Art. 3.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 la somma di cui all' articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 25.000.000.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 la somma di cui all' articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 25.000.000.