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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/04/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Dedato Gisella Presidente relatore
Dott. Staglianò Giuseppe Consigliere
Dott.ssa Garufi Caterina Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 7138 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, , rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Palma Stefano, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Costanza Dino e dall'Avv. CP_1
Boschi Alessandro, come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7387/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29/04/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione notificato in data 3.5.2017 nella qualità di erede CP_1 del padre , chiedeva, previa declaratoria della natura di negozio Per_1 misto con donazione della compravendita in data 9.11.2007 ed imputazione per collazione delle donazioni percepite dalle convenute per € 281.975,24 e di quella percepita da in riferimento all'atto pubblico Parte_2 del 2.3.1984, determinarsi il valore complessivo della massa ereditaria, con conseguente scioglimento della comunione e formazione delle singole quote, e condanna delle convenute alla corresponsione in suo favore r.g. n. 1 dell'importo di sua spettanza in relazione alla sua quota, per complessivi € 305.520,95; si costituivano in giudizio e Parte_2 Parte_1 che, nel chiedere il rigetto dell'avversa domanda, spiegavano
[...] domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del costo derivato dalla mancata assistenza, da parte dell'attrice, al de cuius, sig.
e la conseguente detrazione di tale importo dalla massa Persona_2 attiva dell'eredità. In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio diretta alla quantificazione ed alla verifica del patrimonio mobiliare del sig. alla data di apertura della Persona_2 successione, ed altra consulenza tecnica d'ufficio diretta alla determinazione del valore di mercato, alla data del 6.12.2013, dei beni immobili oggetto di donazione in favore della convenuta Parte_2 acquisiti gli elaborati peritali (poi integrati da successivi chiarimenti) e rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2020 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020) allorquando la causa, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio delle memorie conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono. La domanda proposta nell'ambito del presente giudizio dall'attrice risulta parzialmente fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente si osserva che alcuna comunione ereditaria, di cui ordinare lo scioglimento, pare ravvisabile nella fattispecie in esame, avente invece ad oggetto la reintegra ed il riequilibrio della quota della odierna attrice (liquidata dalle coeredi nel minor importo di € 57.149,29) rispetto all'effettiva consistenza del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione;
in secondo luogo si osserva che, ai fini della esatta ricostruzione e determinazione dell'ammontare del relictum, l'attrice chiede l'imputazione alla massa ereditaria delle donazioni ricevute dalla sorella ed in particolare della donazione del Pt_2
2.3.1984 e di quella del 9.11.2007, previa declaratoria della natura di negozio misto con donazione della compravendita stipulata in tale data. Con riferimento alla prima donazione, si rileva che, effettivamente, con atto pubblico del 2.3.1984 a rogito del notaio da Roma, Persona_3
e donavano alla figlia la Persona_2 Parte_1 Pt_2 nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, alla via Carmagnola, n. 164, int. 2 e relative pertinenze, riservandosene il diritto di usufrutto e senza dispensa da collazione (cfr. art. 3, ultimo capoverso, laddove le parti espressamente dichiaravano che “…la donazione viene fatta in conto successione…”); deve, pertanto, ai fini della corretta ricostruzione della massa ereditaria, essere imputato alla stessa il valore, alla data di r.g. n. 2 apertura della successione, del 50% della piena proprietà del cespite sopra menzionato (la residua quota del 50% di nuda proprietà non entra nell'asse ereditario del sig. essendo stata fatta oggetto di donazione Pt_2 da parte della madre, , valutato, in sede di consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio, nel complessivo importo di € 165.500,00 alla data di apertura della successione. Pure fondata la domanda di declaratoria di negozio misto con donazione della compravendita del 9.11.2007 con cui i coniugi Per_2
e alienavano alla figlia ed al marito
[...] Parte_1 Pt_2 della stessa, sig. la proprietà dell'appartamento sito in Controparte_2
Roma, alla via Carmagnola, n. 164, int. 3 e del locale ad uso magazzino posto al piano seminterrato, riservandosene il diritto di usufrutto con clausola di reciproco accrescimento, al prezzo complessivo di € 125.000,00; l'evidente sproporzione tra il prezzo d'acquisto pagato dagli acquirenti (€ 125.000,00) e l'effettivo valore di mercato dei beni alla data della compravendita del 9.11.2007, come definitivamente accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che ha quantificato in complessivi € 338.000,00 il valore degli immobili in oggetto a quella data;
la presenza di due testimoni alla stipula dell'atto di compravendita;
il rapporto di stretta parentela tra i contraenti (genitori e figlia) ed il sostanziale mantenimento della precedente situazione possessoria degli immobili (nei quali hanno continuato a convivere i venditori e l'acquirente, come da certificazione anagrafica in atti) sono chiari sintoni rivelatori della natura atipica della compravendita del 9.11.2007, in quanto integrante una fattispecie negoziale mista tra compravendita (per la parte di prezzo effettivamente pagato) e donazione (per la parte di valore del bene eccedente l'importo del prezzo pagato) (..) Deve, pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea sul punto, essere imputato per collazione alla massa ereditaria il valore di tale donazione, corrispondente (previa detrazione dell'importo pagato a titolo di prezzo) ad ¼ del valore del cespite, stante l'acquisto da parte della convenuta in comproprietà al 50% con il sig. Parte_2 CP_2 della quota del 50% del solo padre, sig. quota a sua volta Persona_2 gravata dall'usufrutto della madre;
il valore del bene, valutato alla data di apertura della successione in complessivi € 298.000,00 quanto alla piena proprietà (cfr. gli accertamenti peritali in atti), detratto l'importo di € 125.000,00, incontestabilmente corrisposto a titolo di prezzo d'acquisto (versato su conto cointestato ai soli alienanti), corrisponde all'importo di € 43.250,00 per quanto attiene alla quota di pertinenza di Parte_2 importo da cui dev'essere detratto il presumibile valore dell'usufrutto (accresciutosi in favore della madre, in forza della Parte_1 clausola di cui all'art. 1), incidente nella misura del 50% del valore dell'immobile, tenuto conto dell'età dell'usufruttuaria (65 anni) al momento di apertura della successione;
residua, pertanto, quale r.g. n. 3 ammontare da imputare per collazione alla massa ereditaria in ragione della donazione percepita dalla convenuta dal de cuius, Parte_2
l'importo di € 21.625,00. (..) Per quanto attiene, invece, alla ricostruzione dell'entità del patrimonio mobiliare del sig. alla data del 6.12.2013 Persona_2 soccorrono gli esiti dell'attività peritale svolta in corso di giudizio, ed in particolare della CTU contabile che, previa ricostruzione delle vicende relative alla presentazione di tre distinte dichiarazioni di successione ed analitica disamina dei titoli e rapporti intestati o cointestati al de cuius, ed a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni richieste dalle parti, ha consentito di appurare, sulla base di disamina esaustiva ed analitica (che si omette di trascrivere in questa sede per ragioni di brevità espositiva) che il complessivo ammontare del patrimonio mobiliare del sig. Persona_2 già al netto delle quote del 50% relative alla cointestazione dei rapporti bancari analizzati, era pari ad € 355.311,43; risulta documentalmente dimostrato (cfr. le copie delle disposizioni di bonifico di cui al documento 5 della produzione allegata all'atto di citazione) che alla odierna attrice sia stato corrisposto dalla due coeredi l'importo di € 57.149,29 quale quota dell'eredità in morte del padre . Per_1
Ai fini della ricostruzione del relictum alla data di apertura della successione dovrà, pertanto, essere considerato un ammontare della massa ereditaria riveniente dalla somma di € 355.311,43 (patrimonio mobiliare del de cuius) e dall'ulteriore importo di € 186.625,00 (costituente il donatum in favore di quanto ad € 165.000,00 in Parte_2 relazione alla donazione del 2.3.1984 e, quanto ad € 21.625,00, in relazione alla donazione del 9.11.2007); dall'ammontare così ottenuto dalla sommatoria del relictum e del donatum per il complessivo importo di
€ 541.936,43, dovranno, ai sensi dell'art. 581 c.c., essere formate le quote di spettanza delle tre coeredi in parti uguali, per l'importo di € 180.645,48 ciascuna.
A fronte della comprovata corresponsione, da parte delle due convenute, del minor importo in favore dell'attrice di € 57.149,29 quale quota ereditaria di sua spettanza, risulta parzialmente fondata la domanda di condanna delle stesse al pagamento del residuo importo necessario al fine della esatta computazione della sua quota ereditaria, per il complessivo ammontare di € 123.496,19; la condanna dev'essere pronunciata in solido tra le due convenute, non avendo le stesse formulato alcuna domanda di diversa imputazione in relazione al valore delle donazioni di cui è stata beneficiaria Parte_2
Del tutto irrilevanti le questioni relative alla revoca per ingratitudine, disposta con sentenza del Tribunale di Roma del 21.2.2002, della donazione effettuata dai genitori in favore della odierna attrice con atto pubblico del 2.3.1984 atteso che, per un verso, l'immobile originariamente r.g. n. 4 donato alla figlia è rientrato nel patrimonio dei donanti e, per tale CP_1 motivo, deve essere computato nella massa ereditaria per la quota di spettanza del de cuius (del tutto incongrua la domanda – peraltro inammissibile – svolta dalle convenute in sede di precisazione delle conclusioni per la declaratoria dell'avvenuta donazione dell'immobile in favore dell'attrice) e che, per altro verso, la revoca della donazione per ingratitudine non incide in alcun modo sulla capacità a succedere della odierna attrice, non integrando alcuna delle fattispecie previste dall'art. 463 c.c.; per analoghe motivazioni appare irrilevante, in quanto insuscettibile di esplicare effetti giuridici nella presente fattispecie, la condanna in sede penale subita dall'attrice per i fatti di cui alla sentenza versata in atti dalle due convenute;
si osserva ancora che le due convenute non hanno formulato alcuna domanda relativa alla imputazione alla massa ereditaria delle spese funebri sostenute in occasione della morte del sig.
essendosi limitate alla formulazione della domanda Persona_2 riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla mancata assistenza al padre da parte dell'attrice, danno da porsi in compensazione con il residuo credito della stessa, domanda infondata e meritevole di integrale rigetto per le motivazioni che seguono. Secondo la singolare prospettazione difensiva di parte convenuta, la mancata assistenza (non è chiaro se affettiva o materiale) da parte dell'attrice al padre negli ultimi otto anni della sua vita, coincidenti con il periodo della sua malattia, sarebbe foriera di responsabilità risarcitoria a carico della figlia per un importo (come precisato in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.) pari ad € 60.00 al giorno, per il definitivo ammontare di € 58.400,00. Si osserva in primo luogo che alcun obbligo di assistenza patrimoniale in favore del padre è configurabile in capo all'attrice ai sensi dell'art. 433 c.c., in considerazione dell'ampia capacità patrimoniale di cui lo stesso godeva, attestata proprio dagli accertamenti compiuti in corso di causa sul suo cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare (poi donato/venduto in favore della figlia , sicché non appare Pt_2 configurabile alcuno stato di bisogno tale da giustificare l'insorgenza, in capo alla odierna attrice, dell'obbligo alimentare di cui al menzionato art. 433 c.c.; si osserva ancora che alcun obbligo di assistenza morale o affettiva pare configurabile a carico dell'attrice, non potendosi ipotizzare un obbligo della stessa di frequentazione o di affetto nei confronti del padre, mentre del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 315 bis, ultimo comma, c.c. (fattispecie in relazione alla quale difetta pure la legittimazione ad agire delle odierne convenute), non essendo stato dimostrato alcun comportamento irrispettoso nei confronti del padre da parte dell'attrice (sono, del resto, le stesse convenute a lamentarne la mancata frequentazione dei genitori da un lungo lasso di tempo, mentre del tutto irrilevante ed anacronistico appare, in relazione ai fatti di causa,
r.g. n. 5 l'episodio di cui alla sentenza penale di condanna, risalente al luglio del 1995), mentre l'obbligo di contribuzione al mantenimento della famiglia risulta insussistente e non configurabile in relazione al figlio che da decenni abbia cessato la propria convivenza con il nucleo familiare d'origine. La domanda riconvenzionale, inoltre, risulta totalmente generica e sfornita della compiuta allegazione degli elementi e dei fatti costitutivi sui quali dovrebbe trovare il proprio fondamento sia in relazione ai concreti riferimenti temporali che per quanto attiene alla concreta individuazione del pregiudizio subito (lacune non colmabili con la generica capitolazione istruttoria, già rigettata con ordinanza del 16.6.2018).
Deve, pertanto, in parziale accoglimento della domanda, essere dichiarata la natura di negozio misto con donazione in favore di Parte_2 della compravendita del 9.11.2007 a rogito del notaio
[...] Per_4 da Roma e, previa determinazione in complessivi € 541.936,43 del complessivo valore della massa ereditaria riveniente dalla successione in morte del sig. da suddividersi tra le tre coeredi Persona_2 [...]
e in quote uguali, essere CP_1 Parte_2 Parte_1 pronunciata condanna delle convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di controparte, del complessivo importo di € 123.496,19 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli accessori di legge.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione, in ragione di metà, delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, unitamente a quelle di CTU, liquidate con separato decreto.” Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- in parziale accoglimento della domanda, dichiara la natura di negozio misto con donazione in favore di della Parte_2 compravendita del 9.11.2007 a rogito del notaio da Roma e Per_4 determina in complessivi € 541.936,43 il valore del la massa ereditaria riveniente dalla successione in morte del sig. da Persona_2 suddividersi tra le tre coeredi e CP_1 Parte_2
in quote uguali;
Parte_1
- condanna le convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di controparte, del complessivo importo di € 123.496,19 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna le convenute al pagamento, in solido tra loro, di metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 9.964 ,00 in favore di contro parte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e spese di CTU, liquidate con separati decreti;
r.g. n.
6 - compensa tra le parti le restanti spese.” Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“- accertare e dichiarare in via principale che al momento dell'apertura della successione non vi era relictum relativo al patrimonio immobiliare del de cuius e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, nulla è dovuto dalle appellanti, a tale titolo, all'appellata;
- accertare e dichiarare, in via subordinata, che anche il donatum della nuda proprietà sia dell'appartamento al piano rialzato, interno 1, che del locale magazzino al piano seminterrato, distinto con l'interno lettera
“A”, siti in Roma, in Via Carmagnola, n. 164, ricevuti in donazione dalla qui appellata con atto a rogito Notaio di Roma, datato CP_1 Per_3
2.3.1984, Rep. 9232 / Racc. 2109, ex art. 737 c.c., debbano essere conferiti alla massa ereditaria del de cuius deceduto in Roma, in Persona_2 data 6.12.2013, per il valore accertato in CTU a tale data del 6.12.2013 pari ad € 298.000,00 e per la quota parte del 50% spettante allo stesso de cuius per l'importo di € 149.000,00 da acquisire così alla massa ereditaria unitamente all'altro valore immobiliare di € 165.000,00 dell'appellante già acquisito, e sancire così, in riforma dell'impugnata Parte_2 sentenza, il nuovo riparto come qui dedotto nel secondo motivo di appello, e di conseguenza:
• l'appellante deve alla sorella appellata Parte_2 [...] solo la somma a differenza tra i due donatum immobiliari CP_1
(doc. 2 e 3) pari all'importo di € 5.333,34 (€ 55.000,00 - € 49.666,66);
• condannare l'appellata al pagamento in favore della CP_1 madre appellante della somma di € 49.666,66 Parte_1 pari alla quota parte di un terzo del 50% del valore del donatum ricevuto dal de cuius (€ 298.000,00 x 50%= € 149.000,00:3=€ 49.666,66) con donazione del 1984, Rep. 9232/Racc. 2109 (doc. 2);
- accertare e dichiarare che non vi è stata donazione indiretta in favore dell'appellante per € 21.625,00 derivante Parte_2 dall'atto di compravendita del 9.11.2007 in quanto, i coniugi SI.ri e , hanno venduto la nuda proprietà, ai Persona_2 Parte_1 coniugi SI.ri e sia Parte_2 Controparte_2 dell'appartamento al piano rialzato, interno 1, che del locale magazzino al piano seminterrato, distinto con l'interno lettera “A”, siti in Roma, in Via Carmagnola, n. 164;
- accertare e dichiarare che l'appellata con il suo CP_1 comportamento, ha violato il disposto di cui all'art. 315 bis, ultimo comma, Codice Civile, perché non ha rispettato il padre de cuius in Persona_2 quanto non ha prestato alcuna assistenza al medesimo padre, né materiale né morale e, di conseguenza, come dedotto qui nel quarto motivo di r.g. n. 7 appello, condannarla al pagamento della somma di € 58.400,00 in favore delle appellanti a titolo di indennità per sua quota-parte assistenza non effettuata (€ 175.200,00 : 3 = € 58.400,00) e/o quota-parte rimborso somma risparmiata dalle stesse appellanti per aver effettuato, come noto, interamente l'assistenza al de cuius, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
- accertare e dichiarare dovute le spese di CTU sostenute nel giudizio di 1° grado in ragione della metà a carico delle parti in causa e non per intero solo a carico delle appellanti come da sentenza Parte_3 impugnata, con condanna così dell'appellata al pagamento della metà di dette spese di CTU nella misura di € 5.381,74, importo già versato a tale titolo alla stessa appellata dalle medesime appellanti CP_1
come da relativa scrittura privata (doc. 5); Parte_4
- accertare e dichiarare che della somma di € 2.709,86, a titolo di spese funebri sostenute dalle appellanti per il de cuius un Persona_2 terzo è da porre anche a carico dell'appellata e, di CP_1 conseguenza, condannarla al pagamento del relativo importo di € 903,28 (€ 2.709,86:3) in favore delle appellanti stesse;
- accertare e dichiarare compensate le spese di giudizio di 1° grado, tenuto conto sia del comportamento processuale delle stesse appellanti in quel giudizio che delle maggiori somme richieste da parte attrice rispetto a quanto poi accertato in sentenza, con condanna così dell'appellata alla restituzione dell'importo di € 9.964,00 oltre spese generali, IVA e CAP già versato a tale titolo alla stessa appellata dalle medesime CP_1 appellanti come da relativa scrittura privata (doc. 5); Parte_4
- accertare e dichiarare che le spese per la registrazione della sentenza di 1° grado qui impugnata è da intendersi compensate tra le stesse parti, cioè per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta, con ripetizione di quanto versato in più a tale titolo. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa. Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente causa rientra nello scaglione da € 52.000,00 sino ad € 260.000,00 per un Contributo Unificato pari ad € 1.138,50.”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“In Via Preliminare, in ragione di quanto eccepito preliminarmente nell'atto che precede, dichiarare inammissibile il gravame cui qui si resiste attesa la manifesta novità delle domande articolate ex adverso;
Sempre in via preliminare, avuto riguardo al disposto dell'art. 342 c.p.c. - a mente del quale l'appellante deve indicare le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata - dichiarare inammissibile, anche sotto tale profilo, l'appello coltivato dalle SI.re ed Parte_1 Parte_2
Ancora in via preliminare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, dal momento che le censure svolte ex adverso non r.g. n. 8 possono dirsi idonee a dar luogo ragionevolmente alla richiesta riforma parziale della pronuncia gravata;
Ulteriormente in via preliminare, anche alla luce dell'accordo inter partes in data 28.5.2021, accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla domanda riconvenzionale svolta anche in questa sede dalle Appellanti;
In Via Principale, nel merito, rigettare l'appello interposto ex adverso in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma delle statuizioni tutte rese dal Tribunale Ordinario di Roma all'atto di rendere la sentenza gravata. In Via subordinata, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalle Appellanti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese violazioni dell'art. 315 bis c.c. genericamente evocate dalle Appellanti. Con condanna delle Appellanti oltre che al pagamento di compensi professionali e spese di lite del presente grado di giudizio, del risarcimento ex art. 96 cpc, attesa la manifesta temerarietà del gravame interposto, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di Giustizia.” La causa, all'udienza del 16 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente all'esame dei motivi di appello deve esaminarsi, anche tenuto conto dell'eccezione sul punto svolta dall'appellata, la scrittura privata stipulata dalle parti in data 28 maggio 2021, al fine di stabilire se in essa sia riscontrabile l'acquiescenza sia pure parziale alla sentenza qui impugnata. Con tale scrittura, le parti, dopo aver richiamato la parte dispositiva della sentenza, premettono di voler addivenire “ad un parziale componimento bonario della vicenda, ferme le rispettive riserve di gravame espresse da entrambe, con – in particolare – le SI.re e Pt_1 Pt_5
(convenute nel proc. n. R.G. 33051/2017) intenzionate a proporre appello per la parte di sentenza che non ha considerato la donazione d'immobile effettuata nel 1984 anche in favore di ed aver considerato CP_1 negozio misto a donazione l'atto di compravendita del 2007”. Tanto premesso, hanno convenuto l'obbligo di e Parte_1 di di corrispondere a i seguenti importi: - € Parte_2 Parte_6
61,287,85 “pari al residuo avere della stessa sui valori mobiliari formanti l'attivo ereditario caduto in successione ed oggetto del contenzioso predetto”, oltre € 747,87 a titolo di interessi;
-€ 5.381,74 a titolo di rimborso della quota parte delle spese di C.T.U. anticipate da Parte_6
- € 9964,00 a titolo di spese di lite, da corrispondere ai legali di
[...]
Pt_6
Hanno specificato che il pagamento delle spese di lite e di C.T.U. viene effettuato “salvo esito giudizio di appello, che dovesse riformare in r.g. n. 9 favore delle predette SI.re e di , le Parte_1 Parte_2 spese di giudizio e le spese di C.T.U.”. Ebbene, le odierne appellanti con la scrittura de qua hanno espresso la volontà di comporre in via bonaria, sia pure parzialmente, la vicenda, riservandosi esclusivamente la facoltà di proporre impugnazione alla “parte di sentenza che non ha considerato la donazione d'immobile effettuata nel 1984 anche in favore di ed aver considerato negozio misto a CP_1 donazione l'atto di compravendita del 2007”. Pertanto, in tale scrittura è ravvisabile l'acquiescenza da parte delle odierne appellanti al capo di sentenza che ha rigettato le domande riconvenzionali dalle stesse proposte.
Per quanto fin qui detto, i motivi di appello attinenti al rigetto delle domande riconvenzionali non verranno esaminati, perché inammissibili ai sensi dell'art. 329 c.p.c., secondo cui l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. Così delimitato il thema decidendum, si esamineranno solo i motivi di appello relativi al mancato inserimento nella massa ereditaria della donazione effettuata nel 1984 in favore di e alla CP_1 qualificazione di negozio misto a donazione dell'atto di compravendita del 2007.
Il primo motivo di appello è infondato. Il Tribunale dopo avere determinato il valore del relictum, costituito dal patrimonio mobiliare, ha effettuato la riunione fittizia (operazione meramente contabile) tra il relictum, costituito dal denaro, e il donatum, senza inserire in quest'ultimo la donazione effettuata in favore di nel 1984, in quanto revocata per ingratitudine con Persona_5 sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che l'immobile oggetto di donazione è rientrato nella massa ereditaria. Ad avviso delle appellanti la ricostruzione è errata, in quanto nessun rilievo avrebbe dovuto essere attribuito alla revoca per ingratitudine, in quanto l'immobile donato era entrato a far parte del patrimonio di e le successive vicende, che hanno Persona_6 comportato il rientro dell'immobile nel patrimonio del donante, non avrebbero potuto influire, dovendo trovare applicazione, in via analogica, la norma di cui all'art. 746, secondo comma, c.c., secondo cui “Se l'immobile è stato alienato o ipotecato la collazione si fa soltanto con l'imputazione”. La censura è infondata. In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella r.g. n. 10 formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del
“relictum” e del “donatum” al momento dell'apertura della successione. In ragione della ratio dell'istituto della collazione -equilibrio e parità di trattamento tra i condividenti- e della sua finalità, tesa alla ricostruzione dell'asse ereditario tenendo conto anche del donatum, non può tenersi conto, nella ricostruzione della massa ereditaria, degli immobili donati, ove questi, all'esito del giudizio di revocazione per ingratitudine, siano rientrati nel patrimonio del donante, in quanto non può trovare applicazione l'art. 746, secondo comma, c.c., la cui finalità è quella di ricostruire la massa con i beni donati, o, nell'ipotesi in cui siano stati alienati, con il loro valore. Nel caso di specie, invece, non si deve ricostruire la massa ereditaria con l'imputazione del valore del bene donato (costituente la finalità della collazione), in quanto l'immobile donato, all'esito della revoca per ingratitudine, è già rientrato nella massa ereditaria. Con ulteriore motivo di appello, le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha qualificato come “negozio misto a donazione” l'atto di compravendita del 9.11.2007 per essere stato previsto, quale corrispettivo, l'importo di € 125.000,00, decisamente inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile, quantificato dal consulente in € 338.000,00. Hanno dedotto che con l'atto su citato è stata alienata solo la nuda proprietà dell'immobile, donde nessuna sproporzione avrebbe potuto ravvisarsi fra il corrispettivo corrisposto e il valore di mercato della nuda proprietà dell'immobile. Il consulente, infatti, aveva calcolato in € 338.000,00 il valore della piena proprietà dell'immobile, donde, il valore della nuda proprietà, anche tenuto conto dell'età degli usufruttuari (rispettivamente 65 e 70 anni) non poteva che essere decisamente più basso, così annullando quella notevole sproporzione individuata dal Tribunale.
La censura è fondata. Il Tribunale ha ritenuto che con l'atto di compravendita del 9.11.2007 con cui i coniugi e hanno alienato alla Persona_2 Parte_1 figlia ed al marito della stessa, sig. la Pt_2 Controparte_2 proprietà dell'appartamento sito in Roma, alla via Carmagnola, n. 164, int. 3 e del locale ad uso magazzino posto al piano seminterrato, riservandosene il diritto di usufrutto con clausola di reciproco accrescimento, al prezzo complessivo di € 125.000,00, fosse stata realizzata una vendita con donazione, per le seguenti ragioni: - l'evidente sproporzione tra il prezzo d'acquisto pagato dagli acquirenti (€ 125.000,00) e l'effettivo valore di mercato dei beni alla data della compravendita del 9.11.2007, pari a € 338.000,00; - la presenza di due testimoni alla stipula dell'atto di compravendita;
- il rapporto di stretta parentela tra i contraenti (genitori e r.g. n. 11 figlia) ed il sostanziale mantenimento della precedente situazione possessoria degli immobili (nei quali hanno continuato a convivere i venditori e l'acquirente, come da certificazione anagrafica in atti). In forza di ciò, ha imputato per collazione alla massa ereditaria il valore di tale donazione, ritenendola corrispondente, previa detrazione dell'importo pagato a titolo di prezzo, ad ¼ del valore del cespite, avendo acquistato in comproprietà al 50% con il sig. la Parte_2 CP_2 quota del 50% del solo padre, sig. quota a sua volta gravata Persona_2 dall'usufrutto della madre. Pertanto, tenuto conto del valore della piena proprietà del bene al momento dell'apertura della successione, pari a € 298.000,00, detratto l'importo di € 125.000,00 ,corrisposto a titolo di prezzo d'acquisto, ha ritenuto che la quota di pertinenza di fosse pari a € Parte_2
43.250,0 e da essa ha detratto il presumibile valore dell'usufrutto (accresciutosi in favore della madre, in forza della Parte_1 clausola di cui all'art. 1), incidente nella misura del 50% del valore dell'immobile, tenuto conto dell'età dell'usufruttuaria (65 anni) al momento di apertura della successione, quantificato in € 21.625,00, e dunque, ha imputato per collazione alla massa ereditaria la somma di € 21.625,00. Ebbene, il Tribunale, nel determinare il valore di mercato dell'immobile, al fine di stabilire la sussistenza o meno di una notevole sproporzione fra esso e il corrispettivo corrisposto, non ha tenuto conto del fatto che l'oggetto del trasferimento era stata la nuda proprietà, nonostante poi nel determinare l'imputazione per collazione della somma donata ha attribuito rilievo a tale circostanza. Tanto detto, si osserva che, tenuto conto dell'oggetto del trasferimento (nuda proprietà), e del suo valore, da calcolarsi secondo l'indicazione del Tribunale, che non ha costituito oggetto di censura, nel 50% del valore dell'immobile, dunque in € 169.000,00 (338.000,00 diviso 2), non si ravvisa quella notevole sproporzione fra il valore dell'immobile e il prezzo corrisposto che deve sussistere per poter desumere la vendita mista a donazione. Ed invero, nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. In sostanza, la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo all'uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d'entità significativa, oltre,
r.g. n. 12 evidentemente, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò nonostante voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo. Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, non dovrà imputarsi per collazione alla massa ereditaria la somma di € 21.625,00, con la conseguenza che bisogna determinare in complessivi € 520.311.43 (€ 541.936,43 - € 21.625,00) il valore della massa ereditaria riveniente dalla successione in morte del sig. Per_2
da suddividersi tra le tre coeredi e
[...] CP_1 Parte_2
in quote uguali, e. per l'effetto, condannare le odierne Parte_1 appellanti al pagamento, in solido tra loro ed in favore di controparte, del complessivo importo di € 116.287.85 ( € 173.437,14 ( pari al terzo di € 520.311.43) - € 57.149,29 ( importo già corrisposto dalle appellanti all'appellata prima del giudizio di primo grado), oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo. In ragione dell'esito complessivo del giudizio, si compensano le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale;
- in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe:
- determina in complessivi € 520.311,43 il valore della massa ereditaria riveniente dalla successione in morte del sig. Per_2
da suddividersi tra le tre coeredi (
[...] CP_1 Parte_2
e in quote uguali, e, per l'effetto,
[...] Parte_1 condanna e al pagamento, in Parte_2 Parte_1 solido tra loro ed in favore di detratto l'importo di € CP_1
57.149,29 già corrisposto, del complessivo importo di € 116.287.85, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
- Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
- Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 13