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Ordinanza 13 aprile 2025
Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2274/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice OP sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.03.2025; esaminati gli atti e i documenti, viste le istanze delle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 CP_1
) e C.F. C.F._11 Parte_11 C.F._12
RICORRENTI contro
Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTA nonchè
CP_6
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 1
OSSERVA
Con ricorso in riassunzione ex artt. 38 e 50 cod. proc. civ. e 125 disp. att., depositato in telematico il 28.11.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di
Siena esponendo di aver introdotto, insieme ad altri 149 attori, dinanzi al Tribunale di Perugia, il procedimento iscritto al n. 8/2022 R.G. avverso la Controparte_7
e per chiedere la declaratoria di nullità dei contratti di
[...] CP_8
assicurazione sulla vita sottoscritti con per il tramite di e la CP_2 CP_6 restituzione dei premi pagati ovvero di essere risarciti del danno subito;
che il giudice adito, rilevato che tutte le parti costituite avevano aderito all'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale ordinario di Perugia, proposta dalla
[...]
non potendo decidere la controversia e dovendosi invece limitare a CP_8
prendere atto dell'accordo endoprocessuale, aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo ed assegnato termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice competente individuato sulla base del foro del consumatore tra cui quello di
Siena. Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia,
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di per avere proposto Controparte_7 all'odierna parte ricorrente di rimborsare i premi pagati se avessero risposto “no” alla
“Richiesta di Dichiarazione parte del piano di interventi di per la tutela della propria CP_7 clientela” e condannare al rimborso di tutto quanto pagato Controparte_7 dai ricorrenti e specificato in atti, al netto del TCM o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali;
ovvero, in via alternativa,
- accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra le parti è qualificabile come intermediazione finanziaria, per prevalenza della componente finanziaria di ciascuna polizza e, conseguentemente n. *nrg* r.g.a.c Pag.
2 - accertare e dichiarare la nullità dei contratti sottoscritti dall'odierna parte ricorrente con
Compagnia per vizio di causa contrattuale e, per l'effetto, condannare CP_2 CP_7
e in solido tra loro a restituire in favore della Controparte_7 CP_8 parte ricorrente tutto quanto pagato da queste ultime per i premi assicurativi, a titolo di restituzione dell'indebito oggettivo ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità e il grave inadempimento di Compagnia CP_2
Assicurativa e per la violazione degli obblighi previsti dal Reg. n. CP_8 CP_9
16190/2007 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 39, 40) e degli obblighi previsti dagli artt. 36, 60, 133,
135, 135 bis e 135 terdecies Reg. n. 20307/2018, dall'art. 21 T.U.F. e/o degli obblighi CP_9 di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1175 cod. civ. per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare e in Controparte_7 CP_8 solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in misura pari a quanto versato dalla parte ricorrente a titolo di premio assicurativo ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi in cui si accertasse che la componente finanziaria non è prevalente rispetto alla componente assicurativa,
- accertare e dichiarare la responsabilità e il grave inadempimento di Controparte_7
e per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea,
[...] CP_8 dagli artt. 60, 133, 135, 135 bis e 135 terdecies Reg. Consob n. 20307/2018, dagli artt. 119,
183 e 185 del D.lgs. 29/2005, dagli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 Reg. IVASS e dal Reg. Emittenti della Consob, nonché dalla direttiva IDD e dagli artt. 1337, 1176, 1218, 1710 e 1719 cod. civ. per tutti i motivi esposti nel resto del presente atto e, per l'effetto,
n. *nrg* r.g.a.c Pag.
3 - condannare e in solido tra loro, al Controparte_7 CP_8 risarcimento del danno quantificato in misura pari a quanto versato dalla parte ricorrente a titolo di premio assicurativo ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
- condannare Compagnia Assicurativa e al pagamento di spese, diritti e CP_2 CP_8 onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. da distrarre in favore dell'Avv. Matteo Di Pumpo che si dichiara procuratore antistatario”.
Con decreto del 5.12.2024 il Giudice fissava la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 18.03.2025 mandando i ricorrenti per la notifica del ricorso unitamente al presente decreto alle controparti.
Si costituiva in giudizio Controparte_2 [...]
(di Controparte_10 Controparte_11 Controparte_5
C se-guito, “ Compagnia” o semplicemente “ ), con sede legale in Námestie CP_2
Ľudovíta Štúra 2, Bratislava 811 02 (Slovacchia), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 50, comma II e
307, comma III c.p.c. per mancata notifica nel termine di legge;
in via subordinata, disporre il differimento della prima udienza allo scopo di consentire la rinotifica dell'atto di riassunzione, nel rispetto dei termini a comparire, nei confronti del signor ( ), nel domicilio eletto, del signor Controparte_13 C.F._13
), nel domicilio eletto, e della signora Persona_1 C.F._14 [...]
( ), nel domicilio eletto, dichiarando la comparente Controparte_14 C.F._15
Compagnia di voler insistere nella propria istanza di chiamata in causa di tali terzi, già costituiti nel giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia (e nei cui confronti pare non essere stato notificato l'atto di riassunzione), in quanto costoro intermediarono le polizze per cui è
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 4 causa, dovendo con ciò rispondere di eventuali carenze nell'ambito di loro confronti la domanda subordinata di risarci-mento e/o manleva sotto riportata
Nel merito: preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato di-sposto degli artt. 163 (nn. 3 e 4) e 164 (comma IV) c.p.c. in considerazione della sua genericità, incompletezza e carenza nei requisiti essenziali minimi richiesti dalla legge;
sempre nel merito, respingere senz'altro le domande proposte dagli attori signori Pt_10
e in quanto essi ebbero contemporaneamente ad intermediare e
[...] Parte_11 sottoscrivere le polizze per cui è causa (traendone peraltro ampia remunera-zione), non potendo essi per tale motivo opporre a alcuna contestazione in merito alle polizze, alla CP_2 loro efficacia ed alla conoscenza dei termini e condizioni che le regolano;
sempre nel merito, respingere in ogni caso le domande attoree tutte in quanto pretestuose e prive di fondamento in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, ove mai le domande attoree dovessero trovare accoglimento (totale o parziale), dichiarare gli intermediari indicati nella Tabella 1 (intermediari attori) e nella
Tabella 2 (intermediari non attori, terzi chiamati) tenuti a risarcire e/o manlevare e/o tenere comunque indenne la convenuta (anche ai sensi dell'art. 1338 c.c. in caso di CP_2 declaratoria di nullità dei contratti), con ogni opportuna pronuncia di condanna (totale o parziale) a loro carico, anche in punto di spese di lite;
ciò in quanto essi ebbero a curare personalmente i relativi rapporti contrattuali;
si riportano di seguito i nominativi di costoro: signori , e Parte_10 Parte_11 Controparte_14 Controparte_13
Persona_1 sempre in via riconvenzionale e sempre nel denegato caso di accoglimento (totale o parziale) delle domande attoree, dichiarare tenuta a risarcire e/o manlevare e/o tenere CP_6 comunque indenne la convenuta (anche ai sensi dell'art. 1338 c.c. in caso di CP_2 declaratoria di nullità dei contratti), con ogni opportuna pronuncia di condanna (totale o parziale) a suo carico, anche in punto di spese di lite, in via solidale o alternativa con gli intermediari indicati nella domanda di cui al punto che precede. Ciò in quanto risulta CP_6
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 5 co-responsabile dell'operato dei predetti intermediari, se non altro ai sensi dell'art. 2049 c.c. avendo comunque costoro operato per suo conto. in ogni caso, condannare gli attori a rifondere le spese di lite ingiustamente provocate alla convenuta e condannare altresì gli stessi (specialmente quelli indicati nella tabella CP_2 intermediari/attori) al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. alla convenuta per aver CP_2 avanzato domande nella perfetta consapevolezza della loro totale inconsistenza ed infondatezza”.
All'udienza del 18.03.2025 le parti insistevano sulle rispettive istanze ed il giudice si riservava la decisione.
****************
L'eccezione preliminare di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di mesi tre fissato dal Tribunale di Perugia è fondata e merita accoglimento.
Parametro normativo di riferimento è l'art. 50 c.p.c. il quale così dispone: "Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".
Deve altresì tenersi conto come a mente dell'art. 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione della causa è fatta espressis verbis con comparsa che deve contenere, tra l'altro,
l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice, nonchè l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice (art. 125 disp. att. c.p.c. co. 1 nn. 3-4).
A riguardo preme infatti ricordare come, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, in linea generale, tutti gli atti di riassunzione del giudizio ordinario davanti ad un giudice diverso da quello che ha definito una determinata fase processuale, così come quelli di introduzione del giudizio stesso o di un diverso grado di esso, vanno effettuati mediante la forma prevista per il relativo atto n. *nrg* r.g.a.c Pag. 6 introduttivo, in ragione del rito applicabile. Di conseguenza, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto (cfr., ex multis: Cass. Sez. 2, sent. n. 12413/2017; Sez. 3, sent. n. 20995/2018;
Sez. 3 ord. n. 22256/2018; Sez. 3, Sent. n. 38323 del 03/12/2021; Sez. L, ord. n.
24386/2022; Sez. 3, ord. n. 6237/2023; Sez. 3 ord. n. 33138/2024).
Ed invero, il meccanismo di conservazione degli atti mediante raggiungimento dello scopo avviene in modo progressivo. Il giudice deve infatti comunque fissare con decreto udienza di comparizione delle parti assegnando termine al ricorrente per la notifica. Ove detta notifica avvenga nel termine eventualmente fissato a pena di decadenza per la proposizione dell'atto, e in esso siano presenti i requisiti indispensabili, si ha il raggiungimento dello scopo.
Orbene, nella fattispecie concreta, stante la previsione contenuta all'art. 125 disp. att.
c.p.c., è incontestabile che la riassunzione avrebbe dovuto essere fatta con comparsa.
Essendo invece avvenuta con ricorso, lo stesso avrebbe dovuto essere notificato alle controparti entro tre mesi dall'ordinanza di incompetenza ovverosia entro il
30.11.2024 atteso che l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 30.07.2024 è stata comunicata il 31.07.2024.
La notifica del ricorso introduttivo, avvenuta solo in data 17.01.2025, deve pertanto ritenersi effettivamente tardiva, a nulla rilevando che si tratti dalla prosecuzione del medesimo processo, in origine instaurato davanti al Tribunale di Perugia. Nè possono ritenersi applicabili i principi enunciati dai Giudici di legittimità nelle sentenze n. 16166/2021 e n. 26288/2023 invocate dai ricorrenti, in quanto dettati con riguardo alla particolare ipotesi della “riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente” (sottolineatura aggiunta), ipotesi nella specie non ricorrente, trattandosi di riassunzione da effettuarsi davanti a giudice diverso.
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 7 Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.c. poichè riassunto oltre i termini di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo secondo i valori medi per le sole fasi di studio ed introduttiva, scaglione da € 5.201 a € 26.000, vengono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
DICHIARA estinto il processo;
CONDANNA i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta costituita che si liquidano in € 1.696,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge.
Si comunichi alle parti costituite.
Siena, 13/04/2025
Il Giudice OP
(dott. Carla Maglioni)
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 8