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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 185/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 5/2025 RG Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 185/2023 R.G.
Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Capaldi, elettivamente domiciliato come Parte_1
in atti appellante
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Di Sandro e dall'Avv. Michela CP_1
Morelli, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 27.06.2023 il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso di teso alla condanna del genitore Parte_1 [...]
alla corresponsione di somme di denaro quale compenso per l'attività lavorativa svolta CP_1
in favore dello stesso. Verte aveva inizialmente proposto domanda riconvenzionale per Pt_1
le retribuzioni per il lavoro subordinato prestato nella ditta del padre nel giudizio da quello promosso dinanzi al tribunale civile di Isernia per ottenere somme che il figlio avrebbe indebitamente prelevato da un libretto di deposito bancario cointestato. Il Tribunale di Isernia disponeva la separazione della domanda riconvenzionale, con trasmissione degli atti al presidente del tribunale che assegnava il relativo procedimento al giudice del lavoro.
1.2.Con la memoria integrativa depositata il 02.03.2022 deduceva di avere lavorato per Parte_1 il padre dall'1.10.2003 al 31.03.2010 quale procuratore institore, in virtù di procura notarile del
1.10.2003, mai revocata e venuta meno solo a seguito della cessazione della ditta;
CP_1
dal 2.1.2006 al 1.08.2008, oltre ad essere institore, egli avrebbe svolto anche le mansioni di coadiutore nell'azienda del padre. Per tali rapporti l'allora ricorrente non avrebbe ricevuto alcun compenso, nonostante l'espressa richiesta formulata con raccomandata del 28.12.2017 e l'attivazione di una procedura assistita.
1.3. Si costituiva , il quale eccepiva la prescrizione del diritto già alla data della CP_1
negoziazione assistita, opponendo che non era stata fornita prova della subordinazione e che, comunque per il lavoro reso in ambito famigliare opererebbe la presunzione di gratuità.
1.4.A fronte della eccezione di prescrizione, rimodulava la propria domanda, chiedendo Parte_1 non più l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ma di un rapporto di collaborazione quale lavoratore autonomo, per il quale opera la prescrizione decennale.
1.5. Il Tribunale di Isernia, pur ritenendo che con la cennata riqualificazione il ricorrente avesse operato una indebita emendatio libelli, non consentita nel rito del lavoro, se non previa autorizzazione del giudice, nel caso non rinvenibile, decideva la causa secondo il principio della ragione più liquida, escludendo che fosse stata provata la stessa esistenza di un credito da prestazione lavorativa.
Rilevava, quindi, che a partire dal gennaio 2006, con l'istituzione dell'impresa famigliare di Pt_1
2 , cui collaboravano i due figli, tra cui il ricorrente, si era previsto, nel relativo atto Pt_1
istitutivo, la partecipazione agli utili per i partecipanti, escludendosi espressamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Con l'atto costitutivo, inoltre, si revocava, seppure implicitamente, la procura institoria conferita il 01.10.2003 a . Essendosi instaurato, Parte_1
a far data dal 01.01.2006 un rapporto del tutto diverso, i diritti scaturenti da quello precedente, subordinato o autonomo che fosse, cessato il 31.12.2005 erano da ritenersi prescritti. Per il periodo successivo era esclusa la corresponsione di compensi, prevedendosi la sola partecipazione agli utili, tale clausola non essendo in contrasto con la presunzione di gratuità del lavoro in ambito famigliare.
Ad ogni buon fine l'allora ricorrente non aveva fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo successivo alla revoca della procura institoria.
Concludeva, quindi, nel senso che, se tale rapporto fosse stato di collaborazione se ne dovrebbe presumere la gratuità; se, invece, fosse da qualificare come subordinato, non solo il ricorrente non avrebbe dato la prova della relativa onerosità, ma il diritto alle retribuzioni sarebbe senz'altro prescritto.
1.6. Avverso tale sentenza propone appello che, con il primo motivo, denuncia la nullità Parte_1
della sentenza per violazione degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., avendo il giudice, all'esito dell'udienza cartolare del 27.06.2023, ex art. 127 ter c.p.c., emesso ordinanza con cui tratteneva la causa in decisione. Tale provvedimento ordinatorio non sarebbe previsto dalla normativa vigente, che contempla la sola emissione della sentenza, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine fissato alle parti per il deposito delle note scritte. Nel caso di specie, invece, solo il successivo 31.07.2023 la cancelleria comunicava la avvenuta pubblicazione, il 27.07.2023, della sentenza, la quale sarebbe, quindi, nulla per non essere stato depositato, all'esito della udienza cartolare, il dispositivo di sentenza.
1.7.Con il secondo motivo l'appellante si duole della errata interpretazione della domanda da parte del primo giudice, deducendo che per il rapporto institorio, dall'ottobre del 2003 al 31.12.2005, egli avrebbe inizialmente, dinanzi al Tribunale ordinario, fatto valere un rapporto di lavoro subordinato.
A seguito della traslatio della domanda al giudice del lavoro, si sarebbe qualificato il rapporto con il genitore come subordinato ritenendosi, erroneamente, che dinanzi a tale giudice non potessero farsi valere che rapporti di tale natura. Si deduce, quindi, che, a fronte della precisazione fatta in corso di causa circa la natura autonoma di detto rapporto, il Tribunale avrebbe dovuto espletare
3 istruttoria per accertare, ai fini della relativa qualificazione, le modalità di espletamento della prestazione.
1.8.Con il terzo motivo l'appellante si duole della errata valutazione delle prove, oltre che della violazione degli artt. 415, 416 e 115 c.p.c.
Deduce, quanto al primo profilo, che il tribunale avrebbe erroneamente affermato che la procura institoria sarebbe stata implicitamente revocata allorquando a fine 2005 fu costituita l'impresa famigliare, in realtà affiancandosi il ruolo di institore a quello di coadiutore, svolti entrambi da all'interno della impresa famigliare (come emergerebbe dai contratti di appalto Parte_1 stipulati dallo stesso in epoca successiva alla costituzione dell'impresa e nei quali si menzionerebbe espressamente la procura institoria del 2003; all. 10 del fascicolo di parte). Dal 2008 al 2010, cessata l'impresa famigliare, l'attività quale institore sarebbe stata espletata nell'ambito della impresa individuale di . Questi, peraltro, non avrebbe contestato l'esistenza di un CP_1
rapporto di lavoro con . Nel ribadire, quindi, la persistente validità della procura Parte_1 institoria nell'impresa famigliare, l'appellante ricorda che quella dell'institore è una figura che può atteggiarsi sia come lavoratore autonomo che subordinato, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione. Nel caso di specie, avrebbe agito sempre in autonomia, nella scelta Parte_1
delle modalità di esecuzione del rapporto, senza vincolo di subordinazione. non CP_1
avrebbe, del resto, contestato la prestazione di attività lavorativa da parte del figlio, eccependone solo la gratuità, da escludersi, tuttavia, sia perché non menzionata nell'atto genetico sia perché non giustificabile. Quanto all'attività di coadiutore svolto nella impresa famigliare, ex art. 230 bis c.c., deduce come il genitore non avrebbe dimostrato di avere corrisposto gli utili indicati, a mero scopo fiscale, nella dichiarazione dei redditi.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.c., non avendo l'allora resistente contestato, in maniera specifica, il concreto svolgimento dell'incarico insitorio e di quello di collaboratore famigliare da parte di , la natura Parte_1 non subordinata dei rapporti lavorativi, nonché i crediti pretesi dall'odierno appellante.
1.9. Con il quarto motivo si denuncia l'erronea individuazione, da parte del primo giudice, del dies a quo, ai fini della decorrenza della prescrizione. Deduce, quindi, che, essendo il rapporto di lavoro autonomo, prima prestato quale institore, poi proseguito all'interno della casa famigliare e, infine, nella ditta individuale del padre, fino ad aprile del 2010, da tale data decorrerebbe il termine decennale di prescrizione, interrotto, peraltro da una missiva del 28.12.2017.
4 Il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, erroneamente individuato in cinque anni, anziché in dieci, il termine per la prescrizione del diritto agli utili della impresa famigliare, cessata qui in data
01.08.2008.
1.10. Con il quinto motivo, si censura la sentenza per avere il tribunale omesso di qualificare la domanda, come è consentito, riconoscendo il rapporto lavorativo tra le parti come di lavoro autonomo.
1.11. Infine, l'appellante chiede la riforma del regolamento delle spese del primo grado, da imputare all'appellato soccombente e, in ogni caso, in ipotesi di rigetto dell'appello, da rideterminare tenendo conto che non si è svolta alcuna fase istruttoria dinanzi al Tribunale di Isernia.
Conclude, quindi, chiedendo, in via preliminare la declaratoria di nullità della sentenza, nel merito e in via principale, accertarsi il diritto di al pagamento da parte di Parte_1 CP_1
di quanto dovuto in virtù dei menzionati rapporti di lavoro, condannando lo stesso al pagamento degli importi come da conteggi e da dichiarazioni dei redditi depositati in atti. Si chiede, in via istruttoria, l'ammissione dei testi come indicati nel ricorso di primo grado e sulle circostanze ivi indicate, e la nomina di un ctu.
1.12 Si è costituito che, richiamate le difese del primo grado, evidenzia la correttezza CP_1
della decisione del primo giudice, di cui chiede la conferma.
1.13 Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
2. L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Deve preliminarmente essere valutata la doglianza afferente alla pretesa nullità della sentenza per non essere stato emesso e depositato di seguito alla udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, ex art. 127 ter c.p.c., il dispositivo di sentenza.
La censura è infondata. Il Tribunale, emettendo il giorno successivo alla scadenza, il 27.06.2023, del termine fissato alle parti per il deposito delle note, l'ordinanza con cui dava atto di trattenere la causa in decisione, ha svolto un'attività processuale non necessaria, ma neppure foriera della prospettata nullità. In conformità alla previsione dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha, successivamente emesso, nel termine di 30 gg. dal 27.06.2023, il 26.07.2023, la sentenza completa della motivazione. Né vi è l'obbligo per il giudice di depositare il dispositivo e solo successivamente la motivazione, prevedendo espressamente l'art. 429, co.1, c.p.c, che il giudice
5 dia lettura, una volta esaurita la discussione orale e udite convulsioni delle parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. Nel merito si osserva che, così come ritenuto dal primo giudice, il primo rapporto di lavoro tra e il padre deve ritenersi cessato alla data del 31.12.2005, essendo, Parte_1 CP_1 conseguentemente prescritte le pretese aventi ad oggetto i compensi per l'attività prestata dall'odierno appellato. E, infatti, con la costituzione dell'impresa famigliare, a far data dal
01.01.2006, si è instaurato e sviluppato, fino al 01.08.2008 (v. pag. 6 atto di appello), un rapporto diverso nell'ambito del quale ha assunto la veste di collaboratore dell'impresa Parte_1
famigliare. Né la circostanza che l'odierno appellante stipulasse atti negoziali in virtù della procura institoria del 01.10.2003 si pone in contrasto con la veste di collaboratore ricoperta all'interno della impresa famigliare, non escludendo l'atto costitutivo la possibilità che si facesse CP_1 rappresentare dai figli nella firma degli atti e nella rappresentanza dell'impresa.
4. Quanto alle pretese fondate sul ruolo di collaboratore svolto all'interno della impresa famigliare, va evidenziato che nel primo atto dinanzi al giudice del lavoro, depositato il 02.03.2022, ma anche nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale depositata il 18.10.2019 dinanzi al tribunale civile di Isernia, dichiarava di agire per ottenere le retribuzioni per Parte_1
l'attività espletata, quale lavoratore subordinato (di tanto si ha conferma dai conteggi allegati al ricorso, ottenuti parametrando, per l'intero periodo, dal 2003 al 2010, le retribuzioni a quelle di un dipendente del livello 7 del CCNL di riferimento, nonché dalle circostanze sub nn. 1 e 2 della articolata prova testimoniale, afferente al fatto che l'odierno appellante aveva agito dal 2003 al
2010 sotto le direttive di ). Ebbene, ritiene la Corte che inammissibilmente l'allora CP_1
ricorrente abbia modificato, a seguito della eccezione di prescrizione sollevata dall'allora resistente, la domanda, sostituendo a quella per le retribuzioni per l'attività prestata quale lavoratore subordinato quella per gli utili spettanti quale collaboratore dell'impresa famigliare ex art. 230 bis c.c. (v., in particolare le note depositate il 25.06.2023). Tale modifica, lungi dall'integrare una mera specificazione del petitum e/o della causa petendi, ne costituisce una sostanziale modifica, chiedendosi non più le retribuzioni in virtù di un rapporto di lavoro subordinato ma gli utili in virtù della veste di collaboratore dell'impresa famigliare. Essa è, perciò, inammissibile, a prescindere dal comportamento processuale della controparte che ha, nel caso di specie, accettato il contraddittorio sul punto. È stato, infatti, affermato che “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1,
6 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio
e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”
(Cass. sez. L, sentenza n. 5832 del 03.03.2021, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione). E si è aggiunto (Cass., sez. L, sentenza n. 17176 del 29.07.2014) che “Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge”.
5. Ne consegue che anche per la domanda di condanna delle retribuzioni per il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di dal 2006 al 2010, così come originariamente articolata, CP_1
deve ritenersi maturata già nel 2015 la prescrizione, donde la infondatezza della stessa.
6. È infondato anche il motivo relativo alle spese. Correttamente il tribunale ha liquidato anche il compenso per la voce “fase istruttoria”, comprensiva, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. c), D.M. n.
7 55/2014, di attività non propriamente integranti assunzione di prove (così le memorie illustrative o di precisazione o di integrazione delle domande, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti), senza dubbio espletate nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia.
7. L'appello va, dunque, integralmente rigettato e va condannato al pagamento in Parte_1
favore di delle spese del presente grado, che si liquidano come da dispositivo, non CP_1
ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale.
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in funzione di Giudice del Lavoro del 27.06.2023, proposto con ricorso qui depositato il 27.12.2023 da nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali CP_1
nella misura del 15% sugli onorari come sopra determinati, IVA e CAP come per legge, con pagamento in favore dei procuratori antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 10.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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