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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1024 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
RI IG IC rel.
NN CA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n r.g. 1024 dell'anno 2025 ;
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PERCOLLA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in VIA CRISPI, 76 TARANTO, come da mandato allegato al ricorso;
ricorrente
, RICCHIUTI (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. PUGLIA BASILIO – resistente-
E
nata a [...] il [...], ( C.F.: ) residente in Controparte_1 C.F._3
Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Basilio Puglia convenuta
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2097 depositata in Cancelleria in data 15 novembre 2010 resa nel procedimento avente R.G. 5871/2010 Tribunale di Taranto, passata in giudicato in data 15/05/2011, questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
15.06.2000 tra i sigg. , nato a [...] il [...] e , Rosa, Parte_1 Controparte_2 nata a [...] il [...]; la predetta sentenza statuiva che la figlia allora minore CP_1 nata a [...] il [...] C.F. , fosse affidata congiuntamente ad
[...] C.F._3 entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna, dichiarando tenuto il sig. Parte_1
a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_3 della minore a somma mensile pari ad € 230,00 oltre al 50% per le spese straordinarie. CP_1
Ha dedotto il ricorrente che decorsi oltre quattordici anni dalla sopra richiamata sentenza, la figlia con titolo di studio diploma come stilista di moda, è divenuta oltre che Controparte_1 maggiorenne avendo già compiuto anni 24, da alcuni anni anche autonoma economicamente, lavorando ormai in maniera continuativa attualmente e da almeno 3 anni con regolare assunzione full
– time presso Prenatal s.p.a., sede di Taranto via Acclavio in qualità commessa, percependo regolare stipendio, dopo precedentemente aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze delle ditte
Intimissimi, WI e BE
Ha chiesto quindi la modifica delle condizioni di divorzio, con esclusione del contributo paterno al mantenimento della figlia nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Veniva inoltre richiesta la chiamata in causa della figlia avendo la stessa interesse nella causa e Controparte_1 la stessa si costituiva in giudizio.
Successivamente per l'udienza a trattazione scritta del 4.11.25, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore della Parte_1 figlia atto allegato alle note depositate telematicamente e congiuntamente dalle parti. CP_1
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrasta con alcuna disposizione di legge e può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato del 6.3.25 nei confronti di e così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1) Dispone la modifica delle condizioni del divorzio deciso con sentenza del Tribunale di Taranto
n. 2097/2010 del 15.11.10 conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nelle note congiunte di trattazione scritta del 4-11-25, da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 20/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il IC rel. Il Presidente
DOTT.SSA AT IG DR. MARTINO CASAVOLA
(Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del GOC dr. Francesco Donnaloia in applicazione del decreto n.71/2025 del Presidente del Tribunale di Taranto).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
RI IG IC rel.
NN CA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n r.g. 1024 dell'anno 2025 ;
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PERCOLLA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in VIA CRISPI, 76 TARANTO, come da mandato allegato al ricorso;
ricorrente
, RICCHIUTI (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. PUGLIA BASILIO – resistente-
E
nata a [...] il [...], ( C.F.: ) residente in Controparte_1 C.F._3
Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Basilio Puglia convenuta
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2097 depositata in Cancelleria in data 15 novembre 2010 resa nel procedimento avente R.G. 5871/2010 Tribunale di Taranto, passata in giudicato in data 15/05/2011, questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
15.06.2000 tra i sigg. , nato a [...] il [...] e , Rosa, Parte_1 Controparte_2 nata a [...] il [...]; la predetta sentenza statuiva che la figlia allora minore CP_1 nata a [...] il [...] C.F. , fosse affidata congiuntamente ad
[...] C.F._3 entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna, dichiarando tenuto il sig. Parte_1
a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_3 della minore a somma mensile pari ad € 230,00 oltre al 50% per le spese straordinarie. CP_1
Ha dedotto il ricorrente che decorsi oltre quattordici anni dalla sopra richiamata sentenza, la figlia con titolo di studio diploma come stilista di moda, è divenuta oltre che Controparte_1 maggiorenne avendo già compiuto anni 24, da alcuni anni anche autonoma economicamente, lavorando ormai in maniera continuativa attualmente e da almeno 3 anni con regolare assunzione full
– time presso Prenatal s.p.a., sede di Taranto via Acclavio in qualità commessa, percependo regolare stipendio, dopo precedentemente aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze delle ditte
Intimissimi, WI e BE
Ha chiesto quindi la modifica delle condizioni di divorzio, con esclusione del contributo paterno al mantenimento della figlia nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Veniva inoltre richiesta la chiamata in causa della figlia avendo la stessa interesse nella causa e Controparte_1 la stessa si costituiva in giudizio.
Successivamente per l'udienza a trattazione scritta del 4.11.25, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore della Parte_1 figlia atto allegato alle note depositate telematicamente e congiuntamente dalle parti. CP_1
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrasta con alcuna disposizione di legge e può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato del 6.3.25 nei confronti di e così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1) Dispone la modifica delle condizioni del divorzio deciso con sentenza del Tribunale di Taranto
n. 2097/2010 del 15.11.10 conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nelle note congiunte di trattazione scritta del 4-11-25, da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 20/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il IC rel. Il Presidente
DOTT.SSA AT IG DR. MARTINO CASAVOLA
(Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del GOC dr. Francesco Donnaloia in applicazione del decreto n.71/2025 del Presidente del Tribunale di Taranto).