TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3510/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed iscritta al n. R.G.
3510/2016, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Gennaro e dal ricorrente stesso C.F._2
, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, elettivamente Parte_1 domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gennaro sito in Rosolini (Sr), via Manzoni n. 20;
RICORRENTI
e
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Gennaro e C.F._4 Parte_1 anche in proprio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Gennaro sito in Rosolini (Sr), via Manzoni n. 20;
INTERVENIENTI AD ADIUVANDUM
contro
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato Controparte_3 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Michele La Runa, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 141/C;
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in data 20.07.2016 in uno al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti, e , hanno chiamato in Parte_1 Parte_2 giudizio, avanti all'intestato Tribunale di Siracusa, il avanzando le Controparte_3
seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del ricorso:
- Accertare che il Comune di , senza averne titolo ha occupato parte dei fondi di Controparte_3
proprietà dei ricorrenti siti in identificato al NCT - sezione di Siracusa- al foglio 2, Controparte_3
particelle nn. 54 e 90, per complessivi a. 19.94, realizzandovi costruzioni che custodiscono impianti industriali per il sollevamento idrico collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici;
- per l'effetto condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi ed a restituire il CP_3
predetto fondo per cui è ricorso oggi occupato sine titulo, in favore dei ricorrenti legittimi proprietari, consegnandolo libero da persone e cose determinando per l'effetto termini e modalità di rilascio;
- Accertare e dichiarare che spetta ai ricorrenti l'indennità di occupazione sine titulo da determinare facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo medio annuale del cespite usurpato sulla base dei valori medi di locazione e delle caratteristiche del fondo oggetto di causa, da corrispondere per l'intero periodo di occupazione sine titulo che si protrae da oltre tredici anni, oltre le ulteriori indennità di occupazioni annuali a scadere fino all'effettivo rilascio nell'ammontare che il Giudice determinerà in corso di giudizio anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal maturare di ogni singola annualità.
Per l'effetto condannare il a corrispondere ai ricorrenti la detta Controparte_3
indennità di occupazione sine titulo determinata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola annualità fino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto l'illegittimo operato del resistente CP_3
in quanto questo ultimo provvedeva ad occupare sine titulo il proprio stacco di terreno - in comunione con altri, come ubicato nel comune di , identificato al N.C.T., sezione di Siracusa, al Controparte_3
foglio 2, particelle nn. 54 e 90 - già dall'anno 2003 come da ordinanze n. 36/2003 e n. 7 del
24.03.2004, nonché ordinanza sindacale n. 23/2007, realizzandovi un impianto per la ricerca di fonti per l'approvvigionamento idrico da destinare al consumo umano, ovverosia “n. 3 costruzioni che custodivano impianti industriali collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici”; il tutto privando i ricorrenti della possibilità di utilizzare il predetto bene.
CP_ Gli stessi hanno evidenziato, inoltre, che l' resistente, di fronte all'operata occupazione temporanea, non ha mai corrisposto alcuna indennità, né ha mai emanato un provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001; altresì, hanno fatto presente di aver impugnato innanzi al TAR di Catania, con ricorso iscritto al Reg. Generale 3335/2007, la citata ordinanza sindacale n. 23/2007, nonché la successiva ordinanza integrativa alla prima n. 25 del 17.09.2007, anche al fine di chiedere l'annullamento di tutti gli atti prodromici e precedenti ovverosia le ordinanze n. 36 del 3.7.2003 e n. 7 del 24.4.2004, asseritamente non comunicate e conosciute solo a seguito della comunicazione dell'ordinanza n. 23 in data 17.08.2007.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto, Controparte_3 in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, ha chiesto il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183, rilevando, sul punto, l'insussistenza dei presupposti per il procedimento sommario ex art. 702 c.p.c.; inoltre, in via pregiudiziale di rito, ha chiesto sospendersi la causa in attesa della definizione del giudizio amministrativo pendente avanti al Catania, r.g. n. 3335/2007; nel merito, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda per CP_5
infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Nelle more del giudizio sono intervenuti, ad adiuvandum, i sigg.ri e CP_1 CP_2
, i quali deducendo di essere comproprietari dello stesso appezzamento di terreno appena
[...]
sopra citato dai ricorrenti principali per cui è ricorso, hanno così concluso:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del ricorso:
- Accertare che il Comune di , senza averne titolo ha occupato parte dei fondi di Controparte_3
proprietà dei ricorrenti siti in identificato al NCT - sezione di Siracusa- al foglio 2, Controparte_3
particelle nn. 54 e 90, per complessivi a. 19.94, realizzandovi costruzioni che custodiscono impianti industriali per il sollevamento idrico collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici;
- per l'effetto condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi ed a restituire il CP_3
predetto fondo per cui è ricorso oggi occupato sine titulo, in favore dei ricorrenti legittimi proprietari
e quindi anche dei sottoscritti intervenienti, consegnandolo libero da persone e cose determinando per l'effetto termini e modalità di rilascio;
- Accertare e dichiarare che spetta ai ricorrenti l'indennità di occupazione sine titulo da determinare facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo medio annuale del cespite usurpato sulla base dei valori medi di locazione e delle caratteristiche del fondo oggetto di causa, da corrispondere per l'intero periodo di occupazione sine titulo che si protrae da oltre tredici anni, oltre le ulteriori indennità di occupazioni annuali a scadere fino all'effettivo rilascio nell'ammontare che il Giudice determinerà in corso di giudizio anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal maturare di ogni singola annualità.
Per l'effetto condannare il a corrispondere ai ricorrenti e quindi anche Controparte_3
dei sottoscritti intervenienti, la detta indennità di occupazione sine titulo determinata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola annualità fino all'effettivo soddisfo.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In via istruttoria, disposto il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., sono stati concessi i termini 183, VI co., c.p.c., ed assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini di giudizio - prova per testi formulata da parte attrice nonché C.T.U. mediante la nomina del professionista Ing. sui quesiti formulati da parte attrice in seno alla seconda memoria Persona_1
ex art. 183, VI co., c.p.c. - la causa è stata dapprima rinviata per la decisione ex art. 190 c.p.c., nonché successivamente rimessa sul ruolo giusta ordinanza in data 29.06.2022 “al fine di acquisire il provvedimento giudiziale conclusivo del superiore procedimento e ogni ulteriore provvedimento utile per l'istruzione della causa – allo stato non completa – ivi incluso es. l'eventuale provvedimento di acquisizione sanante”.
All'udienza del 13.06.2024, la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
*************
Tanto premesso, la domanda è fondata secondo le motivazioni che seguono.
L'occupazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti da parte del Comune di trova Controparte_3 esclusivo fondamento nell'ordinanza sindacale n. 7/2004 nonché nell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità n. 23/2007.
Ciò risulta non solo dalla documentazione in atti ma anche dalle ammissioni della stessa parte resistente riportate nei relativi atti difensivi, ove lo stesso Comune di ha evidenziato Controparte_3
di essersi immesso nel possesso delle proprietà delle parti ricorrenti-intervenienti (censiti all'Agenzia del Territorio, al foglio 2, ex Siracusa, particelle nn. 54 e 90), in maniera non definitiva in forza di una ordinanza di occupazione temporanea con provvedimento “extra ordinem”, al fine di ovviare ad una situazione “che riveste i caratteri di eccezionale gravità ed urgenza che investono la salute e
l'igiene pubblica della popolazione in relazione all'inaccettabile rischio per l'approvvigionamento idrico”.
L'ordinanza n. 23/2007 in discussione ha peraltro previsto, per le ragioni di pubblica utilità ivi indicate, stante la evidenziata necessita di risanare l'acquedotto del comune di , Controparte_3
l'avvio di “contatti con i proprietari delle aree finalizzati alla bonaria definizione dei corrispettivi della occupazione provvisoria e nel rispetto del principio generale dell'Ordinamento di tutela della proprietà privata”, almeno sino al completamento dell'“iter di verifica della qualità delle acque estraibili dai nuovi punti di captazione” - il quale “impedisce allo stato di procedere all'espropriazione nelle forme ordinarie e/o d'urgenza e di cui al T.U. sulle espropriazioni, essendo possibile che al suo esito le acque prelevate non abbiano le caratteristiche che la rendano idonee al consumo umano con conseguente inidoneità delle aree individuate al assolvere allo scopo prefissato”,
Tuttavia, l'efficacia di tale ordinanza n. 23/2007 risulta essere cessata già in data 11.10.2008 in quanto intrapresa “con decorrenza dall'immissione in possesso e per tutto il tempo necessario per legge alla definizione dell'iter per la valutazione della qualità dell'acqua ai fini del consumo umano presuntivamente indicato in un periodo continuativo di gg. 365, salva proroga”; il tutto considerando la validità temporale della citata ordinanza sindacale - il cui dies a quo coincide con la data di immissione in possesso avvenuta in data 11.10.2007 (cfr. verbale di consistenza e immissione in possesso temporanea prot. n. 18184, in atti) – e la mancata adozione di un atto di proroga, potendosi considerare l'occupazione successivamente operata del tutto illegittima.
Ciò risulta corroborato dal fatto che parte resistente non ha prodotto alcun atto successivo all'ordinanza sindacale citata al fine di legittimare la proroga dell'occupazione, ribadendo nei propri atti la non definitività del procedimento avviato “non qualificabile come procedura di esproprio”
(cfr. comparsa conclusionale parte resistente).
Pertanto, l'occupazione operata dal Comune di sulle proprietà dei ricorrenti- Controparte_3
intervenienti - consistita di fatto nella realizzazione di costruzioni stabili ove sono stati allocati gli impianti industriali per il sollevamento idrico, come collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici, per le ragioni come sopra evidenziate e riportate nel citato provvedimento sindacale - , risulta sine titulo, considerato altresì che “nessuna procedura espropriativa (…) è stata mai attivata dal ” come ha dato atto Controparte_3
lo stesso comune resistente (cfr. memoria n. 1 parte resistente). Sul punto è dirimente il comportamento del resistente il quale ha reiterato di fatto la condotta CP_3 inizialmente giustificata dal fine pubblicistico di cui all'ordinanza n. n. 23/2007, purtuttavia senza adottare gli opportuni e successivi provvedimenti del caso (proroga e/o avvio della procedura espropriazione del sito già occupato).
Tra l'altro, circa la mancata proroga dell'ordinanza sindacale di occupazione temporanea e sul diritto dei resistenti ed intervenienti all'indennità di occupazione, si segnalano sul punto gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione secondo i quali: “La proroga legale del termine dell'occupazione d'urgenza opera nonostante si sia già verificata l'irreversibile trasformazione dell'area occupata, sicché, fino a quando tale termine originario o prorogato non sia spirato, il proprietario null'altro può pretendere se non la corresponsione della relativa indennità ed è sempre possibile l'emanazione del decreto di espropriazione di un'area che continua ad appartenere all'originario proprietario” (Cassazione civile , sez. I , 16/12/2019 , n. 33227; Cassazione civile , sez. I , 30/09/2016 , n. 19601).
Inoltre, è risultata documentalmente provata – nonché incontestata da parte resistente - la risalenza della predetta occupazione ancor prima dell'ordinanza n. 23/2007, e così almeno dal 2005, come risulta dalla ordinanza n. 7/2004 (cfr. all. 4 di parte ricorrente) - ove l'occupazione veniva già disposta per il tempo necessario ad effettuare le ricerche delle fonti idriche “e, comunque, non oltre mesi sei dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del - , questo ultimo da intendersi CP_3
quale atto prodromico alla citata ordinanza sindacale n. 23/2007 emessa dal sindaco del Comune di per "l'occupazione temporanea parziale dei terreni censiti dall''agenzia del territorio Controparte_3 al foglio 2 ex Siracusa particelle 54 e 90”.
Orbene, stante l'accertata persistenza dell'occupazione sine titulo dei predetti terreni da parte resistente, lo stesso va condannato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a CP_3 Controparte_3
restituire i predetti stacchi di terreno in favore dei legittimi proprietari ricorrenti-intervenienti, consegnandoli liberi da persone e cose, nonché condannato al pagamento, in favore di questi ultimi, dell'indennità di occupazione dall'anno 2005 e sino ad effettiva riconsegna, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Sul punto valgano le considerazioni del nominato C.T.U. il quale ha evaso il mandato conferito in ordine ai quesiti di parte attrice, come riportati nella memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. e formulati nei seguenti termini: proceda il C.T.U. “a descrivere lo stato dei luoghi oggetto di causa e le opere ivi esistenti realizzate dal Comune di durante il periodo di occupazione sine titulo e CP_3 per l'indicazione mediante computo metrico estimativo degli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi, oltreché per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di occupazione sine titulo secondo il valore locativo medio annuale del cespite occupato sulla base dei valori medi di locazione e delle caratteristiche del fondo oggetto di causa, da commisurare all'intero periodo di occupazione sine titulo che si protrae da oltre tredici anni”, affrontando la questione in tre punti separati per maggiore chiarezza espositiva.
Ed invero. Circa la descrizione dei luoghi il C.T.U. ha appurato, a seguito dei sopralluoghi resisi necessari per l'espletamento del mandato, la trasformazione dei luoghi di causa affermando che sugli stessi: “sono presenti le seguenti opere: • N°1 pozzo, denominato “Pozzo N°3”, le cui aree risultano recintate con rete metallica (h=2000mm) e paletti e relativi cancelli per l'accesso (doppia anta avente luce pari a 4000mm). Tale pozzo è interamente posto all'interno della Particella 54. L'area di pertinenza ha una estensione di circa 700mq; • N°1 pozzo, denominato “Pozzo N°2”, le cui aree risultano recintate con rete metallica (h=2000mm) e paletti e relativi cancelli per l'accesso (doppia anta avente luce pari a 4000mm). Tale pozzo è posto in parte all'interno della Particella 54 (circa
300mq) ed in parte all'interno della Particella 90 (circa 400mq). L'area di pertinenza ha una estensione di circa 700mq; • N°1 edificio in muratura adibito a cabina elettrica, anche esso recintato con rete metallica (h=2000mm) e paletti e relativi cancelli per l'accesso (doppia anta avente luce pari a 4000mm). Tale edificio è interamente posto all'interno della Particella 54. L'area di pertinenza ha una estensione di circa 900mq; Dalla visione dei progetti predisposti per la realizzazione delle opere realizzate e a seguito di riscontro in campo, si evince che nel sottosuolo insistono delle condotte in PEAD da De 180 e cavi elettrici che si dipartono dai predetti pozzi e si connettono con il Pozzo N°1 (non oggetto della presente perizia) e con la Cabina Elettrica. In prossimità del Pozzo N°2 le suddette condotte si connettono tra di loro e si collegano al Pozzo N°1 con tubo in PEAD da . Le tubazioni sono posate a circa 1mt di profondità rispetto al Piano di CP_6
Campagna. Tali condotte sono poste lungo il loro percorso e insistono all'interno sia della Particella
54 che della Particella 90. Sempre dalla visione dei progetti e a seguito di riscontro in campo, si evince che affiancate alle tubazioni, sempre a profondità di circa 1mt, insistono anche i cavi elettrici
e di segnali che collegano le apparecchiature elettriche dei pozzi alla cabina elettrica in muratura. I predetti pozzi e la cabina elettrica sono collegati per l'accesso da piste costituite da misto di cava dell'estensione di circa 2800mq (2000mq nella Particella 54 e 800mq nella Particella 90) (…) La restante parte di terreno si presenta in parte con alberi di ulivo e di mandorlo servatici, da lembi di garighe ed in parte incolto.”
Successivamente, lo stesso C.T.U. ha descritto e stimato, mediante computo metrico estimativo, il costo degli interventi ritenuti necessari al fine di rispristinare lo stato dei luoghi ante occupazione, facendo riferimento al "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2019" approvato con D. Ass.
Sicilia n. 4/Gab. del 16/01/2019 e a prezzi per lavorazioni similari” individuando le somme occorrenti nel più probabile importo “quantificabile in € 173.471,29
(centosettantatremilaquattrocentosettantuno/29 EURO) oltre IVA nella misura stabilita dalle leggi vigenti”. (cfr. 17-25 relazione).
Quanto, invece, alla determinazione dell'indennità di occupazione, lo stesso C.T.U., Ing. Per_1
, ha individuato ed applicato il criterio di stima “a paragone”, tenuto conto della superficie
[...]
occupata pari a 11.200,00 mq. del lotto di cui al foglio n. 2, particella n. 54 e 1.435,00 mq. del lotto di cui al foglio 2, particella n. 90, al N.C.T. del Comune di . Utilizzando i valori Controparte_3
agricoli relativi ai predetti terreni - individuati rispettivamente in Euro 0,2268 mq e 0,244 mq
(considerato che sul punto il C.T.U. ha affermato che “Il valore dei terreni ricadenti può essere stimato per comparazione con il valore agricolo medio (VAM), relativo alla coltura delle singole particelle e determinato dalla Commissione Provinciale per l'anno 2005, ovvero sei mesi dopo
l'ordinanza sindacale n.7 del 2004 del di ” (cfr. perizia pag. 27-28) –, il CP_3 Controparte_3
C.T.U. ha calcolato per l'anno 2005 i valori pari ad Euro 2.540,16 e 350,14, per un totale di Euro
2.890,00; pertanto, l'indennità di occupazione temporanea, relativamente all'anno 2005, è stata calcolata riducendo tale ultimo importo ad 1/12 e così per l'importo pari Euro 240,86 (tenuto conto che per l'occupazione temporanea dell'area è dovuta una indennità per ogni anno pari ad 1/12 di quanto spetterebbe nel caso di esproprio dell'area, in conformità a quanto disposto dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001).
Orbene, tale modalità di calcolo assurge a criterio da seguire nel caso di specie per la determinazione della complessiva somma dovuta da parte resistente ai ricorrenti-intervenienti a titolo di indennità di occupazione temporanea, la stessa da calcolarsi, pertanto, in base ai sopra riportati valori per l'anno
2005 e così per i successivi anni di occupazione temporanea e sino alla effettiva restituzione dei citati stacchi di terreno, oltre il pagamento degli accessori ovverosia rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Pertanto, le domanda di parte ricorrente – interveniente vanno interamente accolte, tenuto conto, altresì, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, come sopra riportate, le quali risultano ampiamente condivisibili da questo decidente in quanto scevre da difetti logici o giuridici, nonché fondate su condivisibili criteri di stima e di calcolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia – indeterminabile, complessità bassa - secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per tutte le fasi, tenuto conto del tenore dell'attività difensiva svolta e delle questioni affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3510/2016, così statuisce:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente-interveniente, , Parte_1 [...]
, e , Parte_2 CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto;
- Dichiara l'occupazione sine titulo del Comune di relativamente ai fondi di Controparte_3
proprietà dei ricorrenti-intervenienti, siti in , al N.C.T., sezione di Siracusa, al Controparte_3
foglio 2, particelle nn. 54, per mq. 11.200,00 e mq. 1.435,00 mq per il lotto di cui al foglio 2, particella n. 90;
- Condanna il alla restituzione, nei confronti dei ricorrenti- Controparte_3
intervenienti, libero da persone e cose, del fondo di cui alle particelle nn. 54 e 90, sito in
[...]
, al N.C.T., sezione di Siracusa, al foglio 2, previo ripristino dello stato dei luoghi CP_3
come da elaborato tecnico a firma del C.T.U., Ing. ; Persona_1
- Condanna il al pagamento, nei confronti di , Controparte_3 Parte_1
, e in ragione delle proprie quote, Parte_2 CP_1 Controparte_2 dell'indennità di occupazione temporanea da calcolarsi a partire dall'anno 2005 e sino alla data di effettivo rilascio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come determinata in parte narrativa;
- Condanna il al pagamento delle spese processuali nei confronti Controparte_3
delle parti ricorrenti-intervenienti che si liquidano in complessive Euro 11.424,00 – ivi compreso l'aumento per l'assistenza di più parti -, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed Iva se dovuta come per legge;
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte resistente.
Così deciso in Siracusa, il 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed iscritta al n. R.G.
3510/2016, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Gennaro e dal ricorrente stesso C.F._2
, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, elettivamente Parte_1 domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gennaro sito in Rosolini (Sr), via Manzoni n. 20;
RICORRENTI
e
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Gennaro e C.F._4 Parte_1 anche in proprio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Gennaro sito in Rosolini (Sr), via Manzoni n. 20;
INTERVENIENTI AD ADIUVANDUM
contro
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato Controparte_3 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Michele La Runa, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 141/C;
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in data 20.07.2016 in uno al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti, e , hanno chiamato in Parte_1 Parte_2 giudizio, avanti all'intestato Tribunale di Siracusa, il avanzando le Controparte_3
seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del ricorso:
- Accertare che il Comune di , senza averne titolo ha occupato parte dei fondi di Controparte_3
proprietà dei ricorrenti siti in identificato al NCT - sezione di Siracusa- al foglio 2, Controparte_3
particelle nn. 54 e 90, per complessivi a. 19.94, realizzandovi costruzioni che custodiscono impianti industriali per il sollevamento idrico collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici;
- per l'effetto condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi ed a restituire il CP_3
predetto fondo per cui è ricorso oggi occupato sine titulo, in favore dei ricorrenti legittimi proprietari, consegnandolo libero da persone e cose determinando per l'effetto termini e modalità di rilascio;
- Accertare e dichiarare che spetta ai ricorrenti l'indennità di occupazione sine titulo da determinare facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo medio annuale del cespite usurpato sulla base dei valori medi di locazione e delle caratteristiche del fondo oggetto di causa, da corrispondere per l'intero periodo di occupazione sine titulo che si protrae da oltre tredici anni, oltre le ulteriori indennità di occupazioni annuali a scadere fino all'effettivo rilascio nell'ammontare che il Giudice determinerà in corso di giudizio anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal maturare di ogni singola annualità.
Per l'effetto condannare il a corrispondere ai ricorrenti la detta Controparte_3
indennità di occupazione sine titulo determinata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola annualità fino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto l'illegittimo operato del resistente CP_3
in quanto questo ultimo provvedeva ad occupare sine titulo il proprio stacco di terreno - in comunione con altri, come ubicato nel comune di , identificato al N.C.T., sezione di Siracusa, al Controparte_3
foglio 2, particelle nn. 54 e 90 - già dall'anno 2003 come da ordinanze n. 36/2003 e n. 7 del
24.03.2004, nonché ordinanza sindacale n. 23/2007, realizzandovi un impianto per la ricerca di fonti per l'approvvigionamento idrico da destinare al consumo umano, ovverosia “n. 3 costruzioni che custodivano impianti industriali collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici”; il tutto privando i ricorrenti della possibilità di utilizzare il predetto bene.
CP_ Gli stessi hanno evidenziato, inoltre, che l' resistente, di fronte all'operata occupazione temporanea, non ha mai corrisposto alcuna indennità, né ha mai emanato un provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001; altresì, hanno fatto presente di aver impugnato innanzi al TAR di Catania, con ricorso iscritto al Reg. Generale 3335/2007, la citata ordinanza sindacale n. 23/2007, nonché la successiva ordinanza integrativa alla prima n. 25 del 17.09.2007, anche al fine di chiedere l'annullamento di tutti gli atti prodromici e precedenti ovverosia le ordinanze n. 36 del 3.7.2003 e n. 7 del 24.4.2004, asseritamente non comunicate e conosciute solo a seguito della comunicazione dell'ordinanza n. 23 in data 17.08.2007.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto, Controparte_3 in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, ha chiesto il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183, rilevando, sul punto, l'insussistenza dei presupposti per il procedimento sommario ex art. 702 c.p.c.; inoltre, in via pregiudiziale di rito, ha chiesto sospendersi la causa in attesa della definizione del giudizio amministrativo pendente avanti al Catania, r.g. n. 3335/2007; nel merito, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda per CP_5
infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Nelle more del giudizio sono intervenuti, ad adiuvandum, i sigg.ri e CP_1 CP_2
, i quali deducendo di essere comproprietari dello stesso appezzamento di terreno appena
[...]
sopra citato dai ricorrenti principali per cui è ricorso, hanno così concluso:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del ricorso:
- Accertare che il Comune di , senza averne titolo ha occupato parte dei fondi di Controparte_3
proprietà dei ricorrenti siti in identificato al NCT - sezione di Siracusa- al foglio 2, Controparte_3
particelle nn. 54 e 90, per complessivi a. 19.94, realizzandovi costruzioni che custodiscono impianti industriali per il sollevamento idrico collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici;
- per l'effetto condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi ed a restituire il CP_3
predetto fondo per cui è ricorso oggi occupato sine titulo, in favore dei ricorrenti legittimi proprietari
e quindi anche dei sottoscritti intervenienti, consegnandolo libero da persone e cose determinando per l'effetto termini e modalità di rilascio;
- Accertare e dichiarare che spetta ai ricorrenti l'indennità di occupazione sine titulo da determinare facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo medio annuale del cespite usurpato sulla base dei valori medi di locazione e delle caratteristiche del fondo oggetto di causa, da corrispondere per l'intero periodo di occupazione sine titulo che si protrae da oltre tredici anni, oltre le ulteriori indennità di occupazioni annuali a scadere fino all'effettivo rilascio nell'ammontare che il Giudice determinerà in corso di giudizio anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal maturare di ogni singola annualità.
Per l'effetto condannare il a corrispondere ai ricorrenti e quindi anche Controparte_3
dei sottoscritti intervenienti, la detta indennità di occupazione sine titulo determinata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola annualità fino all'effettivo soddisfo.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In via istruttoria, disposto il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., sono stati concessi i termini 183, VI co., c.p.c., ed assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini di giudizio - prova per testi formulata da parte attrice nonché C.T.U. mediante la nomina del professionista Ing. sui quesiti formulati da parte attrice in seno alla seconda memoria Persona_1
ex art. 183, VI co., c.p.c. - la causa è stata dapprima rinviata per la decisione ex art. 190 c.p.c., nonché successivamente rimessa sul ruolo giusta ordinanza in data 29.06.2022 “al fine di acquisire il provvedimento giudiziale conclusivo del superiore procedimento e ogni ulteriore provvedimento utile per l'istruzione della causa – allo stato non completa – ivi incluso es. l'eventuale provvedimento di acquisizione sanante”.
All'udienza del 13.06.2024, la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
*************
Tanto premesso, la domanda è fondata secondo le motivazioni che seguono.
L'occupazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti da parte del Comune di trova Controparte_3 esclusivo fondamento nell'ordinanza sindacale n. 7/2004 nonché nell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità n. 23/2007.
Ciò risulta non solo dalla documentazione in atti ma anche dalle ammissioni della stessa parte resistente riportate nei relativi atti difensivi, ove lo stesso Comune di ha evidenziato Controparte_3
di essersi immesso nel possesso delle proprietà delle parti ricorrenti-intervenienti (censiti all'Agenzia del Territorio, al foglio 2, ex Siracusa, particelle nn. 54 e 90), in maniera non definitiva in forza di una ordinanza di occupazione temporanea con provvedimento “extra ordinem”, al fine di ovviare ad una situazione “che riveste i caratteri di eccezionale gravità ed urgenza che investono la salute e
l'igiene pubblica della popolazione in relazione all'inaccettabile rischio per l'approvvigionamento idrico”.
L'ordinanza n. 23/2007 in discussione ha peraltro previsto, per le ragioni di pubblica utilità ivi indicate, stante la evidenziata necessita di risanare l'acquedotto del comune di , Controparte_3
l'avvio di “contatti con i proprietari delle aree finalizzati alla bonaria definizione dei corrispettivi della occupazione provvisoria e nel rispetto del principio generale dell'Ordinamento di tutela della proprietà privata”, almeno sino al completamento dell'“iter di verifica della qualità delle acque estraibili dai nuovi punti di captazione” - il quale “impedisce allo stato di procedere all'espropriazione nelle forme ordinarie e/o d'urgenza e di cui al T.U. sulle espropriazioni, essendo possibile che al suo esito le acque prelevate non abbiano le caratteristiche che la rendano idonee al consumo umano con conseguente inidoneità delle aree individuate al assolvere allo scopo prefissato”,
Tuttavia, l'efficacia di tale ordinanza n. 23/2007 risulta essere cessata già in data 11.10.2008 in quanto intrapresa “con decorrenza dall'immissione in possesso e per tutto il tempo necessario per legge alla definizione dell'iter per la valutazione della qualità dell'acqua ai fini del consumo umano presuntivamente indicato in un periodo continuativo di gg. 365, salva proroga”; il tutto considerando la validità temporale della citata ordinanza sindacale - il cui dies a quo coincide con la data di immissione in possesso avvenuta in data 11.10.2007 (cfr. verbale di consistenza e immissione in possesso temporanea prot. n. 18184, in atti) – e la mancata adozione di un atto di proroga, potendosi considerare l'occupazione successivamente operata del tutto illegittima.
Ciò risulta corroborato dal fatto che parte resistente non ha prodotto alcun atto successivo all'ordinanza sindacale citata al fine di legittimare la proroga dell'occupazione, ribadendo nei propri atti la non definitività del procedimento avviato “non qualificabile come procedura di esproprio”
(cfr. comparsa conclusionale parte resistente).
Pertanto, l'occupazione operata dal Comune di sulle proprietà dei ricorrenti- Controparte_3
intervenienti - consistita di fatto nella realizzazione di costruzioni stabili ove sono stati allocati gli impianti industriali per il sollevamento idrico, come collegati tra di loro da diversi spianamenti, oltre vari impianti per il passaggio di tubi e cavi elettrici e idrici, per le ragioni come sopra evidenziate e riportate nel citato provvedimento sindacale - , risulta sine titulo, considerato altresì che “nessuna procedura espropriativa (…) è stata mai attivata dal ” come ha dato atto Controparte_3
lo stesso comune resistente (cfr. memoria n. 1 parte resistente). Sul punto è dirimente il comportamento del resistente il quale ha reiterato di fatto la condotta CP_3 inizialmente giustificata dal fine pubblicistico di cui all'ordinanza n. n. 23/2007, purtuttavia senza adottare gli opportuni e successivi provvedimenti del caso (proroga e/o avvio della procedura espropriazione del sito già occupato).
Tra l'altro, circa la mancata proroga dell'ordinanza sindacale di occupazione temporanea e sul diritto dei resistenti ed intervenienti all'indennità di occupazione, si segnalano sul punto gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione secondo i quali: “La proroga legale del termine dell'occupazione d'urgenza opera nonostante si sia già verificata l'irreversibile trasformazione dell'area occupata, sicché, fino a quando tale termine originario o prorogato non sia spirato, il proprietario null'altro può pretendere se non la corresponsione della relativa indennità ed è sempre possibile l'emanazione del decreto di espropriazione di un'area che continua ad appartenere all'originario proprietario” (Cassazione civile , sez. I , 16/12/2019 , n. 33227; Cassazione civile , sez. I , 30/09/2016 , n. 19601).
Inoltre, è risultata documentalmente provata – nonché incontestata da parte resistente - la risalenza della predetta occupazione ancor prima dell'ordinanza n. 23/2007, e così almeno dal 2005, come risulta dalla ordinanza n. 7/2004 (cfr. all. 4 di parte ricorrente) - ove l'occupazione veniva già disposta per il tempo necessario ad effettuare le ricerche delle fonti idriche “e, comunque, non oltre mesi sei dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del - , questo ultimo da intendersi CP_3
quale atto prodromico alla citata ordinanza sindacale n. 23/2007 emessa dal sindaco del Comune di per "l'occupazione temporanea parziale dei terreni censiti dall''agenzia del territorio Controparte_3 al foglio 2 ex Siracusa particelle 54 e 90”.
Orbene, stante l'accertata persistenza dell'occupazione sine titulo dei predetti terreni da parte resistente, lo stesso va condannato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a CP_3 Controparte_3
restituire i predetti stacchi di terreno in favore dei legittimi proprietari ricorrenti-intervenienti, consegnandoli liberi da persone e cose, nonché condannato al pagamento, in favore di questi ultimi, dell'indennità di occupazione dall'anno 2005 e sino ad effettiva riconsegna, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Sul punto valgano le considerazioni del nominato C.T.U. il quale ha evaso il mandato conferito in ordine ai quesiti di parte attrice, come riportati nella memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. e formulati nei seguenti termini: proceda il C.T.U. “a descrivere lo stato dei luoghi oggetto di causa e le opere ivi esistenti realizzate dal Comune di durante il periodo di occupazione sine titulo e CP_3 per l'indicazione mediante computo metrico estimativo degli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi, oltreché per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di occupazione sine titulo secondo il valore locativo medio annuale del cespite occupato sulla base dei valori medi di locazione e delle caratteristiche del fondo oggetto di causa, da commisurare all'intero periodo di occupazione sine titulo che si protrae da oltre tredici anni”, affrontando la questione in tre punti separati per maggiore chiarezza espositiva.
Ed invero. Circa la descrizione dei luoghi il C.T.U. ha appurato, a seguito dei sopralluoghi resisi necessari per l'espletamento del mandato, la trasformazione dei luoghi di causa affermando che sugli stessi: “sono presenti le seguenti opere: • N°1 pozzo, denominato “Pozzo N°3”, le cui aree risultano recintate con rete metallica (h=2000mm) e paletti e relativi cancelli per l'accesso (doppia anta avente luce pari a 4000mm). Tale pozzo è interamente posto all'interno della Particella 54. L'area di pertinenza ha una estensione di circa 700mq; • N°1 pozzo, denominato “Pozzo N°2”, le cui aree risultano recintate con rete metallica (h=2000mm) e paletti e relativi cancelli per l'accesso (doppia anta avente luce pari a 4000mm). Tale pozzo è posto in parte all'interno della Particella 54 (circa
300mq) ed in parte all'interno della Particella 90 (circa 400mq). L'area di pertinenza ha una estensione di circa 700mq; • N°1 edificio in muratura adibito a cabina elettrica, anche esso recintato con rete metallica (h=2000mm) e paletti e relativi cancelli per l'accesso (doppia anta avente luce pari a 4000mm). Tale edificio è interamente posto all'interno della Particella 54. L'area di pertinenza ha una estensione di circa 900mq; Dalla visione dei progetti predisposti per la realizzazione delle opere realizzate e a seguito di riscontro in campo, si evince che nel sottosuolo insistono delle condotte in PEAD da De 180 e cavi elettrici che si dipartono dai predetti pozzi e si connettono con il Pozzo N°1 (non oggetto della presente perizia) e con la Cabina Elettrica. In prossimità del Pozzo N°2 le suddette condotte si connettono tra di loro e si collegano al Pozzo N°1 con tubo in PEAD da . Le tubazioni sono posate a circa 1mt di profondità rispetto al Piano di CP_6
Campagna. Tali condotte sono poste lungo il loro percorso e insistono all'interno sia della Particella
54 che della Particella 90. Sempre dalla visione dei progetti e a seguito di riscontro in campo, si evince che affiancate alle tubazioni, sempre a profondità di circa 1mt, insistono anche i cavi elettrici
e di segnali che collegano le apparecchiature elettriche dei pozzi alla cabina elettrica in muratura. I predetti pozzi e la cabina elettrica sono collegati per l'accesso da piste costituite da misto di cava dell'estensione di circa 2800mq (2000mq nella Particella 54 e 800mq nella Particella 90) (…) La restante parte di terreno si presenta in parte con alberi di ulivo e di mandorlo servatici, da lembi di garighe ed in parte incolto.”
Successivamente, lo stesso C.T.U. ha descritto e stimato, mediante computo metrico estimativo, il costo degli interventi ritenuti necessari al fine di rispristinare lo stato dei luoghi ante occupazione, facendo riferimento al "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2019" approvato con D. Ass.
Sicilia n. 4/Gab. del 16/01/2019 e a prezzi per lavorazioni similari” individuando le somme occorrenti nel più probabile importo “quantificabile in € 173.471,29
(centosettantatremilaquattrocentosettantuno/29 EURO) oltre IVA nella misura stabilita dalle leggi vigenti”. (cfr. 17-25 relazione).
Quanto, invece, alla determinazione dell'indennità di occupazione, lo stesso C.T.U., Ing. Per_1
, ha individuato ed applicato il criterio di stima “a paragone”, tenuto conto della superficie
[...]
occupata pari a 11.200,00 mq. del lotto di cui al foglio n. 2, particella n. 54 e 1.435,00 mq. del lotto di cui al foglio 2, particella n. 90, al N.C.T. del Comune di . Utilizzando i valori Controparte_3
agricoli relativi ai predetti terreni - individuati rispettivamente in Euro 0,2268 mq e 0,244 mq
(considerato che sul punto il C.T.U. ha affermato che “Il valore dei terreni ricadenti può essere stimato per comparazione con il valore agricolo medio (VAM), relativo alla coltura delle singole particelle e determinato dalla Commissione Provinciale per l'anno 2005, ovvero sei mesi dopo
l'ordinanza sindacale n.7 del 2004 del di ” (cfr. perizia pag. 27-28) –, il CP_3 Controparte_3
C.T.U. ha calcolato per l'anno 2005 i valori pari ad Euro 2.540,16 e 350,14, per un totale di Euro
2.890,00; pertanto, l'indennità di occupazione temporanea, relativamente all'anno 2005, è stata calcolata riducendo tale ultimo importo ad 1/12 e così per l'importo pari Euro 240,86 (tenuto conto che per l'occupazione temporanea dell'area è dovuta una indennità per ogni anno pari ad 1/12 di quanto spetterebbe nel caso di esproprio dell'area, in conformità a quanto disposto dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001).
Orbene, tale modalità di calcolo assurge a criterio da seguire nel caso di specie per la determinazione della complessiva somma dovuta da parte resistente ai ricorrenti-intervenienti a titolo di indennità di occupazione temporanea, la stessa da calcolarsi, pertanto, in base ai sopra riportati valori per l'anno
2005 e così per i successivi anni di occupazione temporanea e sino alla effettiva restituzione dei citati stacchi di terreno, oltre il pagamento degli accessori ovverosia rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Pertanto, le domanda di parte ricorrente – interveniente vanno interamente accolte, tenuto conto, altresì, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, come sopra riportate, le quali risultano ampiamente condivisibili da questo decidente in quanto scevre da difetti logici o giuridici, nonché fondate su condivisibili criteri di stima e di calcolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia – indeterminabile, complessità bassa - secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per tutte le fasi, tenuto conto del tenore dell'attività difensiva svolta e delle questioni affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3510/2016, così statuisce:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente-interveniente, , Parte_1 [...]
, e , Parte_2 CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto;
- Dichiara l'occupazione sine titulo del Comune di relativamente ai fondi di Controparte_3
proprietà dei ricorrenti-intervenienti, siti in , al N.C.T., sezione di Siracusa, al Controparte_3
foglio 2, particelle nn. 54, per mq. 11.200,00 e mq. 1.435,00 mq per il lotto di cui al foglio 2, particella n. 90;
- Condanna il alla restituzione, nei confronti dei ricorrenti- Controparte_3
intervenienti, libero da persone e cose, del fondo di cui alle particelle nn. 54 e 90, sito in
[...]
, al N.C.T., sezione di Siracusa, al foglio 2, previo ripristino dello stato dei luoghi CP_3
come da elaborato tecnico a firma del C.T.U., Ing. ; Persona_1
- Condanna il al pagamento, nei confronti di , Controparte_3 Parte_1
, e in ragione delle proprie quote, Parte_2 CP_1 Controparte_2 dell'indennità di occupazione temporanea da calcolarsi a partire dall'anno 2005 e sino alla data di effettivo rilascio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come determinata in parte narrativa;
- Condanna il al pagamento delle spese processuali nei confronti Controparte_3
delle parti ricorrenti-intervenienti che si liquidano in complessive Euro 11.424,00 – ivi compreso l'aumento per l'assistenza di più parti -, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed Iva se dovuta come per legge;
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte resistente.
Così deciso in Siracusa, il 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011