Articolo 10 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1204
Articolo 9
Versione
13 novembre 1960
Art. 10.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .

Entrata in vigore il 13 novembre 1960