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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di agenzia – pagamento provvigioni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fenizia Parte_1
Marini, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Genovese;
CP_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 1751/14 del
Tribunale di Nocera Inferiore ad essa notificato a mezzo pec in data
3/12/2014, con il quale, ad istanza della in persona CP_1 dell'Amministratore unico veniva richiesto di pagare la Controparte_2 somma di euro 23.958,61 oltre accessori, sulla base delle fatture n. 5 del
4/10/2013 e n. 6 del 4/10/2013 emesse per presunte provvigioni asseritamente maturate nell'anno 2012 e nel 1° trimestre 2013, in ragione dello svolgimento di attività di agenzia. L'opponente esponeva che tra essa e la CP_1 non era mai effettivamente intercorso un rapporto di agenzia, poichè la società intratteneva rapporti di agenzia unicamente Parte_1 con l'Avv. unico ed esclusivo esecutore degli incarichi CP_3 affidati, caratterizzati, dunque, da prestazioni eminentemente personali, ma che per motivi di carattere fiscale e su esplicita richiesta del suindicato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 avvocato, venivano pagati in favore della di cui l'avv. CP_1 CP_3 all'epoca e fino alla sua morte avvenuta il 29/8/2012, era amministratore unico e titolare esclusivo di pressoché la totalità delle quote. Allegava che successivamente al decesso del predetto avvocato e, quindi, dell'agente che teneva i contatti con i clienti nella zona di riferimento (la Regione Campania), tali contatti furono curati direttamente da personale dipendente di essa signori e ), che Parte_1 Parte_2 Parte_3 provvidero a promuovere la conclusione di contratti, con riconoscimento di indennità di trasferta. Allegava la non debenza delle somme di cui alle due fatture azionate in monitorio, che di per sé, come documenti fiscali di provenienza unilaterale, non costituivano prova delle prestazioni rese, mancando sia un contratto scritto di agenzia che regolasse misura, modalità e tempi di pagamento delle provvigioni, sia la documentazione comprovante gli ordini eseguiti per opera dell'agente. Deduceva che per le provvigioni per le prestazioni di agente rese dall'avv. maturate fino alla data della morte CP_3
(28/09/2012) essa opponente aveva regolarmente saldato le fatture n. 8 del
29/10/2012 e n. 1 del 13/2/2013, per cui nulla più era dovuto all'opposta. Aggiungeva che dopo la morte dell'avv. essa opponente, in più CP_3 occasioni, aveva tentato di stipulare un formale contratto scritto di agenzia, in via esclusiva, con la onde colmare il vuoto organizzativo che si CP_1 era creato con la morte del ma tali tentativi non erano andati a buon CP_3 fine, stante le ripetute pretestuosità accampate dall' Controparte_2 amministratore unico della le quali, trovavano invece la loro CP_1 piana spiegazione, nel fatto che, la . era in contatto della CP_1 CP_1 concorrente società DS Smith, primaria società europea nel settore imballaggi, nei confronti della quale mesi dopo ebbe ad assumere formale incarico di agenzia. Conosciuta la circostanza in parola, deduceva l'opponente, fu giuoco-forza inviare, immediatamente dopo le contestazioni verbali effettuate nei confronti del sig. Camera, la comunicazione del
19/3/2013, con la quale, dichiarò di sciogliere il vincolo, peraltro meramente formale-fiscale, intrattenuto fino quale momento, con l'opposta. Solo dopo un notevole lasso temporale – oltre dieci mesi – l'opposta emetteva le due fatture azionate in monitorio, senza che medio tempore vi fosse stata alcuna comunicazione da parte di quest'ultima. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'opposta, a prova delle provvigioni spettanti maturate rispettivamente nell'anno 2012 e nel 1° trimestre 2013, ha prodotto in causa solo le fatture n. 5 del 4/10/2013 di euro 14.917,00 e n. 6 del 4/10/2013 di euro 9.041,11, le quali di per sé sono solo documenti fiscali di provenienza unilaterale. In esse, a parte il generico accenno temporale, rispettivamente
“saldo provvigioni anno 2012” e “provvigioni 1° trimestre 2013, non sono indicati e descritti i singoli ordinativi o le fatture degli affari conclusi grazie all'intervento dell'agenzia né le fatture risultano essere state CP_1 precedute da una richiesta di pagamento stragiudiziale con l'elenco dei singoli affari e i relativi importi dovuti come provvigione. Nemmeno la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta costituisce prova delle prestazioni e degli affari conclusi dall'opponente grazie all'intervento dell'agente Normalmente, come da prassi commerciale, negli CP_1 ordinativi o le fatture degli affari andati a buon fine, viene inserito in apposita casella il nome dell'agente, ma l'intervento dell'agente può risultare anche da corrispondenza commerciale appositamente intercorsa tra le parti. Nel presente giudizio nulla di ciò è stato prodotto dall'opposta, per cui la contestazione specifica dell'an e del quantum debeatur fatta dall'opponente, non è stata superata dall'opposta, attrice in senso sostanziale, né con la documentazione prodotta (non pertinente, non dimostrativa o addirittura relativa ad altre società), né con le testimonianze, rimaste estranee e del tutto generiche su tali circostanze.
D'altra parte anche negli atti del giudizio, l'opposta non è stata in grado nemmeno di precisare quali siano stati i singoli affari conclusi dall'opponente grazie alla sua attività di agenzia, né ha precisato quali fossero le parti, gli importi, i tempi di conclusione, le aliquote di provvigione spettanti per ogni singolo affare. Nè tra le parti fu mai sottoscritto un contratto di agenzia, che regolasse la misura, modalità e tempi di pagamento delle provvigioni ed i presupposti per la maturazione delle stesse (né l'opposta le ha mai precisate nel corso del giudizio). A tale carenza di allegazione e prova da parte dell'opposta, si aggiunge che la prova testimoniale indotta dall'opponente ha confermato che effettivamente, dopo la morte dell'avv. la CP_3 [...] curò direttamente i contatti con i clienti nella zona di riferimento Parte_1 già curato dal (la Regione Campania), anche mediante il proprio CP_3 personale dipendente (ON DO e IN BE), che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 provvidero a promuovere la conclusione di contratti, con riconoscimento in loro favore di particolari indennità di trasferta.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, per mancanza di prova, e va preso atto che con la prima memoria istruttoria la ha Parte_1 precisato le proprie conclusioni, deducendo che a seguito dell'ordinanza del giudice di concessione della provvisoria esecuzione depositata in data Cont 5/4/2016, avendo ricevuto in notifica di atto di precetto da parte della aveva provveduto al pagamento in favore della medesima di tutto quanto intimato, bonificando in data 23/5/2016 l'importo di euro 30.178,02, significando espressamente che tanto veniva effettuato al solo fine di evitare l'esecuzione e con animo di rivalsa. Per tali motivi aveva integrato la propria domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto con quella di condanna dell'opposta alla restituzione della somma di euro 30.178,02, oltre gli interessi legali dal giorno del pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 5.2001,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in restituzione in favore dell'opponente della somma di euro 30.178,02 oltre interessi legali dal 24/5/2016 fino al soddisfo
3) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di agenzia – pagamento provvigioni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fenizia Parte_1
Marini, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Genovese;
CP_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 1751/14 del
Tribunale di Nocera Inferiore ad essa notificato a mezzo pec in data
3/12/2014, con il quale, ad istanza della in persona CP_1 dell'Amministratore unico veniva richiesto di pagare la Controparte_2 somma di euro 23.958,61 oltre accessori, sulla base delle fatture n. 5 del
4/10/2013 e n. 6 del 4/10/2013 emesse per presunte provvigioni asseritamente maturate nell'anno 2012 e nel 1° trimestre 2013, in ragione dello svolgimento di attività di agenzia. L'opponente esponeva che tra essa e la CP_1 non era mai effettivamente intercorso un rapporto di agenzia, poichè la società intratteneva rapporti di agenzia unicamente Parte_1 con l'Avv. unico ed esclusivo esecutore degli incarichi CP_3 affidati, caratterizzati, dunque, da prestazioni eminentemente personali, ma che per motivi di carattere fiscale e su esplicita richiesta del suindicato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 avvocato, venivano pagati in favore della di cui l'avv. CP_1 CP_3 all'epoca e fino alla sua morte avvenuta il 29/8/2012, era amministratore unico e titolare esclusivo di pressoché la totalità delle quote. Allegava che successivamente al decesso del predetto avvocato e, quindi, dell'agente che teneva i contatti con i clienti nella zona di riferimento (la Regione Campania), tali contatti furono curati direttamente da personale dipendente di essa signori e ), che Parte_1 Parte_2 Parte_3 provvidero a promuovere la conclusione di contratti, con riconoscimento di indennità di trasferta. Allegava la non debenza delle somme di cui alle due fatture azionate in monitorio, che di per sé, come documenti fiscali di provenienza unilaterale, non costituivano prova delle prestazioni rese, mancando sia un contratto scritto di agenzia che regolasse misura, modalità e tempi di pagamento delle provvigioni, sia la documentazione comprovante gli ordini eseguiti per opera dell'agente. Deduceva che per le provvigioni per le prestazioni di agente rese dall'avv. maturate fino alla data della morte CP_3
(28/09/2012) essa opponente aveva regolarmente saldato le fatture n. 8 del
29/10/2012 e n. 1 del 13/2/2013, per cui nulla più era dovuto all'opposta. Aggiungeva che dopo la morte dell'avv. essa opponente, in più CP_3 occasioni, aveva tentato di stipulare un formale contratto scritto di agenzia, in via esclusiva, con la onde colmare il vuoto organizzativo che si CP_1 era creato con la morte del ma tali tentativi non erano andati a buon CP_3 fine, stante le ripetute pretestuosità accampate dall' Controparte_2 amministratore unico della le quali, trovavano invece la loro CP_1 piana spiegazione, nel fatto che, la . era in contatto della CP_1 CP_1 concorrente società DS Smith, primaria società europea nel settore imballaggi, nei confronti della quale mesi dopo ebbe ad assumere formale incarico di agenzia. Conosciuta la circostanza in parola, deduceva l'opponente, fu giuoco-forza inviare, immediatamente dopo le contestazioni verbali effettuate nei confronti del sig. Camera, la comunicazione del
19/3/2013, con la quale, dichiarò di sciogliere il vincolo, peraltro meramente formale-fiscale, intrattenuto fino quale momento, con l'opposta. Solo dopo un notevole lasso temporale – oltre dieci mesi – l'opposta emetteva le due fatture azionate in monitorio, senza che medio tempore vi fosse stata alcuna comunicazione da parte di quest'ultima. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'opposta, a prova delle provvigioni spettanti maturate rispettivamente nell'anno 2012 e nel 1° trimestre 2013, ha prodotto in causa solo le fatture n. 5 del 4/10/2013 di euro 14.917,00 e n. 6 del 4/10/2013 di euro 9.041,11, le quali di per sé sono solo documenti fiscali di provenienza unilaterale. In esse, a parte il generico accenno temporale, rispettivamente
“saldo provvigioni anno 2012” e “provvigioni 1° trimestre 2013, non sono indicati e descritti i singoli ordinativi o le fatture degli affari conclusi grazie all'intervento dell'agenzia né le fatture risultano essere state CP_1 precedute da una richiesta di pagamento stragiudiziale con l'elenco dei singoli affari e i relativi importi dovuti come provvigione. Nemmeno la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta costituisce prova delle prestazioni e degli affari conclusi dall'opponente grazie all'intervento dell'agente Normalmente, come da prassi commerciale, negli CP_1 ordinativi o le fatture degli affari andati a buon fine, viene inserito in apposita casella il nome dell'agente, ma l'intervento dell'agente può risultare anche da corrispondenza commerciale appositamente intercorsa tra le parti. Nel presente giudizio nulla di ciò è stato prodotto dall'opposta, per cui la contestazione specifica dell'an e del quantum debeatur fatta dall'opponente, non è stata superata dall'opposta, attrice in senso sostanziale, né con la documentazione prodotta (non pertinente, non dimostrativa o addirittura relativa ad altre società), né con le testimonianze, rimaste estranee e del tutto generiche su tali circostanze.
D'altra parte anche negli atti del giudizio, l'opposta non è stata in grado nemmeno di precisare quali siano stati i singoli affari conclusi dall'opponente grazie alla sua attività di agenzia, né ha precisato quali fossero le parti, gli importi, i tempi di conclusione, le aliquote di provvigione spettanti per ogni singolo affare. Nè tra le parti fu mai sottoscritto un contratto di agenzia, che regolasse la misura, modalità e tempi di pagamento delle provvigioni ed i presupposti per la maturazione delle stesse (né l'opposta le ha mai precisate nel corso del giudizio). A tale carenza di allegazione e prova da parte dell'opposta, si aggiunge che la prova testimoniale indotta dall'opponente ha confermato che effettivamente, dopo la morte dell'avv. la CP_3 [...] curò direttamente i contatti con i clienti nella zona di riferimento Parte_1 già curato dal (la Regione Campania), anche mediante il proprio CP_3 personale dipendente (ON DO e IN BE), che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 provvidero a promuovere la conclusione di contratti, con riconoscimento in loro favore di particolari indennità di trasferta.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, per mancanza di prova, e va preso atto che con la prima memoria istruttoria la ha Parte_1 precisato le proprie conclusioni, deducendo che a seguito dell'ordinanza del giudice di concessione della provvisoria esecuzione depositata in data Cont 5/4/2016, avendo ricevuto in notifica di atto di precetto da parte della aveva provveduto al pagamento in favore della medesima di tutto quanto intimato, bonificando in data 23/5/2016 l'importo di euro 30.178,02, significando espressamente che tanto veniva effettuato al solo fine di evitare l'esecuzione e con animo di rivalsa. Per tali motivi aveva integrato la propria domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto con quella di condanna dell'opposta alla restituzione della somma di euro 30.178,02, oltre gli interessi legali dal giorno del pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 5.2001,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in restituzione in favore dell'opponente della somma di euro 30.178,02 oltre interessi legali dal 24/5/2016 fino al soddisfo
3) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4