Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6471 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4917/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi di legge nella causa iscritta al n. 4917/2019 r.g.a.c.
TRA
in persona del presidente del consiglio di Parte_1
amministrazione (p. iva , con sede legale in OF (AV), via Aldo P.IVA_1
Moro, 10, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Manzo (c.f.:
, elettivamente domiciliata presso il suo ufficio legale in C.F._1
OF (AV), via Aldo Moro 10, in virtù di procura in atti
-PARTE OPPONENTE-
E
in persona del legale rappresentante p.t., (p. iva , con CP_1 P.IVA_2
sede in Napoli, via Lomonaco, 3, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Mario Lucchese (c.f..: e C.F._2
Giovanni Giglio (c.f.: ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Afragola (NA), via Cavallotti, 3, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giglio, in virtù
di procura in atti
-PARTE OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con decreto ingiuntivo n.
9052/2019, R.G. 34271/2019, depositato in data 10 dicembre 2019, il Tribunale di
Napoli ingiungeva alla il pagamento in favore della Parte_1 CP_1
della somma pari ad euro 222.803,68, oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, in virtù del credito maturato dalla ricorrente sulla scorta di accordi intercorsi tra le parti, con scrittura privata e atto ricognitivo del 31 maggio 2019.
In virtù dei richiamati atti, ed in particolare dell'art. 3 dell'atto ricognitivo, la Pt_1
si obbligava a pagare infatti alla “la quota corrente della tariffa di
[...] CP_1
depurazione e collettamento ad essa spettante entro 15 gg dalla data degli incassi di
volta in volta ricevuti dagli utenti, previa tempestiva comunicazione dei relativi dati
alla . CP_1
Con diffida stragiudiziale, pertanto, la richiedeva alla gli CP_1 Parte_1
importi ad essa spettanti, relativamente alla tariffa di collettamento e depurazione
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applicata agli utenti diversi da quelli industriali del Comune di OF, per il periodo
1/1/2012 e 31/12/2017, nonché gli importi fatturati e riscossi dalla Parte_1
relativamente alla tariffa di depurazione e collettamento applicata agli utenti
[...]
diversi da quelli industriali del Comune di OF, per gli anni 2018 e 2019.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, proponeva formale opposizione la
[...]
eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice Parte_1
adito, nonché l'illegittimità dell'ingiunzione, stante anche la parziale estinzione del debito, limitatamente all'importo di € 60.253,58, effettuato in data 6 dicembre 2019
per l'annualità 2019, nonché la compensazione dell'importo di € 88.149,78, di cui alla fattura n.FEP 998 19 del 30.11.2019, emessa dalla a titolo di Parte_1
oneri di riscossione per gli anni dal 2013 al 2018, con la maggior somma vantata dalla CP_1
L'opponente, pertanto, dopo aver esposto le proprie ragioni, concludeva affinché il tribunale adito volesse: “In via preliminare al merito – dichiarare l'incompetenza
per territorio del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Avellino e, per
l'effetto, dichiarare la nullità del decreto opposto n. 9052/2019, R.G. 34271/2019;
Nel merito – accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
9052/2019 e notificato il 14.1.2020 in favore della e contro la CP_1 [...]
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”: Parte_1
Instauratosi il contraddittorio si costitutiva ritualmente la società in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo all'On. le Tribunale
adito di così provvedere: “1) In via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di
incompetenza per territorio, dichiarando territorialmente competente l'adito
Tribunale di Napoli per tutti i motivi sopra esposti. 2) Sempre in via preliminare di
merito, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n.
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9052/19 reso in data 10/12/2019 e depositato in pari data dal Tribunale di Napoli
XII Sezione Civile Dott. Caccese, notificato il 14/01/2020, per la somma ridotta di €
162.550,10, ovvero, in subordine, per la minor somma non contestata di € 59.207,30,
ordinando la apposizione della formula di rito, atteso che l'opposizione non è
fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, sussistendone comunque i
presupposti di legge. 3) Sempre in via preliminare e in subordine, si chiede all'On.le
Giudice adito, in applicazione degli artt. 186/bis e ter c.p.c., di emettere ordinanza di
ingiunzione di pagamento delle somme non contestate per un importo parziale di €
59.207,30, ed interessi così come concessi nel provvedimento di ingiunzione opposto,
mandando alla cancelleria per l'apposizione della relativa formula. 4) Nel merito,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore della della somma ridotta di € 162.550,10, oltre interessi CP_1
moratori ai sensi del d.lgs. 231/02, per le causali di cui al ricorso monitorio e di cui
alla presente comparsa. 5) In ogni caso, rigettare integralmente l'opposizione ex
adverso proposta in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto
ed in diritto, ancorché non provata. 6) Nel merito, in via gradata, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
in favore della della somma di € 162.550,10, oltre interessi moratori ai CP_1
sensi del d.lgs. 231/02, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. 7) In ogni caso,
condannare la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di procedura ai sensi del D.M. 55/14,
con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
A sostegno della articolata difesa l'opposta società, nel ricostruire l'origine dei rapporti intercorrenti tra le parti, faceva rilevare come la Regione Campania avesse
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affidato alla l'appalto avente ad oggetto la gestione temporanea degli impianti CP_1
di depurazione di OF e Mercato San Severino e la relativa rete di collettori comprensoriali, costituenti il cd. complesso depurativo Alto Sarno.
Detto appalto comprendeva anche gli oneri relativi all'attività di fatturazione e riscossione della tariffa di depurazione e fognatura, dagli utenti del polo conciario di
OF, secondo il sistema già attivo e codificato dal precedente gestore.
Con atto ricognitivo del 31/5/2019, quindi, e , CP_1 Parte_1
concordavano modalità e tempi di definizione delle rispettive posizioni di debito /
credito, residuandone un credito riconosciuto in favore della pari ad € CP_1
642.288,32, relativo alle tariffe di depurazione e collettamento per i periodi dal 2012
al 2017.
Con contestuale scrittura privata sottoscritta sempre in data 31/5/2019, e CP_1
richiamando l'atto ricognitivo di cui sopra, concordavano un piano Parte_1
di rientro rateale della debitoria, laddove l'art. 3 del predetto atto ricognitivo e l'art. 3 della coeva scrittura privata sopra richiamate, stabilivano entrambi che la
[...]
si obbligava a pagare alla la quota corrente della tariffa di Parte_1 CP_1
depurazione e collettamento ad essa spettante, entro 15 gg. dalla data degli incassi di volta in volta ricevuti dagli utenti, previa tempestiva comunicazione dei relativi dati alla CP_1
Stante l'inadempimento della alla suddetta obbligazione, in data Parte_1
31/10/2019 la si vedeva costretta a notificare alla stessa una formale diffida CP_1
stragiudiziale, al fine di conoscere gli importi aggiornati, riferiti a quanto eventualmente ancora da riscuotere da parte della , relativamente Parte_1
alla tariffa di collettamento e depurazione applicata agli utenti diversi da quelli industriali del Comune di OF per il periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2017, nonché
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gli importi fatturati e riscossi dalla , relativamente alla tariffa di Parte_1
depurazione e collettamento applicata agli utenti diversi da quelli industriali del
Comune di OF, per gli anni 2018 e 2019.
Solo all'esito della ricezione di tale diffida, con nota del 6/11/2019 la Parte_1
comunicava alla i dati necessari per fatturare la quota parte della tariffa
[...] CP_1
ad essa spettante.
Con nota del 12/11/2019 la pertanto, informava la di CP_1 Parte_1
aver emesso fattura elettronica n. 1202/B2B del 11/11/2019 per € 222.803,68 oltre
Iva, invitandola ad effettuarne il pagamento nei termini indicati.
Poiché la non eseguiva il dovuto pagamento, in data 29/11/2019 la Parte_1
si vedeva costretta a depositare ricorso per ingiunzione di pagamento, per la CP_1
somma di € 222.803,68 oltre Iva, così come riconosciuta e comunicata dalla
[...]
. Parte_1
Nel corso del presente giudizio, all'esito di una serie di rinvii, con ordinanza del
27/05/2023 emessa fuori udienza il G.U. dichiarava: preliminarmente la competenza del tribunale adito;
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma non contestata di € 59.207,30 oltre interessi ex art.186 bis e ter c.p.c.; concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.
Precisate pertanto le rispettive conclusioni, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il G.U., ritenendo la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/02/2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente risulti parzialmente fondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come dalla documentazione prodotta in atti dall'odierna opponente, non emerga una contestazione effettiva circa l'an del diritto rivendicato dalla opposta, quanto piuttosto una doglianza relativa al quantum del credito azionato stante anche, nelle more del giudizio, l'intervenuto pagamento parziale del credito rivendicato, per un importo di € 60.253,58.
Parte opponente, difatti, ha contestato esclusivamente l'importo del credito azionato dalla ricorrente, facendo rilevare di aver provveduto, attraverso un atto di revoca della precedente ricognizione del debito, a rideterminare in € 59.207,30,
l'importo della obbligazione pecuniaria a suo carico. A differenza, infatti, di quanto indicato nella comunicazione del 6 novembre 2019, l'incassato per i servizi di depurazione e fognatura per l'anno 2018, sarebbe stato pari ad € 147.357,08, in luogo di € 162.550,10 mentre, al contempo, gli oneri di riscossione dovuti dalla CP_1
sarebbero ammontati ad € 88.149,78.
Tale rideterminazione si sarebbe resa necessaria a seguito della determina ARERA
del 29 marzo 2018, n. 1/2018, contenente istruzioni per la definizione e la raccolta dei dati tecnici e di tariffazione, rendendo quindi opportuno riesaminare i dati contabili forniti in data 6 novembre 2019.
Parte opposta, dal canto suo, faceva invece rilevare che solo in data 6 dicembre
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2019 e quindi dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la Parte_1
avrebbe comunicato alla la unilaterale rideterminazione del credito,
[...] CP_1
revocando così la precedente ricognizione del 6 novembre 2019. Tale dichiarazione,
sarebbe stata peraltro contestata formalmente dalla con successiva nota del 10 CP_1
dicembre 2019, facendosi peraltro rilevare come al di là delle lamentate problematiche contabili, il dato corretto sarebbe stato in ogni caso evincibile dalle fatture emesse dalla agli utenti, dagli estratti conto e dalla Parte_1
documentazione contabile complessivamente considerata.
Sulla scorta quindi di tali considerazioni, con nota del 2 marzo 2021, la CP_1
avrebbe effettuato essa stessa delle verifiche, comunicando alla OF i conteggi aggiornati, relativi agli anni 2018, 2019, 2020, chiedendole di verificarne l'esattezza.
Con comunicazione pec dell'8 marzo 2021 confermava la correttezza Parte_1
dei dati indicati ed autorizzava l'emissione di fattura.
Si ritiene pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, che il credito, così come quantificato dalla sia stato oggetto di accettazione e di riconoscimento dalla CP_1
per un importo complessivo di € 162.550,10, a nulla rilevando Parte_1
la precedente revoca della ricognizione del debito, peraltro basata su motivazioni non meglio argomentate, sconfessate dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, dalla quale emergerebbe l'effettivo importo dovuto.
Per quanto concerne invece il profilo relativo agli oneri di riscossione, quantificati dalla OF per gli anni 2012-2018 in € 88.149,78, tale somma non è Parte_1
dovuta.
Infatti, in base all'art. 4 della scrittura privata del 31/5/2019, “La si Parte_1
riserva di chiedere alla il pagamento degli oneri di riscossione per gli anni CP_1
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 … qualora tali oneri risultino espressamente
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autorizzati nel parere richiesto dalla agli Enti preposti (Ente Parte_1 CP_2
e Regione Campania). Detti oneri, se dovuti, potranno essere compensati
[...]
con i crediti vantati dalla nei confronti della Nel caso in CP_1 Parte_1
cui gli Enti interpellati esprimessero parere negativo circa l'applicabilità degli oneri
di riscossione suddetti, la presente clausola si intenderà nulla e comunque priva di
effetti”. Tale disposizione, subordina quindi, la esigibilità dei cd. oneri di riscossione,
ad una espressa autorizzazione da parte degli Enti competenti (Ente Idrico Campano
e/o Regione Campania).
La tuttavia, nulla ha allegato o documentato al riguardo, Parte_1
evincendosi invece l'inesistenza del presupposto compensativo, dalla nota della
Regione Campania prot. PG/2023/0070846 del 08/02/2023 depositata all'udienza del
23/2/23, ove si legge che “questo ufficio mai risulta essere stato interpellato dalla
sul riconoscimento alla stessa degli oneri di riscossione”. Parte_1
Né tantomeno parte opponente ha fornito la prova circa i titoli o i rapporti giuridici su cui fonderebbe l'obbligazione di pagamento dei cosiddetti oneri di riscossione,
essendosi di fatto limitata a depositare in atti una mera fattura.
Mancando quindi il presupposto legittimante, la somma richiesta e la dedotta compensazione, non potranno essere riconosciute.
Dovrà invece essere calcolato sulla somma complessivamente dovuta, l'acconto di €.
60.253,58 sulla fattura n. 1202/B2B/2019, corrisposto dalla in Parte_1
data 6 dicembre 2019, per l'annualità 2019.
Tale somma, dovrà quindi essere decurtata dall'importo precedentemente ingiunto,
pari ad € 222.803,68, risultando quindi attualmente dovuta dalla Parte_1
in favore della la somma di € 162.550,00, oltre interessi moratori
[...] CP_1
ex d.lgs. 231/02, decorrenti dal 7/11/2019 al soddisfo.
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Le spese processuali, seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di esse va disposta l'attribuzione ai difensori antistatari.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 4917/2020, promossa da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., contro in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione così come proposta e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 9052/2019, r.g. n. 34271/2019, emesso dal
Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in data 10 dicembre 2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo importo di €. 162.550,10, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5, D. Lgs.
231/2002, decorrenti dal 7/11/2019 al soddisfo;
3) In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione condanna l'opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese e compensi di giudizio, liquidati in € 7.052,00 per compensi ed € 379,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dgli
Avv.ti Mario Lucchese e Giovanni Giglio dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Alfonso Tinto
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21
febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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