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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/06/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 608/2013 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonia Parte_1
D'Alessandro;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1
atti, dall'avv. Veronica Calogero;
, in persona del Commissario e legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Angelo Schittulli;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 0146997 del 16.10.2012 -nonché la sua infondatezza nel merito- notificatagli dalla in qualità di Concessionaria della Controparte_1 riscossione per conto di , per un presunto debito di €17.003,20 a Parte_2 titolo di mancato pagamento della fattura n. 980/B del 31.12.2006 emessa nell'ambito di un contratto di fornitura di acqua. Nello specifico, parte attrice ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'ingiunzione, poiché meramente duplicativa di altra, precedentemente notificatagli in data 05.03.2010 e già sub iudice per l'accertamento della non debenza delle somme pretese;
nel merito, ha contestato i consumi riportati nella fattura azionata e relativi alle annualità 2005 – 2006, poiché esorbitanti ed inverosimili, erroneamente conteggiati a causa di un malfunzionamento del contatore – poi sostituito, senza preavviso, dal , che ha pregiudicato, di fatto, l'accertamento del Parte_2 lamentato guasto. Ha concluso, dunque, per l'inammissibilità dell'ingiunzione del 16.10.2012, con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, ha insistito, previa riunione del procedimento a quello precedentemente instaurato allibrato al ruolo generale R.G.
n. 8672/2011, per l'accertamento della non debenza delle somme intimate.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 05.04.2013, la ha contestato Controparte_1
l'asserita inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, precisando di aver legittimamente notificato due differenti intimazioni di pagamento, in quanto l'una notificata al in qualità di titolare Pt_1 dell'impresa debitrice, l'altra al in proprio e quale socio dell'impresa, in quanto coobbligato Pt_1
solidale. Nel merito, in quanto mero soggetto incaricato della riscossione del pagamento, si è dichiarata estranea rispetto alle doglianze relative alla somministrazione e ai consumi conteggiati, poiché di competenza dell'Ente impositore.
3. Con comparsa depositata il 02.05.2013, si è costituito, altresì, il Parte_2
preliminarmente insistendo per la riunione ex art. 274 c.p.c. dei due giudizi per connessione
[...] oggettiva e soggettiva;
nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda di parte attrice, sostenendo la legittimità dell'ingiunzione contestata sia poiché notificata nel rispetto dell'iter processuale, sia poiché avente ad oggetto una somma corrispondente ai consumi effettuati.
4. Con ordinanza resa a verbale d'udienza del 18.06.2013, è stata disposta la riunione del presente giudizio al giudizio iscritto al ruolo generale al n. 8672/2011, ravvisandosi sussistenti i presupposti per la trattazione congiunta.
5. Espletata CTU tecnica, finalizzata “ad accertare il malfunzionamento del contatore per cui è causa e, quindi, la congruità e/o rispondenza degli scatti registrati al consumo erogato”, all'udienza del 09.04.2019, il Tribunale ha disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.103, comma 2, c.p.c. la separazione del giudizio, iscritto al n. 8672/2011, rispetto a quello odierno.
6. All'esito di una serie di rinvii per carico del ruolo la causa è stata assunta in decisione il
17.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Attesa l'intervenuta definizione dei rapporti tra e Parte_1 Parte_2 nel procedimento n. 8672/2011, in questa sede deve vagliarsi la domanda formulata
[...]
nei soli confronti di che non era parte del suddetto giudizio. CP_1 La presente controversia prende le mosse da un'azione di accertamento negativo della debenza della somma portata dall'ingiunzione di pagamento n. 0146997, per infondatezza della pretesa, atteso il malfunzionamento del contatore. La CTU espletata nei due procedimenti, all'epoca riuniti, ha accertato l'anomalo funzionamento del contatore che ha portato a sovracontabilizzazioni in percentuale elevata, tant'è che il tecnico incaricato ha sollecitato una definizione bonaria della vertenza.
2. Nel giudizio n. 8672/2011, originariamente riunito al presente per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e successivamente separato, e Parte_1 Parte_2 hanno conciliato la controversia, aderendo alla proposta transattiva formulata dal
[...] giudicante ex art. 185 bis c.p.c. per cui il giudizio è stato definito nei termini di cui alla proposta: “parte convenuta rinuncia alla procedura esecutiva trattenendo le somme già assegnate e corrisponde a saldo, stralcio e transazione di qualsiasi pretesa derivante dai fatti oggetto di causa un contributo spese legali di € 1.900,00 (prime tre fasi ai minimi oltre esborsi) con i restanti oneri di difesa a carico delle rispettive parti. Parte convenuta corrisponde per intero il compenso del CTU”.
Nella sentenza che ha definito il suddetto giudizio si è dato atto che è incontestato che la CP_1
ha rinunciato al pignoramento presso terzi, promosso in forza dell'ingiunzione di pagamento opposta.
È, altresì, incontestato, oltre che provato, in via documentale, dalla nota a chiarimenti, inviata dall'Inps in data 30.09.2022, prodotta dalla stessa parte attrice, che è stata la ad CP_1 incamerare la somma pari ad € 606,59, di cui la parte attrice, tenendo conto anche dell'importo di €
100,00 che l'INPS, nella qualità di terzo pignorato, ha reincassato per le spese, derivanti dalla dichiarazione del terzo, chiede la restituzione. Ovviamente, alcuna statuizione di condanna è stata pronunciata, non essendo parte di quel giudizio. CP_1
3. Ebbene ha dedotto di aver posto in essere tutto quanto di sua competenza ai fini CP_1
della transazione del presente giudizio, procedendo sia alla rinuncia al pignoramento sia alla revoca del fermo amministrativo.
Tuttavia, come si evince dalla nota a chiarimenti, inviata dall'INPS, prodotta da parte attrice, le somme indebite sono state incamerate dalla e non vi è prova, in atti, che le stesse siano CP_1
state, a loro volta, riversate in favore del . Parte_2
A fronte della comunicazione inoltrata dalla direzione provinciale di Bari dell'INPS nulla ha contestato la che, in qualità di incaricata alla riscossione avrebbe quantomeno dovuto provare il CP_1
trasferimento delle somme al soggetto impositore.
L'istruttoria svolta ha accertato l'infondatezza del quantum preteso e, quindi, l'indebita trattenuta delle somme pignorate. Pertanto, la dev'essere condannata alla restituzione dell'importo CP_1 di €706,50 in favore del oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Pt_1 4. Le spese legali vengono regolamentate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da 5.200 a 26.000) e di quanto già riconosciuto in sede transattiva, liquidate, altresì, le spese per l'incidente cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di CP_1 [...] dell'importo indebito di € 706,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate in €2.299,00 per il procedimento cautelare e in residui €1.700,00 per la presente fase, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
3) compensa le spese tra e . CP_1 Parte_2
Così deciso in Bari il 01.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 608/2013 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonia Parte_1
D'Alessandro;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1
atti, dall'avv. Veronica Calogero;
, in persona del Commissario e legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Angelo Schittulli;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 0146997 del 16.10.2012 -nonché la sua infondatezza nel merito- notificatagli dalla in qualità di Concessionaria della Controparte_1 riscossione per conto di , per un presunto debito di €17.003,20 a Parte_2 titolo di mancato pagamento della fattura n. 980/B del 31.12.2006 emessa nell'ambito di un contratto di fornitura di acqua. Nello specifico, parte attrice ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'ingiunzione, poiché meramente duplicativa di altra, precedentemente notificatagli in data 05.03.2010 e già sub iudice per l'accertamento della non debenza delle somme pretese;
nel merito, ha contestato i consumi riportati nella fattura azionata e relativi alle annualità 2005 – 2006, poiché esorbitanti ed inverosimili, erroneamente conteggiati a causa di un malfunzionamento del contatore – poi sostituito, senza preavviso, dal , che ha pregiudicato, di fatto, l'accertamento del Parte_2 lamentato guasto. Ha concluso, dunque, per l'inammissibilità dell'ingiunzione del 16.10.2012, con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, ha insistito, previa riunione del procedimento a quello precedentemente instaurato allibrato al ruolo generale R.G.
n. 8672/2011, per l'accertamento della non debenza delle somme intimate.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 05.04.2013, la ha contestato Controparte_1
l'asserita inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, precisando di aver legittimamente notificato due differenti intimazioni di pagamento, in quanto l'una notificata al in qualità di titolare Pt_1 dell'impresa debitrice, l'altra al in proprio e quale socio dell'impresa, in quanto coobbligato Pt_1
solidale. Nel merito, in quanto mero soggetto incaricato della riscossione del pagamento, si è dichiarata estranea rispetto alle doglianze relative alla somministrazione e ai consumi conteggiati, poiché di competenza dell'Ente impositore.
3. Con comparsa depositata il 02.05.2013, si è costituito, altresì, il Parte_2
preliminarmente insistendo per la riunione ex art. 274 c.p.c. dei due giudizi per connessione
[...] oggettiva e soggettiva;
nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda di parte attrice, sostenendo la legittimità dell'ingiunzione contestata sia poiché notificata nel rispetto dell'iter processuale, sia poiché avente ad oggetto una somma corrispondente ai consumi effettuati.
4. Con ordinanza resa a verbale d'udienza del 18.06.2013, è stata disposta la riunione del presente giudizio al giudizio iscritto al ruolo generale al n. 8672/2011, ravvisandosi sussistenti i presupposti per la trattazione congiunta.
5. Espletata CTU tecnica, finalizzata “ad accertare il malfunzionamento del contatore per cui è causa e, quindi, la congruità e/o rispondenza degli scatti registrati al consumo erogato”, all'udienza del 09.04.2019, il Tribunale ha disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.103, comma 2, c.p.c. la separazione del giudizio, iscritto al n. 8672/2011, rispetto a quello odierno.
6. All'esito di una serie di rinvii per carico del ruolo la causa è stata assunta in decisione il
17.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Attesa l'intervenuta definizione dei rapporti tra e Parte_1 Parte_2 nel procedimento n. 8672/2011, in questa sede deve vagliarsi la domanda formulata
[...]
nei soli confronti di che non era parte del suddetto giudizio. CP_1 La presente controversia prende le mosse da un'azione di accertamento negativo della debenza della somma portata dall'ingiunzione di pagamento n. 0146997, per infondatezza della pretesa, atteso il malfunzionamento del contatore. La CTU espletata nei due procedimenti, all'epoca riuniti, ha accertato l'anomalo funzionamento del contatore che ha portato a sovracontabilizzazioni in percentuale elevata, tant'è che il tecnico incaricato ha sollecitato una definizione bonaria della vertenza.
2. Nel giudizio n. 8672/2011, originariamente riunito al presente per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e successivamente separato, e Parte_1 Parte_2 hanno conciliato la controversia, aderendo alla proposta transattiva formulata dal
[...] giudicante ex art. 185 bis c.p.c. per cui il giudizio è stato definito nei termini di cui alla proposta: “parte convenuta rinuncia alla procedura esecutiva trattenendo le somme già assegnate e corrisponde a saldo, stralcio e transazione di qualsiasi pretesa derivante dai fatti oggetto di causa un contributo spese legali di € 1.900,00 (prime tre fasi ai minimi oltre esborsi) con i restanti oneri di difesa a carico delle rispettive parti. Parte convenuta corrisponde per intero il compenso del CTU”.
Nella sentenza che ha definito il suddetto giudizio si è dato atto che è incontestato che la CP_1
ha rinunciato al pignoramento presso terzi, promosso in forza dell'ingiunzione di pagamento opposta.
È, altresì, incontestato, oltre che provato, in via documentale, dalla nota a chiarimenti, inviata dall'Inps in data 30.09.2022, prodotta dalla stessa parte attrice, che è stata la ad CP_1 incamerare la somma pari ad € 606,59, di cui la parte attrice, tenendo conto anche dell'importo di €
100,00 che l'INPS, nella qualità di terzo pignorato, ha reincassato per le spese, derivanti dalla dichiarazione del terzo, chiede la restituzione. Ovviamente, alcuna statuizione di condanna è stata pronunciata, non essendo parte di quel giudizio. CP_1
3. Ebbene ha dedotto di aver posto in essere tutto quanto di sua competenza ai fini CP_1
della transazione del presente giudizio, procedendo sia alla rinuncia al pignoramento sia alla revoca del fermo amministrativo.
Tuttavia, come si evince dalla nota a chiarimenti, inviata dall'INPS, prodotta da parte attrice, le somme indebite sono state incamerate dalla e non vi è prova, in atti, che le stesse siano CP_1
state, a loro volta, riversate in favore del . Parte_2
A fronte della comunicazione inoltrata dalla direzione provinciale di Bari dell'INPS nulla ha contestato la che, in qualità di incaricata alla riscossione avrebbe quantomeno dovuto provare il CP_1
trasferimento delle somme al soggetto impositore.
L'istruttoria svolta ha accertato l'infondatezza del quantum preteso e, quindi, l'indebita trattenuta delle somme pignorate. Pertanto, la dev'essere condannata alla restituzione dell'importo CP_1 di €706,50 in favore del oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Pt_1 4. Le spese legali vengono regolamentate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da 5.200 a 26.000) e di quanto già riconosciuto in sede transattiva, liquidate, altresì, le spese per l'incidente cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di CP_1 [...] dell'importo indebito di € 706,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate in €2.299,00 per il procedimento cautelare e in residui €1.700,00 per la presente fase, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
3) compensa le spese tra e . CP_1 Parte_2
Così deciso in Bari il 01.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato