Rigetto
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/08/2025, n. 6931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6931 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06931/2025REG.PROV.COLL.
N. 05528/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5528 del 2024, proposto da
XA SL, NN SL, PP SL, rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, Renzo Fausto Scappini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n. 22.
contro
Comune di Malcesine, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 859 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Malcesine e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Sulla base della ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza di primo grado e non contestata dalle parti, è emerso che i ricorrenti in primo grado, ciascuno per un terzo, sono proprietari di un’area sita alla Via La Piana n. 2 nella frazione di Cassone del Comune di Malcesine – avente una superficie di circa 4000 mq e identificata catastalmente al foglio n. 22, particelle nn. 1136, 1246, 1278, 222, 1141, 1200, 1275, 1277, 1131, 1133, 1184, 1186 e 1188 – e di alcuni immobili identificati catastalmente al medesimo foglio n. 22, mappali nn. 1278, 1136, subalterno 4, e 1246, subalterno 1.
Con una ristrutturazione del 1995 sono stati ricavati alcuni appartamenti, per i quali è stato successivamente avviato il procedimento volto a realizzare un loro ampliamento in forza del c.d. Piano Casa.
Nello specifico, il 21 dicembre 2018 i ricorrenti in primo grado hanno presentato all’Ufficio
SUAP del Comune la domanda di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica in tempo utile per usufruire del c.d. Piano Casa.
Il PRG vigente all’epoca della domanda qualificava le aree come zona agricola e ricomprendeva genericamente le aree facenti parte del perimetro del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po (di seguito, PAI AdBPo), approvato con delibera n. 6 del 25 febbraio 2003 senza attribuire alcuna classificazione di pericolosità geologica.
Conseguentemente la suddivisione e la disciplina delle aree interessate da fenomeni di dissesto richiedevano che il PRG fosse integrato con la cartografia del PAI AdBPo, modificata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 14 marzo 2014, il cui allegato A comprendeva anche la ripartizione del territorio del Comune a fini idrogeologici.
1.2. La DGR n. 290/2014 veniva recepita dal Comune con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) adottato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19 giugno 2017 ed approvato con la Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 66 del 7 agosto 2019.
Nel PAT e nella relativa carta, le aree dei ricorrenti erano indicate come “zona P2 – pericolosità idrogeologica”.
1.3. In particolare, sulla base della carta delle fragilità del PAT (che richiamava la classificazione delle aree a rischio dissesto idrogeologico operata dal PAI AdBPo), l’area in esame ricadeva in “area idonea a condizione”, mentre l’immobile in questione era posto fra le aree a pericolosità geologica “P2 – medio/moderata”.
Inoltre il PAT, alla tavola 4 – trasformabilità, includeva le aree interessate nell’ambito di tutela A2 a particolare rilevanza paesaggistica (art. 43.8.1).
1.4. L’intera disciplina vigente al momento della presentazione della domanda è stata confermata dapprima con l’approvazione definitiva del PAT e successivamente dal Piano degli Interventi (PI), a partire dall’approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30 giugno 2021 (DCC n. 29/2021) con la quale il Comune ha approvato la variante al vecchio PRG, che è divenuto PI a tutti gli effetti.
Come risulta dalle NT, il nuovo PI ha recepito al suo interno la perimetrazione del PAI AdBPo, già recepita nel PAT, confermando la classificazione delle aree dei ricorrenti all’interno delle frane stabilizzate (Fs) a pericolosità media (P2) già esistente dal 2014.
1.5. Alla luce delle modifiche normative sopra descritte, nella disciplina attualmente vigente fin dal 2014 (approvazione DGR n. 290/2014) e comunque a partire dall’approvazione del PAT avvenuta con DPP n. 66/2019, ed in ogni caso a partire dall’approvazione della variante al PRG di adeguamento al PAT avvenuta con DCC n. 29/2021, le aree dei ricorrenti appartengono all’area “Fs – frana stabilizzata”, classificata con grado di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva P2 (media o moderata).
1.6. Dopo due anni dall’adozione del PAT (DCC n. 23/2017) che ha recepito la DGR n. 290/2014 ed a pochi mesi dalla sua approvazione (DPP n. 66/2019), il Comune ha emesso il preavviso di diniego prot. n. 4072 del 21 marzo 2019 con il quale ha confermato la tesi secondo cui per rilasciare il permesso di costruire era necessario recepire all’interno del PI la delimitazione del PAI e la classificazione delle aree a rischio idrogeologico.
1.7. In data 31 marzo 2019 gli appellanti presentavano osservazioni in replica ai motivi ostativi, a cui il Comune dava seguito unicamente con la richiesta di integrazione documentale del 17 ottobre 2019, regolarmente adempiuta dai contitolari in data 12 novembre 2019. A seguito dell’intervenuta approvazione della predetta DCC n. 29/2021, con cui veniva approvata la variante al PI che avrebbe recepito nel piano stesso la perimetrazione del PAI e del PAT, i sig.ri SL sollecitavano l’ente comunale, in data 2 novembre 2022, al rilascio del permesso di costruire in ragione dell’asserito superamento dei motivi ostativi precedentemente rappresentati.
2. Gli appellanti, stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione, inviavano in data 7 aprile 2023 una diffida per il rilascio del permesso di costruire, rilevando inoltre la formazione del silenzio assenso sulla loro istanza e richiedendo il rilascio di un’attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento da parte del Comune. Quest’ultimo, con nota prot. n. 0009956 dell’8 giugno 2023, ha denegato il permesso di costruire.
3. I signori SL hanno, quindi, impugnato il predetto diniego, unitamente al relativo preavviso di rigetto ex art 10- bis della l. 241 del 1990 davanti al Ta.r. per il Veneto che, con sentenza n. 859 del 2024, ha respinto il ricorso.
4. Con atto di appello tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Consiglio di Stato, i si.ri SL hanno impugnato la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
I. VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, 2 COMMA 1, 3-QUATER E 9 DELLA LR VENETO N. 14/2009. TRAVISAMENTO ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 10 LL NT DEL PAT DEL COMUNE, DELL’ART. 9, COMMA 4 LL NT DEL PAI ADBPO E DELL’ART. 12 LL NT DEL PAI 4 NI .
Gli appellanti censurano il radicale mutamento di orientamento del T.a.r. che, dopo aver inizialmente interpretato, nell’ordinanza n. 454 del 2023, la l.r. n. 14/2009 in senso favorevole alle tesi difensive, ritenendo applicabile la più specifica lett. g) dell’art. 9 in luogo della generale lett. c), ha poi, nella sentenza impugnata, rigettato il ricorso, fondando la decisione sulla pretesa prevalenza delle norme del PAI sulle disposizioni urbanistiche locali, sulla disapplicazione dell’art. 13 del PAT comunale, sull’interpretazione restrittiva della l.r. n. 14 del 2009 e sull’impossibilità di formazione del silenzio assenso in aree vincolate; tale impostazione, secondo l’appellante, è errata sotto più profili in quanto frutto di gravi contraddizioni, di un’erronea lettura delle norme e del mancato utilizzo, a fini interpretativi, della successiva l.r. n.17/2019 che, pur non direttamente applicabile, chiarirebbe la ratio del legislatore e confermerebbe la compatibilità degli interventi edilizi anche nelle aree a pericolosità idraulica moderata o media (P1 e P2), come già implicitamente desumibile dalla precedente disciplina, come lo stesso TAR aveva riconosciuto in sede cautelare.
II. ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 1, 2, 2 BIS, 2, CO. 8 BIS, 17 BIS, 20, 21 E 21 NONIES, L. N. 241/1990, DELL’ART. 146, D. LGS. N. 42/2004, DELL’ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001, NONCHÉ DEGLI ARTT. 41 E 97 COST. E DELL’ART. 41 DELLA CARTA EI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. FORMAZIONE DEL LE SO ED OBBLIGO DEL COMUNE DI RILASCIARE IL PDC. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO EI TI .
La sentenza del T.a.r. sarebbe, comunque, errata laddove ha escluso la formazione del silenzio assenso sull’assunto che il solo vincolo idrogeologico precluderebbe automaticamente tale effetto, trascurando che, una volta recepite nel PAT le disposizioni del PAI, non è richiesto alcun assenso preventivo da parte di altre autorità e che, in presenza di vincoli, la legge impone l’attivazione della Conferenza dei Servizi per valutare l’istanza. Inoltre, secondo l’appellante, nel caso di specie l’unico parere necessario riguardava la tutela paesaggistica e non quella idrogeologica, per la quale il Comune avrebbe dovuto verificare la conformità della domanda alle previsioni del PAT, attività che rientra nelle sue competenze esclusive e non può essere sottratta all’ambito applicativo dell’istituto del silenzio assenso. Infine, la sentenza di primo grado sarebbe comunque errata laddove ha completamente omesso di considerare l’evoluzione normativa in materia di silenzio assenso, ignorando l’introduzione dell’art. 17- bis della legge n. 241/1990 e la correlata abrogazione dei commi 9 e 10 dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001, nonché la conseguente estensione dell’istituto anche ai procedimenti relativi a immobili soggetti a vincoli ambientali o territoriali
III. ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 8 BIS L. N. 241/1990 E DELL’ART. 20, COMMA 8 DEL D.P.R. N. 380/2001. INEFFICIACIA DEL DINIEGO DEL 13.06.2023 .
Il giudice di prime cure sarebbe, poi, incorso in errore laddove ha rigettato il secondo motivo di ricorso, limitandosi a rinviare agli argomenti già svolti in merito alla mancata formazione del silenzio assenso, senza valutare l’autonoma censura relativa all’inefficacia del diniego comunale ex art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241/1990, che prevede espressamente l’inefficacia dei provvedimenti tardivi adottati oltre i termini previsti per la conclusione del procedimento.
IV. ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES, L. N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 7 E 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE LL ES RM .
Gli appellanti contestano la sentenza del T.a.r. laddove la stessa esclude la formazione del silenzio assenso, rigettando così il motivo relativo alla violazione degli artt. 7, 10- bis e 21- nonies della legge n. 241 del 1990, senza considerare che, qualora invece tale formazione fosse riconosciuta, l’unico strumento a disposizione del Comune sarebbe stato l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies .
V. ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS, L. N. 241/1990 NONCHÉ DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER INSUFFICIENZA, ABNORMITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. MANCATO RINNOVO DEL PREAVVISO DI DINIEGO. VIOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE LL ES RM .
Gli appellanti contestano la sentenza del T.a.r. laddove ha ritenuto legittimo il diniego comunale del 13.06.2023, pur in presenza di evidenti violazioni dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento finale avrebbe introdotto motivi ostativi del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli espressi nel preavviso di rigetto del 21.03.2019, senza che questi fossero previamente comunicati tramite un nuovo preavviso, impedendo così agli interessati di esercitare il proprio diritto al contraddittorio; ciò avrebbe determinato non solo un vizio procedimentale, ma anche una carenza sostanziale della motivazione, la quale si è rivelata generica, abnorme e contraddittoria, omettendo di confutare puntualmente le osservazioni presentate dagli appellanti.
VI. ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 20 D.P.R. 380/2001, DELL’ART. 146 D.LGS. 42/2004 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 2-BIS, E 10-BIS LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE LL ES RM .
Il Collegio avrebbe poi errato nel ritenere legittima la mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza, nonostante l’avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica e l’obbligo giuridico previsto dall’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004. Tale omissione, non previamente comunicata né nel preavviso di rigetto né nel provvedimento finale, ha – secondo gli appellanti - determinato una violazione dei principi di buona fede, trasparenza e contraddittorio, eludendo illegittimamente una fase necessaria di un procedimento complesso a rilevanza vincolata.
VII. ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO N. 14/2009, DEGLI ARTT. 13, 16.5, 43.8.1 LL NT DEL PAT DEL COMUNE DI MALCESINE, DELL’ART. 12 LL NT DEL PAI “4 NI”, DELL’ART. 9 LL NT DEL PAI ADBPO, DELLA DGRV N. 290/2014 E LL PREMESSE LL NT DEL PI APPROVATO CON DCC N. 29/2021 . OBBLIGO PER IL COMUNE DI RILASCIARE IL PDC IN VIA SUBORDINATA ALLA FORMAZIONE DEL LE SO .
In via subordinata, gli appellanti chiedono l'annullamento del diniego di permesso di costruire e l'accertamento dell'obbligo di rilascio, contestando la sentenza del TAR che avrebbe rigettato il relativo motivo proposto in prime cure ritenendo infondato il contrasto del diniego impugnato con l'art. 9 l.r. Veneto n. 14 del 2009.
5. Il Comune di Malcesine e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
6. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato.
8. Con un primo motivo di appello gli appellanti hanno sostenuto che, all’area interessata, trattandosi di zona idrogeologicamente classificata come P2 – pericolosità media e FS - frana stabilizzata, avrebbe dovuto essere applicato l’art. 9, comma 1 lettera g) della l.r. n.14 del 2009, che vieta l’applicazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3- ter , 3- quater e 4 solamente alle aree “ dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ”.
Dalla citata disposizione si ricaverebbe che nelle aree a pericolosità media P2 il Piano Casa sarebbe applicabile, in deroga alle previsioni di ampliamento volumetrico previste dalle NT del PAI sia esso quello ADBPO sia esso quello dei 4 Bacini ed incontrerebbe i soli limiti volumetrici previsti dai citati articoli 2, 3, 3-ter, 3- quater e 4 della l.r. n. 14 del 2009.
8.1. Il T.a.r. ha ritenuto, invece, applicabile quanto previsto dagli artt. 1, comma 2, e 9, comma 1, lett. c), l.r. Veneto n. 14 del 2009 e dagli artt. 10 e 11 delle NA del PAI 4 Bacini, previa disapplicazione del decimo comma dell’art. 13 delle vigenti NTA del PAT del Comune di Malcesine.
9. Ritiene il Collegio che le conclusioni cui giunge il T.a.r. vadano confermate, e che quindi, nel caso di specie, le norme tecniche dei PAI prevalgano sulla normativa urbanistica locale (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038; Cass. Pen., sez. III, 16 giugno 2016, n. 55003; TAR Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n. 1117).
9.1. In materia, la giurisprudenza ha chiarito che “ Le disposizioni dei Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (c.d. P.A.I.), contenenti misure applicabili in via d’urgenza per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico nelle more dell'intervento ordinario, in quanto assimilabili a quelle dei Piani di bacino ai sensi degli art. 65, comma 4, e 67, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti ed i soggetti privati, ove lo stesso Piano le qualifichi espressamente come tali, e prevalgono, in tale ipotesi, sugli strumenti urbanistico-edilizi eventualmente già adottati ” (così Cass. pen., sez. III, n. 55003 del 2016, cit.).
Nello stesso senso, anche questa Sezione ha evidenziato che “ Ai sensi dell'art. 17, l. 18 maggio 1989 n. 183 il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato; di conseguenza per loro natura le norme del piano di bacino e quelle connesse alla tutela dell’assetto idrogeologico del territorio hanno propria complessiva ed autonoma rilevanza ai fini della pianificazione del territorio ” (sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3780).
Le previsioni del PAI, pertanto, producono effetti sugli usi del territorio e delle risorse naturali e sulla pianificazione urbanistica anche di livello attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle aree di pericolosità idrogeologica (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 7702 del 5 settembre 2022).
Ne consegue che, nel caso in esame, le norme del PAI non possono che prevalere su quelle del PAT.
10. Non ha, invece, fondamento giuridico la teoria di parte appellante, secondo cui dopo che il PAT ha recepito il PAI, le norme del PAT non possono essere considerate in contrasto con il PAI e comunque dovrebbe essere quest’ultimo ad adeguarsi al PAT, perché tale ricostruzione sconfessa la prevalenza gerarchica del PAI sul PAT: il recepimento delle norme del PAI ad opera del PAT deve, peraltro, sempre essere effettuato rispettando quanto previsto dal piano sovraordinato.
11. Nel caso di specie, è emerso in maniera incontestata che l’area ove insistono gli immobili degli odierni appellanti è classificata “Fs (Frana stabilizzata) – Pericolosità media (P2)” dal PAI del Fiume Po, come integrato dalla DGR n. 290/2014.
Ne consegue che, per le aree classificate “Fs a pericolosità media (P2)” situate nel Comune di Malcesine, trova applicazione la disciplina vincolistica del PAI 4 Bacini e, in particolare, l’art. 11 delle NA del PAI 4 Bacini che prevede espressamente che nelle aree classificate a pericolosità idraulica P2 sono consentiti tutti gli interventi previsti per le aree classificate P4 (art. 9) e P3 (art. 10).
Tra le richiamate disposizioni rileva l’art. 10 comma c) che limita gli ampliamenti in zona P2, frana stabilizzata, nei limiti del 10% del volume e della superficie totale.
12. Quest’ultima previsione contrasta, invero, con il decimo comma dell’art. 13 delle vigenti NTA del PAT del Comune di Malcesine (“Per le aree in ‘Frana stabilizzata – Fs’, classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, le limitazioni d’uso del suolo sono quelle stabilite dall’art. 12 delle NA del PAI ‘4 Bacini’ dell’Autorità di Bacino Alto Adriatico”) che richiama l’art. 12 delle NA del PAI 4 Bacini, rubricato “Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1”, il quale prevede che in tali aree possono essere consentiti tutti gli interventi ammessi nelle aree Fa (P4) e Fq (P3): in tali casi sarebbero quindi consentiti interventi di ampliamento degli edifici anche oltre il limite del 10 % sopra citato.
Come ben chiarito dal T.a.r., tuttavia - qualora non voglia ritenersi che il riferimento all’art. 12 sia frutto di un refuso – nel caso in esame debbono essere applicati gli artt. 10 e 11 delle NA del PAI 4 Bacini, non solo perché trattasi di disposizioni sovraordinate e prevalenti sul PAT, ma anche perché norme più circoscritte e più aderenti al “contesto normativo”.
L’art. 11 del PAI, infatti, disciplina proprio le “aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, [sulle quali]possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3”, mentre l’art. 12, richiamato dal PAT, prevede più genericamente “ La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso ”.
13. La circostanza dunque che si applichino gli artt. 10 e 11 del PAI si riverbera anche sulla legge della Regione Veneto sul “Piano casa” n. 14/2009.
L’art. 9, in particolare, definisce l’ambito di applicazione delle richiamate disposizioni, precisando che non si applica la legge sul piano casa alle ipotesi previste dalla lett. c) del comma 1 secondo cui “ Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 […] non trovano applicazione per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 ”.
La norma regionale, alla luce di quanto evidenziato, non consente, dunque, la realizzazione degli interventi edilizi richiesti da parte appellante, perché gli interventi individuati nella lett. c) non possono essere effettuati per “ gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali ”, come accade nel caso di specie (in particolare per effetto dell’applicazione delle richiamate norme del P.A.I. 4 Bacini).
14. Né è possibile applicare, come intende fare parte appellante, la lett. g) del cit. art. 9 della legge regionale sul “Piano casa”, secondo cui non sono consentiti gli interventi predetti solo nei casi in cui si tratta di aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.
Secondo l’appellante dalla “disposizione si ricava che nelle aree a pericolosità media P2 il Piano Casa è applicabile in deroga alle previsioni di ampliamento volumetrico previste dalle NT del PAI sia esso quello ADBPO sia esso quello dei 4 Bacini ed incontra i soli limiti volumetrici previsti dagli articoli 2, 3, 3-ter, 3-quater e 4 della LR 14”.
14.1. Tale esegesi non è condivisibile perché, in realtà, la lett. g) non esclude l’applicazione della lett. c), che si riferisce più in generale a tutti gli interventi relativi a immobili che ricadono in aree “ oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali ”, tra cui, in particolare, quelle oggetto di vincoli idrogeologici e ambientali e che non riguardino “ aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica ” per le quali, come visto, si applica la lett. g).
La ratio della norma è naturalmente quella di evitare la realizzazione di interventi in aree in cui possono sussistere vincoli tali da non consentire interventi edilizi che possano pregiudicare la particolare caratteristica territoriale dell’area interessata.
Del resto, nel caso di specie, proprio l’esistenza di un vincolo di “Frana stabilizzata – Fs” impone di non ammettere interventi in maniera ampia ma di limitarli in coerenza con la necessità di tutelare il territorio.
14.2 Secondo le parti appellanti la ricostruzione dell’amministrazione sarebbe smentita dagli artt. 6 e 7 della nuova legge regionale n. 17 del 2019, che “prevedono ampliamenti e riqualificazioni degli edifici sino al 60 % del volume esistente, mentre l’art. 9 consente esplicitamente l’applicazione del nuovo Piano Casa anche agli edifici ricadenti nelle aree dichiarate di moderata e di media pericolosità idraulica o idrogeologica (P1 e P2)”.
In realtà, se è vero che l’art. 9, comma 6, della testé richiamate legge regionale prevede che “ Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano agli edifici ricadenti nelle aree dichiarate di moderata e di media pericolosità idraulica o idrogeologica (P1 e P2) ”, è anche vero che l’art. 6 consente, come regola, l’ampliamento degli edifici caratterizzati, alla data di entrata in vigore della legge medesima, dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura, nei limiti del 15 per cento del volume o della superficie , ma solo in presenza di specifiche condizioni. L’aumento volumetrico può arrivare progressivamente fino al 60%, ma sempre sulla base di condizioni per la realizzazione dell’intervento via via più stringenti.
Ne consegue, dunque, che la legge regionale del 2019, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, non consente automaticamente la realizzazione dell’intervento richiesto da queste ultime, richiedendo tutta una serie di condizioni la cui sussistenza non è emersa nel presente giudizio.
15. Alla luce della prevalenza del PAI sul piano urbanistico comunale, correttamente il Ta.r. ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune, in quanto il progetto di parte appellante prevede un ampliamento pari al 45% della volumetria esistente e pertanto superiore al limite consentito del 10%.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
16. Anche il secondo motivo di appello è infondato, in quanto è insuperabile, ai fini della formazione del silenzio assenso, la deroga stabilita dall’art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che “ Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” .
Non si tratta, dunque, come sostenuto dai ricorrenti di ammettere la formazione del silenzio assenso (indipendentemente dalla sua legittimità) ma di un silenzio assenso che è inconfigurabile ricorrendo l’ipotesi derogatoria di cui alla seconda parte della richiamata disposizione, che esclude chiaramente la formazione del silenzio assenso in presenza di “ vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
La mancata formazione del silenzio assenso comporta altresì l’inapplicabilità dell’art. 2, comma 8 bi s l. n. 241 del 1990 che presuppone proprio la formazione del silenzio assenso.
17. Vanno, dunque, respinti anche il terzo e quarto motivo di appello che presuppongono sempre la formazione del silenzio assenso, nella fattispecie, come detto, in radice non configurabile.
18. Infondato è, altresì, il quinto motivo di appello, in quanto il provvedimento di diniego emesso dal Comune, alla luce di quanto esposto, rappresenta esito vincolato che non ammette valide alternative, al quale, dunque, non può che applicarsi l’art. 21 octies , comma 2, prima parte.
19. Infondato è anche il sesto motivo di appello, non incidendo sulla legittimità del provvedimento di diniego la circostanza che il Comune non avrebbe inoltrato alla Soprintendenza gli atti relativi all’autorizzazione paesaggistica richiesta.
Come osservato dal T.a.r., in sostanza il Comune, avendo valutato in senso negativo la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, “ ha ritenuto di soprassedere all’invio della richiesta di parere diretta alla Soprintendenza non attribuendo rilevanza all’acquisizione dello stesso che, anche quando, per ipotesi, fosse stato positivo, non avrebbe avuto riflessi pratici sul procedimento, il quale per converso sarebbe stato inutilmente aggravato (Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2022, n. 6180) ”.
20. Anche l’ultimo motivo di appello – con cui sono state complessivamente riproposte le censure di violazione dell’art. 9 della l.r. n. 14/2009, degli artt. 13, 16.5, 43.8.1 delle NT del PAT del Comune di Malcesine, dell’art. 12 delle NT del PAI “4 NI”, dell’art. 9 delle NT del PAI ADBPO, della DGRV n. 290/2014 con conseguente domandi di accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare il permesso di costruire - è infondato, perché come esposto il provvedimento di diniego è complessivamente immune dalle censure articolate dalle parti appellanti.
L’appello è, pertanto, infondato.
21. La complessità del presente giudizio, unitamente alle ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO