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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello,
in persona del giudice, dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 708 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cariati, alla via S. C.F._1
D'Acquisto, presso lo studio dell'avv. Beniamino Rizzuti (cod. fisc.
– pec: e C.F._2 Email_1
dell'avv. Espedito Rizzuti (cod. fisc. – pec: C.F._3
che lo rappresentano e difendono, giusta pro- Email_2
cura posta in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- appellante –
E
1 , in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_1
IVA , elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, alla via P.IVA_1
Vallone, n. 176, presso lo studio dell'avv. Anna Pia Spina (cod. fisc.
– pec: , che lo rappre- C.F._4 Email_3
senta e difende per mandato in atti;
- appellato -
nonchè
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA , CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla piazza Le Pera, n. 9, presso lo stu-
dio dell'avv. Peppino Mariano (cod. fisc. – pec: C.F._5 [...]
, che la rappresenta e difende per Email_4
mandato in calce alla comparsa di risposta;
- appellata -
nonché
; Controparte_3
-appellato contumace-
Oggetto: riforma e/o annullamento della sentenza n. 75/2023 pronunciata in
data 9.3.2023, dal Giudice di Pace di Cirò, a definizione della causa civile
iscritta al n. 4/2019 r.g.
CONCLUSIONI
In data 26.10.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da note
2 scritte depositate, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro-
cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale,
[...] CP_1 CP_2
e , impugnando la sentenza n. 75/2023 pronunciata Controparte_3
in data 9.3.2023, dal Giudice di Pace di Cirò, a definizione della causa civile iscritta al n. 4/2019 r.g.
A fondamento della pretesa, esponeva: che, in seguito alla notifica dell'atto di citazione in primo grado da parte dell'attore Parte_3
per risarcimento danni da sinistro stradale del 4.5.2018, egli, convenuto,
[...]
si era costituito impugnando e contestando la domanda attrice, formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovet-
tura e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata del terzo (compagnia CP_1
assicuratrice del ); che la chiamata del terzo era stata autorizzata;
che, CP_3
dopo la costituzione di egli aveva rappresentato alla prima udienza suc- CP_1
cessiva che per mero errore materiale la chiamata del terzo era stata ri- CP_1
3 portata nell'atto di citazione come chiamata in garanzia e non già del terzo al quale la causa è comune;
che alla medesima udienza l'avv. Urso per parte attri-
ce aveva espressamente chiesto di essere manlevato da in caso di soc- CP_1
combenza; che, disposta dal Giudice di Pace la rinnovazione dell'atto di cita-
zione e la negoziazione assistita, svolta in seguito l'istruttoria processuale, il
Giudice di Pace, con la sentenza appellata, dichiarava la nullità della chiamata in causa di per difetto di legittimazione passiva, rigettava la domanda CP_1
dell'attore perché non fondata e compensava le spese di lite, omettendo qual-
siasi pronuncia sulla domanda riconvenzionale formulata dal che la Pt_1
sentenza era ingiusta con riferimento: alla dichiarata nullità della chiamata in causa in quanto il Giudice di Pace aveva considerato solo l'intestazione del primo atto di citazione ove erroneamente era stata indicata la chiamata del terzo come chiamata in garanzia, senza avvedersi della correzione dell'errore mate-
riale compiuta dal difensore dell'odierno appellante e senza considerare che la domanda di manleva era stata correttamente formulata dall'attore in primo grado e ribadita anche nella comparsa conclusionale;
alla compensazione delle spese di lite in quanto il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda attorea di-
chiarando la sua responsabilità nella causazione del sinistro ma poi non aveva condannato conseguentemente l'attore al pagamento delle spese di lite;
all'omessa pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale tempestivamente formulata, sulla quale insisteva, tenuto conto che la responsabilità dell'attore in primo grado nella determinazione del sinistro era stata accertata, che il CP_3
4 danno subito dal risultava provato dalla fattura dell'autocarrozzeria, Pt_1
non contestata da controparte. Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado: ritenere e dichiarare la legittimazione passiva di CP_1
terzo chiamato;
accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e per l'effetto condannare il e al pagamento in suo favore della somma di € CP_3 CP_1
895,00 oltre fermo tecnico e accessori, come da fattura;
condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
I.2.- Si costituiva con propria comparsa, deducendo: che era CP_1 CP_1
stato illegittimamente chiamato in garanzia dal come evidente dal te- Pt_1
nore dell'atto di chiamata in causa, e che in ogni caso non aveva neppure la possibilità di chiamare quale terzo, dovendo agire nei soli confronti del CP_1
il quale a sua volta avrebbe potuto esperire chiamata in garanzia nei con- CP_3
fronti di che il giudice di primo grado aveva legittimamente compensato CP_1
le spese di lite in quanto in sostanza tutte le domande erano state rigettate;
che la domanda riconvenzionale non avrebbe potuto essere accolta in quanto il se-
gnala stradale sul quale l'appellante aveva basato le proprie difese era risultato non presente sui luoghi del sinistro. Chiedeva, pertanto, la conferma della sen-
tenza di primo grado ed il rigetto dell'appello.
I.3.- Si costituiva con propria comparsa, deducendo di non CP_2
assumere alcuna posizione sull'atto di appello, che riguardava questioni relati-
ve al rapporto tra l'appellante e le altre parti appellate ( e ed asso- CP_3 CP_1
ciandosi al motivo di appello avente ad oggetto la riforma della parte sulle spe-
5 se di lite. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda proposta dal nei suoi confronti CP_3
e la condanna di al pagamento delle spese del dop- Controparte_3
pio grado.
I.4.- In data 29.1.2024 depositava inammissibili e non Parte_1
autorizzate note d'udienza.
I.5.- All'udienza del 17.6.2024 i difensori dell'appellante eccepivano l'inammissibilità della costituzione in giudizio di per inesistenza della CP_1
procura alle liti e chiedevano la dichiarazione di contumacia di CP_4
; il difensore di chiedeva lo stralcio delle note d'udienza
[...] CP_1
depositate irritualmente dai difensori del forniva precisazioni sulla esi- Pt_1
stenza della procura alle liti e comunque nell'eventualità che non fosse ritenuta valida chiedeva la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. Chiedeva inoltre la cancel-
lazione delle espressioni offensive contenute nelle note d'udienza del 29.1.2024.
I.6.- Con ordinanza depositata il 18.7.2024 era rilevata la regolarità della procura alle liti rilasciata al difensore di e riservata al merito la decisione CP_1
sulle note di udienza del 29.1.2024.
I.7.- Con ordinanza del 26.10.2024, sulle note scritte depositate dalle par-
ti, la causa era trattenuta in decisione con i termini.
MOTIVI
II.1.- Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
, regolarmente convenuto nel giudizio di appello ma non Controparte_3
6 costituitisi.
II.2.- In via altrettanto preliminare, va disposto lo stralcio delle note d'udienza non autorizzate depositate da in data 29.1.2024, Parte_1
con conseguente pronuncia di non luogo a provvedere sull'istanza di cancella-
zione delle espressioni offensive formulata dalla difesa di con riguardo a CP_1
tali note.
II.3.- Sempre in via preliminare, dev'essere ribadito che l'eccezione for-
mulata da parte appellante sull'inammissibilità della costituzione in giudizio di per inesistenza della procura è infondata e dev'essere rigettata in quanto CP_1
vi è in atti procura generale alle liti rilasciata al difensore di valida anche CP_1
ai fini del presente procedimento.
II.4.- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
E' infatti fondato il primo motivo di appello con il quale il sostie- Pt_1
ne l'erronea valutazione compiuta dal Giudice di primo grado in merito alla nullità della chiamata in causa di CP_1
Con la sentenza appellata il Giudice di Pace di Crotone aveva accolto l'eccezione di di nullità assoluta ed insanabile della chiamata in causa del CP_1
deducente ad opera di per difetto di legittimazione attiva, in Parte_1
quanto nell'atto di citazione per chiamata in causa era specificato che la stessa era compiuta ex artt. 106 e 269 c.p.c. del terzo in garanzia e il non aveva Pt_1
titolarità a chiamare in causa poiché nessun rapporto diretto lo legava a CP_1
tale ente, essendo la vettura di proprietà del garantita per la r.c. auto da Pt_1
7 Il Giudice di Pace specifica inoltre che per ottenere il risarcimento CP_2
dei danni, il avrebbe dovuto esperire domanda riconvenzionale nei con- Pt_1
fronti del il quale a sua volta avrebbe potuto chiamare in causa, in ga- CP_3
ranzia, CP_1
Tale decisione non può essere condivisa.
, costituitosi nel giudizio di primo grado con propria Parte_1
comparsa, aveva formulato tempestivamente domanda riconvenzionale di ri-
sarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura ed aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa (compagnia assicuratrice dell'attore CP_1 Pt_4
[.
). Aveva poi errato nel formulare l'atto di chiamata in causa, formulando una chiamata in garanzia, inammissibile in quanto solo colui il quale aveva un rap-
porto contrattuale con (ossia, il ) avrebbe potuto chiamarlo in ga- CP_1 CP_3
ranzia, ma alla prima occasione possibile, cioè all'udienza del 12.9.2019, aveva chiesto la correzione dell'errore materiale sul punto, e il Giudice di Pace, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva (il 14.2.2020), aveva autorizzato la rinnovazione della citazione nei confronti di correttamente poi effet- CP_1
tuata come chiamata di terzo, non in garanzia.
Considerato che, come detto, aveva formulato corret- Parte_1
tamente domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento del danno subito e che in tale ipotesi la compagnia assicuratrice è litisconsorte ne-
cessario, ove la stessa non fosse stata chiamata su istanza di parte, avrebbe do-
vuto essere chiamata iussu judicis ed, in ogni caso, assume rilevanza la circo-
8 stanza che a verbale dell'udienza del 12.9.2019 risulta espressamente che l'attore aveva chiesto di essere manlevato da formulando apposi- CP_3 CP_1
ta domanda di garanzia, nel caso in cui risultasse accertata la sua responsabilità
per il sinistro.
La sentenza di primo grado dev'essere pertanto riformata e, in accogli-
mento dell'appello, dev'essere eliminata la parte del dispositivo in cui viene di-
chiarata la nullità della chiamata in causa di CP_1
E' altrettanto fondato il motivo di appello avente ad oggetto l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda riconvenzionale formula-
ta dal convenuto in primo grado, odierno appellante.
Nella sentenza impugnata, in effetti, il Giudice di Pace dapprima, nella parte in fatto, dà atto che aveva esperito domanda riconven- Parte_1
zionale; nella parte motiva sulla ricostruzione del sinistro, all'esito della svolta prova per testi, osserva “che il sinistro si sarebbe verificato ad un incrocio e/o intersezione e che la responsabilità del sinistro sia da scriversi al comportamen-
to dell'attore il quale andava ad impattare contro la Fiat Punto percorrendo Via
Einaudi con direzione P. Nenni contromano”. Aggiunge il Giudice di Pace che
“la via Einaudi è risultata essere una strada a senso unico e, pertanto, sulla stes-
sa vige il divieto di accesso dal lungomare verso via P. Nenni che per le caratte-
ristiche costruttive, tecniche e funzionali la via P. Nenni può sicuramente essere classificata prevalente rispetto alla via Einaudi. Sono stati accertati i segnali stradali a senso unico e dalla parte opposta quello di divieto di accesso”. Tutta-
9 via, sia nella motivazione che nel
P.Q.M.
il Giudice di Pace nulla dice in merito alla formulata domanda riconvenzionale del omettendo sia la valuta- Pt_1
zione della stessa che la pronuncia nel dispositivo.
Considerato che nella fattispecie in esame l'omissione della pronuncia sulla domanda riconvenzionale risulta sia dal dispositivo che dalla motivazio-
ne, tanto che non si può neppure dar prevalenza alla motivazione (Cass.,
8.5.2013, n. 10727, Cass., 19.12.2005, n. 27931), la domanda riconvenzionale del convenuto dev'essere analizzata nella presente sede, sulla base delle risultanze istruttorie svolte nel giudizio di primo grado.
Ebbene, la domanda riconvenzionale del è da considerarsi fonda- Pt_1
ta e dev'essere accolta.
Sull'accertamento della responsabilità del nella causazione del si- CP_3
nistro, infatti, la decisione di primo grado è condivisibile, in quanto giunge a ta-
le valutazione sulla base dell'esame delle risultanze della prova per testi svolta.
Va rilevato, inoltre, che il capo della sentenza sull'accertamento della responsa-
bilità del non ha costituito oggetto di impugnazione e pertanto deve ri- CP_3
tenersi non contestato.
Quanto al quantum della richiesta risarcitoria, deve rilevarsi che parte appellante ha fornito adeguata prova del danno subito dall'autoveicolo di sua proprietà, producendo fattura di riparazione del 5.7.2018, non contestata.
Secondo l'orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di le-
gittimità e al quale si ritiene di aderire, ai fini della liquidazione del danno ri-
10 portato da un autoveicolo, il preventivo di riparazione redatto da una autocar-
rozzeria, pur non costituendo prova idonea del danno subito dal veicolo, può
costituire, in presenza di determinate concorrenti circostanze, una utile base per la valutazione del danno in via equitativa e, allo stesso fine, possono essere uti-
lizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno (cfr. Cass. n. 5565 del 17.05.1991).
Nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è, poi, tenuto a for-
nire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr. Cass. sent. n. 8004 del 18.4.2005).
Nessun danno invece può essere riconosciuto per il c.d. fermo tecnico.
Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza che se n'è occupa-
ta, in materia di risarcimento danni da sinistro stradale, il danno da fermo tec-
nico del veicolo rimasto coinvolto nello scontro deve essere allegato e dimostra-
to. La relativa prova, inoltre, non può avere a oggetto la mera indisponibilità
del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinun-
cia forzata ai proventi ricavabili dall'utilizzo del mezzo (Trib. Ferrara, 20.6.2018,
n. 481), tutti elementi che sono rimasti decisamente sforniti di prova.
11 In conclusione, sul punto, la sentenza impugnata dev'essere riformata ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, Controparte_5
[..
e devono essere condannati, in solido e con manleva di in favore CP_1 CP_1
di , al risarcimento del danno subito da Controparte_3 [...]
, quantificato equitativamente in € 895,00, oltre interessi come per leg- Parte_1
ge dalla data della pronuncia della sentenza e fino all'effettivo pagamento.
Anche il terzo motivo di impugnazione è fondato e dev'essere accolto in quanto il giudice di prime cure, avendo rigettato la domanda di parte attrice e nulla avendo statuito in ordine alla domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto condannare l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalle altre parti.
III.- Considerata la soccombenza anche nel presente giudizio di appello,
e tenuto conto dell'adesione di alla domanda di ri- Controparte_6
forma del capo della sentenza avente ad oggetto le spese, le spese del doppio grado devono seguire la soccombenza e e in solido ma Controparte_3 CP_1
con manleva di devono essere condannati al rimborso delle spese di lite CP_1
sostenute da e , secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, Parte_1 CP_2
come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della causa (€
33.62,33 per la domanda principale ed € 895,00 per la domanda riconvenzionale,
per il primo grado;
€ 895,00 per la sola domanda riconvenzionale, in secondo grado), con applicazione dei valori medi, opportunamente ridotti per la sempli-
cità delle questioni giuridiche controverse, e per il secondo grado con l'assenza della fase istruttoria, non svolta).
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronun-
ciando sull'appello avverso la sentenza n. 75/2023 pronunciata in data 9.3.2023,
dal Giudice di Pace di Cirò, a definizione della causa civile iscritta al n. 4/2019
r.g. proposto da , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, contro , in persona del C.F._1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., P. IVA e e P.IVA_1 Controparte_3
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con atto CP_2
di citazione in appello ritualmente notificato (R.G. n. 708/2023), così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla parzialmente la sentenza n. 75/2023 pronunciata in data 9.3.2023, dal Giudice di Pace di Cirò, a defini-
zione della causa civile iscritta al n. 4/2019 r.g., nella parte in cui ha dichiarato in via preliminare la nullità della chiamata in causa di per difetto di legit- CP_1
timazione attiva e nella parte in cui ha compensato le spese di lite e conseguen-
temente, accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attore , accoglie la do- Controparte_3
manda riconvenzionale formulata in primo grado da;
CP_7
2) per l'effetto, condanna e in solido, Controparte_3 CP_1
con manleva della compagnia assicuratrice della r.c. auto in favore del , al CP_3
pagamento in favore dell'attore appellante della somma di € 895,00, quantificata
13 in via equitativa, oltre interessi come per legge dalla data di pronuncia della sentenza a quella di effettivo pagamento;
3) per l'ulteriore effetto, condanna e Controparte_3 CP_1
in solido, con manleva della compagnia assicuratrice in favore del , al pa- CP_3
gamento delle spese di lite sostenute in primo grado da e Parte_1 [...]
che quantifica in € 633,00 per ciascuna controparte Controparte_8
per compensi professionali, oltre IVA, CPA e compenso forfettario del 15%, da corrispondersi, quanto alla quota in favore di , direttamente Parte_1
in favore dei difensori avv.ti Rizzuti, dichiaratisi anticipatari;
4) condanna gli appellati e in solido, Controparte_3 CP_1
con manleva della compagnia assicuratrice della r.c. auto in favore del , al CP_3
pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio,
che si liquidano in € 6400 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, ol-
tre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore degli avv.ti Rizzuti, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Crotone, il 22.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
14