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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3602/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Bia Maria Parte_1 C.F._1
Teresa
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Petitti Cinzia
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 03/07/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in 16.12.2006 in Bari trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1015 parte 2 serie A anno 2006 volume 00003 quartiere
Murat; con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari n. 74 del 19.10.2011 adottavano Persona_1 nato il [...]; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse del figlio minore.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario il Controparte_1
16.12.2006 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al. 1015 parte 2 serie A anno 2006 volume 00003 quartiere Murat, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 03.07.2024 e depositato nei registri informativi in pari data iscritto al n. r.g. 3602/2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 14/01/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3602/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Bia Maria Parte_1 C.F._1
Teresa
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Petitti Cinzia
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 03/07/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in 16.12.2006 in Bari trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1015 parte 2 serie A anno 2006 volume 00003 quartiere
Murat; con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari n. 74 del 19.10.2011 adottavano Persona_1 nato il [...]; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse del figlio minore.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario il Controparte_1
16.12.2006 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al. 1015 parte 2 serie A anno 2006 volume 00003 quartiere Murat, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 03.07.2024 e depositato nei registri informativi in pari data iscritto al n. r.g. 3602/2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 14/01/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo