione delle somme corrisposte alle controparti in adempimento dell'impugnato provvedimento e con vittoria delle competenze e spese di entrambe le fasi di giudizio”
Per l'appellata Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti nella presente memoria di costituzione e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da
[...]
confermare la sentenza n. 19662/2019, resa inter partes dal Tribunale di Roma, dott.ssa Pt_1
Chiara Salvatori. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”, con preghiera di volere liquidare a carico della parte soccombente, in luogo del CAP e dell'IVA dovuti nella misura di legge all'avvocato del libero foro, gli oneri riflessi per essere l'Azienda appellata
( una pubblica amministrazione difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale CP_1
(TAR Emilia Romagna n. 151/16), per cui la formula “oltre oneri accessori di legge” andrebbe sostituita da “oneri riflessi” nella misura di legge ".
Per l'appellata “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente il CP_2
ricorso proposto dalla sig.ra poiché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con Parte_1
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione del 3.2.2017, successivo alla declinatoria di giurisdizione del Giudice amministrativo originariamente adito, l' Controparte_3
(di seguito, “ ) e sono state convenute dinanzi al Tribunale
[...] CP_1 CP_2
ordinario di Roma nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia ovvero l'annullamento, oltre che degli atti presupposti e/o derivati, della determinazione dirigenziale
18.1.2016 con la quale aveva comminato a la decadenza CP_2 Parte_1 dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma alla via Terni n. 22, ai sensi dell'art. 14, I comma, lett. b), per aver perduto i requisiti previsti Controparte_4 dall'art. 11, I comma, lett. c), l.r. Lazio n. 12/1999 .
2 Si è costituita in giudizio l' esponendo che, al momento della stipula del contratto di CP_1 locazione con l'assegnatario (2.4.1980), nel nucleo familiare dello stesso rientrava, oltre ai tre figli, la moglie già titolare, dal 1975, dell'appartamento sito in Roma al l.go Bartolomeo Parte_1
Perestrello n. 3 (donato ai figli e solo nel 2008); che, nei censimenti presentati CP_5 Controparte_6 dal 1980, data dell'assegnazione, al 2003, anno del decesso dell'originario assegnatario, veniva omessa la dichiarazione dei redditi dai fabbricati, della cui esistenza l'Azienda veniva a conoscenza solo in occasione del procedimento di cessione alla ricorrente, rilevando che le possidenze immobiliari in capo al nucleo familiare presentavano valore complessivo superiore al limite di €
51.645,68, fissato dall'art. 20, reg. reg. 2/2000; che, per tale ragione, era stato avviato il procedimento di decadenza ai danni dell'assegnataria, per titolarità di diritti di proprietà su abitazioni site nel
Comune di Roma, adeguate alle esigenze del nucleo familiare, e, conseguentemente, deducendo l'infondatezza dell'opposizione sperimentata.
Si costituiva in giudizio anche spendendo argomentazioni e formulando richieste CP_2 assimilabili a quelle spiegate dall' rilevando, in particolare, l'inidoneità dell'asserita CP_1 disponibilità dell'alloggio in capo alla figlia e l'intervenuta donazione alla stessa dell'immobile CP_6
a far venire meno la decadenza, dovendo i requisiti per l'assegnazione di alloggio e.r.p. permanere per tutta la durata del rapporto.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la normativa applicabile alla fattispecie in esame e relativa al subentro nell'assegnazione, all'ampliamento del nucleo familiare assegnatario, ai requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, ai motivi che comportano la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio (artt. 11, 12 e 13 l.r. 12/1999) ed infine aver esaminato l'art. 20 della l.r. 2/2000 recante la definizione di alloggio adeguato a cui si richiama l'art. 11 l.r. 12/1999 ha cosi deciso: “ rigetta l'opposizione; - condanna l'opponente a rifondere all' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, liquidate in € 2.768,00 per compenso oltre spese generali al 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna l'opponente, a rifondere a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, liquidate in € CP_2
2.768,00 per compenso oltre spese generali al 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' la quale ha contestato l'appello, e chiesto la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
Si è costituita la quale ha contestato l'appello, e chiesto la conferma della sentenza CP_2
impugnata.
All'udienza del 18 Dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3 L'appellante ha proposto un unico motivo di impugnazione, asserendo che il percorso logico motivazionale seguito dal giudice di prime cure è erroneo per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 lettera B regolamento regionale n° 2/2000, nonché dell'art. 11 comma 1 lettera C Legge Regionale
12/99, oltre che dell'art. 32 della Costituzione.
L'appellante lamenta che nonostante sia stato provato che l'immobile di proprietà della Pt_1 sito in Roma L.go Bartolomeo Perestrello n.3 non sia adeguato alle esigenze abitative dell'appellante e della sua famiglia, il Giudice di prime cure si è limitato a riportare il dettato normativo per giustificare il rigetto delle sue richieste . Inoltre, lamenta che sia stato preso in considerazione l'immobile di proprietà dell'appellante sito in Castel S'Antangelo (Rieti), ubicato in comune diverso rispetto a quello dove si trova l'immobile dell' . CP_1
Il motivo di appello è infondato.
L'art. 20 del regolamento regionale 2/2000, recante la definizione di alloggio adeguato, dispone che
“ Per i fini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della l.r. 12/1999, si definisce alloggio adeguato
l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.”
Il nucleo famigliare dell'appellante composto da due persone risulta essere inferiore rispetto al numero dei vani dell'immobile di proprietà dell'appellante sito in Roma, L.go Bartolomeo Perestrello
n.3 che è di 55 mq ed è composto da 3,5 vani. Inoltre, dalla visura catastale depositata in primo grado risulta che l'appellante ha una proprietà su altro immobile sito in Castel Sant'Angelo (RI) e che riporta un valore dell'immobile di oltre cinquantasettemila euro, superiore al limite definito nel regolamento di cui all'art. 17 comma 1.
I requisiti richiesti per l'accesso all'edilizia residenziale devono sussistere non solo al momento dell'assegnazione ma permanere anche per tutta la durata del rapporto (art. 11 comma 2 legge regionale n.12/99).
Come evidenziato dal giudice di prime cure, le condizioni di inidoneità dell'immobile di proprietà alle esigenze del nucleo famigliare e valore inferiore al limite stabilito dal regolamento n. 2/2000 devono sussistere congiuntamente e nel caso in esame non sussiste nessuno dei due requisiti.
Infine, in merito all'inidoneità dell'alloggio di proprietà in relazione alle condizioni fisiche dell'appellante, queste non sono prese in considerazione dalla normativa di riferimento, potendo essere considerate solamente in sede di assegnazione, mentre non possono incidere sulla decisione oggetto della controversia.
L'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
4 Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.19662/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna l'appellante a rifondere all' Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 1.915,00 per compensi oltre accessori
[...]
3- condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.915,00 per CP_2
compensi oltre accessori;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
5
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2506 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Piccioni Vincenzo Parte_1 C.F._1
Emiliano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._2
Via Gabriele Camozzi n. 9, giusta procura in atti
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carrino Stefania (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Fulceri C.F._3
Paulucci de' Colboli n. 20/E giusta procura in atti;
Appellata
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Cristina Montanaro (C.F. ) elettivamente domiciliata C.F._4 presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19662/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
11/10/2019
1 Conclusioni
Per l'appellante “Rigettata ogni contraria istanza, siccome infondata in fatto e diritto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare l'atto impugnato con tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi
e consequenziali allo stesso, e per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante a godere dell'immobile sito in Roma via Terni 22. Ovvero in subordine ammettere le istanze istruttorie così come articolate in primo grado. Il tutto con ripetizione delle somme corrisposte alle controparti in adempimento dell'impugnato provvedimento e con vittoria delle competenze e spese di entrambe le fasi di giudizio”
Per l'appellata Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti nella presente memoria di costituzione e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da
[...]
confermare la sentenza n. 19662/2019, resa inter partes dal Tribunale di Roma, dott.ssa Pt_1
Chiara Salvatori. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”, con preghiera di volere liquidare a carico della parte soccombente, in luogo del CAP e dell'IVA dovuti nella misura di legge all'avvocato del libero foro, gli oneri riflessi per essere l'Azienda appellata
( una pubblica amministrazione difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale CP_1
(TAR Emilia Romagna n. 151/16), per cui la formula “oltre oneri accessori di legge” andrebbe sostituita da “oneri riflessi” nella misura di legge ".
Per l'appellata “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente il CP_2
ricorso proposto dalla sig.ra poiché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con Parte_1
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione del 3.2.2017, successivo alla declinatoria di giurisdizione del Giudice amministrativo originariamente adito, l' Controparte_3
(di seguito, “ ) e sono state convenute dinanzi al Tribunale
[...] CP_1 CP_2
ordinario di Roma nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia ovvero l'annullamento, oltre che degli atti presupposti e/o derivati, della determinazione dirigenziale
18.1.2016 con la quale aveva comminato a la decadenza CP_2 Parte_1 dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma alla via Terni n. 22, ai sensi dell'art. 14, I comma, lett. b), per aver perduto i requisiti previsti Controparte_4 dall'art. 11, I comma, lett. c), l.r. Lazio n. 12/1999 .
2 Si è costituita in giudizio l' esponendo che, al momento della stipula del contratto di CP_1 locazione con l'assegnatario (2.4.1980), nel nucleo familiare dello stesso rientrava, oltre ai tre figli, la moglie già titolare, dal 1975, dell'appartamento sito in Roma al l.go Bartolomeo Parte_1
Perestrello n. 3 (donato ai figli e solo nel 2008); che, nei censimenti presentati CP_5 Controparte_6 dal 1980, data dell'assegnazione, al 2003, anno del decesso dell'originario assegnatario, veniva omessa la dichiarazione dei redditi dai fabbricati, della cui esistenza l'Azienda veniva a conoscenza solo in occasione del procedimento di cessione alla ricorrente, rilevando che le possidenze immobiliari in capo al nucleo familiare presentavano valore complessivo superiore al limite di €
51.645,68, fissato dall'art. 20, reg. reg. 2/2000; che, per tale ragione, era stato avviato il procedimento di decadenza ai danni dell'assegnataria, per titolarità di diritti di proprietà su abitazioni site nel
Comune di Roma, adeguate alle esigenze del nucleo familiare, e, conseguentemente, deducendo l'infondatezza dell'opposizione sperimentata.
Si costituiva in giudizio anche spendendo argomentazioni e formulando richieste CP_2 assimilabili a quelle spiegate dall' rilevando, in particolare, l'inidoneità dell'asserita CP_1 disponibilità dell'alloggio in capo alla figlia e l'intervenuta donazione alla stessa dell'immobile CP_6
a far venire meno la decadenza, dovendo i requisiti per l'assegnazione di alloggio e.r.p. permanere per tutta la durata del rapporto.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la normativa applicabile alla fattispecie in esame e relativa al subentro nell'assegnazione, all'ampliamento del nucleo familiare assegnatario, ai requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, ai motivi che comportano la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio (artt. 11, 12 e 13 l.r. 12/1999) ed infine aver esaminato l'art. 20 della l.r. 2/2000 recante la definizione di alloggio adeguato a cui si richiama l'art. 11 l.r. 12/1999 ha cosi deciso: “ rigetta l'opposizione; - condanna l'opponente a rifondere all' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, liquidate in € 2.768,00 per compenso oltre spese generali al 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna l'opponente, a rifondere a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, liquidate in € CP_2
2.768,00 per compenso oltre spese generali al 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' la quale ha contestato l'appello, e chiesto la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
Si è costituita la quale ha contestato l'appello, e chiesto la conferma della sentenza CP_2
impugnata.
All'udienza del 18 Dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3 L'appellante ha proposto un unico motivo di impugnazione, asserendo che il percorso logico motivazionale seguito dal giudice di prime cure è erroneo per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 lettera B regolamento regionale n° 2/2000, nonché dell'art. 11 comma 1 lettera C Legge Regionale
12/99, oltre che dell'art. 32 della Costituzione.
L'appellante lamenta che nonostante sia stato provato che l'immobile di proprietà della Pt_1 sito in Roma L.go Bartolomeo Perestrello n.3 non sia adeguato alle esigenze abitative dell'appellante e della sua famiglia, il Giudice di prime cure si è limitato a riportare il dettato normativo per giustificare il rigetto delle sue richieste . Inoltre, lamenta che sia stato preso in considerazione l'immobile di proprietà dell'appellante sito in Castel S'Antangelo (Rieti), ubicato in comune diverso rispetto a quello dove si trova l'immobile dell' . CP_1
Il motivo di appello è infondato.
L'art. 20 del regolamento regionale 2/2000, recante la definizione di alloggio adeguato, dispone che
“ Per i fini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della l.r. 12/1999, si definisce alloggio adeguato
l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.”
Il nucleo famigliare dell'appellante composto da due persone risulta essere inferiore rispetto al numero dei vani dell'immobile di proprietà dell'appellante sito in Roma, L.go Bartolomeo Perestrello
n.3 che è di 55 mq ed è composto da 3,5 vani. Inoltre, dalla visura catastale depositata in primo grado risulta che l'appellante ha una proprietà su altro immobile sito in Castel Sant'Angelo (RI) e che riporta un valore dell'immobile di oltre cinquantasettemila euro, superiore al limite definito nel regolamento di cui all'art. 17 comma 1.
I requisiti richiesti per l'accesso all'edilizia residenziale devono sussistere non solo al momento dell'assegnazione ma permanere anche per tutta la durata del rapporto (art. 11 comma 2 legge regionale n.12/99).
Come evidenziato dal giudice di prime cure, le condizioni di inidoneità dell'immobile di proprietà alle esigenze del nucleo famigliare e valore inferiore al limite stabilito dal regolamento n. 2/2000 devono sussistere congiuntamente e nel caso in esame non sussiste nessuno dei due requisiti.
Infine, in merito all'inidoneità dell'alloggio di proprietà in relazione alle condizioni fisiche dell'appellante, queste non sono prese in considerazione dalla normativa di riferimento, potendo essere considerate solamente in sede di assegnazione, mentre non possono incidere sulla decisione oggetto della controversia.
L'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
4 Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.19662/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna l'appellante a rifondere all' Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 1.915,00 per compensi oltre accessori
[...]
3- condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.915,00 per CP_2
compensi oltre accessori;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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