Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1996/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1996/2024 promossa da:
, (C.F. ) rappresentato ed assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Malagamba ( ) ed, anche in via disgiunta, dall'avv. Carla CodiceFiscale_2
Dellacasa (C.F. presso il cui studio in EN, via Brigata Liguria 1/13, ha C.F._3 eletto domicilio come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Roma, Controparte_1 C.F._4
8/6, presso lo studio e la persona dell'Avv. Mauro Ferrando (c.f. ; indirizzo C.F._5
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in forza di mandato in Email_1 atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la signora ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) in considerazione, tra l'altro e salvo quanto meglio ritenuto da Codesto Tribunale, della raggiunta maggiore età di entrambi i figli, della intervenuta indipendenza economica del figlio e della Per_1 circostanza che gli stessi frequentano ormai prevalentemente la casa del padre e che, pertanto, il padre provvede direttamente al mantenimento sia di sia di stabilire che nulla sia previsto a carico Per_2 Per_1 del sig. a titolo di contributo al loro mantenimento in favore della sig.ra che Parte_1 Controparte_1 verrà, pertanto, assunto dal padre e dalla madre in maniera diretta o, in via subordinata, che sia disposta un'equa riduzione del contributo dovuto a ciascuno dei figli, in entrambi i casi, ovvero di revoca o riduzione, in riferimento anche ad uno solo di essi;
c) con riferimento alle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e necessarie ai figli stabilire che ciascun coniuge provvederà alle stesse nella misura del 50% ciascuno;
d) confermare che entrambi i Coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun contributo economico al mantenimento debba essere corrisposto l'un l'altro.
Con vittoria di spese ed onorari”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale di EN Ill.mo, contrariis reiectis:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, pacifici essendo i relati presupposti legittimanti;
2. rigettare l'avversa domanda di esonero dalla contribuzione al mantenimento dei figli, siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
3. confermare, quindi, le previsioni in punto concordate dai coniugi in sede di separazione;
4. confermare, altresì, le loro previsioni relative alle spese straordinarie inerenti i ragazzi;
con vittoria di compensi professionali e spese.”
Seguono istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2024 il signor allegava che in data 28.10.1995 Parte_1 aveva contratto matrimonio con la signora , in GENOVA;
che dall'unione, erano Controparte_1 nati due figli: in data 20.05.2002 e in data 07.11.2005; che i Persona_3 Persona_4 coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni omologate da questo Tribunale con Decreto del 6.06.2019; che, tra le varie condizioni era previsto quanto segue:
2. La casa coniugale, sita in EN, Via P. Magretti, 21/15, di comune proprietà dei coniugi rimane assegnata, unitamente al posto auto pertinenziale all'immobile, sito in EN, via Cesare Viazzi, piano T, alla moglie che vi continuerà a vivere unitamente ai figli. Il marito ha già trasferito la propria residenza in EN, Largo Archimede, 1/25 B, nell'immobile dallo stesso condotto in locazione;
3. Con riferimento alla casa coniugale, i coniugi concordano che le spese di ordinaria amministrazione verranno corrisposte, nella misura del 30% e sino all'anno 2023 dal marito, mentre la moglie, sino all'anno 2023, si accollerà il 70% delle stesse. Successivamente le spese di ordinaria amministrazione graveranno, in via esclusiva, sulla sig.ra finchè la casa coniugale sarà a lei assegnata. CP_1
4. Sempre con riferimento alla casa coniugale, rimarrà a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, la rata mensile del mutuo cointestato;
5. Con riferimento all'immobile, sito in Entracque (CN) località Cornaletto, facente parte del fabbricato denominato “RESIDENZA LE STELLE – CONDOMINIO b” 11/6 di proprietà esclusiva della sig.ra
i coniugi concordano che il marito potrà goderne per alcuni periodi durante l'anno, che, in Controparte_1 ogni caso, dovranno essere previamente concordati e comunicati.
6. Il regime di affidamento dei figli e desiderato dai coniugi, è quello dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocazione alternata, pressocchè paritetica presso ciascun genitore e residenza presso la mamma.
[…]
10. Il sig. anche in considerazione della concordata collocazione alternata e paritetica dei figli Parte_1 presso ciascun genitore, a titolo di contributo al mantenimento di e verserà alla sig.ra Per_1 Per_2
entro il giorno 7 di ogni mese, la somma complessiva mensile di € 600,00, a mezzo bonifico Controparte_1 bancario su conto corrente alla stessa intestato recante IBAN [...] da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
[…]
15. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, di talché rinunciano entrambi a chiedere, reciprocamente, la liquidazione di un contributo al mantenimento degli stessi. 16. Spese compensate.”
Che il ricorrente è un commerciante, titolare dell'attività “La Ferramenta Fabio di ” Parte_1 la quale, negli ultimi anni, ha vissuto alterne fortune;
che nel 2021 il predetto aveva tentato di inserire nella propria azienda il figlio , ma, giunto il momento di stipulare un regolare Per_1 contratto di lavoro, entrambi si erano resi conto che l'andamento degli affari non lo consentiva;
che nel dicembre 2022, il signor ha ricevuto la notifica dello sfratto per finita locazione Pt_1 dall'immobile sito in Largo Archimede 1/25, con la conseguenza che si è trovato costretto a stipulare un nuovo contratto di locazione in un immobile ove si è trasferito nell'estate 2023; che detta nuova abitazione si trova nel quartiere della “Foce” ed è molto comoda per i figli, rispetto alla ex casa coniugale, sita in Via Magretti – ossia nelle alture della zona Marassi - ove i ragazzi risiedono anagraficamente con la madre;
che il precedente canone di locazione era di euro 815,00 mensili (750,00 euro di canone e 90,00 euro di spese), mentre quello attuale è di euro 1.250,00 (ovvero 850,00 euro per canone e 400,00 euro per spese); che inoltre egli era onerato del pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sulla ex casa familiare, pari ad euro 200,00 mensili circa, recentemente estinto, nonché della rata di mutuo del negozio, pari ad euro 494,00 mensili con scadenza al 2032; che detto mutuo è a tasso variabile, onde nel 2019 era molto più basso (euro 275,00 mensili), nonché del canone di locazione del negozio ammontante ad euro 1000,00 mensili e del mantenimento e delle spese straordinarie dei figli, secondo quanto concordato in sede di separazione;
che le condizioni economiche della convenuta sono nettamente migliorate;
che la medesima è impiegata con mansioni di “quadro” presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo e negli ultimi tempi ha beneficiato di un avanzamento di carriera con aumento dello stipendio;
che la stessa vive nella ex casa familiare di proprietà per il 50% del ricorrente;
che i figli sono ad oggi entrambi maggiorenni e studenti;
che egli versa ogni mese alla convenuta il contributo per il mantenimento dei ragazzi pari ad euro 690,00 mensili;
che la figlia Per_2 predilige frequentare la casa paterna, mentre , studente universitario presso la facoltà di Per_1 psicologia, dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di rendersi autonomo intrattenendo dal 2021 ad oggi diversi rapporti di lavoro, pur proseguendo il percorso di studi;
che nel 2021 il ragazzo ha lavorato per Casa della Salute in un Hub Vaccinale per alcuni mesi;
che successivamente ha collaborato presso il negozio di ferramenta del padre, il quale lo ha ricompensato per il lavoro svolto;
che nel 2022 ha lavorato per alcuni mesi per la Spa Amazon ed è stato poi assunto in un bar, mentre da ultimo lavora come Tutor presso “Genio 21”, un centro di formazione che aiuta gli studenti a individuare il migliore metodo di studio personalizzato;
che pertanto il contributo che egli versa ogni mese alla madre appare ingiustificato.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor ha Pt_1 chiesto emettersi sentenza di divorzio alle condizioni indicate in calce all'atto.
Si è costituta la signora con Memoria del 07.05.2024 allegando anzitutto che le Controparte_1 condizioni economiche del ricorrente non sono affatto peggiorate rispetto all'epoca della separazione;
che la documentazione reddituale prodotta è incompleta e non attendibile;
che il mutuo sulla ex casa familiare è cessato;
che la casa di via Cecchi è stata reperita dal ricorrente a seguito della finita locazione della precedente e non per sfratto;
che il mutuo del negozio non è una circostanza sopravvenuta rispetto alla separazione;
che il ricorrente ha somme investite e risparmi per almeno euro 250.000,00; che i figli sono entrambi ben lontani dall'indipendenza economica e le loro esigenze sono aumentate rispetto al momento della separazione.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in Memoria, la signora si CP_1 associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
All'udienza del 18.07.2024 venivano sentite le parti, il procedimento veniva documentalmente istruito e con note scritte scadenti il 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe onde il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio Tale domanda presentata da entrambi i coniugi, deve essere accolta, sussistendone tutti i presupposti.
Invero, e' documentalmente provato che e si Parte_1 Controparte_1 sposarono in GENOVA in data 28/10/1995 e che gli stessi si sono poi consensualmente separati alle condizioni omologate da questo Tribunale con Decreto del 06.06.2019.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessita' che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70, onde va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Sul contributo per il mantenimento dei due figli maggiorenni
Situazione economico reddituale del ricorrente
MOD PF 2021: reddito imponibile euro 102.233,00 da cui al netto delle impose si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 5.200,00 (totale componenti positivi relativi al reddito di impresa euro 436.459,00 cfr. RG12) ;
Contro PF 2022: reddito imponibile pari a 0 (totale componenti positivi relativi al reddito di impresa 288.287,00 cfr. RG12);
Contro PF 2023: reddito imponibile euro 17.477,00 da cui al netto delle impose si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.150,00 (totale componenti positivi relativi al reddito di impresa euro 287.631,00 cfr. RG12).
Il predetto vive in una casa condotta in locazione per cui ogni mese versa euro 850,00 quale canone ed euro 400,00 mensili quali spese di amministrazione e sta regolarmente versando quale assegno mensile per i due figli la somma di euro 694,00.
Situazione economico reddituale della convenuta
MOD 730/2019: reddito imponibile euro 33.995,00 da cui al netto delle imposte si ricava uno stipendio mensile calcolato su dodici mensilità pari a circa euro 2.170,00;
MOD 730/2021: reddito imponibile euro 38.795,00 da cui al netto delle imposte si ricava uno stipendio mensile calcolato su dodici mensilità pari a circa euro 2.370,00;
MOD 730/2022: reddito imponibile euro 38.992,00 da cui al netto delle imposte si ricava uno stipendio mensile calcolato su dodici mensilità pari a circa euro 2.400,00;
MOD 730/2023: reddito imponibile euro 44.371,00 da cui al netto delle imposte si ricava uno stipendio mensile calcolato su dodici mensilità pari a circa euro 2.600,00. La predetta è rimasta a vivere nella ex casa familiare, in comproprietà con il signor ed Pt_1
è priva di oneri alloggiativi.
Entrate del figlio Persona_3
CU 2022 (datore di lavoro Casa della Salute s.p.a.): euro 3.738,69 per 85 giorni di lavoro stipendi ricevuti da nel 2022: CP_3
- dicembre 2022: euro 1.219,49;
- novembre 2022 euro 1.220,00;
- ottobre 2022: euro 1.067,00;
- settembre 2022: euro 985,00.
Euro 576,10 ricevuti da Pokedonia s.r.l. ove risulta aver lavorato da marzo ad aprile 2023 con la qualifica di banconiere
Euro 1.600,00 ricevuto in data 18.07.2023 da “Formazione di Mura Davide s.a.s.” quale “Premio preparatore”.
è iscritto alla facoltà di psicologia e trascorre uguale tempo presso ciascun genitore. Per_1
Per quanto riguarda invece la figlia non risulta prodotta documentazione Persona_5 relativa ai redditi dalla medesima percepiti, ma entrambe le parti hanno dichiarato in udienza che la ragazza, la quale ha conseguito la maturità linguistica ed ha in programma di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, lavora saltuariamente in un bar con contratto a chiamata, onde non è in discussione il tema della eventualmente raggiunta indipedenza economica.
Sulla base di tutto quanto sopra, si ritiene che il figlio sia ormai concretamente avviato, da Per_1 tempo, verso una compiuta indipendenza economica per cui il padre va esonerato dal contributo mensile salva la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% essendo verosimile che il figlio, in questa delicata fase del passaggio dall'università all'attività lavorativa corrispondente al ciclo di studi effettuati, debba sostenere non irrilevanti spese, mentre per quanto riguarda la figlia va confermato il contributo paterni stabilito in sede di separazione, Per_2 ammontante ad euro 347,00 mensili come rivalutato, sempre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 28.10.1995 da nato il [...] e da nata a [...] il [...] Parte_1 Controparte_1
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 750 parte I Anno 1995); c) dichiara esonerato il signor dall'onere di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio dichiara con decorrenza dalla data di pubblicazione della Pt_1 Per_1 presente sentenza;
d) Dichiara tenuto il signor a partecipare nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie relative al figlio secondo la disciplina e lo schema di Parte_1 cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di EN pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di EN (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
e) Dichiara tenuto il signor a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia in favore della signora , Persona_5 Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 347,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di EN pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di EN (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
f) Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Cosi' deciso in EN nella camera di Consiglio del 07.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni