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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 504/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 504/2025 V.G. promosso da:
(CF ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana e (c.f. CF: , nata Parte_2 C.F._2
a Roma (RM) il 22.11.1970 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi per delega in calce al ricorso dall'avv. Barbara Ferrante, presso il cui studio sito in Carsoli, Via Degli Alpini n. 66, eleggono domicilio;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 27.06.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1 “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- i figli e ormai maggiorenni sono autonomi economicamente e non necessitano Per_1 Per_2 di alcuna forma di mantenimento;
- la casa coniugale sita in Carsoli, va Genova, n. 5, di proprietà della famiglia della sig.ra
, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima ed il sig. se ne Parte_2 Parte_1 allontanerà, portando con sé i suoi effetti personali;
- i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
- ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
- i coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 27.06.2025 Pt_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi
[...] Parte_2
sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in Carsoli (AQ) il 26.09.1993 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 1993, numero 16, parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figli: (nata il [...]) e (nato Persona_3 Persona_4 il 22/03/1996) entrambi ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente;
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia
2 e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“- i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno
1993, numero 16, parte II, serie A, Ufficio 1.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 504/2025 V.G. promosso da:
(CF ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana e (c.f. CF: , nata Parte_2 C.F._2
a Roma (RM) il 22.11.1970 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi per delega in calce al ricorso dall'avv. Barbara Ferrante, presso il cui studio sito in Carsoli, Via Degli Alpini n. 66, eleggono domicilio;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 27.06.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1 “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- i figli e ormai maggiorenni sono autonomi economicamente e non necessitano Per_1 Per_2 di alcuna forma di mantenimento;
- la casa coniugale sita in Carsoli, va Genova, n. 5, di proprietà della famiglia della sig.ra
, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima ed il sig. se ne Parte_2 Parte_1 allontanerà, portando con sé i suoi effetti personali;
- i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
- ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
- i coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 27.06.2025 Pt_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi
[...] Parte_2
sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in Carsoli (AQ) il 26.09.1993 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 1993, numero 16, parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figli: (nata il [...]) e (nato Persona_3 Persona_4 il 22/03/1996) entrambi ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente;
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia
2 e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“- i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno
1993, numero 16, parte II, serie A, Ufficio 1.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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