Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1351/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele di Donna (c.f. C.F._1
e Domenico Damato ) con domicilio eletto presso lo
[...] CodiceFiscale_2 studio legale del primo in Bari, alla via Cognetti, n. 58
pec: , Email_1
APPELLANTE
Contro
-, oggi (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona della Procuratrice, legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Anna Baldino ( e dall'Avv. Francescopaolo CodiceFiscale_3
Ruggiero (c.f. ), presso il cui Studio in Bari alla via Ettore CodiceFiscale_4
Fieramosca n. 82 elettivamente domiciliano,
pec: Email_2
pec: Email_3
Appellata
Appellata Contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1540/2020, pronunciata dal Tribunale di bari e resa pubblica in data 4 giugno 2020, a definizione del giudizio RG 11823/2011, non notificata. Appello del 4 dicembre 2020.
Conclusioni: All'udienza del 19 maggio 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
La società conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari Parte_1 la e Controparte_4 Controparte_5 deducendo di aver partecipato al Bando Regionale pubblicato sul B.U.R.P. n. 87 del
30.06.2005 e di essere stata beneficiaria della concessione provvisoria di un contributo pubblico pari a complessivi € 1.274.410,00 giusta determina regionale n.
380 del 04.08.2006.
Ottenuta una anticipazione della prima quota di contributo agevolato per €
521.315,00, lamentava ritardi nell'istruttoria e nel pagamento, a fronte dei quali era stata costretta a domandare credito bancario per € 480.000,00. Esponeva che il ritardo era stato dovuto anche per la mancata accettazione della polizza fideiussoria da parte delle convenute e che, sul presupposto della illegittimità amministrativa, aveva proposto ricorso al TAR Bari, ottenendo la sospensione cautelare del provvedimento di diniego. Rappresentava di aver portato a termine il programma di investimenti relativo al beneficio pubblico entro il 30.06.2009, ma che, in conseguenza di modifiche apportate in corso d'opera, la nuova misura complessiva del beneficio avrebbe dovuto essere rideterminata in € 933.000,00. Poiché la CP_3 aveva imposto una accelerazione dei tempi, aveva dovuto fare ricorso nuovamente al credito bancario per una ulteriore somma di € 400.000,00. Stante il mancato pagamento da parte delle convenute del saldo pari ad € 411.685,00, ne chiedeva la corresponsione, oltre ai danni subiti, pari a €uro 94.062,69 corrispondente alle somme versate a titolo di interessi sui mutui contratti nelle more dell'investimento.
pag. 2/14 Si costituiva la eccependo la propria carenza di legittimazione CP_3 passiva affermando che, in forza di apposita convenzione, tutti i procedimenti del
Bando erano di competenza di . Nel merito, affermava di aver CP_4 legittimamente rifiutato la polizza fideiussoria presentata dall'attrice in sede di richiesta di anticipazione del contributo, trattandosi di fideiussore non attendibile.
Negava responsabilità negli asseriti ritardi nell'erogazione, comunque disposta in data 14.10.2008. Rappresentava inoltre a seguito di verifica effettuata in sede di completamento lavori, era stata revisionata la misura complessiva delle voci di spesa suscettibili di finanziamento, con rideterminazione del contributo in complessivi €
458.136,52. Nulla era pertanto dovuto.
Si costituiva affermando a sua volta la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva essendo la l'unica titolare del rapporto CP_3 concessorio. Confermava l'inesistenza di ritardi imputabili alle convenute anche in considerazione del fatto che l'attrice aveva ottenuto le anticipazioni di denaro usufruendo di proroghe sulle scadenze dei termini originariamente stabiliti. Negava qualsiasi nesso tra il credito domandato dall'attrice e i tempi di evasione delle pratiche amministrative, anche in considerazione del fatto che l'attrice aveva attestato la propria disponibilità di somme liquide per circa € 630.000,00. Ribadiva la tempestività del proprio operato in ogni fase della procedura e confermando il ricalcolo in difetto delle voci di spesa suscettibili di finanziamento, concludeva affermando che nulla era dovuto.
Istruita la causa con produzioni documentali e CTU, veniva pronunciata la sentenza ora appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice, risolte alcune questioni preliminari, tra cui quelle relative alla legittimazione passiva delle convenute, rigettava la domanda.
Nel merito, procedeva alla disamina delle varianti in ragione delle quali il finanziamento era stato ridimensionato, richiamando allo scopo le conclusioni del
CTU, che aveva determinato la misura del contributo spettante alla società attrice in
€ 458.136,52 (di cui € 375.630,00 per contributo in conto impianti ed € 82.506,52 per contributo in conto interessi).
pag. 3/14 A tali conclusioni perveniva riscontrando come la società avesse realizzato solamente parte degli investimenti originariamente previsti, rendicontando spese complessive per € 1.826.204,56 a fronte degli originari € 2.500.000,00.
In secondo luogo, rispetto alle singole voci di spesa di cui al consuntivo presentato dalla società attrice, procedeva ad un riconteggio, epurando le partite che non rientravano nella previsione di cui al bando o che erano state duplicate o comunque non erano dovute.
Particolare attenzione veniva dedicata dal Giudice alle voci “suolo” e “opere murarie e assimilate”, atteso che l'importo di € 214.070,011 era stato riclassificato nella categoria delle “opere murarie e assimilate” anziché, come preteso dall'attrice, nelle categorie delle spese per il “suolo”, punto, questo, che costituiva il fulcro della controversia. Interpretando quanto previsto dall'art. 5 del regolamento regionale n.
21/2005, riteneva che le spese per il suolo (di cui al comma IX, lett. e) erano da ritenersi ammissibili solo nell'ipotesi in cui si trattasse di “suolo da destinare esclusivamente ad ampliamento di strutture ricettive” ovvero “suolo da destinare esclusivamente alla realizzazione di servizi annessi”, sicché l'impresa non avrebbe potuto computare tra le spese suscettibili di finanziamento quelle sostenute per i servizi annessi realizzati su suolo già di proprietà. Ciò aveva comportato che la somma di € 214.070,01 venisse imputata come richiesto dalle convenute, con conseguente rideterminazione della misura di finanziamento ammissibile in un totale di € 458.136,52 (di cui € 375.630,00 per contributo in conto impianti ed € 82.506,52 per contributo in conto interessi), di guisa che avendo la società già percepito un'anticipazione di importo superiore, nulla le spettava a titolo di saldo, né di risarcimento del danno, mancando il nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno ed il danno risarcibile, considerato altresì che la stipula del contratto bancario di anticipazione non era stata necessitata dal comportamento delle convenute bensì frutto della libera scelta della società attrice.
A tale conclusione perveniva non tanto (e non solo) in ragione della dichiarata disponibilità preventiva di liquidità per circa € 630.000,00, quanto piuttosto dal confronto delle date e della tempistica del piano di agevolazione, che prevedeva che 1 – complessivamente relativo a: recinzione area attrezzata (€ 28.920,00); impianto idrico sanitario e fognante impianto elettrico telefono e tv (€ 63.000,00); scalinata sud est area esterna demolizione e rifacimento muro est area attrezzata (€ 4.783,17); impianto idrico sanitario e fognante quota pertinenza area attrezzata (€ 13.867,84); impianto antincendio, impianto smaltimento acque prima pioggia, impianto di irrigazione (€ 61.500,00); pavimentazione monolitica (€ 30.000,00); fornitura e posa in opera di vasche prefabbricate (€ 12.000,00) pag. 4/14 entro il 04.02.2007 (ovvero: entro sei mesi dalla concessione provvisoria della agevolazione avvenuta il 04.08.2006), la società avrebbe dovuto rendicontare la realizzazione di almeno il 20% degli investimenti. Poiché in data 30.01.2007 si era determinata a domandare l'anticipazione fatture (ottenuta in data 02.02.2007) al fine di non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni medesime, il ricorso al credito bancario da parte della società era da imputarsi solamente a quest'ultima (che non era stata in grado di provvedere in tempo ex se al pagamento del 20% delle spese) e non anche alle convenute. Né il successivo ritardo nella fase istruttoria -e, in particolare, nella valutazione della polizza fideiussoria rilasciata dalla WO S.p.A.- poteva essere ritenuto antecedente di causalità giuridica della corresponsione di interessi ulteriori alla , atteso che l'accertata inesistenza del Controparte_6 diritto al saldo preteso dalla società impediva di ritenere ingiusto l'evento di danno lamentato dall'attrice.
Al rigetto della domanda seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza che l'aveva vista soccombente, proponeva appello la società , censurando le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure e Parte_1 chiedendone la integrale riforma per i seguenti motivi:
1)= Error in iudicando: erroneità della sentenza per distorta applicazione degli artt. 4
e 5 del regolamento regionale n. 21/2005, nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento del saldo del contributo agevolato
Il Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento del saldo del contributo agevolato promossa da condividendo le conclusioni del CTU nella Parte_1 parte in cui aveva rideterminato la misura del contributo spettante alla società attrice in €. 458.136,52, pervenendo a tale conclusione secondo una interpretazione distorta dell'art. 5 del regolamento regionale n. 21/2005 e ritenendo che l'impresa non potesse computare tra le spese suscettibili di finanziamento quelle sostenute per i servizi annessi realizzati su suolo di sua proprietà, bensì solo quelle sostenute per acquistare la proprietà dei suoli da destinare alla realizzazione dei servizi, tralasciando che tutte le spese sostenute per la realizzazione di opere – ivi comprese quelle per un “servizio annesso” – rientravano in ogni caso nella categoria sub d) delle opere a costruirsi e l'interpretazione adottata era da ritenersi irragionevole in pag. 5/14 assenza di diverso ed espresso dato normativo, differenziando indebitamente tra le spese in funzione del locus di realizzazione, con ciò aderendo a quanto affermato dal tecnico di , che aveva operato correzioni e cancellazioni di spese sulla CP_4 complessiva voce per “opere murarie e assimilate” finendo per abbatterla fino alla somma di €. 713.350,00 (in luogo di quella rendicontata da di €. Parte_1
1.269.210,90 per la struttura principale e di €. 314.589,29 per il servizio annesso), con una decurtazione dell'esorbitante somma di €. 769.931,912, con conseguente drastica rideterminazione del contributo agevolato.
Inoltre, il Giudice, male interpretando l'art. 5, comma 9 del regolamento regionale n. 21/2005, non si era avveduto che in tal modo era stata effettuata una ulteriore operazione contabile in danno dell'appellante, consistita nel trasferimento e nella sommatoria dei costi per “opere murarie e assimilate” sostenuti per la realizzazione del “servizio annesso” sulla medesima voce di spesa afferente la struttura ricettiva principale, circostanza questa determinante sull'abbattimento della base per il computo del contributo agevolato da corrispondersi ad , Parte_1 senza considerare che la società aveva realizzato due distinti (ma correlati) interventi di ampliamento della capacità ricettiva della propria attività turistico-alberghiera, consistenti nella realizzazione di n. 28 alloggi della struttura ricettiva principale
“esistente” (c.d. Grand Hotel Araba Fenice) e nella realizzazione ex novo di un
“servizio annesso” destinato a “parco e area esterna attrezzata”, quale “spazio ricreativo dotato di una propria autonomia urbanistica”, entrambi da ritenersi tra quelli ammissibili alle agevolazioni secondo le disposizioni di cui al citato art. 4, r.r. n.
21/2005.
Di qui conseguente l'erroneità dell'appellata sentenza del Tribunale, che ha ritenuto che l'impresa non potesse computare tra le spese suscettibili di finanziamento quelle sostenute per i servizi annessi realizzati su suolo di proprietà, bensì solo quelle sostenute per acquistare la proprietà dei suoli da destinare alla realizzazione dei servizi, tale da escludere la computabilità di qualsivoglia spesa sostenuta per la realizzazione del “servizio annesso” ove il suolo sia già in proprietà, ritenendo quest'ultimo finanziabile esclusivamente in caso di acquisto.
2)= Error in iudicando: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto le domane di risarcimento del danno corrispondente agli interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie richieste per l'esecuzione del programma di investimento.
pag. 6/14 L'accertata esistenza del diritto al saldo del contributo agevolato comporterebbe per conseguenza una decisione anche sulla ingiustizia dell'evento dannoso lamentato, atteso che l'appellante si era vista costretta a ricorrere ad un finanziamento di €. 400.000,00, concesso dalla il 13.5.2009, Controparte_6 da estinguersi con il pagamento della seconda quota di contributo pari al 40% dell'agevolazione assentita, finalizzato alla conclusione del programma d'investimento entro la data fissata del 30.6.2009; investimento effettivamente ultimato e rendicontato, con la documentazione finale di spesa e le annesse dichiarazioni, al
100% entro il prescritto termine. Solo in data 11.11.2009, a distanza di cinque mesi dalla domanda, la incaricava il dott. di eseguire un primo CP_6 Testimone_1 sopralluogo presso la struttura oggetto del programma d'investimento. Quest'ultimo, inoltre, impiegava altri tre mesi soltanto per richiedere alla società attrice, con nota del 6.2.2010, ulteriore documentazione tecnica e amministrativa a questa seguiva, a distanza di ulteriori sei mesi, una nuova richiesta istruttoria del 29.9.2010, salvo poi scoprire in corso di causa che in data 7.6.2011, a distanza di due anni dalla conclusione dell'investimento e dalla richiesta della seconda quota di contribuito
(comunicata sin dal 30.6.2009), il tecnico incaricato aveva redatto la relazione finale di spesa senza che ciò venisse comunicato alla società.
Tale comportamento in violazione dell'art. 14, r.r. n. 21/2005 e del termine di sessanta giorni ivi previsto per la redazione della “relazione sullo stato finale del programma di investimenti”.
Per tale motivo insisteva nella richiesta di riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento degli interessi passivi corrisposti a causa della mancata conclusione del procedimento di erogazione della seconda quota del contributo pari al 40% dell'agevolazione assentita.
Parimenti, andava riconosciuto il risarcimento del danno corrispondente agli interessi maturati sull'anticipazione delle fatture per €. 480.000,00 ottenuta il
2.2.2007 dalla in occasione della richiesta di pagamento Controparte_6 della prima quota di contributo agevolato, stante la illegittimità del ritardo osservato dagli enti appellati nell'erogazione della prima quota.
3)= Error in iudicando: sull'erroneità della sentenza anche con riguardo alla gravosa condanna alle spese di lite.
pag. 7/14 Veniva censurata anche la condanna alle spese di lite comminata con la sentenza appellata, essendo del tutto evidente che la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio al Tribunale è dipesa in primo luogo, e all'epoca in via esclusiva, dal ritardo serbato dagli enti appellati nella conclusione del procedimento.
Sussistevano, pertanto, ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza di primo grado e quindi affinché venisse pronunciata condanna, anche in solido tra loro, i soggetti appellati al pagamento della somma di €. 411.685,00, oltre interessi legali dalla domanda al dì del soddisfo, quale saldo del contributo agevolato ammesso al finanziamento, oltre al risarcimento ex art. 2043 c.c. dell'ammontare complessivo degli interessi maturati in danno della società sui finanziamenti Parte_2 alla medesima concessi dalla per l'avvio e il completamento CP_6 Controparte_6 del programma d'investimento in parola, determinato nella somma complessiva di €.
94.062,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.12.2011 al dì del soddisfo, oltre le spese di lite del doppio grado di giudizio.
La restava contumace. CP_3
Si costituiva in giudizio contestando la pretesa dell'appellante. CP_7
Nel merito, forniva nuovamente le ragioni per le quali si era proceduto a ricalcolo del contribuito spettante ad rilevando come l'iniziale Parte_1 contributo di €uro 1.274.410,000 fosse stato riconosciuto in via provvisoria, essendo soggetto a verifica e controllo secondo quanto previsto dal regolamento regionale e contabilizzato nell'atto finale di collaudo. Sicché il saldo preteso dalla società attrice – ora appellante – non spettava, avendo percepito un contributo di €uro 521.315,00 a titolo di anticipazione, a fronte di un contributo definitivo stimato in sede di collaudo di ammontare €uro 458.136,52. La differenza pertanto era determinata in ragione del minor valore dell'investimento realizzato, pari a €uro 1.826.204,56, contro il valore originario dichiarato in domanda di €uro 2.500.000,00, lì dove l'intervento attualizzato nel minor importo di €uro 975.000,00, al netto dei costi dichiarati non ammissibili, era stato ammesso a contributo definitivo per €uro
458.136,52, per le motivazioni ampiamente espresse in sentenza. La conclusione cui era pervenuto il Giudice di prime cure era pertanto corretta, atteso che il regolamento regionale, all'art. 5, dichiarava ammissibili le spese: a) studio e progettazione nei limiti del 5% dell'investimento complessivo agevolabile;
d) opere pag. 8/14 murarie e assimilate, impiantistica connessa, sistemazione del suolo e infrastrutture specifiche aziendali, relative agli interventi oggetto dell'investimento, nei limiti del 70
% dell'investimento complessivo agevolabile;
e) suolo da destinare esclusivamente ad ampliamento di strutture ricettive oi realizzazione di servizi annessi. L'errato inserimento nella voce suolo> di opere definibili a tutti gli effetti come murarie, aveva determinato l'incremento di detta voce di rendicontazione con conseguente ammissibilità del contributo, così rideterminato., nella misura del 70 %. Altre decurtazioni erano state operate in quanto vi erano spese non agevolabili ai sensi del
Regolamento.
Alcuna somma era dovuta a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., considerati i tempi dell'anticipazione e la inaffidabilità del soggetto garante, manifestata per tempo da parte di sia alla che ad CP_4 CP_3 Pt_1
, che pur consapevole che la WO era soggetto non gradito al (a
[...] CP_8 causa di ripetuti inadempimenti era stata inserita nell'elenco dei fideiussori insolventi, tanto che aveva ordinato alle banche convenzionate di non accettare fideiussioni emesse dalla società garante -poi fallita-, priva dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del Regolamento, tanto che era stata cancellata dall'elenco speciale di cui all'art. 107
TUB in data 26 agosto 2004, provvedimento poi revocato da Banca d'Italia in data 2 settembre 2008), sicché in data 20 maggio 2008, in pendenza della procedura avviata dagli ispettori di palazzo Koch, legittima era stata l'espressione di parere negativo.
Richiamando infine le risultanze della CTU, affermava nuovamente la totale insussistenza di danni asseritamente subiti da , atteso che la società Parte_1 aveva percepito a titolo di anticipazione della prima quota €uro 521.315,00 in conto impianti, lì dove avrebbe avuto diritto a €uro 375.630,00.
Nulla era dovuto per gli interessi sui finanziamenti, frutto di scelte della società e non di necessità determinata dal comportamento della o della CP_3
Banca e comunque svincolate dai tempi di erogazione, soprattutto ove si consideri che la società aveva dichiarato – con certificazione di bancApulia S.p.A. – di posseder mezzi propri per far fronte all'investimento pari a €uro 630.000,00.
Conseguentemente, anche la pronuncia sulle spese di lite era da confermare, non sussistendo i presupposti per una compensazione delle stesse.
pag. 9/14 Così definita la posizione delle parti, la causa all'udienza del 19 maggio 2023 veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la società Parte_1 premesse le complesse vicende relative alla partecipazione al bando regionale che prevedeva agevolazioni di supporto alla competitività e all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche, chiedeva al Giudice monocratico di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire un saldo – rispetto al contributo agevolato di cui al PR 2000-2006 – di €uro 411.685,00, quale conseguenza della CP_3 agevolazione finale pari ad €uro 933.000,00 ed alla decurtazione della somma di
€uro 521.315,00, quale liquidazione della prima quota di contributo agevolato, elargita in data 6 novembre 2008, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., pari al costo degli interessi maturati a seguito dei finanziamenti richiesti per l'avvio ed il completamento del programma di investimento, stimati in €uro 94.062,69, oltre gli accessori di legge e le spese di lite. A seguito di una articolata attività istruttoria, consistita nella acquisizione di tutta la produzione documentale ed in una CTU, il
Giudice di prime cure rigettava tutte le domande proposte dalla società, sulla considerazione della consistente riduzione delle spese ammesse a finanziamento, stimate in €uro 375.630,00 per contributo in conto impianti ed €uro 82.506,52 in conto interessi, a seguito della variante in corso d'opera per cui la società realizzò parte degli interventi originariamente previsti, vedendosi ridotto l'importo finanziabile e stralciate alcune voci di spesa, con particolare riferimento alla voce “suolo”, che rappresentava la maggior parte dell'investimento in contestazione.
Orbene, così riassunto l'oggetto principale del gravame, può ora procedersi alla disamina del primo motivo:
4.1: Error in iudicando: erroneità della sentenza per distorta applicazione degli artt. 4
e 5 del regolamento regionale n. 21/2005, nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento del saldo del contributo agevolato
La questione è stata abbastanza dibattuta e pertanto, al fine di una corretta disamina dei fatti di causa, si rende necessario richiamare il contenuto degli articoli del Regolamento regionale in contestazione.
pag. 10/14 Il Regolamento regionale 6 aprile 2005 n. 21, pubblicato sul BURP n. 58 del 19 aprile 2005, dopo avere individuato le risorse disponibili, i soggetti beneficiari e la localizzazione dei programmi d'investimento agevolabili, all'art. 4 definiva i confini degli investimenti, tra cui l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture turistiche e ricettive esistenti, la realizzazione di strutture ricettive alberghiere attraverso il recupero di trulli e case rurali esistenti ed altre tipologie non rilevanti ai fini della decisione. La società proponeva domanda di partecipazione in Parte_1 relazione a lavori di recupero e ristrutturazione di una unità immobiliare a destinazione turistico-alberghiera ottenendo la concessione in via provvisoria di €uro
1.274.410.
Il detto art. 4, con riferimento agli investimenti agevolabili, fornisce la definizione di ampliamento, di ammodernamento, di servizi annessi.
L'art. 5 contempla le spese ammissibili, la natura ed i limiti. In particolare, il comma 9 lettera a) indica le voci che potevano essere inserite nel capitolo studi e progettazione, agevolabili sino al 5% dell'investimento complessivo;
opere murarie e assimilate (impiantistica connessa, sistemazioni del suolo e infrastrutture specifiche aziendali,), nei limiti del 70 %, dichiarando espressamente non agevolabile la spesa relativa all'acquisto di un immobile;
la lettera e) prevede la voce “suolo da destinare esclusivamente ad ampliamento di strutture ricettive o realizzazione di servizi annessi”, specificando nei sub iii), iv) quali spese per l'acquisto del suolo erano agevolabili ed in quale misura.
Orbene, l'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure è del tutto logica e in linea con la lettera del regolamento, non suscettibile di differente interpretazione, lì dove indica con assoluta chiarezza che la voce “suolo” poteva comprendere, in sede di rendicontazione, i soli costi relativi all'acquisto di una nuova area da destinare ad ampliamento di strutture ricettive o alla realizzazione di servizi annessi, nel senso esplicitato dal precedente art. 4.
La CTU elaborata sul punto si presenta coerente con le determinazioni del regolamento e pertanto anche questa Corte ne fa proprie le conclusioni.
La voce studi e progettazione risulta legittimamente stralciata in sede di revisione dei conteggi, atteso che l'elencazione delle voci comprese nell'area studi e progettazione risulta tassativa e non meramente indicativa;
legittima è stata l'esclusione di una spesa – sia pure minima – dalla voce macchinari, impianti ed pag. 11/14 attrezzature varie ed ancor di più appare congrua e motivata l'esclusione dalla voce suolo delle opere murarie per servizi annessi, correttamente reinquadrate nella categoria delle opere murarie e assimilate.
L'art. 5, comma 9 lettera e), infatti, non può essere letto in maniera a sé stante, dovendo essere coordinato con i sub iii), iv) che costituiscono delle vere e proprie note esplicative nelle quali si fa sempre riferimento a spese per l'acquisto del suolo, anche se di proprietà di soci dell'impresa o dei relativi coniugi o affini entro il terzo grado, lasciando pertanto intendere che alcuna altra voce poteva essere lì inserita, ad esclusione, si ribadisce, delle spese per l'acquisto del suolo (operazione finanziaria principale) da destinarsi poi esclusivamente ad ampiamento della struttura o alla realizzazione di servizi annessi.
Erra pertanto l'appellante lì dove estrapola dalla voce suolo la sola locuzione
“servizi annessi”, che va correttamente inquadrata nella categoria sub d) delle opere da realizzarsi, comprendente, come detto, le opere murarie e assimilate, da leggersi alla luce della definizione di “servizi annessi” fornita dal precedente articolo 42
È evidente, pertanto, che le opere realizzate3 siano delle vere e proprie opere murarie e come tali andavano rendicontate ed eventualmente ammesse a beneficio.
Il primo motivi di appello è pertanto infondato.
4.2: Error in iudicando: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto le domane di risarcimento del danno corrispondente agli interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie richieste per l'esecuzione del programma di investimento.
La questione oggetto del secondo motivo di appello concerne il preteso danno per avere fatto ricorso al credito bancario. La domanda non può essere accolta, con ciò richiamandosi le medesime argomentazioni del Giudice di primo grado.
Dalle risultanze istruttorie e documentali, non sono emersi elementi tali da potersi ritenere provato che il ricorso al credito bancario da parte della società – che aveva dichiarato di disporre comunque di risorse proprie per €uro 630.000,00 – sia stato in via esclusiva causalmente determinato dal comportamento di una o di entrambe le appellate, atteso che la richiesta di anticipazione fatture risulta effettuata – secondo la tempistica risultante dagli atti – al fine di non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni.
Quanto vicende relative alla fideiussione, la documentazione allegata consente di ritenere legittimo il rifiuto operato in prima istanza da parte degli appellati, a nulla rilevando la sospensiva concessa dal TAR, atteso che non vi è stata una pronuncia sul merito, ma solo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse per essere intervenuta, a seguito della concessione della sospensiva, comunque l'erogazione delle somme.
Quanto alla domanda degli interessi ulteriori pagati a fronte del finanziamento di €uro 400.000,00, la stessa non appare motivata in maniera tale da richiedere una riforma della decisione di primo grado: al di là delle considerazioni già svolte in merito alla dichiarata disponibilità di €uro 630.000,00 e della prima quota di finanziamento concessa, la mancanza di un saldo liquidabile, quale conclusione della attività istruttoria, rende impossibile ritenere che il pagamento degli interessi possa essere considerato danno ingiusto e come tale risarcibile.
Il secondo motivo di appello viene respinto.
4.3: Error in iudicando: sull'erroneità della sentenza anche con riguardo alla gravosa condanna alle spese di lite.
Anche con riferimento a tale doglianza ritiene la Corte che le argomentazioni svolte siano insufficienti. Pur considerando l'evoluzione dell'art. 92 c.p.c., non si ravvisano elementi tali da consentire una sia pure limitata compensazione delle spese di lite, la cui quantificazione non può essere ritenuta esorbitante, essendo stato correttamente applicato lo scaglione di riferimento e valutata l'attività svolta in concreto dalle parti.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vengono liquidate in base allo scaglione dichiarato in atti, secondo la tariffa vigente.
6: contributo unificato. pag. 13/14 Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1351/2020, promossa da
contro
- oggi Parte_1 Controparte_1 [...]
e (contumace), avverso la sentenza n. Controparte_2 CP_3
1540/2020, pronunciata dal Tribunale di bari e resa pubblica in data 4 giugno 2020,
a definizione del giudizio RG 11823/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che, come da motivazione, liquida in €uro 20.119,00, oltre Controparte_2 rimborso forf., CPA ed IV, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
c) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si intendono servizi annessi le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura principale ove viene svolta l'attività ammissibile. … A titolo puiramente esemplificativo, per servizi annessi si ntendono: piscine, ristoranti, bar, …. 3 costruzione recinzione, pavimentazione monolitica, costruzione scalinata , a nulla rilevando che – come dichiarato dalla società appellante – fossero stati realizzati due distinti (ma correlati) interventi di ampliamento della capacità ricettiva della propria attività turistico-alberghiera consistenti nella realizzazione di n. 28 alloggi della struttura ricettiva principale “esistente” (c.d. Grand Hotel Araba Fenice) e nella realizzazione ex novo di un “servizio annesso” destinato a “parco e area esterna attrezzata”, quale “spazio ricreativo dotato di una propria autonomia urbanistica”, non potendo, tale circostanza, scalfire né la chiara lettera della norma né consentire di superare i limiti dell'intervento ammissibile. pag. 12/14