Ordinanza cautelare 12 gennaio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa e Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento 4 ottobre 2022 prot. n. -OMISSIS-, notificato il 25 ottobre 2022, con il quale è stata ordinata la restituzione di -OMISSIS- oltre interessi legali, precedentemente concessi come anticipo delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- ed ai successivi gradi del giudizio, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, nessuno escluso e, in particolare, occorrendo, dei non conosciuti pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato 5 agosto 2015 e 3 dicembre 2021 e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 28 febbraio 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal dott. -OMISSIS- il 25/9/2023:
- del provvedimento 30 giugno 2023 n. -OMISSIS-, notificato il 4 luglio 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di tutela legale 2 dicembre 2014;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. EP IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con atto di gravame introduttivo tempestivamente promosso, il ricorrente avversava il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2022, notificato il 25 ottobre seguente, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli ordinava di restituire, entro sessanta giorni, la somma di -OMISSIS-, oltre interessi legali, in precedenza corrispostagli dall’amministrazione resistente a titolo di anticipo delle spese processuali affrontate per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 67/1997, convertito in legge n. 135/1997.
In punto di fatto, il ricorrente rappresentava di essere un dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescienza e di aver prestato servizio, nei giorni di luglio 2001, durante il vertice internazionale “G8” tenutosi a -OMISSIS-.
In conseguenza dell’irruzione nella scuola -OMISSIS-, egli subiva un procedimento penale per i reati -OMISSIS- (successivamente riqualificato in -OMISSIS-), accuse dalle quali egli veniva, dapprima, assolto in primo grado, per poi subire una condanna per il reato di -OMISSIS- e la declaratoria di prescrizione per i reati di-OMISSIS-ed -OMISSIS- (la contestazione di-OMISSIS-essendo venuta meno già nel corso delle indagini per archiviazione disposta dal Tribunale su richiesta della stessa Procura della Repubblica), statuizioni queste divenute definitive a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto dal ricorrente.
Nel frattempo, dopo la sentenza di assoluzione in primo grado e su sua richiesta, il Ministero dell’Interno gli aveva concesso l’anticipazione delle spese legali sostenute e documentate per -OMISSIS-, somma di cui veniva chiesta la ripetizione dapprima con nota del 9 maggio 2017 (tempestivamente controdedotta dal ricorrente) e poi, a seguito di pareri acquisiti dall’Avvocatura dello Stato, con il provvedimento del 4 ottobre 2022 gravato in questa sede con ricorso introduttivo.
Contro l’atto da ultimo menzionato, parte ricorrente muoveva le seguenti censure.
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 L. 135/1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. 152/1975. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà ”.
Secondo il ricorrente, destituita di fondamento sarebbe l’asserzione, contenuta nel provvedimento gravato, secondo cui i reati in questione non sarebbero stati commessi nell’esercizio delle funzioni pubbliche affidategli e con interruzione del rapporto di immedesimazione organica con l’amministrazione di p.s..
Al contrario, secondo la parte privata, i fatti contestatigli sarebbero stati commessi nell’ambito del rapporto in questione e, conformemente a precedenti pareri dell’Avvocatura dello Stato e a circolari dello stesso Ministero resistente, il rimborso di cui gli era stata richiesta la ripetizione gli spetterebbe in quanto riconducibile all’ordinario svolgimento dell’azione di polizia giudiziaria o di sicurezza.
“ 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 L. 135/1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. 152/1975. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà ”.
Con il secondo motivo di ricorso, venivano nuovamente dedotti i medesimi vizi di cui al primo mezzo di censura in relazione al profilo della contestata non spettanza del rimborso delle spese legali con riferimento anche ai reati dichiarati prescritti.
Secondo il ricorrente, invece, il rimborso sarebbe doveroso non solamente per le spese sostenute per difendersi dalle accuse per le quali la sua posizione sia stata archiviata, ma anche per quelle affrontate per la difesa in giudizio dalle contestazioni per le quali sia stata pronunciata una statuizione di prescrizione.
Tale esito processuale, infatti, precluderebbe, a suo giudizio, la possibilità di desumere il dolo dell’illecito agire ad egli contestatogli per i quali, peraltro, la penale responsabilità del ricorrente era stata già esclusa nell’ambito dell’unica statuizione di merito pronunciata in proposito dall’autorità giudiziaria, ossa la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-.
Ancora, ove il rimborso non fosse possibile ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, esso sarebbe comunque doveroso alla luce dell’art. 32 della legge n. 152/1975, giacché i reati contestati furono connessi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
“ 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 L. 135/1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. 152/1975. Violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990 Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà ”.
Con un terzo mezzo di censura parte ricorrente, premessa la contraddittorietà tra le conclusioni raggiunte dall’amministrazione con il provvedimento gravato e quelle di cui al precedente parere reso dall’Avvocatura dello Stato il 20 ottobre 2016, deduceva l’insussistenza dei presupposti normativamente previsti (agli artt. 21- quinquies e 21- novies della legge n. 241/1990) per modificare decisioni già assunte e comunicate all’interessato, di talché l’unica ripetizione possibile (anche per non frustrare il principio costituzionale di uguaglianza che non tollererebbe come, a fronte di comportamenti identici e dell’identica condanna per un medesimo reato, le spese sopportate per la difesa in giudizio di due agenti di polizia siano diverse, dipendendo da ulteriori e non accertate accuse rivolte solo ad uno di essi) sarebbe quella relativa all’unico reato per il quale egli risultava condannato in via definitiva.
“ 4. Violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990 Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione ” .
Con un quarto mezzo di ricorso, la parte si doleva del sacrificio imposto al legittimo affidamento da egli nutrito sia in ragione dell’anticipazione concessa nel 2009 che della nota ministeriale del 9 maggio 2017.
“ 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 L. 135/1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. 152/1975. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento ”.
Infine, ed in via subordinata, parte ricorrente chiedeva distrarsi dalla somma di cui era stata richiesta la ripetizione l’ammontare dell’IVA già corrisposta ai propri difensori (pari ad Euro -OMISSIS-), in difetto determinandosi un indebito arricchimento della p.a. la quale incasserebbe due volte l’IVA, in un primo momento sulle prestazioni professionali fatturate dai difensori e, successivamente, anche a seguito della restituzione pretesa con l’atto gravato.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
Con gravame accessorio notificato il 13 settembre 2023 e depositato in giudizio il successivo 25 settembre, parte ricorrente proponeva motivi aggiunti cc.dd. “impropri” contro il provvedimento n. -OMISSIS- del 30 giugno 2023, notificatogli il successivo 4 luglio, col quale il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza di tutela legale da egli avanzata il 2 dicembre 2014.
In via di fatto egli esponeva le medesime circostanze già illustrate con il ricorso introduttivo, aggiungendo solamente che, con l’istanza da ultimo menzionata, egli aveva rivolto istanza di rimborso delle spese legali relativamente al solo reato di -OMISSIS-, per il quale era stato dichiarato innocente in primo grado e del quale le statuizioni successive avevano dichiarato l’intervenuta prescrizione.
Anche in questo caso, proseguiva il ricorrente, a fronte di un primo diniego opposto dall’amministrazione, seguivano interlocuzioni che si concludevano con la nota del 9 maggio 2017 con la quale il Ministero dell’Interno, sulla scorta del parere del 20 ottobre 2016 dell’Avvocatura Generale dello Stato, riteneva di non poter rivalersi per le spese sostenute per la difesa da reati dichiarati prescritti.
Tuttavia, con il provvedimento del 4 ottobre 2022 (avversato con l’atto introduttivo del giudizio) e, successivamente, col provvedimento del 30 giugno 2023 (gravato con il ricorso accessorio), l’amministrazione resistente richiedeva la restituzione integrale degli anticipi già versati.
Contro l’atto da ultimo menzionato, parte ricorrente avanzava un primo motivo aggiunto di ricorso censurando la “ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990. 8 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. 152/1975. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Illogicità ”.
Secondo il ricorrente, il Ministero dell’Interno non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle considerazioni da egli addotte per confutare le ragioni asseritamente ostative all’accoglimento dell’istanza.
I successivi motivi di ricorso costituivano, nella sostanza, la reiterazione, anche nei confronti del provvedimento del 30 giugno 2023, delle doglianze di cui ai primi tre mezzi di censura del ricorso introduttivo, mentre l’ultimo motivo di impugnazione concerneva l’asserita impossibilità per l’amministrazione resistente di pretendere la restituzione dell’anticipo ricevuto prima che venisse concluso l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi da accuse connesse a fatti verificatisi nel corso del servizio.
Con istanza autonomamente proposta ai sensi dell’art. 55, comma 3, c.p.a., parte ricorrente domandava la sospensione cautelare degli effetti degli atti avversati significando che, nelle more della decisione nel merito dell’affare, il Ministero dell’Interno, con nota del 27 novembre 2025, preso atto della mancata sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, sollecitava il recupero della somma di -OMISSIS-avvertendo che, in difetto, avrebbe provveduto mediante esecuzione forzata.
Il manifestarsi del pregiudizio grave ed irreparabile alle proprie ragioni avrebbe, pertanto, indotto la parte ad avanzare istanza cautelare.
Con memoria ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a., parte resistente prendeva per la prima volta posizione sulle ragioni avversarie, contestandone la fondatezza nel merito ma, preliminarmente, eccependo l’incompetenza del Tribunale adito.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, la domanda cautelare veniva respinta e, contestualmente, veniva ritenuta infondata l’eccezione di incompetenza mossa dalla difesa erariale.
In vista della discussione nel merito dell’affare, entrambe le parti depositavano memorie conclusionali nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., entrambe insistendo nelle proprie difese.
Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
In primo luogo, il Collegio ritiene di dover concordare con le conclusioni in punto di competenza del T.A.R. adito espresse, in sede di sommaria cognizione cautelare, con l’ordinanza da ultimo menzionata.
Invero, l’art. 13 c.p.a., nel disciplinare la competenza territoriale dei T.A.R., delinea un preciso rapporto tra il criterio della sede dell'organo e il criterio dell'efficacia territorialmente limitata degli effetti diretti del provvedimento, atto, accordo o comportamento oggetto del ricorso.
Il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, sez. V, n. 3525/2023).
Nel caso di specie, essendo il destinatario dei provvedimenti avversati residente nella circoscrizione di questo Tribunale, ed essendo i relativi effetti rivolti alla sfera patrimoniale di costui, non v’è spazio per l’attrazione della competenza in favore del luogo ove ha sede l’autorità che ha emanato l’atto, rimanendo la stessa incardinata presso questo Tribunale.
Nel merito, il ricorso è sprovvisto di fondamento.
Quanto al primo mezzo di censura – con il quale parte ricorrente deduce la persistenza del nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere di servizio ed il compimento degli atti e delle azioni per i quali egli è stato sottoposto ad un procedimento penale conclusosi con una condanna definitiva per uno dei reati contestatigli e due declaratorie di prescrizione per altrettante fattispecie delittuose – si osserva quanto segue.
Per costante insegnamento pretorio, “ l'art. 18 del D.L. n. 67/1997 che prevede il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il dipendente abbia agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse della Amministrazione, e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il "nesso di immedesimazione organica". Infatti il rimborso delle spese legali integra un meccanismo volto ad imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto, per cui siffatto meccanismo di imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l'adempimento del doveri istituzionali e il compimento dell'atto, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta ” (così T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, n. 1100/2023. In termini del tutto analoghi: T.A.R. Lazio – Roma, sez. I stralcio, n. 15781/2023; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 8/2024; Cons. St., sez. II, n. 1711/2026. Soggiunge T.A.R. Marche, sez. I, n. 709/2025 che a fondare il diritto al rimborso delle spese legali ex art. 18, d.l. n. 67/1997, non è sufficiente neppure “ il mero proscioglimento del dipendente dal reato ascritto, ma deve essere dimostrata l'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza e l'effettivo svolgimento del dovere d'ufficio. In assenza di tale nesso, il rimborso non può essere concesso ”).
A tal riguardo, reputa il Collegio che, nel caso di specie, l’interruzione del nesso di strumentalità tra le condotte contestate in sede penale al ricorrente e i compiti ed i doveri d’ufficio ai quali egli era preposto appare adeguatamente argomentata nel provvedimento impugnato con motivazione del tutto logica, fondata nei presupposti di fatto e di diritto e scevra da ogni irragionevolezza o contraddittorietà.
In esso, infatti, l’amministrazione dà ampiamente conto tanto della dolosità delle condotte ad egli contestate in sede penale (con ampi richiami all’accertamento svolto in sede penale lungo tre gradi di giudizio sfociato, in relazione alla fattispecie di -OMISSIS-, in una condanna definitiva), quanto della condanna pronunciata, ai danni del ricorrente, anche in sede erariale, tutti elementi di per sé soli sufficienti ad elidere il nesso di strumentalità anzidetto.
Pertanto, il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.
Relativamente, ai restanti mezzi di censura, ritiene il Collegio che essi non presentino alcuna particolarità atta ad indurre a discostarsi dai numerosi precedenti formatisi in ordine al recupero di somme corrisposte ad altri funzionari di p.s. a titolo di anticipo per le spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito del medesimo procedimento penale che ha preso le mosse dai drammatici avvenimenti occorsi, al termine del vertice del G8 di -OMISSIS-, presso la Scuola -OMISSIS-.
In particolare, il Giudice amministrativo di appello, con decisione-OMISSIS- si è pronunciato su fattispecie del tutto analoga facendosi carico di tutte le altre doglianze mosse con i gravami di cui al presente affare.
Principiando dal secondo motivo di gravame – con il quale il ricorrente si doleva della richiesta di rimborso anche con riferimento a reati prescritti o per i quali il dolo sarebbe stato accertato in sede extra penale - in aggiunta a quanto sopra già rilevato, il Collegio ritiene di concordare con il precedente sopra citato secondo cui “ Neppure è condivisibile la pretesa del rimborso almeno parziale, con riguardo agli altri due capi di imputazione, tenuto conto della dichiarazione di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di-OMISSIS-(art. 368 c.p.) ed -OMISSIS- (art. 606 c.p., quest’ultimo riformulato rispetto all’originaria contestazione -OMISSIS-).
In senso contrario depongono le seguenti concomitanti ragioni.
In primo luogo, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (formatasi nel regime giuridico antecedente al sopravvenuto art. 22 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 481), il rimborso delle spese legali non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 25 del 2022; sez. IV, n. 8139 e 8144 del 2019; sez. IV, n. 4176 del 2017; sez. VI, n. 2041 del 2005). Secondo questo indirizzo, il rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti presuppone che il giudizio di responsabilità penale si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’imputato, ossia che da tale accusa l’impiegato sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità.
Siffatta conclusione vale a maggior ragione quando, come nel caso in discussione, alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e alla conseguente esclusione della punibilità penale per il mero fatto del decorso del tempo, si accompagni la condanna dell’imputato da parte dello stesso giudice penale al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, proprio per il fatto illecito per cui è stato tratto a processo penale a titolo di dolo, oltre che un riconoscimento di responsabilità per danno erariale da parte della Corte dei Conti (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, n. 4379 del 2024, secondo cui, qualora la responsabilità risulta accertata con sentenza passata in giudicato agli effetti civili, e non agli effetti penali per intervenuta prescrizione, risulta comunque integrato il presupposto per la ripetizione dell’anticipazione corrisposta; l’art. 32, si aggiunge, fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso, senza distinguere agli effetti penali o, come nel caso di specie, agli effetti civili).
Sotto altro profilo, è anche dirimente osservare che il giudice penale, seppur in un procedimento conclusosi con una parziale dichiarazione di prescrizione, ha accertato sia l’unicità del disegno criminoso che l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 62, co. 1, n. 2 c.p. tra tutti reati ascritti (falso, -OMISSIS- e calunnia), compresi quelli prescritti. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, in tale contesto «isolare la condotta di falso rispetto alle fattispecie per cui è maturata la prescrizione, oltre ad essere in contrasto con la verità processualmente accertata, sarebbe di fatto operazione impossibile; in un caso del genere, infatti, l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo, all’evidenza, parcellizzarla con riferimento ad ogni fatto di reato contenuto nell’imputazione» .
Quanto al terzo motivo – con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 32 della legge n. 152/1975 – il Giudice amministrativo di appello, nel citato precedente, ha chiarito, con principi del tutto estensibili al caso di specie, che “ Il rimborso delle spese legali era escluso, sia dall’art. 32 della legge n. 152 del 1975 (secondo cui: «le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso»), sia alla luce dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 (secondo cui la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità), con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere all’azione di rivalsa di quanto anticipato.
Le due citate disposizioni si differenziano fondamentalmente per il fatto che, per gli anticipi concessi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975, l’azione di rivalsa è consentita solo in caso di accertata «responsabilità dell’imputato per fatto doloso» (il rimborso delle spese legali, quindi, è concesso anche al dipendente in caso di ritenuta responsabilità colposa).
Ebbene, per i fatti relativi alla «vicenda della -OMISSIS-», durante il «G8» di -OMISSIS-, l’appellante è stato condannato con una sentenza definitiva di condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione (di cui 3 anni condonati per indulto), nonché alla pena accessoria di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per il reato di -OMISSIS- (art. 479 c.p.), quindi a titolo di dolo, e con condanna (oltre che al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili) a risarcire i danni alle parti civili, in solido con il responsabile civile (Ministero dell’Interno). Conseguentemente, la Corte dei Conti GU (con sentenze n. -OMISSIS- del 2019 e n. -OMISSIS- del 2022, rispettivamente della Corte dei Conti GU e della sezione Centrale della Corte dei Conti Lazio) ha riconosciuto il ricorrente responsabile a titolo di dolo dei danni erariali (indiretti) causati all’Amministrazione di appartenenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, entrambe le norme (l’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e l’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997) sono invece accomunate dalla riserva di ripetibilità della somma elargita all’esito definitivo del procedimento penale.
È del tutto preclusa dalla lettera della legge (che ricollega l’anticipazione al giudizio penale, complessivamente inteso, e non a singoli gradi o fasi di esso), oltre che dal suo fondamento logico-razionale (quello di precludere il rimborso delle spese legali in caso di definitivo accertamento della rottura del rapporto di immedesimazione organica, costituente il presupposto imprescindibile dell’assunzione, da parte dell’Amministrazione, dell’onere economico della difesa in giudizio), ritenere che l’anticipo, in quanto concesso per il giudizio di primo grado di assoluzione, non avrebbe potuto più essere recuperato ” .
Quanto alla lamentata violazione delle garanzie procedimentali – di cui all’atto di motivi aggiunti di ricorso – ed all’asserita assenza dei presupposti per il riesame in autotutela del precedente atto di concessione dell’anticipo del rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio nonché, più in generale, alla dedotta lesione dell’affidamento insorto sull’effettivo rimborso di dette somme, questo Collegio ritiene innanzitutto di dover ribadire la propria adesione all’insegnamento pretorio secondo cui “ il recupero da parte della p.a. di somme corrisposte a titolo di anticipazione di spese legali – tanto ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67/1997, quanto ai sensi dell’art. 32, l. n. 152/1975 – in conseguenza del verificarsi delle condizioni che giustificano la ripetizione delle somme da parte del pubblico dipendente ai sensi di ciascuna delle predette disposizioni debba considerarsi (alla stregua di ogni ripetizione di indebito) un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non lascia alla p.a. alcuna discrezionale facultas agendi, configurandosi, al contrario, il mancato recupero delle somme anticipate, e poi risultate non dovute, come danno erariale (…).
Ciò implica che al pari di ogni attività di recupero di somme non dovute (quali devono essere considerate le anticipazioni versate, una volta verificatasi la condizione che le rende indebite) l’attività della p.a. volta a ottenere la ripetizione delle somme anticipate ai sensi dell’artt. 18, d.l. n. 67/1997 o dell’art. 32, l. n. 152/1975 non deve ritenersi né sottoposta ad alcun termine salvo quello di prescrizione decennale (decorrente dal momento in cui si è verificato il fatto che fa sorgere il diritto alla ripetizione dell’indebito ai sensi di ciascuna delle due disposizioni) né regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (sui principi che disciplinano l’attività di recupero delle somme indebitamente versate da parte della p.a. v. per tutti Consiglio di Stato, II, 5 settembre 2022, n. 7690) (così, su fattispecie analoga, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I- quater , n. 11754/2025).
Ciò posto, le doglianze articolate in ricorso sono sprovviste di positivo fondamento sol che si consideri come “ L’azione di recupero non è per nulla intervenuta in modo «improvviso e imprevedibile».
L’atto di concessione delle somme del 9 luglio 2009, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, faceva espressamente «salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità del predetto dipendente». L’espressione utilizzata indicava con estrema chiarezza (soprattutto in considerazione del fatto che il destinatario della missiva era un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine) che si trattava di un rimborso concesso non a titolo definitivo, bensì con riserva di domandarne la restituzione qualora l’esito del procedimento penale non fosse risultato favorevole per l’istante.
Dopo la presentazione di osservazioni, l’Amministrazione non ha tenuto alcun comportamento che potesse essere inteso (o anche soltanto frainteso) come una forma di rassicurazione o acquiescenza.
Al contrario, l’Amministrazione ha adottato atti inequivocabilmente intesi a dimostrare l’intenzione di recuperare le anticipazioni, e segnatamente: ha tempestivamente richiesto, successivamente al giudicato penale (di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, V, 5 luglio 2012, n. -OMISSIS-), con atto del 5 novembre 2013, la restituzione della somma concessa a titolo di anticipo; con nota del 27 dicembre 2018 ha informato il ricorrente dello stato della procedura di rivalsa (rimasta sospesa a seguito di alcune pronunce discordanti espresse dalle Avvocature dello Stato); con atto datato 4 ottobre 2022, ha riattivato la procedura di rivalsa.
4.3.‒ Va poi aggiunto che, come è noto, il mancato rispetto di termini procedimentali ordinatori (come quelli per cui è causa, in mancanza di una espressa qualificazione legale di perentorietà) viene sanzionato dall’ordinamento amministrativo in termini, non di decadenza dal potere di provvedere, bensì di responsabilità risarcitoria, sempreché ne ricorrano i relativi requisiti di fattispecie (per inciso, va riconosciuto che la durata del procedimento è stata, almeno in parte, giustificata dalle numerose posizioni del personale coinvolte nel procedimento penale).
Va poi aggiunto che alla rivalsa delle somme divenute indebite si procede d’ufficio. Le memorie presentate dall’istante, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, non equivalgono quindi ad una «istanza di parte», idonea ad innescare il meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
4.4.– Anche la missiva inoltrata dall’Amministrazione, in data 9 marzo 2017, al dr. -OMISSIS-, coimputato per i medesimi fatti-reato (missiva facente riferimento ad un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 2016, il quale riteneva rimborsabili le spese con riferimento a quei reati che erano stati dichiarati prescritti), non poteva certo fondare alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, sia perché indirizzata ad un destinatario diverso, sia perché anche nei confronti dello stesso dr. -OMISSIS- l’Amministrazione ha ingiunto la restituzione della somma di -OMISSIS-(per la precisione, la restituzione degli anticipi erogati a conclusione del primo grado di giudizio è stata rivolta a tutti e 13 gli imputati del procedimento penale per cui è causa).
5.‒ Anche la censura incentrata sull’asserita violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, è stata correttamente respinta.
La ripetizione di somme indebite (in ragione del sopravvenuto venire meno del presupposto legale di concessione) non equivale certo all’esercizio di un potere di autotutela volto all’annullamento di un precedente atto adottato illegittimamente (né tantomeno alla revoca per sopravvenuti o rivalutati motivi di pubblico interesse).
Secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, ai fini del recupero da parte della pubblica amministrazione di contributi in assenza del requisito di legge (o per i quali sia stato accertato il sopravvenuto difetto del titolo di erogazione), non è necessaria l’indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d’interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell’indebito non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato (Cons. Stato, sez. VI, n. 9115 del 2023; sez. III, n. 527 del 2018; sez. IV, n. 2651 del 2007; sez. V, n. 5025 del 2003)” (così la già citata decisione del Cons. St., sez. VI, n. 7864/2025).
Infine, non coglie nel segno neppure l’ultima doglianza, con la quale il ricorrente lamenta che dalla ripetizione delle somme anzidette andrebbero escluse quelle pagate a titolo di IVA ai professionisti incaricati della propria difesa in giudizio.
Anche in questo caso, come statuito dal Consiglio di Stato nella pronuncia da ultimo citata, “ L’Amministrazione ha anticipato la somma di -OMISSIS-quale importo fatturato dall’avvocato (…), comprensivo degli oneri accessori, tra cui l’IVA del 20%.
L’Amministrazione, per le ragioni esposte sopra, è tenuta recuperare tutta la somma concessa, pari a -OMISSIS- importo che, si ripete, includeva anche l’IVA.
La ripetizione di quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto non integra affatto un’indebita locupletazione a favore dell’amministrazione resistente. Il peso finale del debito (segnatamente: il corrispettivo del difensore e la corrispondente percentuale di IVA, per la quale è il professionista ad essere soggetto passivo) deve, infatti, essere posto integralmente a carico dell’appellante-cliente (il quale, se non restituisse l’imposta all’Amministrazione che gliela ha anticipata, finirebbe per godere, in parte qua, di un ingiustificato arricchimento) ”.
In definitiva, quindi, i gravami proposti vanno respinti perché infondati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della difesa erariale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
EP IC, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EP IC | UR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.