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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7101/2023
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7101/2023 promossa da: con la signora Parte 1
[...] stà genitoriale sul f Parte 2 minore Persona 1
Parte 3
tutti difesi e rappresentati Parte 4 dall'Avv. Luigi Cipolletta del foro di Napoli nord come da procure in atti
RICORRENTI
contro
Controparte 1 Controparte 2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
DI,
a scioglimento della riserva assunta in data 11/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti brasiliano, nato il [...] nella Parte 1 città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n.
[...] 43.582.996-8 emessa il 17.04.2019, in nome proprio e - con la signora brasiliana, nata il [...] a [...], titolare di Parte 5 carta d'identità brasiliana RG. n. 44.323.329-9 emessa il 17.04.2019 - nell'esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore Persona 1 brasiliano, nato il
20.05.2021 a Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), carta d'identità brasiliana RG. n.
Numero DiC 1 emessa il 26.04.2022;
Parte 3 brasiliana, nata il
18.03.1987 nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. 46.770.982-8 emessa il 12.11.2018; Parte 4 brasiliano, nato il [...] nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Cipolletta hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di:
Parte 6 nato in data [...], nel comune di SA Felice sul
Parte 7 come comprova e Persona 2Panaro (MO), figlio di l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.3 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati.
Parte 8 si univa in In particolare, il 30 dicembre 1916, il sig. da detta unione coniugale nasceva, matrimonio con la sig.ra Controparte_3 in data 13 agosto 1937, nella città di Além Paraiba, Minas Gerais (Brasile), la sig.ra
Parte 9 la quale in data 31 dicembre 1959, nella città di Além Parahyba, Stato di Minas Gerais (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Controparte_4 nato il [...] ad [...] /MG (Brasile) – passando a chiamarsi, a
[...]
-
seguito del matrimonio, dall'unione nascevano due figli: Parte 10 in data 25 dicembre 1960, nella città di Além Paraiba, Stato di Minas Gerais (Brasile), nasceva la sig.ra Parte 11 la quale, in data 5 aprile 1986, nel medesimo comune di nascita, si univa in matrimonio con il sig. Parte 12 nato il [...] a [...], Ourinhos/SP Brasile e, in virtù del vincolo matrimoniale
-
contratto, passava a chiamarsi Parte 13 da tale unione nascevano due figli, entrambi richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ricorrenti in relazione al presente procedimento: il 5 aprile 1989, nel comune di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), nasceva il sig.
Parte 1 il quale, il 19 febbraio 2019, nel medesimo comune, contraeva matrimonio con la signora Persona 3
[...] che, in virtù del matrimonio, passava a chiamarsi Persona 4
e da tale unione nasceva il 20 maggio 2021, a Ourinhos, Stato di SA LO
[...]
(Brasile), Persona_1 richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e poiché minore rappresentato nel processo dai genitori esercenti la potestà; il 22 maggio 1990 nel comune di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), la quale, il 6 giugno nasceva la signora Parte 3
2018, nel medesimo comune, si univa in matrimonio col sig. Controparte_5
- e a seguito del
[...] nato il [...] a [...] /SP Brasile matrimonio passava a chiamarsi Parte 3
[...] ; il 7 giugno 1962, nella città di Além Paraiba, Stato di Minas Gerais (Brasile), la quale, il 3 giugno 1989, nel nasceva la signora Parte 14 medesimo comune, contraeva matrimonio con il sig. Persona 5 -nato il 7.03.1956 a SA LO /SP (Brasile) - da tale unione nasceva, il 28 agosto 1982, nel comune di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), il sig. Parte 4
[...] anch'esso richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ricorrente nel presente giudizio (in atti documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico).
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a SA LO (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato di SA LO, contenente la menzionata domanda, cfr. doc.
19-20 e 21), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Parte 15 a
SA LO, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a quattordici anni.
Con provvedimenti fuori udienza del 03/03/25 e 16/10/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 11/11/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che
―
questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis. 4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono
– a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».assumere Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio
(cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del
02/09/2010, Rv. 615208 -01).
Le domande devono essere accolte.
6.
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_1
,
pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte 1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
Parte 1 brasiliano, nato il [...] nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG.
n. Numero DiC 2 emessa il 17.04.2019
Persona 1 brasiliano, nato il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile), carta d'identità brasiliana RG. n. NumeroDiC 1 emessa il 26.04.2022;
Parte 3 brasiliana, nata il
18.03.1987 nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. 46.770.982-8 emessa il 12.11.2018; brasiliano, nato il [...] Parte 4 nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 12 novembre 2025
Il GOP
Natascia DI
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7101/2023 promossa da: con la signora Parte 1
[...] stà genitoriale sul f Parte 2 minore Persona 1
Parte 3
tutti difesi e rappresentati Parte 4 dall'Avv. Luigi Cipolletta del foro di Napoli nord come da procure in atti
RICORRENTI
contro
Controparte 1 Controparte 2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
DI,
a scioglimento della riserva assunta in data 11/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti brasiliano, nato il [...] nella Parte 1 città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n.
[...] 43.582.996-8 emessa il 17.04.2019, in nome proprio e - con la signora brasiliana, nata il [...] a [...], titolare di Parte 5 carta d'identità brasiliana RG. n. 44.323.329-9 emessa il 17.04.2019 - nell'esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore Persona 1 brasiliano, nato il
20.05.2021 a Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), carta d'identità brasiliana RG. n.
Numero DiC 1 emessa il 26.04.2022;
Parte 3 brasiliana, nata il
18.03.1987 nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. 46.770.982-8 emessa il 12.11.2018; Parte 4 brasiliano, nato il [...] nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Cipolletta hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di:
Parte 6 nato in data [...], nel comune di SA Felice sul
Parte 7 come comprova e Persona 2Panaro (MO), figlio di l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.3 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati.
Parte 8 si univa in In particolare, il 30 dicembre 1916, il sig. da detta unione coniugale nasceva, matrimonio con la sig.ra Controparte_3 in data 13 agosto 1937, nella città di Além Paraiba, Minas Gerais (Brasile), la sig.ra
Parte 9 la quale in data 31 dicembre 1959, nella città di Além Parahyba, Stato di Minas Gerais (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Controparte_4 nato il [...] ad [...] /MG (Brasile) – passando a chiamarsi, a
[...]
-
seguito del matrimonio, dall'unione nascevano due figli: Parte 10 in data 25 dicembre 1960, nella città di Além Paraiba, Stato di Minas Gerais (Brasile), nasceva la sig.ra Parte 11 la quale, in data 5 aprile 1986, nel medesimo comune di nascita, si univa in matrimonio con il sig. Parte 12 nato il [...] a [...], Ourinhos/SP Brasile e, in virtù del vincolo matrimoniale
-
contratto, passava a chiamarsi Parte 13 da tale unione nascevano due figli, entrambi richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ricorrenti in relazione al presente procedimento: il 5 aprile 1989, nel comune di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), nasceva il sig.
Parte 1 il quale, il 19 febbraio 2019, nel medesimo comune, contraeva matrimonio con la signora Persona 3
[...] che, in virtù del matrimonio, passava a chiamarsi Persona 4
e da tale unione nasceva il 20 maggio 2021, a Ourinhos, Stato di SA LO
[...]
(Brasile), Persona_1 richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e poiché minore rappresentato nel processo dai genitori esercenti la potestà; il 22 maggio 1990 nel comune di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), la quale, il 6 giugno nasceva la signora Parte 3
2018, nel medesimo comune, si univa in matrimonio col sig. Controparte_5
- e a seguito del
[...] nato il [...] a [...] /SP Brasile matrimonio passava a chiamarsi Parte 3
[...] ; il 7 giugno 1962, nella città di Além Paraiba, Stato di Minas Gerais (Brasile), la quale, il 3 giugno 1989, nel nasceva la signora Parte 14 medesimo comune, contraeva matrimonio con il sig. Persona 5 -nato il 7.03.1956 a SA LO /SP (Brasile) - da tale unione nasceva, il 28 agosto 1982, nel comune di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), il sig. Parte 4
[...] anch'esso richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ricorrente nel presente giudizio (in atti documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico).
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a SA LO (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato di SA LO, contenente la menzionata domanda, cfr. doc.
19-20 e 21), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Parte 15 a
SA LO, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a quattordici anni.
Con provvedimenti fuori udienza del 03/03/25 e 16/10/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 11/11/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che
―
questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis. 4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono
– a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».assumere Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio
(cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del
02/09/2010, Rv. 615208 -01).
Le domande devono essere accolte.
6.
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_1
,
pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte 1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
Parte 1 brasiliano, nato il [...] nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG.
n. Numero DiC 2 emessa il 17.04.2019
Persona 1 brasiliano, nato il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile), carta d'identità brasiliana RG. n. NumeroDiC 1 emessa il 26.04.2022;
Parte 3 brasiliana, nata il
18.03.1987 nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. 46.770.982-8 emessa il 12.11.2018; brasiliano, nato il [...] Parte 4 nella città di Ourinhos, Stato di SA LO (Brasile), DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 12 novembre 2025
Il GOP
Natascia DI