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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 e vertente
T R A
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Conversano
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
già C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romani
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni per l'opponente: “In via preliminare
- Sospendere il presente giudizio in attesa che venga esperito il tentativo di mediazione obbligatoria
e/o comunque rinviare il presente procedimento (con salvezza dei diritti di prima udienza) per il tempo
necessario allo svolgimento della suddetta procedura.
pagina 1 di 15 - Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di GI, Sezione
Imprese, in merito alla domanda di nullità della fideiussione.
Nel merito
a) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. 840/2020 del
21.12.2020, R.G. n. 2114/2020 notificato il 15.02.2021, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in
narrativa e, per l'effetto,
Dichiarare che la SI.ra nulla deve alla società ingiungente. Parte_1
b) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto tra AS di RI
di GI SP (ora Unicredit SP) e la SI.ra in data 31.07.1996, dichiarando per Parte_1
l'effetto che nulla è dovuto da quest'ultima, e ordinando la cancellazione di qualsiasi segnalazione di
insolvenza a carico della SI.ra . Parte_1
c) Accertare e dichiarare l'inadempimento (per violazione degli obblighi di correttezza e buona
fede) della cedente AS di RI di GI SP (ora Unicredit SP) nei confronti della SI.ra
e, per l'effetto, Parte_1
condannare la cessionaria e/o per essa la mandataria a Controparte_1 CP_2
risarcire alla SI.ra la somma che emergerà in corso di causa e ritenuta di giustizia Parte_1
a seguito dei fatti descritti in narrativa, somme da dedurre in compensazione con quella accertata ed
eventualmente ritenuta dovuta da quest'ultimo.
d) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto contro il fideiussore ex art. 1957 c.c.
In ogni caso,
- condannare l'ingiungente a risarcire alla SI.ra la somma che verrà ritenuta Parte_1
di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa dal Giudice per i danni subiti a causa
dell'aggravamento della situazione debitoria, nonchè per ogni altro effetto subito in ragione di quanto
descritto sopra.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Conclusioni per l'opposta: “in via preliminare:
- concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., non
essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
pagina 2 di 15 - dichiararsi la competenza del Tribunale adito essendo funzionalmente competente a decidere in
ordine al giudizio di opposizione;
nel merito:
- respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate in atti, in quanto infondate sia in fatto sia in
diritto, oltre che indimostrate e non provate, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.
******
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 840/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2114/2020, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 300.000,00, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento della debitrice principale all'obbligazione di restituzione Parte_2
dell'importo erogato con due contratti di mutuo stipulati con AS di RI di GI
s.p.a.; l'esposizione debitoria è stata garantita dall'opponente tramite fideiussione;
il debito è
stato ceduto in favore dell'opposta.
2. In primo luogo viene evidenziato che, in difetto di apposita previsione di legge, le vicende personali dell'opponente, relative all'infelice matrimonio con il socio della debitrice principale, sono inidonee ad incidere sull'obbligazione restitutoria derivante in capo all'opponente dalla fideiussione che garantisce l'esposizione debitoria contratta con i mutui.
3. In corso di causa viene esperita la mediazione obbligatoria, sicché l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'opposta è superata.
4. Non può pronunciarsi la declaratoria di cessata materia del contendere, domandata dall'opponente sull'assunto -indimostrato- che l'opposta avrebbe incassato, tramite l'esecuzione immobiliare r.g.e. n. 182/2019, somme corrispondenti al credito residuo oggetto di giudizio: l'opposta ha, infatti, specificato al riguardo di aver incassato, in dipendenza dei contratti di mutuo posti a fondamento dell'ingiunzione e tramite la citata procedura esecutiva, l'importo di € 259.129,91, rimanendo creditrice dell'importo di € 269.907,48.
5. Viene disatteso il motivo di opposizione relativo alla nullità dell'ingiunzione opposta per difetto di prova del credito: quest'ultimo risulta, per contro, debitamente documentato pagina 3 di 15 (cfr. contratti di mutuo in atti, doc. n. 3 e 4, all. comparsa di costituzione e risposta); dai contratti si ricavano, inoltre, le modalità calcolo interessi;
trattandosi di debito maturato in dipendenza dei contratti di mutuo, non è richiesta, ai fini della prova del credito, la sequenza integrale degli estratti conto;
agli atti sono presenti gli estratti conto dell'esposizione debitoria controversa certificati ex art. 50 t.u.b. (doc. n. 10, all. comparsa di costituzione e risposta).
6. L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Spoleto, sollevata in relazione all'eccepita nullità della fideiussione omnibus prestata dall'opponente per violazione della normativa antitrust, è infondata.
L'assunto che sorregge l'eccezione sarebbe fondato sull'art. 3 comma 1 lett. C) D. Lgs.
168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D. L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in L. n. 27 del 2012),
il quale assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'art. 33 L. n. 287/1990”. Nel caso di specie, la competenza sarebbe individuata dal D.lgs. n. 168/2003 art.
4. Tale competenza, inoltre,
attrarrebbe a sé anche quella per tutte le ulteriori domande “che presentano ragioni di connessione”, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato D.lgs. n. 168/2003.
Tale ricostruzione tuttavia non merita accoglimento, anche e soprattutto sulla base di una recente giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide pienamente.
La Corte di ASzione, sez. VI, con pronuncia n. 6222 del 2023 ha infatti chiarito che: a norma dell'art. 33, secondo comma, 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo modificato dall'art. 2,
secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella l. 24 marzo 2012, n. 27, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge,
sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), l. n. 287 del
1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica pagina 4 di 15 l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10
marzo 2021, n. 6523).
Tuttavia, la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere non in via di azione quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità: nello specifico la doglianza di nullità della fideiussione è formulata come eccezione nel corpo dell'atto di citazione, posto che tende alla revoca del d.i., cioè al rigetto dell'avversa domanda di pagamento e non all'attribuzione all'opponente di un autonomo bene della vita (cfr. Cass. n. 4131/2024); il relativo punto delle conclusioni non introduce una domanda riconvenzionale, per vero non proposta, come di desume anche dalla mancata indicazione, nella dicitura “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”,
della contestuale proposizione della domanda riconvenzionale e dalla mancata formulazione,
nelle conclusioni dell'atto medesimo, della richiesta di separazione della domanda di nullità
dell'opposizione.
A ciò consegue che l'adito Tribunale non può spogliarsi della competenza, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale: la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 cod. proc. civ.).
7. Come anticipato, parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust.
L'opposta contesta l'eccezione sostenendo che, poiché la fideiussione sarebbe da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, l'opponente non avrebbe la facoltà di sollevare l'eccezione.
Deve essere, alla luce di queste difese, esaminata la natura del contratto di fideiussione su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento opposta (doc. n. 5 e 6, all. comparsa di costituzione e risposta).
pagina 5 di 15 7.1. Il Tribunale reputa che il contratto di fideiussione, con cui sono state garantite le obbligazioni assunte da nei confronti Parte_2
dell'istituto di credito sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.560.000.000, sia sussumibile nella fattispecie della fideiussione omnibus.
7.2. E' ben noto che le SS. UU., con la sentenza n. 3947/2010, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, hanno inteso espressamente formulare un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e/o “senza eccezioni”, al fine di consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate, sì da orientare l'interprete, in presenza di simili clausole, verso l'approdo alla autonoma fattispecie della Garantievertrag, fatta salva la differente interpretazione risultante dal complesso delle clausole inserite nella convenzione negoziale (Cass. n. 27619/2020).
La pronuncia, tuttavia, negli anni a seguire non è risultata di particolare ausilio, dal momento che la stessa giurisprudenza di legittimità, conformemente al principio per cui la qualificazione del rapporto si risolve in una quaestio facti, si limita a confermare o annullare le decisioni di merito;
mentre, queste ultime risultano piuttosto ondivaghe, nel senso che si registrano pronunce per le quali sarebbero necessarie, al fine della qualificazione della garanzia come autonoma, entrambe le clausole (“a prima richiesta” e “senza eccezioni”); altra parte della giurisprudenza ha invece dedotto che a detto fine sarebbe sufficiente la clausola “a prima richiesta” o, alternativamente e disgiuntamente, quella “senza eccezioni”.
7.3. Il Tribunale, ai fini della natura della “fidejussione omnibus”, ritiene di valorizzare altri profili, primo, tra tutti, la causa, che, nel rapporto di garanzia di che trattasi, non può di certo identificarsi nella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma.
La fideiussione, infatti, ha funzione “satisfattoria”, nel senso che è diretta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, sia pure entro un tetto massimo garantito: la prestazione del fideiussore omnibus è omogenea qualitativamente a pagina 6 di 15 quella del debitore principale, impegnandosi il garante ad eseguire la medesima prestazione,
pecuniaria, del debitore garantito.
In base al principio della solidarietà (art. 3, doc. 6), tipico della fideiussione, il creditore ha la possibilità di chiedere l'adempimento sia al debitore principale che al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile;
la garanzia autonoma, invece, assiste normalmente prestazioni infungibili e può essere azionata solo all'esito dell'inadempimento del debitore principale, garantendo al beneficiario una sorta di risarcimento sotto forma di indennizzo o penale, per un importo che risulta, a priori, al momento della sottoscrizione della garanzia,
già predeterminato.
La fideiussione omnibus, invece, ha la funzione di assicurare al creditore la somma che effettivamente risulterà ex post, al termine dello svolgimento del rapporto, non pagata dal debitore principale, sia pure – si ribadisce – entro un tetto massimo pattuito (art. 1938 c.c.).
Sono le stesse SS. UU., nella richiamata pronuncia del 2010, a precisare che “il contratto autonomo di garanzia…ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che,
mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (e non necessariamente sovrapponibile ad essa),
perché non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
pagina 7 di 15 7.4. Ulteriori elementi che militano nel senso di collocare la fideiussione controversa al di fuori dall'ambito della garanzia autonoma, sono rappresentati: a) dal fatto che la fideiussione
è normalmente ricevuta da una CA (c.d. fideiussione attiva), mentre quella autonoma vede la stessa CA nel ruolo di garante (c.d. fideiussione passiva); b) la fideiussione omnibus concerne obbligazioni future (cfr. doc. 6 citato), mentre la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia;
c) la garanzia autonoma, nei rapporti garante-debitore principale, ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere normalmente gratuito della fideiussione omnibus.
7.5. Quanto alle clausole solitamente inserite nelle fideiussioni omnibus, di deroga alle disposizioni codicistiche, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver chiarito, a più
riprese, come tali clausole, in sé considerate, siano compatibili con la fideiussione tipica, e comunque non tali da comportarne la trasformazione in garanzia autonoma.
La clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta”, normalmente presente nel testo della garanzia (cfr. art. 7, doc. n. 6 citato), per quanto detto sopra avrebbe –
alternativamente o cumulativamente secondo le varie interpretazioni – l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, di una deroga all'art. 1957 c.c. (nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta (Cass.
22346/2017) o di una clausola cosiddetta solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c., che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario,
ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento (Cass. n. 4446/2008).
7.6. Anche la c.d. clausola di sopravvivenza (art. 8, doc. 6 citato) non intacca l'accessorietà
dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo dei fideiussori di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la validità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che pagina 8 di 15 l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata.
7.7. Come pure la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6, doc. 6 citato) non comporta automaticamente la trasformazione in una garanzia di tipo autonomo: la deroga all'art. 1957
c.c. contenuta nell'atto di fideiussione non avrebbe rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta disposizione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale
(Cass. n. 28943/2017).
7.8. In ultimo, il c.d. patto di reviviscenza (art. 2, doc. 6 citato), con cui il fideiussore si impegna a rimborsare le somme che la CA avesse incassato (dal debitore) per le obbligazioni garantite quando fosse tenuta a restituirle in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi, comporta solo ad identificare l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
8. Ritenuta la natura di fideiussione omnibus della fideiussione in atti, viene valutato il motivo di opposizione con cui l'opponente si duole della nullità della fideiussione per conformità di alcune clausole al modulo a.b.i., in tesi dichiarato nullo con provvedimento n.
55 del 2.5.2005 da CA d'LI.
8.1. Nel merito va osservato che, con provvedimento n. 55 del 2005, la CA d'LI (cfr.
doc. allegato seconda memoria istruttoria di parte opponente), quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l.
287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI (cfr. doc. allegato seconda memoria istruttoria di parte opponente), ritenuto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale.
Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust che, a giudizio della CA
d'LI, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore,
pagina 9 di 15 addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano la clausola cd. di reviviscenza,
secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla CA le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento,
inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-laterale costituente l'intesa vietata", salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero asset-to negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass.
civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).
8.2. Venendo alla declinazione di questi principi nel caso di specie, la fideiussione versata in atti, ancorché conforme a quella di cui al modulo abi -limitatamente alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (art. 8 del contratto di fidejussione (“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la pagina 10 di 15 fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituire le somme comunque erogate”) riproduce la disposizione di cui all'art. 8 dello schema ABI (cfr. doc. 6
citato e modulo abi, allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opponente); l'art. 2 del contratto di fidejussione al comma 1 (“Il Fidejussore (…) si impegna altresì a rimborsare alla
AS di RI le somme che dalla AS di RI fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”)
corrisponde alla formulazione dell'art. 2 dello schema ABI (cfr. doc. 6 citato e modulo abi);
l'art. 6 del contratto (“I diritti derivanti alla AS di RI dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è la riproduzione della disposizione di cui all'art. 6 dello schema ABI (cfr. doc. 6 citato e modulo abi)-, non può
ritenersi affetta da nullità, si badi bene soltanto parziale.
Tenuto conto, infatti, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 1996;
doc. n. 5 e 6, all. comparsa di costituzione e risposta), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della CA medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005
periodo cui è stata limitata l'istruttoria; cfr. in tal senso anche Tribunale di Roma n. 6749/2023
che, con riguardo a fideiussioni stipulate in data anteriore al periodo oggetto di esame da parte di CA d'LI, argomenta nel seguente modo: “Trattasi, dunque, di fideiussioni risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla CA d'LI
il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla CA d'LI in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di pagina 11 di 15 fideiussione omnibus predisposto dall'AB. nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la
CA d'LI intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della fideiussioni controverse).
Ciò comporta che l'odierna opponente era senz'altro onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90, dimostrando che nell'anno 1996 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti)
del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito,
che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca pagina 12 di 15 della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità
delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del
20/07/2022).
Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
8.3. Non ritenendosi per le esposte ragioni la fideiussione prestata dall'opponente affetta da nullità parziale, l'art. 1957 c.c. è validamente derogato e non risulta configurabile la decadenza dell'opposta dalla garanzia prevista dalla norma, decadenza pure invocata dall'opponente nell'atto di opposizione (cfr. atto di citazione in opposizione pagg. 17 e 18).
9. Privo di pregio si rivela, inoltre, il motivo di opposizione con cui l'opponente lamenta la violazione buona fede da parte dell'istituto di credito per omessa informativa circa l'andamento rapporti garantiti: in forza dell'art. 5 del contratto di fideiussione, il garante avrebbe dovuto avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e,
in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'azienda di credito.
10. Il motivo di opposizione concernente la prescrizione del credito dell'opposta,
denominato nell'atto di citazione in opposizione (pag. 17) “prescrizione del diritto contro il fideiussore ex art. 1957 c.c.”, lungi dal veicolare un'eccezione di prescrizione del credito,
introduce piuttosto l'eccezione di decadenza dal creditore dalla garanzia, infondata per le ragioni esposte in motivazione sub 7.3.
Questa conclusione interpretativa riposa sul tenore letterale del motivo di opposizione
(cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 18 “Dunque, il creditore è decaduto dal diritto di
pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria. Come noto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., il
fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore
entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La
pagina 13 di 15 norma è finalizzata a tutelare il fideiussore dalla possibilità che si crei incertezza in ordine al fatto che
sia o meno tenuto alla garanzia”).
Anche a ragionare diversamente e a voler ritenere correttamente formulata l'eccezione di prescrizione, la medesima sarebbe infondata.
L'inerzia, per assurgere al rilevante giuridico, e dunque per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente - qualora si intenda anche prescindere da una nozione di inerzia qualificata dalla effettiva insorgenza ed esercitabilità del diritto di cui si predica la estinzione - la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale.
Nella specie il fatto che costituisce il fondamento della prescrizione è rappresentato,
secondo la prospettazione dell'opponente, dall'omessa ricezione di alcuna missiva di messa in mora nel periodo di 24 anni intercorrente tra la costituzione della garanzia -anno 1996
indicato come dies a quo- e l'ingiunzione di pagamento -anno 2021- (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 18).
In realtà il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale dei diritti nascenti dalla fideiussione coincide, in forza dell'accessorietà del rapporto fideiussorio, con il momento a partire dal quale è esigibile il credito principale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ipotizzato dall'opponente, ai fini del decorso del termine di prescrizione nessun rilievo assume la data di stipulazione della garanzia;
questa considerazione -da cui emerge la non corretta individuazione del fatto che,
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine - depone per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ad abundantiam viene osservato che, poiché nell'ipotesi all'esame del Tribunale i contratti garantiti sono due mutui -nei quali l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata ovvero al momento di decadenza del debitore principale dal beneficio del termine (Tribunale Milano sez. VI, 10/09/2024, n.
7936)-, il termine di scadenza dell'obbligazione restitutoria e la decorrenza del termine di pagina 14 di 15 prescrizione sono da collocarsi nel 25.6.2014, data della decadenza del debitore principale dal beneficio del termine (doc. n. 1, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta); che il termine di prescrizione, validamente interrotto nei confronti del debitore principale -e,
quindi, anche nei confronti dell'opponente ex art. 1310 c.c.- tramite il precetto e il pignoramento del 2019 (cfr. doc. n. 2 e 3, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta),
non era, pertanto, decorso al momento della proposizione della domanda monitoria di pagamento -anno 2021-.
11. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta;
essendo stato il credito dell'opposta parzialmente soddisfatto in sede esecutiva, il d.i. viene revocato e, in accoglimento della domanda di pagamento, l'opponente viene condannata al pagamento del minor credito di € 269.907,48, oltre a interessi.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia;
della sua semplicità; della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca, per le ragioni esposte ai punti 4 e 11, il d.i. n. 840/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2114/2020, limitatamente all'ingiunzione di pagamento nei confronti di;
Parte_1
2) in accoglimento della domanda dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento di €
269.907,48, oltre a interessi;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 8.629,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 27.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 e vertente
T R A
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Conversano
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
già C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romani
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni per l'opponente: “In via preliminare
- Sospendere il presente giudizio in attesa che venga esperito il tentativo di mediazione obbligatoria
e/o comunque rinviare il presente procedimento (con salvezza dei diritti di prima udienza) per il tempo
necessario allo svolgimento della suddetta procedura.
pagina 1 di 15 - Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di GI, Sezione
Imprese, in merito alla domanda di nullità della fideiussione.
Nel merito
a) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. 840/2020 del
21.12.2020, R.G. n. 2114/2020 notificato il 15.02.2021, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in
narrativa e, per l'effetto,
Dichiarare che la SI.ra nulla deve alla società ingiungente. Parte_1
b) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto tra AS di RI
di GI SP (ora Unicredit SP) e la SI.ra in data 31.07.1996, dichiarando per Parte_1
l'effetto che nulla è dovuto da quest'ultima, e ordinando la cancellazione di qualsiasi segnalazione di
insolvenza a carico della SI.ra . Parte_1
c) Accertare e dichiarare l'inadempimento (per violazione degli obblighi di correttezza e buona
fede) della cedente AS di RI di GI SP (ora Unicredit SP) nei confronti della SI.ra
e, per l'effetto, Parte_1
condannare la cessionaria e/o per essa la mandataria a Controparte_1 CP_2
risarcire alla SI.ra la somma che emergerà in corso di causa e ritenuta di giustizia Parte_1
a seguito dei fatti descritti in narrativa, somme da dedurre in compensazione con quella accertata ed
eventualmente ritenuta dovuta da quest'ultimo.
d) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto contro il fideiussore ex art. 1957 c.c.
In ogni caso,
- condannare l'ingiungente a risarcire alla SI.ra la somma che verrà ritenuta Parte_1
di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa dal Giudice per i danni subiti a causa
dell'aggravamento della situazione debitoria, nonchè per ogni altro effetto subito in ragione di quanto
descritto sopra.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Conclusioni per l'opposta: “in via preliminare:
- concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., non
essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
pagina 2 di 15 - dichiararsi la competenza del Tribunale adito essendo funzionalmente competente a decidere in
ordine al giudizio di opposizione;
nel merito:
- respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate in atti, in quanto infondate sia in fatto sia in
diritto, oltre che indimostrate e non provate, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.
******
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 840/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2114/2020, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 300.000,00, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento della debitrice principale all'obbligazione di restituzione Parte_2
dell'importo erogato con due contratti di mutuo stipulati con AS di RI di GI
s.p.a.; l'esposizione debitoria è stata garantita dall'opponente tramite fideiussione;
il debito è
stato ceduto in favore dell'opposta.
2. In primo luogo viene evidenziato che, in difetto di apposita previsione di legge, le vicende personali dell'opponente, relative all'infelice matrimonio con il socio della debitrice principale, sono inidonee ad incidere sull'obbligazione restitutoria derivante in capo all'opponente dalla fideiussione che garantisce l'esposizione debitoria contratta con i mutui.
3. In corso di causa viene esperita la mediazione obbligatoria, sicché l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'opposta è superata.
4. Non può pronunciarsi la declaratoria di cessata materia del contendere, domandata dall'opponente sull'assunto -indimostrato- che l'opposta avrebbe incassato, tramite l'esecuzione immobiliare r.g.e. n. 182/2019, somme corrispondenti al credito residuo oggetto di giudizio: l'opposta ha, infatti, specificato al riguardo di aver incassato, in dipendenza dei contratti di mutuo posti a fondamento dell'ingiunzione e tramite la citata procedura esecutiva, l'importo di € 259.129,91, rimanendo creditrice dell'importo di € 269.907,48.
5. Viene disatteso il motivo di opposizione relativo alla nullità dell'ingiunzione opposta per difetto di prova del credito: quest'ultimo risulta, per contro, debitamente documentato pagina 3 di 15 (cfr. contratti di mutuo in atti, doc. n. 3 e 4, all. comparsa di costituzione e risposta); dai contratti si ricavano, inoltre, le modalità calcolo interessi;
trattandosi di debito maturato in dipendenza dei contratti di mutuo, non è richiesta, ai fini della prova del credito, la sequenza integrale degli estratti conto;
agli atti sono presenti gli estratti conto dell'esposizione debitoria controversa certificati ex art. 50 t.u.b. (doc. n. 10, all. comparsa di costituzione e risposta).
6. L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Spoleto, sollevata in relazione all'eccepita nullità della fideiussione omnibus prestata dall'opponente per violazione della normativa antitrust, è infondata.
L'assunto che sorregge l'eccezione sarebbe fondato sull'art. 3 comma 1 lett. C) D. Lgs.
168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D. L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in L. n. 27 del 2012),
il quale assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'art. 33 L. n. 287/1990”. Nel caso di specie, la competenza sarebbe individuata dal D.lgs. n. 168/2003 art.
4. Tale competenza, inoltre,
attrarrebbe a sé anche quella per tutte le ulteriori domande “che presentano ragioni di connessione”, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato D.lgs. n. 168/2003.
Tale ricostruzione tuttavia non merita accoglimento, anche e soprattutto sulla base di una recente giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide pienamente.
La Corte di ASzione, sez. VI, con pronuncia n. 6222 del 2023 ha infatti chiarito che: a norma dell'art. 33, secondo comma, 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo modificato dall'art. 2,
secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella l. 24 marzo 2012, n. 27, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge,
sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), l. n. 287 del
1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica pagina 4 di 15 l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10
marzo 2021, n. 6523).
Tuttavia, la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere non in via di azione quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità: nello specifico la doglianza di nullità della fideiussione è formulata come eccezione nel corpo dell'atto di citazione, posto che tende alla revoca del d.i., cioè al rigetto dell'avversa domanda di pagamento e non all'attribuzione all'opponente di un autonomo bene della vita (cfr. Cass. n. 4131/2024); il relativo punto delle conclusioni non introduce una domanda riconvenzionale, per vero non proposta, come di desume anche dalla mancata indicazione, nella dicitura “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”,
della contestuale proposizione della domanda riconvenzionale e dalla mancata formulazione,
nelle conclusioni dell'atto medesimo, della richiesta di separazione della domanda di nullità
dell'opposizione.
A ciò consegue che l'adito Tribunale non può spogliarsi della competenza, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale: la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 cod. proc. civ.).
7. Come anticipato, parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust.
L'opposta contesta l'eccezione sostenendo che, poiché la fideiussione sarebbe da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, l'opponente non avrebbe la facoltà di sollevare l'eccezione.
Deve essere, alla luce di queste difese, esaminata la natura del contratto di fideiussione su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento opposta (doc. n. 5 e 6, all. comparsa di costituzione e risposta).
pagina 5 di 15 7.1. Il Tribunale reputa che il contratto di fideiussione, con cui sono state garantite le obbligazioni assunte da nei confronti Parte_2
dell'istituto di credito sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.560.000.000, sia sussumibile nella fattispecie della fideiussione omnibus.
7.2. E' ben noto che le SS. UU., con la sentenza n. 3947/2010, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, hanno inteso espressamente formulare un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e/o “senza eccezioni”, al fine di consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate, sì da orientare l'interprete, in presenza di simili clausole, verso l'approdo alla autonoma fattispecie della Garantievertrag, fatta salva la differente interpretazione risultante dal complesso delle clausole inserite nella convenzione negoziale (Cass. n. 27619/2020).
La pronuncia, tuttavia, negli anni a seguire non è risultata di particolare ausilio, dal momento che la stessa giurisprudenza di legittimità, conformemente al principio per cui la qualificazione del rapporto si risolve in una quaestio facti, si limita a confermare o annullare le decisioni di merito;
mentre, queste ultime risultano piuttosto ondivaghe, nel senso che si registrano pronunce per le quali sarebbero necessarie, al fine della qualificazione della garanzia come autonoma, entrambe le clausole (“a prima richiesta” e “senza eccezioni”); altra parte della giurisprudenza ha invece dedotto che a detto fine sarebbe sufficiente la clausola “a prima richiesta” o, alternativamente e disgiuntamente, quella “senza eccezioni”.
7.3. Il Tribunale, ai fini della natura della “fidejussione omnibus”, ritiene di valorizzare altri profili, primo, tra tutti, la causa, che, nel rapporto di garanzia di che trattasi, non può di certo identificarsi nella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma.
La fideiussione, infatti, ha funzione “satisfattoria”, nel senso che è diretta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, sia pure entro un tetto massimo garantito: la prestazione del fideiussore omnibus è omogenea qualitativamente a pagina 6 di 15 quella del debitore principale, impegnandosi il garante ad eseguire la medesima prestazione,
pecuniaria, del debitore garantito.
In base al principio della solidarietà (art. 3, doc. 6), tipico della fideiussione, il creditore ha la possibilità di chiedere l'adempimento sia al debitore principale che al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile;
la garanzia autonoma, invece, assiste normalmente prestazioni infungibili e può essere azionata solo all'esito dell'inadempimento del debitore principale, garantendo al beneficiario una sorta di risarcimento sotto forma di indennizzo o penale, per un importo che risulta, a priori, al momento della sottoscrizione della garanzia,
già predeterminato.
La fideiussione omnibus, invece, ha la funzione di assicurare al creditore la somma che effettivamente risulterà ex post, al termine dello svolgimento del rapporto, non pagata dal debitore principale, sia pure – si ribadisce – entro un tetto massimo pattuito (art. 1938 c.c.).
Sono le stesse SS. UU., nella richiamata pronuncia del 2010, a precisare che “il contratto autonomo di garanzia…ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che,
mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (e non necessariamente sovrapponibile ad essa),
perché non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
pagina 7 di 15 7.4. Ulteriori elementi che militano nel senso di collocare la fideiussione controversa al di fuori dall'ambito della garanzia autonoma, sono rappresentati: a) dal fatto che la fideiussione
è normalmente ricevuta da una CA (c.d. fideiussione attiva), mentre quella autonoma vede la stessa CA nel ruolo di garante (c.d. fideiussione passiva); b) la fideiussione omnibus concerne obbligazioni future (cfr. doc. 6 citato), mentre la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia;
c) la garanzia autonoma, nei rapporti garante-debitore principale, ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere normalmente gratuito della fideiussione omnibus.
7.5. Quanto alle clausole solitamente inserite nelle fideiussioni omnibus, di deroga alle disposizioni codicistiche, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver chiarito, a più
riprese, come tali clausole, in sé considerate, siano compatibili con la fideiussione tipica, e comunque non tali da comportarne la trasformazione in garanzia autonoma.
La clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta”, normalmente presente nel testo della garanzia (cfr. art. 7, doc. n. 6 citato), per quanto detto sopra avrebbe –
alternativamente o cumulativamente secondo le varie interpretazioni – l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, di una deroga all'art. 1957 c.c. (nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta (Cass.
22346/2017) o di una clausola cosiddetta solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c., che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario,
ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento (Cass. n. 4446/2008).
7.6. Anche la c.d. clausola di sopravvivenza (art. 8, doc. 6 citato) non intacca l'accessorietà
dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo dei fideiussori di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la validità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che pagina 8 di 15 l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata.
7.7. Come pure la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6, doc. 6 citato) non comporta automaticamente la trasformazione in una garanzia di tipo autonomo: la deroga all'art. 1957
c.c. contenuta nell'atto di fideiussione non avrebbe rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta disposizione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale
(Cass. n. 28943/2017).
7.8. In ultimo, il c.d. patto di reviviscenza (art. 2, doc. 6 citato), con cui il fideiussore si impegna a rimborsare le somme che la CA avesse incassato (dal debitore) per le obbligazioni garantite quando fosse tenuta a restituirle in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi, comporta solo ad identificare l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
8. Ritenuta la natura di fideiussione omnibus della fideiussione in atti, viene valutato il motivo di opposizione con cui l'opponente si duole della nullità della fideiussione per conformità di alcune clausole al modulo a.b.i., in tesi dichiarato nullo con provvedimento n.
55 del 2.5.2005 da CA d'LI.
8.1. Nel merito va osservato che, con provvedimento n. 55 del 2005, la CA d'LI (cfr.
doc. allegato seconda memoria istruttoria di parte opponente), quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l.
287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI (cfr. doc. allegato seconda memoria istruttoria di parte opponente), ritenuto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale.
Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust che, a giudizio della CA
d'LI, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore,
pagina 9 di 15 addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano la clausola cd. di reviviscenza,
secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla CA le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento,
inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-laterale costituente l'intesa vietata", salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero asset-to negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass.
civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).
8.2. Venendo alla declinazione di questi principi nel caso di specie, la fideiussione versata in atti, ancorché conforme a quella di cui al modulo abi -limitatamente alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (art. 8 del contratto di fidejussione (“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la pagina 10 di 15 fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituire le somme comunque erogate”) riproduce la disposizione di cui all'art. 8 dello schema ABI (cfr. doc. 6
citato e modulo abi, allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opponente); l'art. 2 del contratto di fidejussione al comma 1 (“Il Fidejussore (…) si impegna altresì a rimborsare alla
AS di RI le somme che dalla AS di RI fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”)
corrisponde alla formulazione dell'art. 2 dello schema ABI (cfr. doc. 6 citato e modulo abi);
l'art. 6 del contratto (“I diritti derivanti alla AS di RI dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è la riproduzione della disposizione di cui all'art. 6 dello schema ABI (cfr. doc. 6 citato e modulo abi)-, non può
ritenersi affetta da nullità, si badi bene soltanto parziale.
Tenuto conto, infatti, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 1996;
doc. n. 5 e 6, all. comparsa di costituzione e risposta), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della CA medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005
periodo cui è stata limitata l'istruttoria; cfr. in tal senso anche Tribunale di Roma n. 6749/2023
che, con riguardo a fideiussioni stipulate in data anteriore al periodo oggetto di esame da parte di CA d'LI, argomenta nel seguente modo: “Trattasi, dunque, di fideiussioni risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla CA d'LI
il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla CA d'LI in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di pagina 11 di 15 fideiussione omnibus predisposto dall'AB. nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la
CA d'LI intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della fideiussioni controverse).
Ciò comporta che l'odierna opponente era senz'altro onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90, dimostrando che nell'anno 1996 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti)
del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito,
che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca pagina 12 di 15 della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità
delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del
20/07/2022).
Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
8.3. Non ritenendosi per le esposte ragioni la fideiussione prestata dall'opponente affetta da nullità parziale, l'art. 1957 c.c. è validamente derogato e non risulta configurabile la decadenza dell'opposta dalla garanzia prevista dalla norma, decadenza pure invocata dall'opponente nell'atto di opposizione (cfr. atto di citazione in opposizione pagg. 17 e 18).
9. Privo di pregio si rivela, inoltre, il motivo di opposizione con cui l'opponente lamenta la violazione buona fede da parte dell'istituto di credito per omessa informativa circa l'andamento rapporti garantiti: in forza dell'art. 5 del contratto di fideiussione, il garante avrebbe dovuto avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e,
in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'azienda di credito.
10. Il motivo di opposizione concernente la prescrizione del credito dell'opposta,
denominato nell'atto di citazione in opposizione (pag. 17) “prescrizione del diritto contro il fideiussore ex art. 1957 c.c.”, lungi dal veicolare un'eccezione di prescrizione del credito,
introduce piuttosto l'eccezione di decadenza dal creditore dalla garanzia, infondata per le ragioni esposte in motivazione sub 7.3.
Questa conclusione interpretativa riposa sul tenore letterale del motivo di opposizione
(cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 18 “Dunque, il creditore è decaduto dal diritto di
pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria. Come noto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., il
fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore
entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La
pagina 13 di 15 norma è finalizzata a tutelare il fideiussore dalla possibilità che si crei incertezza in ordine al fatto che
sia o meno tenuto alla garanzia”).
Anche a ragionare diversamente e a voler ritenere correttamente formulata l'eccezione di prescrizione, la medesima sarebbe infondata.
L'inerzia, per assurgere al rilevante giuridico, e dunque per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente - qualora si intenda anche prescindere da una nozione di inerzia qualificata dalla effettiva insorgenza ed esercitabilità del diritto di cui si predica la estinzione - la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale.
Nella specie il fatto che costituisce il fondamento della prescrizione è rappresentato,
secondo la prospettazione dell'opponente, dall'omessa ricezione di alcuna missiva di messa in mora nel periodo di 24 anni intercorrente tra la costituzione della garanzia -anno 1996
indicato come dies a quo- e l'ingiunzione di pagamento -anno 2021- (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 18).
In realtà il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale dei diritti nascenti dalla fideiussione coincide, in forza dell'accessorietà del rapporto fideiussorio, con il momento a partire dal quale è esigibile il credito principale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ipotizzato dall'opponente, ai fini del decorso del termine di prescrizione nessun rilievo assume la data di stipulazione della garanzia;
questa considerazione -da cui emerge la non corretta individuazione del fatto che,
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine - depone per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ad abundantiam viene osservato che, poiché nell'ipotesi all'esame del Tribunale i contratti garantiti sono due mutui -nei quali l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata ovvero al momento di decadenza del debitore principale dal beneficio del termine (Tribunale Milano sez. VI, 10/09/2024, n.
7936)-, il termine di scadenza dell'obbligazione restitutoria e la decorrenza del termine di pagina 14 di 15 prescrizione sono da collocarsi nel 25.6.2014, data della decadenza del debitore principale dal beneficio del termine (doc. n. 1, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta); che il termine di prescrizione, validamente interrotto nei confronti del debitore principale -e,
quindi, anche nei confronti dell'opponente ex art. 1310 c.c.- tramite il precetto e il pignoramento del 2019 (cfr. doc. n. 2 e 3, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta),
non era, pertanto, decorso al momento della proposizione della domanda monitoria di pagamento -anno 2021-.
11. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta;
essendo stato il credito dell'opposta parzialmente soddisfatto in sede esecutiva, il d.i. viene revocato e, in accoglimento della domanda di pagamento, l'opponente viene condannata al pagamento del minor credito di € 269.907,48, oltre a interessi.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia;
della sua semplicità; della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca, per le ragioni esposte ai punti 4 e 11, il d.i. n. 840/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2114/2020, limitatamente all'ingiunzione di pagamento nei confronti di;
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2) in accoglimento della domanda dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento di €
269.907,48, oltre a interessi;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 8.629,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 27.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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