Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
NN. 849/2022 e 17/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 849/2022, alla quale è stata riunita quella iscritta al n. 17/2023 R. G., vertente tra
, nata a [...] P.G. il 12 gennaio 1942 (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), in qualità di erede di , rappresentata e difesa, per procura in atti,
[...] Persona_1 dall'Avv. Francesco Maria Formica (con pec indicata), presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
Appellante e appellata, in via principale ed incidentale contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese, per procura in atti, dall'Avv. Filippo Barbera (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G. (ME), in via Torino 10, sono elettivamente domiciliate,
Appellate e appellanti, in via principale ed incidentale
, quale erede di , PA CP_4
Appellata contumace
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 682/2022 emessa, in data 24 maggio 2022, dal
Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 4 dicembre 2009, conveniva Persona_1 in giudizio , e premettendo: che, con atto di CP_4 Controparte_5 Controparte_1 citazione notificato in data 20 maggio 1994, aveva convenuto in giudizio , CP_4 esponendo di essere proprietario di un fabbricato con retrostante terreno, sito in Barcellona
Pozzo di Gotto, via Aia Scarpaci n. 18, confinante con fabbricato e terreno retrostante di proprietà di , sito nella stessa via al n. 22, e lamentando che, il Sig. alcuni CP_4 CP_4 anni addietro, si era fatto lecito costruire, a confine con l'immobile dell'attore, le seguenti opere, in violazione dei diritti soggettivi dell'attore, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente
1
2) manufatto, con copertura in eternit e plastica, adibito a pollaio e deposito, realizzato, in prolungamento al predetto corpo di fabbrica sempre al confine con il terreno di proprietà dell'attore, a distanza illegale ed in violazione delle norme igieniche, nonché fonte di immissioni di cattivi odori ed esalazioni intollerabili che provocavano all'attore enormi danni e notevoli disagi;
3) costruzione in muratura, coperta con struttura in ferro ed in vetro, realizzata a copertura del pozzo luce interno al fabbricato del convenuto, a distanza illegale dall'immobile dell'attore, oltre che in violazione della normativa comunale. Pertanto, aveva chiesto: “1) Ritenere e dichiarare che le opere sopra descritte sono abusive in violazione di legge e dei diritti dell'attore; 2)
Condannare, conseguentemente, il convenuto a demolire e quindi eliminare in un termine assegnando, tutte le opere illegittime realizzate a distanza illegale dall'immobile del Sig.
. Ovvero condannare il convenuto ad arretrare, in un termine assegnando, tali suddette _1 opere a distanza illegale dall'immobile dell'attore; 3) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi genere e natura in favore dell'attore da liquidarsi in via equitativa e/o in esito alla disponenda c.t.u…”, con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.
Aggiungeva che: a definizione del precedente giudizio, la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 16 luglio 2009, aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 695/2004 emessa dal
GOA del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per carenza di contraddittorio nei confronti di e , posto che , prima dell'instaurazione del Controparte_1 Controparte_5 CP_4 giudizio, aveva trasferito l'immobile oggetto di causa alle sue figlie;
che, pertanto, aveva inteso riassumere il giudizio nei confronti di , e , per CP_4 Controparte_1 Controparte_5 sentire accogliere tutte le domande e conclusioni spiegate nell'originario atto di citazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Controparte_5 eccependo la carenza di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in capo all'attore, evidenziando, in particolare;
che la copertura del cortile (pozzo luce) sito a piano terra dell'immobile del convenuto non aveva leso alcun diritto dell'attore, atteso che questi era proprietario del solo primo piano del fabbricato contiguo e che da tale edificio non era mai stato esercitato alcun diritto di veduta;
che, quanto agli altri manufatti, dalla stessa documentazione prodotta da controparte, emergeva che, con atto pubblico di donazione del 27/12/1973
(trascritto il 19/01/1974), , padre dell'attore, aveva donato al figlio Persona_2
nato il [...] (attore) la porzione di fabbricato posta al piano primo e la parte di _1 cortile confinante con la proprietà e al figlio nato il [...] (estraneo al Per_3 CP_4 giudizio), l'intera porzione di fabbricato posta a piano terra e la porzione di cortile confinante con la proprietà Chiedevano, pertanto: “
1. Ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di CP_4 legittimazione attiva in capo all'attore , nonché di qualsiasi carenza di Controparte_6 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 2. In subordine e nel merito ritenere e dichiarare
l'improponibilità delle domande attrici e l'improcedibilità dell'azione per effetto di intervenuta prescrizione e/o decadenza;
rigettare comunque tutte le domande siccome inammissibili ed infondate, oltre che carenti di prova”. Con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, il procedimento veniva interrotto per l'avvenuto decesso di CP_4
e dunque riassunto nei confronti di , , in proprio e quali
[...] Controparte_5 Controparte_1
2 eredi del padre, nonché di . Quest'ultima, costituendosi in giudizio, rilevava PA di avere rinunciato all'eredità del coniuge, sicché insisteva affinché fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con condanna di parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 682/2022 emessa in data 24 maggio
2022, il Tribunale di Barcellona P.G., dopo avere, in via preliminare, rigettato la domanda spiegata da parte attrice nei confronti di n.q. di erede di PA CP_4 avendo la stessa rinunciato all'eredità del coniuge il 12 settembre 2013, così provvedeva:
“condanna ed a: 1) demolire il vano descritto al punto a) Controparte_1 Controparte_5 della c.t.u., ricavato dalla parziale chiusura della chiostrina (pozzo-luce); 2) rettificare il corpo di fabbrica descritto al punto b) della c.t.u. nel lato Sud-Est, eliminando la risega che funge da fronte edificato posto a distanza illegale e la canna fumaria ivi allocata, scegliendo una tra le due soluzioni individuate dall'esperto, in modo da ottenere un'unica parete disposta perpendicolarmente alla linea di confine;
3) demolire la struttura precaria, con montanti in legno, che sostengono la copertura in materiale leggero (vetroresina ondulata), ad unica falda inclinata, con altezza misurata dal piano di calpestio, variabile da 2,60 m. a 1,30 m. (foto n. 2
– 3 – 5 – 6); rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa interamente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di e le spese di c.t.u.”. Controparte_1 CP_5
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo: “Annullarsi la Parte_1 sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 682/2022 pubbl. il 24/05/2022 nella causa iscritta al n. R.G. 1725/2009, nelle parti in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento danni dell'attore e sono state compensate le spese giudiziali;
Condannarsi gli appellati in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi o nella somma indicata dal CTU pari ad euro 4.000,00 o in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'Ecc. Collegio, oltre al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”. Hanno proposto, altresì, appello e chiedendo: “
1. Ammettere Controparte_1 CP_2 in rito e nel merito accogliere il presente appello;
… 3. ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse processuale in capo all'attore , nei termini Persona_1 di cui al relativo motivo di gravame;
4. ritenere e dichiarare l'insussistenza di legittima servitù di veduta a carico del fondo ed a favore degli immobili di proprietà di;
CP_4 Persona_1
5. per tale effetto, annullare la sentenza gravata;
6. porre a carico dell'appellato _1
- oggi, dei suoi eredi - le spese di giudizio, sia del primo come del secondo grado”.
[...]
Costituendosi nel giudizio instaurato da , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 hanno proposto appello incidentale, precisando che la precedente impugnazione “deve ritenersi convertita in appello incidentale”, ribadendo le precedenti domande e chiedendo, altresì, “con riguardo alla posizione di ed in riforma della sentenza gravata, condannare PA
, quale avente causa di , al pagamento delle spese processuali Parte_1 Persona_1 in favore delle sue eredi germane . CP_4
Disposta la riunione dei procedimenti, a seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter
c.p.c., comunicata il 30 aprile 2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Occorre, in via prioritaria, esaminare l'appello proposto da e , Controparte_1 Controparte_5 in quanto dall'eventuale accoglimento dipende anche l'esito dell'appello proposto da
[...]
. Parte_1
1. Con il primo motivo di gravame, e hanno dedotto “parziale Controparte_1 Controparte_5 carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse in capo all'attore ”. Hanno Persona_1 lamentato che il primo giudice avesse omesso di considerare le risultanze documentali - pure evidenziate nella relazione del CTU - dalle quali emergeva come la metà di cortile confinante con il fondo appartenesse esclusivamente a , estraneo a questa causa, e CP_4 Controparte_6 non a , attore in causa. Persona_1
La doglianza è infondata.
Le prescrizioni sulle distanze si applicano non solo agli edifici situati su terreni confinanti, ma anche a quelli situati su aree vicine, anche se non contigue.
Come pure chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, l'espressione di cui all'articolo 873 del c.c., che disciplina le distanze tra costruzioni su fondi finitimi, non va intesa in senso letterale di fondi confinanti, ma in quello di fondi vicini (cfr. Cass. Civ., sez. II, 10/03/2022, n.7794; cfr.
Cass., civ., sez. II, 08/03/2017, n. 5874, che ha osservato che tale interpretazione “si desume dal contenuto dell'articolo 879 del cc, nel quale sono escluse dalla osservanza della distanza legale le costruzioni a confine con piazze o vie pubbliche, il che - implicitamente - importa ad ammettere l'applicabilità della norma dell'articolo 873 del cc alle costruzioni confinanti con vie private o, comunque, terreno comune o altrui”). D'altra parte, nel caso in esame, i fabbricati di proprietà delle parti sono costruiti su terreni confinanti, anche se per un tratto divisi dal cortile di proprietà del solo . Controparte_6
2. Con il secondo motivo di gravame, e hanno dedotto Controparte_1 Controparte_5
“inesistenza di servitù di veduta a carico del fondo ed a vantaggio dell'edificio ”. CP_4 _1
Hanno lamentato che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto infondata l'eccezione di parte convenuta in ordine al difetto di interesse ad agire in capo a , affermando, Persona_1 in ordine alla copertura del pozzo luce, che quest'ultimo potesse legittimamente fare valere il pregiudizio derivante alla servitù di veduta in appiombo derivante dall'essere proprietario, pacificamente, dell'unità immobiliare sita al primo piano dello stabile confinante con la proprietà Hanno ribadito le appellanti che l'attore, non essendo titolare di alcun diritto di CP_4 veduta, non avrebbe potuto invocare alcuna tutela del mero esercizio della veduta.
La censura appare infondata e priva di interesse.
Occorre premettere che l'attore non ha mai agito a tutela di un preteso diritto (o mero esercizio di fatto) di veduta sul fondo del vicino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 907 c.c., ma si è limitato a lamentare che si fosse fatto lecito realizzare una costruzione in CP_4 muratura, coperta con struttura in ferro ed in vetro, realizzata a copertura del pozzo luce interno al fabbricato del convenuto, a distanza illegale dall'immobile dell'attore.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo all'attore, evidenziando, in particolare, che la copertura del cortile
(pozzo luce), sito a piano terra dell'immobile del convenuto, non avesse leso alcun diritto dell'attore, atteso che questi era proprietario del solo primo piano del fabbricato contiguo e che da tale edificio non era mai stato esercitato alcun diritto di veduta.
Tale eccezione appare infondata, anche se per motivi diversi da quelli esposti dal primo giudice.
4 L'attore, in qualità di proprietario del fondo finitimo, oltre che di una porzione dell'immobile sullo stesso costruito, ha legittimamente agito a tutela del diritto soggettivo, nascente dall'art. 873 c.c. (e dalla normativa integrativa), di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista. Tra i poteri inerenti al diritto di proprietà rientra, infatti, quello di esigere il rispetto delle distanze ed evitare che il trasgressore acquisti per usucapione il diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, respingendo l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù e, astrattamente, ad altri danni conseguenza.
D'altra parte, il primo giudice ha accolto la domanda ripristinatoria proposta dall'attore dopo avere accertato, sulla scorta degli accertamenti effettuati dal c.t.u., la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni e su tale accertamento non è stato formulato alcuno specifico motivo di impugnazione.
Si legge, in particolare, nella sentenza impugnata “Trattasi, in particolare, delle seguenti opere:
1) un vano adibito a disimpegno, ottenuto dalla parziale copertura della chiostrina (pozzo- luce), descritto al punto a), (foto n° 13 - 14 - 15) che crea pregiudizio al fabbricato attoreo, in quanto non vengono rispettate le distanze legali tra le costruzioni previste dall'art. 873 c.c.; 2) un corpo di fabbrica così come meglio descritto al punto b) della consulenza, realizzato nel cortile, che crea pregiudizio al fondo finitimo a causa della presenza di una risega nella parete
Sud-Est (foto n° 2 – 7– 8) che costituisce un fronte edificato posto alla distanza illegale;
un vecchio manufatto collocato in adiacenza al corpo di fabbrica in muratura (lett. d)), attualmente adibito a deposito di materiali vari, avente lunghezza pari a 6,80 m., e larghezza di 2,14 m. circa, per una superficie coperta (riferita alla proiezione al suolo) di circa 14,50
m2, in parte pavimentata in cemento battuto (alleg. n. 2a- 2b)”.
Ed invero, con riferimento al vano adibito a disimpegno realizzato attraverso la chiusura parziale della chiostrina (pozzo-luce), il c.t.u. aveva accertato il mancato rispetto delle distanze legali tra le costruzioni previste dall'art. 873 c.c., evidenziando, in particolare, che “la parete finestrata che delimita il suddetto vano, dista solamente 1,00 m. dal confine ”. _1
3. Con l'appello incidentale, e hanno censurato il capo della Controparte_1 Controparte_5 sentenza con cui il Tribunale, quanto al rapporto processuale tra e Persona_1 CP_3
aveva ritenuto di potere compensare interamente le spese processuali, in ragione del
[...] fatto che quest'ultima avesse rinunciato all'eredità del coniuge in data prossima a quella della riassunzione del procedimento. Hanno chiesto “con riguardo alla posizione di CP_3
ed in riforma della sentenza gravata, condannare , quale avente
[...] Parte_1 causa di , al pagamento delle spese processuali in favore delle sue eredi Persona_1 germane . CP_4
La censura, e la conseguente domanda, è inammissibile.
e hanno agito in grado di appello in proprio e non in qualità Controparte_1 Controparte_5 di eredi di per cui non hanno legittimazione ed interesse ad impugnare un PA capo della sentenza concernente il rapporto processuale tra e . Persona_1 PA
Né, d'altra parte, le appellanti hanno provato la qualità di eredi della Scarpaci.
Chi agisce in giudizio per far valere un diritto pervenuto iure successionis deve, infatti, fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo del decesso del dante causa, ma anche della propria qualità di erede di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 10/05/2018, n. 11276).
5 Come costantemente chiarito dalla Corte di Cassazione, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697
c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire;
per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere il rapporto di parentela con il de cuius, che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., e i fatti da cui deriva quella qualità (cfr. Cass.
Civ., sez. II, 18/04/2024, n. 10519; Cass. Civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6930).
Nel caso di specie, le appellanti non hanno tempestivamente allegato e documentato il decesso di né la delazione, legittima o testamentaria, dell'eredità, né la loro qualità PA di eredi.
Ne segue il rigetto delle impugnazioni proposte da e , Controparte_5 Controparte_1 potendosi ritenere assorbito anche l'ulteriore motivo di gravame, formulato quale “corollario” dei precedenti motivi, concernente la regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra l'attore e le odierne appellanti, che il difensore ha chiesto porsi a carico dell'attore in conseguenza dell'accoglimento degli appelli dalle medesime proposti.
******
4. ha impugnato il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha rigettato la Parte_1 domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione delle norme sulle distanze legali - affermando che l'attore non avesse allegato, né provato, alcun danno - senza tenere conto del fatto che la violazione delle norme sulle distanze legali costituisce, di per sé, fonte e prova di danno risarcibile.
Il motivo non merita accoglimento.
In caso di violazione di distanze legali, il pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà può, di norma, presumersi, sia pure iuris tantum, ma ciò non esclude l'onere, posto a carico dell'attore, di allegare specificamente il danno subito - anche mediante il ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza - e di allegare e provare i fattori da cui possa desumersi una riduzione di valore o fruibilità della proprietà, anche per consentire al giudice la valutazione equitativa del danno.
Secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati
e provati dall'attore” (Cass. Civ., sez. II, 27/06/2024, n. 17758).
E' stato, inoltre, precisato che “In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore, anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione” (ex multis, Cass. Civ., sez.
II, 23/06/2023, n. 18108).
6 Nel caso in esame, gli unici danni che l'attore ha lamentato (peraltro, in modo generico) sono quelli a suo dire provocati dalle immissioni intollerabili di fumo derivanti dalla canna fumaria e quelli provocati dalle immissioni di cattivi odori ed esalazioni intollerabili derivanti dal manufatto adibito a pollaio e deposito, con copertura in eternit e plastica.
L'esposizione ad immissioni intollerabili, o nocive, provenienti dal fondo del vicino, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro probatorio, né nelle prove offerte dall'attore (che, invero, non ha formulato alcuna istanza istruttoria in merito), né in esito alla c.t.u..
Quanto alle immissioni intollerabili di fumo derivanti dalla canna fumaria, si legge nella relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal primo giudice, Ing. Per_4
“Non è stato possibile mettere in funzione il forno a legna, per verificare direttamente
[...] le modalità di propagazione del fumo attraverso il comignolo, stante le stesse, fortemente influenzate dai fattori atmosferici peraltro in continua evoluzione. Osservando i luoghi dal punto di vista geometrico-topografico, la direzione dei venti dominanti e, soprattutto, l'altezza del comignolo rispetto ai fabbricati circostanti… si ritiene che la canna fumaria in esame, riguardo le immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. non reca pregiudizio oltre la normale tollerabilità”.
Quanto alle immissioni provenienti dalla struttura precaria “adibita a deposito di materiali vari”, il c.t.u. ha precisato che “al suo interno, in sede di accertamento, non è stata ravvisata alcuna presenza di galline, o di altri animali da cortile, né sono stati avvertiti odori molesti nelle immediate vicinanze”. Inoltre, lo stesso consulente ha escluso che la copertura del manufatto fosse stata realizzata in eternit, precisando che “l'opera è formata da una struttura precaria facilmente amovibile, con montanti in legno, che sostengono la copertura in materiale leggero (vetroresina ondulata)”.
5. ha impugnato il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese Parte_1 giudiziali chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, che sia dichiarata la soccombenza dei convenuti (compresa la , con condanna alle spese giudiziali di entrambi i gradi di CP_3 giudizio.
La censura è fondata solo in parte.
Occorre premettere, in diritto, che l'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, con entrata in vigore dal 1° marzo 2006, applicabile nel caso in esame) “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte, o accoglimento parziale di una domanda con più capi. Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641).
Nel caso in esame, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, articolata in più capi (uno riguardante il risarcimento in forma specifica e uno concernente il risarcimento dei danni “conseguenza”), per cui poteva astrattamente ravvisarsi una parziale reciproca soccombenza, che giustificava una compensazione, ma solo parziale, delle spese tra l'attore e le convenute e , che alla domanda si erano contrapposta. Controparte_5 Controparte_1
7 Tali considerazioni inducono, in parziale riforma della sentenza impugnata, a compensare, in ragione di un terzo, le spese processuali tra l'attore e le convenute e Controparte_5 [...]
, con condanna di queste ultime alla rifusione, in solido, in favore di , CP_1 Parte_1 quale erede di , della rimanente porzione, che - in base ai parametri tariffari di Persona_1 cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa) e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquida in complessivi €
4.836,00 (di cui € 1.080,00, per la fase di studio, € 764,67, per la fase introduttiva, € 1.146,66, per la fase di trattazione, ed € 1.844,67 per la fase decisionale), per due terzi dei compensi, ed
€ 226,67 per due terzi delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Diverse considerazioni valgono in ordine alla posizione processuale di posto PA che il primo giudice ha rigettato la domanda spiegata da parte attrice nei confronti della n.q. di erede di avendo la stessa rinunciato all'eredità del coniuge. In CP_3 CP_4 merito a tale pronuncia nessuna doglianza è stata formulata da - che si è Parte_1 limitata a chiedere che sia dichiarata la soccombenza dei convenuti (compresa la - CP_3 per cui la sentenza deve ritenersi, sul punto passata in giudicato, con la conseguenza che le spese processuali del primo grado del giudizio non possono certamente essere poste a carico della parte vittoriosa.
******
Le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza ed all'esito complessivo della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione di un terzo, tra le parti costituite, con condanna di
[...]
e alla rifusione, in solido, in favore di , della CP_5 Controparte_1 Parte_1 rimanente porzione, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 1.943,33 (di cui € 357,33, per la fase di studio, € 357,33, per la fase introduttiva, € 661,33, per la fase di trattazione, ed €
567,34 per la fase decisionale), per due terzi dei compensi ed € 98,00 per due terzi delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali del presente grado di giudizio, quanto al rapporto processuale tra gli appellanti e essendo quest'ultima rimasta PA contumace.
Occorre dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delle sole appellanti e Controparte_5
, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Controparte_1 per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di erede di , e sugli appelli proposti, in via Parte_1 Persona_1 principale e incidentale, da , avverso la sentenza n. 682/2022 Controparte_7 emessa, in data 24 maggio 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
8 − Rigetta gli appelli proposti da e e, in parziale Controparte_5 Controparte_1 accoglimento dell'appello proposto da , in qualità di erede di Parte_1 _1
, dichiara compensate, in ragione di un terzo, le spese processuali tra
[...] _1
e le convenute e , condannando queste ultime
[...] Controparte_5 Controparte_1 alla rifusione, in solido, della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 4.836,00, per due terzi dei compensi, ed € 226,67 per due terzi delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
− Dichiara compensate, in ragione di metà tra le parti costituite, le spese del presente grado del giudizio, condannando e alla rifusione, in solido, Controparte_5 Controparte_1 in favore di , della rimanente porzione, liquidata in complessivi € Parte_1
1.943,33, per due terzi dei compensi, ed € 98,00 per due terzi delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
− Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte delle sole appellanti Controparte_5
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1 dovuto per l'impugnazione. Nulla sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e
. PA
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
9