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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO NC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3912/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - V 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez.
1 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 318 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 3/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, Sez. 1, depositata il 05.01.2024 che aveva respinto l'impugnazione dell'Avviso di accertamento TARI 2016 n. 318 emesso dal Comune di Patrica.
L'appellante deduce:
1) decadenza/prescrizione della pretesa;
2) errata determinazione delle superfici (in particolare fg. 14, part. 437 sub 2);
3) esenzione TARI per rifiuti speciali e insussistenza del tributo sulle aree di distributore/pensilina;
4) legittimazione passiva (TARI a carico del conduttore – Provincia di Frosinone) e/o ultrattività di pregresse dichiarazioni.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario
Il Comune di Patrica si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, richiamando il Regolamento IUC comunale (artt. 9 e 10), l'elenco delle unità immobiliari accertate
(fg. 14 partt. 152, 77, 909 e 437 sub 2 – Cat. C2 – mq 186 mai dichiarati), e la sospensione Covid di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020, con nuova scadenza al 26.03.2023 per la notifica degli avvisi relativi al 2016, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Viene depositata giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta decadenza/prescrizione dell'avviso di accertamento TARI 2016
L'appello è infondato.
Per i tributi locali, la notifica degli avvisi di accertamento deve intervenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, L. 296/2006). Per l'annualità 2016 – considerato il termine di dichiarazione al
30.06.2017 ex Regolamento IUC comunale – l'ultimo giorno utile sarebbe stato 31.12.2022; tuttavia, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) delle attività di accertamento e correlati termini di decadenza/prescrizione, con rinvio all'art. 12 D.Lgs. 159/2015 che sposta in avanti i termini di pari durata. Ne deriva che la scadenza per notificare l'avviso TARI 2016 slitta al 26.03.2023: la notifica del 17.01.2023 è nei termini. Tale ricostruzione è oggi confermata dalla Cassazione
e dalla prassi, escludendosi che la sospensione valga solo per le annualità 2020–2021.
Per quanto suesposto non c'è nessuna decadenza per cui è corretta l'affermazione del primo giudice e del
Comune.
2) Sull'esenzione per rifiuti speciali e sulla pretesa non debenza del tributo
L'appello è infondato.
La disciplina TARI (art. 1, commi 641–651, L. 147/2013) prevede che:
la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
non si computano le superfici ove, in via continuativa e prevalente, si formano rifiuti speciali smaltiti a proprie spese (comma 649), ma l'esclusione incide, secondo giurisprudenza consolidata, sulla quota variabile;
la quota fissa rimane sempre dovuta, sul mero presupposto del possesso/detenzione e dell'apprestamento del servizio.
Inoltre, l'esenzione non è automatica: grava sul contribuente un obbligo dichiarativo/informativo (denuncia originaria o di variazione;
comunicazioni annuali ove previste dal Regolamento comunale;
indicazione planimetrica delle aree, codici CER, formulari e contratti/fatture di smaltimento), pena la non riconoscibilità del beneficio;
la prova prodotta solo in giudizio è inidonea.
Nel caso di specie, la contribuente non ha assolto tali oneri nei termini e nelle forme previste dall'art. 9 del
Regolamento IUC del Comune di Patrica (richiamato e prodotto in atti), né ha dimostrato che le aree di distributore/pensilina generino in via prevalente e continuativa esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti autonomamente, così da escludere la quota variabile;
resta comunque dovuta la quota fissa.
Per cui non c'è nessuna esenzione automatica;
la quota fissa è dovuta e l'eventuale esclusione della quota variabile richiedeva una dichiarazione/documentazione che manca.
3) Sulla dedotta errata determinazione delle superfici (fg. 14, part. 437 sub 2)
L'appello è infondato.
Dalle risultanze di causa (avviso e “lista utenze”), l'Ente ha accertato in omessa dichiarazione il locale al fg.
14, part. 437, sub 2, Cat. C2, piano S1, mq 186, mai dichiarato dalla contribuente, distinto dall'abitazione dichiarata (mq 176) e da altre porzioni a ruolo. Le planimetrie e i contratti di locazione richiamati dall'appellante si riferiscono, ove esistenti, a diverso sub (sub 3) o sono datati e non pertinenti all'unità oggi accertata;
il primo giudice ha già rilevato che le memorie comunali sul punto non sono state contraddette.
Per cui è corretta la ricognizione delle superfici imponibili da parte del Comune;
nessuna doppia imposizione né errore di perimetrazione è stato provato.
4) Sulla legittimazione passiva (contratto di locazione con la Provincia)
L'appello è infondato.
La TARI grava su chi detiene/occupa l'immobile; nei contratti > 6 mesi il soggetto passivo è il conduttore
(art. 1, commi 641–643, L. 147/2013; prassi costante). In difetto di prova contraria (p.es. cessazione/durata effettiva), l'argomento difensivo che sposta l'onere sul locatario non incide sulla legittimità dell'accertamento rivolto al soggetto non dichiarante delle superfici oggetto di causa, né può elidere l'obbligo di dichiarazione delle aree da escludere per rifiuti speciali.
La regola detentore > 6 mesi = soggetto passivo è confermata;
comunque, l'appellante non ha assolto l'onere dichiarativo sulle superfici e non può opporre il rapporto interno di locazione al corretto esercizio del potere di accertamento.
5) Sul dedotto giudicato esterno (pronuncia del 2002)
L'appello è infondato.
Il giudicato su annualità remote non vincola periodi successivi ove mutino presupposti di fatto e quadro normativo/regolamentare (qui, disciplina TARI introdotta nel 2013, riforme ambientali del 2020, e regole comunali su dichiarazioni e esclusioni). La sentenza del 2002 non è quindi espansiva sull'annualità 2016 e non incide sulle omissioni dichiarative riscontrate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO NC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3912/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - V 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez.
1 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 318 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 3/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, Sez. 1, depositata il 05.01.2024 che aveva respinto l'impugnazione dell'Avviso di accertamento TARI 2016 n. 318 emesso dal Comune di Patrica.
L'appellante deduce:
1) decadenza/prescrizione della pretesa;
2) errata determinazione delle superfici (in particolare fg. 14, part. 437 sub 2);
3) esenzione TARI per rifiuti speciali e insussistenza del tributo sulle aree di distributore/pensilina;
4) legittimazione passiva (TARI a carico del conduttore – Provincia di Frosinone) e/o ultrattività di pregresse dichiarazioni.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario
Il Comune di Patrica si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, richiamando il Regolamento IUC comunale (artt. 9 e 10), l'elenco delle unità immobiliari accertate
(fg. 14 partt. 152, 77, 909 e 437 sub 2 – Cat. C2 – mq 186 mai dichiarati), e la sospensione Covid di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020, con nuova scadenza al 26.03.2023 per la notifica degli avvisi relativi al 2016, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Viene depositata giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta decadenza/prescrizione dell'avviso di accertamento TARI 2016
L'appello è infondato.
Per i tributi locali, la notifica degli avvisi di accertamento deve intervenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, L. 296/2006). Per l'annualità 2016 – considerato il termine di dichiarazione al
30.06.2017 ex Regolamento IUC comunale – l'ultimo giorno utile sarebbe stato 31.12.2022; tuttavia, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) delle attività di accertamento e correlati termini di decadenza/prescrizione, con rinvio all'art. 12 D.Lgs. 159/2015 che sposta in avanti i termini di pari durata. Ne deriva che la scadenza per notificare l'avviso TARI 2016 slitta al 26.03.2023: la notifica del 17.01.2023 è nei termini. Tale ricostruzione è oggi confermata dalla Cassazione
e dalla prassi, escludendosi che la sospensione valga solo per le annualità 2020–2021.
Per quanto suesposto non c'è nessuna decadenza per cui è corretta l'affermazione del primo giudice e del
Comune.
2) Sull'esenzione per rifiuti speciali e sulla pretesa non debenza del tributo
L'appello è infondato.
La disciplina TARI (art. 1, commi 641–651, L. 147/2013) prevede che:
la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
non si computano le superfici ove, in via continuativa e prevalente, si formano rifiuti speciali smaltiti a proprie spese (comma 649), ma l'esclusione incide, secondo giurisprudenza consolidata, sulla quota variabile;
la quota fissa rimane sempre dovuta, sul mero presupposto del possesso/detenzione e dell'apprestamento del servizio.
Inoltre, l'esenzione non è automatica: grava sul contribuente un obbligo dichiarativo/informativo (denuncia originaria o di variazione;
comunicazioni annuali ove previste dal Regolamento comunale;
indicazione planimetrica delle aree, codici CER, formulari e contratti/fatture di smaltimento), pena la non riconoscibilità del beneficio;
la prova prodotta solo in giudizio è inidonea.
Nel caso di specie, la contribuente non ha assolto tali oneri nei termini e nelle forme previste dall'art. 9 del
Regolamento IUC del Comune di Patrica (richiamato e prodotto in atti), né ha dimostrato che le aree di distributore/pensilina generino in via prevalente e continuativa esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti autonomamente, così da escludere la quota variabile;
resta comunque dovuta la quota fissa.
Per cui non c'è nessuna esenzione automatica;
la quota fissa è dovuta e l'eventuale esclusione della quota variabile richiedeva una dichiarazione/documentazione che manca.
3) Sulla dedotta errata determinazione delle superfici (fg. 14, part. 437 sub 2)
L'appello è infondato.
Dalle risultanze di causa (avviso e “lista utenze”), l'Ente ha accertato in omessa dichiarazione il locale al fg.
14, part. 437, sub 2, Cat. C2, piano S1, mq 186, mai dichiarato dalla contribuente, distinto dall'abitazione dichiarata (mq 176) e da altre porzioni a ruolo. Le planimetrie e i contratti di locazione richiamati dall'appellante si riferiscono, ove esistenti, a diverso sub (sub 3) o sono datati e non pertinenti all'unità oggi accertata;
il primo giudice ha già rilevato che le memorie comunali sul punto non sono state contraddette.
Per cui è corretta la ricognizione delle superfici imponibili da parte del Comune;
nessuna doppia imposizione né errore di perimetrazione è stato provato.
4) Sulla legittimazione passiva (contratto di locazione con la Provincia)
L'appello è infondato.
La TARI grava su chi detiene/occupa l'immobile; nei contratti > 6 mesi il soggetto passivo è il conduttore
(art. 1, commi 641–643, L. 147/2013; prassi costante). In difetto di prova contraria (p.es. cessazione/durata effettiva), l'argomento difensivo che sposta l'onere sul locatario non incide sulla legittimità dell'accertamento rivolto al soggetto non dichiarante delle superfici oggetto di causa, né può elidere l'obbligo di dichiarazione delle aree da escludere per rifiuti speciali.
La regola detentore > 6 mesi = soggetto passivo è confermata;
comunque, l'appellante non ha assolto l'onere dichiarativo sulle superfici e non può opporre il rapporto interno di locazione al corretto esercizio del potere di accertamento.
5) Sul dedotto giudicato esterno (pronuncia del 2002)
L'appello è infondato.
Il giudicato su annualità remote non vincola periodi successivi ove mutino presupposti di fatto e quadro normativo/regolamentare (qui, disciplina TARI introdotta nel 2013, riforme ambientali del 2020, e regole comunali su dichiarazioni e esclusioni). La sentenza del 2002 non è quindi espansiva sull'annualità 2016 e non incide sulle omissioni dichiarative riscontrate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.