Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaelina Chioccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4161/2015 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Rianna e Geraldina Parte_1 C.F._1
Rianna in forza di procura allegata all'atto di citazione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Caivano alla via Cavour n. 18
ATTRICE
contro
, in persona del legale rapp.te p.t. CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stefania Pacelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, e presso il cui studio in Caiazzo (CE) alla via SP 326 n. 10, elettivamente domicilia,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 10.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.05.2015, - sul presupposto di essere Parte_1 affittuaria di un lotto di terreno sito in , loc. Carpineto, di proprietà del sig. , in catasto CP_1 Persona_1 al mappale 334,336,338 fl.30 e di avere richiesto ed ottenuto dall'Ente convenuto la concessione edilizia n.
66 del 18.05.2001 per la realizzazione di un immobile da destinarsi a ricovero per cani randagi poi revocata con successiva ordinanza n. 77 del 24.10.2001, allorquando erano già in stato di avanzamento i lavori di costruzione avviati in data 22.06.2001 - ha convenuto in giudizio il predetto , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. chiedendone la condanna ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni subiti, nella misura di €. 32.254,94, in conseguenza dell'operato dell'ente, essendo stata costretta a demolire l'opera parzialmente realizzata in forza della concessione ottenuta, oltre le spese e competenze del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità per omessa Controparte_1 negoziazione assistita, per difetto di legittimazione attiva, nonché per prescrizione del termine quinquennale per la proposizione della domanda, per poi contestare, nel merito, la fondatezza della domanda, sia in ordine all'an che in ordine al quantum., richiamando i presupposti di cui all'art. 2051 c.c.. Ha chiesto, pertanto, preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la società al fine di essere dalla Controparte_2 stessa manlevata in caso di condanna ed in ogni caso ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese con attribuzione.
Autorizzata la chiamata in causa, la già costituita convenuta si costituiva nuovamente quale Controparte_2 chiamata in garanzia, eccependo anch'essa la improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria nonché la nullità della domanda ex art. 164 co. 4 cp. Preliminarmente eccepiva la decadenza della domanda per non essere stato denunciato nei termini il sinistro e nel merito chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa veniva acquisita agli atti la relazione di perizia svolta dal tecnico fiduciario della convenuta
. Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta da parte attrice la causa veniva Controparte_2 ammessa una CTU finalizzata alla verifica dei danni lamentati dall'attrice, alla causa degli stessi e relativa quantificazione.
Rassegnate le conclusioni all'udienza del 09.01.2024, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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In rito va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, quale formulata dal convenuto e dal terzo sul presupposto del mancato esperimento del procedimento di mediazione, avviato il 02.02.2016 ma conclusosi negativamente non avendo parte attrice accettata la somma di €.15.000,00 offerta dal a CP_1 titolo transattivo in data 10.05.2016, come rilevasi dagli atti depositati da parte attrice.
Anche l'eccezione di prescrizione della domanda per inosservanza del termine quinquennale relativo alla invocata responsabilità extracontrattuale non può trovare accoglimento.
I termini di prescrizione per la proposizione della domanda proposta nel presente giudizio, decorrenti dalla ordinanza di revoca della concessione edilizia, risultano essere stati interrotti sia dalla decisione del Tar del
16.05.2005 sia dalla pronuncia sull'atto di appello al Consiglio di Stato del 27.01.2014.
Quanto al merito del giudizio, si osserva che l'attrice ha proposto nei confronti del una domanda CP_3 per risarcimento danni fondata in primis dalla negligenza ed imperizia dei tecnici comunali che prima del rilascio avrebbero dovuto predisporre tutti gli accertamenti per la verifica della legittimità di tale concessione nonché dall'ordinanza di demolizione delle opere di costruzione avviate in data 22.06.2001 motivata dalla mancanza delle distanze di un palo dell'energia elettrica e come da giurisprudenza richiamata da parte attrice: …..“ l'ordinanza delle SS.UU. della Suprema Corte n. 6594 del 2011, la quale afferma anche che per la condanna al risarcimento del danno da annullamento del provvedimento favorevole illegittimo, il giudice dotato di giurisdizione è quello ordinario. Il permesso di costruire è immediatamente e direttamente lesivo per il solo fatto di essere nello stesso tempo favorevole ed illegittimo, e capace quindi di ingenerare
l'affidamento del privato. Infatti, nel caso di specie, l'obbligazione risarcitoria non sorge dal fatto che l'atto favorevole ma illegittimo sia stato invalidato, ma bensì dal complessivo operato dell'ente pubblico, il quale si
è rivelato colposo ai sensi dell'art. 2043 c.c. ; ordinanza della Corte di cassazione, SS.UU., n. 17586 del 4 settembre 2015, la quale ha stabilito che “non è possibile ritenere che l'azione di risarcimento danni per affidamento incolpevole del beneficiario del provvedimento amministrativo emesso illegittimamente e poi rimosso per annullamento in autotutela divenuto definitivo o per annullamento in sede giurisdizionale possa spettare alla giurisdizione del giudice amministrativo in forza della norma dell'art. 7 comma 4 CPA, nel presupposto che si tratti di una controversia relativa al risarcimento del danno per la lesione di un interesse legittimo, dovendosi in tal caso viceversa ritenere che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, avendo la pretesa azionata natura di diritto soggettivo”. Ciò che l'attrice denuncia nel presente giudizio è la lesione di una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del suo patrimonio.”
La società attrice ha ribadito più volte di volere agire per il risarcimento dei danni derivati esclusivamente da lesione del legittimo affidamento e non di quelli eventualmente derivanti dalla illegittimità (parziale) del permesso di costruire;
non è contestato dal comune convenuto che la domanda formulata dalla impresa attrice abbia ad oggetto solo il risarcimento da lesione dell'affidamento.
La giurisdizione sulla domanda di risarcimento per lesione dell'affidamento ingenerato da una pubblica amministrazione – che abbia emesso un illegittimo provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente, poi annullato in sede di autotutela o in sede giurisdizionale – spetta al giudice ordinario. In tale ipotesi non viene in considerazione un danno derivante dalla attività illegittima della p.a. – circostanza che radicherebbe la giurisdizione amministrativa -, ma un danno rinveniente da un comportamento della p.a. – del quale l'emissione di un provvedimento illegittimo è solo una parte – che abbia ingenerato, in ragione anche della esistenza di altre condizioni, pure esterne all'agire amministrativo, un affidamento incolpevole nel destinatario del provvedimento in ordine alla legittimità di questo. Conseguenza è che il danno non riguardi la posizione di interesse legittimo soddisfatta dal provvedimento ampliativo illegittimo, ma un diritto soggettivo, avente ad oggetto la integrità del patrimonio, intaccata dalla lesione dell'affidamento (v. tra varie
Cass. SSUU ord. 12799/2017; ord. 6885/2019).
Il legittimo affidamento o affidamento incolpevole è un principio immanente e trasversale nell'ordinamento sovranazionale (Convenzione EDU e Trattato UE) (v. Corte di Giustizia UE 3 maggio 1978, C-12/77, Topfer, ove si afferma che “il principio della tutela del legittimo affidamento…. fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costituirebbe, ai sensi del predetto articolo, “una violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione”” (p.p. 18 e 19)). Esso è volto a garantire la correttezza dei rapporti tra i pubblici poteri ed il cittadino, ed a tutelare le aspettative legittime ingenerate ed i diritti già acquisiti in capo a quest'ultimo.
Per il profilo che interessa in questa sede, esso tutela le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti dei pubblici poteri idonei a determinare una posizione di vantaggio e a generare un'aspettativa nel loro destinatario.
Nell'ordinamento interno, la tutela dell'affidamento incolpevole prende le mosse dalla esigenza di assicurare la correttezza e la buona fede nell'ambito dei rapporti non solo interprivatistici, ma anche tra la amministrazione pubblica ed il cittadino (v. Consiglio di St. sent. 7246/2019). Va precisato che meritevole di tutela è solo l'affidamento legittimo o incolpevole.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Risulta documentalmente provato che con permesso di costruire n. 66 del 18.05.2001 151 concesso all'attrice, affittuaria dell'immobile in questione, si autorizzava l'esecuzione di opere edificazione di un canile per il rifugio di cani randagi e che con successiva ordinanza n. 77 del 24.10.2001 il Comune di ordinava CP_1 la demolizione delle opere già realizzate.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalla CTU espletata nel corso del presente giudizio dall'ing. , argomentata, quanto all'accertamento del danno e del nesso di causalità, in maniera Persona_2 del tutto logica e priva di vizi e corroborata dal materiale fotografico allegato, è emersa la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice ed ascrivibili alla costruzione e successiva demolizione delle opere.
Dall'esame della Ctu depositata il 03.01.2025 emerge: “Previo esame di tutta la documentazione versata agli atti di causa si evince che a seguito della concessione edilizia n.66 del 18 .05.2001 ottenuta dal Comune di
Caiazzo (CE), l'intervento progettuale prevedeva la realizzazione di un canile per il ricovero dei cani randagi, aventi le seguenti caratteristiche:
a) numero di 20 box, ripartiti per zona femmine e maschi. La superficie dei box di mq 8,00 coperta con due cucce, con un area scoperta per un totale di superficie di 20 mq, con altezza di mq 2,00;
b) numero 10 box per il ricovero per i cani infetti con altezza di mq. 2,00;
c) Un reparto costituito da 2 box in cui sono disposte le cagne in attesa di prole;
d) Un reparto con 4 box in cui verranno alloggiati i cani ritenuti aggressivi;
e) Un zona adibita ad infermeria , e toilettatura con servizio igienico .
Ed infine un containers mobile adibito al deposito dei materiali che occorrono per la gestione dell'attività. Il progetto prevedeva la realizzazione della struttura con massetto di calcestruzzo con le rispettive pendenze, e griglie per la raccolta dei liquami derivanti dalla pulizia dei box, e dalle feci prodotti dagli animali.. La struttura dei box doveva essere costituita da profilati in ferro smontabili , la copertura con pannelli zincati coibentati del tipo sandwich con gronda perimetrale. Orbene , dagli atti di causa emerge un computo metrico estimativo dei lavori parzialmente eseguiti per la realizzazione di tale struttura pari ad euro € 22.254,94 ed i rilievi fotografici prodotti in giudizio confermano la realizzazione parziale dell'intervento progettuale.
A seguito di sopralluogo sui luoghi oggetto di causa, si è constatato che la struttura è stata demolita, è stato ripristinato lo stato dei luoghi, ed il lotto di terreno agricolo si presenta pianeggiante come riportato nel rilievo fotografico.
In merito alle opere parzialmente realizzate dall'attrice, lo scrivente ritiene di calcolare i costi diretti esplicitati in termini di mano d'opera e materiali, ritendo congruo il Computo Metrico Estimativo di seguito riportato, presente negli atti di causa per un importo di € 22.254,94 .
I costi indiretti di seguito elencati, da sostenere per l'eliminazione della struttura sono quantificati in €
5.000,00 . Da quanto sopra esposto e a fronte dei fatti, delle ispezioni, dei rilevamenti eseguiti e dalle constatazioni oggettive, si ritiene di dover affermare, per scienza e coscienza, che suoi luoghi di causa si è rilevato in modo evidente che la struttura realizzata con Concessione Edilizia n.66 del 18 .05.2001 è stata demolita. Pertanto i lavori necessari per la realizzazione sono i rispettivi costi diretti ammontano a €
22.254,94, mentre i costi indiretti per la demolizione ammontano a € 5.000,00..”
Del danno subito dalla parte attrice risponde il convenuto, ex art. 2043 c.c., essendo eziologicamente CP_1 riconducibile ad un affidamento incolpevole del beneficiario di un provvedimento amministrativo emesso illegittimamente e poi rimosso per annullamento in autotutela.
In conclusione il deve essere condannato al risarcimento del danno subito dall'attrice Controparte_1 nella misura di euro 27.254,94, oltre interessi decorrenti dalla proposizione della domanda di questo giudizio al soddisfo.
Conseguentemente l'ente convenuto deve essere condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, nonché per le spese per la espletata
CTU nella misura liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito da , che
[...] Parte_1 liquida in euro 27.254,94, oltre interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda al soddisfo;
2. Condanna il predetto ente convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che liquida, in base ai minimi delle tabelle in vigore, in euro 518,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore degli avvocati Rianna Giuseppe e Rianna Geraldina;
3. Pone a definitivo carico del convenuto le spese per la espletata CTU, come liquidate Controparte_1 con separato decreto in corso di causa.
Santa Maria Capua Vetere, 15.04.2025
Il Gop
Dr. Raffaelina Chioccarelli